Sentenza 24 giugno 2008
Massime • 2
In caso di lesioni volontarie reciproche, non ricorre la legittima difesa qualora i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione.
L'inammissibilità di un secondo giudizio per lo stesso reato non vieta di prendere in considerazione il medesimo fatto storico o particolari aspetti dello stesso, per valutarli liberamente ai fini della prova concernente un reato diverso da quello giudicato. (Fattispecie in cui le circostanze di fatto da valutare erano emerse nell'ambito dello stesso procedimento e in relazione al reato ascritto al coimputato).
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- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1117 del 15https://www.laleggepertutti.it/
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Leggi di più… - 2. Lesioni personali: non sussiste la legittima difesa in caso di reciproca aggressioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 settembre 2023
La massima In tema di lesioni volontarie, non ricorre la legittima difesa qualora i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione (Cassazione penale , sez. V , 04/10/2019 , n. 47589). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale , sez. II , 21/02/2019 , n. 17427 RITENUTO IN FATTO 1. Con La sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia, emessa dal Tribunale di Rieti in data 11 marzo 2014, con la quale F.M. era stato condannato per il reato di lesioni personali volontarie aggravate e di minaccia (capi a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2008, n. 31633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31633 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 24/06/2008
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2944
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 008793/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR ER, N. IL 09/05/1943(ANCHE PCN);
avverso SENTENZA del 15/10/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Messina Pietro;
udito il difensore avv. MAZZA Giovanna, in sostituzione dell'avv. Sbragaglia Marzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN BE e RA EL sono stati tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Civitavecchia per rispondere delle seguenti imputazioni:
AR:
A) del delitto p. e p. dall'art. 582 c.p., art. 583 c.p., comma 1, art. 585 c.p., commi 1 e 2, n. 2, perché, colpendo ripetutamente con un bastone RA EL, cagionava a quest'ultimo lesioni personali consistite in frattura 7^ e 8^ costa di sinistra, sospetta frattura della 5^ costa, reperto collaterale di opacità polmonare di n.d.d., dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 62 s.c., con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi di un bastone, strumento di cui è vietato il porto senza giustificato motivo. In Civitavecchia, il 12 maggio 2001. RA:
A) del delitto p. e p. dall'art. 582 c.p., e art. 585 c.p., comma 1 e comma 2, n. 2, perché, colpendo ripetutamente con un bastone IN BE, cagionava a quest'ultimo lesioni personali consistite in: contusione facciale con ecchimosi dell'orbita sinistra, contusioni escoriate multiple, dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 30 circa, con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi di un bastone, strumento di cui è vietato il porto senza giustificato motivo.
B) del delitto p. e p. dall'art. 614 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, perché, al fine di commettere il reato di cui al precedente capo a), s'introduceva nella proprietà del IN, attigua alla propria, contro la volontà di quest'ultimo. In Civitavecchia, il 12 maggio 2001.
Con sentenza in data 23.12.2004 il Tribunale ha condannato il IN, con attenuanti generiche equivalenti, alla pena di otto mesi di reclusione, con entrambi i benefici di legge, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile RA, con provvisionale di Euro 1.500,00; mentre ha assolto il RA per legittima difesa dal reato di lesioni sub A) e perché il fatto non sussiste dal reato di violazione aggravata di domicilio. Con sentenza del 15 ottobre 2007 la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di responsabilità del IN - pur riducendo la pena inflitta - disattendendo la sua richiesta di applicazione dell'esimente della legittima difesa. Ricorre per Cassazione l'imputato contro la sentenza di appello e denuncia, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.
Deduce che la decisione impugnata è viziata sin dall'origine dalla convinzione del giudice di appello circa l'impossibilità giuridica (onde evitare un singolare contrasto di giudicati) di modificare l'interpretazione dei fatti a causa del giudicato formatosi sull'assoluzione del RA per la mancata impugnazione da parte del Pubblico ministero.
In particolare il ricorrente censura la parte della motivazione nella quale si afferma che "priva di praticabilità giuridica è la richiesta assolutoria formulata dal PG, in quanto la assoluzione del RA per legittima difesa, in primo grado pronunciata, è coperta da giudicato per la Pubblica Accusa, sicché, essendo confesso il IN in ordine alla materialità del fatto e non essendo ipotizzabile la applicabilità della scriminante della legittima difesa (del resto nemmeno prospettata dal PG) in favore di entrambi i due reciproci contendenti, sul piano penale non resta che la affermazione della punibilità del IN per le lesioni - pacificamente - provocate al RA".
Deduce il ricorrente che la copiosa presenza di sangue davanti al cancello del RA è stato l'elemento determinante per affermare che era il luogo dell'aggressione con conseguente assoluzione del medesimo.
Dunque, i dubbi sul luogo iniziale della lite avrebbero imposto alla Corte di merito di motivare sulle censure specifiche formulate con l'appello, relative al contrasto delle dichiarazioni dei verbalizzanti con le tracce di sangue rilevate.
Osserva la Corte che il ricorso non merita accoglimento. È vero, infatti, che la Corte territoriale ha erroneamente affermato di non potere valutare la posizione del ricorrente indipendentemente dall'assoluzione del RA (che il P.M. potrebbe per errore non avere impugnato) e che "l'inammissibilità di un secondo giudizio per lo stesso reato non vieta di prendere in considerazione lo stesso fatto storico, o particolari suoi aspetti, per valutarli liberamente ai fini della prova concernente un reato diverso da quello giudicato, in quanto ciò che diviene irretrattabile è la verità legale del fatto-reato, non quella reale del fatto storico" (Sez. Unite, sent. n. 2110 del 1996; Sez. 5, 23 maggio 2008, Massarini). Principio - a fortiori - applicabile nell'ipotesi in cui le circostanze di fatto da valutare siano quelle emerse nello stesso procedimento, come nella fattispecie in esame (Sez. 5, 23 maggio 2008, Massarini). Sennonché nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha fondato la decisione su due diverse rationes decidendi, di cui una non specificatamente impugnata dall'imputato.
Ha osservato, infatti la Corte di Appello che "...quand'anche le tracce rilevate in loco (macchie di sangue assai più abbondanti davanti all'ingresso del fondo dell'ex pugile RA, rispetto a quelle presenti nel fondo del SC) fossero state mal interpretate dal Tribunale nella loro significatività probatoria, e quindi quand'anche l'iniziale contatto tra i due fosse iniziato in altro posto, tuttavia nessun elemento di evidenza probatoria oggettiva giustificherebbe l'affermazione del SC di essere stato egli aggredito per primo e di essersi quindi solo difeso con il bastone, poi rottosi per i colpi inferti al RA;
di concreto vi sono solo le contrapposte affermazioni dei due litigiosi vicini, sicché davanti a cospicue lesioni reciproche - non rinnegate nella loro "paternità" dai due co-rissanti - non resta che dedursene ai fini penali (fermo il giudicato penale per il RA) che non vi è alcuna prova oggettiva che suffraghi la richiesta di scremante per legittima difesa, a favore dell'appellante SC". La Corte territoriale, dunque, ha correttamente applicato il risalente insegnamento per il quale "le lesioni volontarie reciproche tra due contendenti non implicano necessariamente che uno di essi abbia agito in stato di legittima difesa" (sez. 5, sentenza n. 4016 del 1982, V. anche la mass. n. 141953, che esclude l'esimente nel caso di violenze reciproche) esimente che non ricorre (se i contendenti si sono lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione" (Cass. 19 febbraio 1953, Sclavo, secondo cui). Ciò che, in concreto, si è verificato nella fattispecie in esame nella ricostruzione fattane dai giudici di merito (e correttamente interpretati dalla Corte di Appello) sulla base proprio delle dichiarazioni rese dal ricorrente il quale - tra l'altro - come risulta dalla sentenza impugnata, ha dichiarato che "...inseguito all'interno della sua proprietà, veniva riafferrato e cadeva a terra altre due volte, fino a che riusciva ad afferrare un bastone di legno che si trovava nei pressi del manufatto ivi esistente e lo utilizzava per difendersi dall'aggressione colpendo a sua volta il RA. Tuttavia, il bastone si spezzava in due nel corso della colluttazione e veniva utilizzato per metà da ciascuno per colpire l'altro fino a che il IN soccombeva in terra ove veniva nuovamente e ripetutamente colpito dal RA, il quale alla fine si allontanava lasciandolo riverso a terra".
La definizione di co-rissanti contenuta nella sentenza impugnata rende conto della legittimità dell'esclusione dell'invocata esimente (erroneamente applicata al RA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2008