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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/08/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1406 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_1
e Simona Vitale in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Corigliano- Rossano (CS), Via
G. D'Annunzio n. 12;
- appellanti – contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tito Monterosso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 56;
- appellata -
sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in integrale riforma della sentenza impugnata, così giudicare e statuire:
-in via principale, accertare e dichiarare che la convenuta Controparte_2
è responsabile, contrattualmente, del mancato allaccio, a mezzo RID, del mutuo ipotecario nr. 1240/0007380928 e, sotto il profilo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., della erronea iscrizione nel Sistema di Informazioni Creditizie,
CRIF – EURISC, di presunti ritardati pagamenti delle rate di ammortamento del mutuo stesso;
1 - sempre in via principale, accertare e dichiarare che il comportamento tenuto dalla convenuta ha generato agli odierni attori gravi pregiudizi Controparte_2
e danni economici, all'immagine, all'onore, alla reputazione professionale ed ha impedito la concessione di un mutuo ipotecario di € 125.000,00, presso la Banca
Nazionale del Lavoro S.p.a. paralizzando le attività economiche e familiari CP_3 degli odierni attori;
- per l'effetto, condannare la convenuta in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dai Sig.ri e derivanti dal Parte_1 Parte_2 comportamento ostativo ed omissivo dalla stessa convenuta tenuto per un ammontare di €uro 100.000,00 o alla diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese di Controparte_2 lite, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
- Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
-preliminarmente ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c., l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dai sigg.ri
[...]
e avverso la sentenza n. 373/2019 emessa dal Tribunale di Pt_1 Parte_2
Castrovillari in data 21/05/2019, notificata il 31/05/2019;
-subordinatamente, nel merito, rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto,
l'atto di appello proposto dai predetti sigg.ri e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza suindicata, confermandola integralmente;
-senza recesso, nella non temuta ipotesi che venga ritenuto ammissibile l'appello avversario e/o in tutto od in parte i motivi proposti, si insiste in tutto quanto è stato dedotto, eccepito, documentato e richiesto con gli scritti difensivi in primo grado e con la presente comparsa di costituzione, rigettando ogni istanza avanzata dall'appellante, perché inammissibile, e, comunque, l'appello avversario perché infondato nel merito, in fatto ed in diritto, confermando l'appellata sentenza;
-con il favore delle spese e compensi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
2 evocavano in giudizio il CO OP (oggi Parte_2 CP_4 [...]
, assumendo che: Controparte_1
- avevano intrattenuto con la ex rapporto di conto corrente Controparte_2 bancario n. 821, acceso presso la Filiale di Rossano;
- sul predetto conto venivano addebitate le rate del mutuo ipotecario n. 1240/0007380928, stipulato con l'Istituto di credito medesimo;
- nel settembre 2012 la convenuta comunicò la chiusura CP_2 della Filiale di Rossano ed il conseguente trasferimento dei rapporti bancari pendenti dalla predetta Filiale a quella di Bari;
- che, successivamente, gli stessi attori provvidero ad accendere rapporto di conto corrente presso altro Istituto di Credito e, precisamente, presso la Filiale di Rossano di cui Controparte_5
“agganciavano” il mutuo in questione, così disponendo che il pagamento delle relative rate avvenisse mediante RID (Rapporto Interbancario Diretto) addebitato presso il predetto nuovo rapporto di conto corrente;
- l'Istituto mutuante avrebbe loro erroneamente comunicato che alcune rate del predetto mutuo erano state pagate in ritardo, così determinandosi per una illegittima segnalazione al CRIF - EURISC, che Cont sarebbe risultata ostativa alla erogazione di un mutuo richiesto dagli attori alla nell'aprile 2014, sebbene - peraltro - la con lettera del Controparte_2
11.4.2014, avesse dichiarato agli attori che il mutuo era in regolare ammortamento e che l'eventuale ritardo nel pagamento delle rate era dipeso esclusivamente dal
“mancato collegamento RID di addebito sul conto corrente di Rossano“; - CP_5 la Banca convenuta aveva, inoltre, omesso di avviare ogni opportuna procedura idonea a cancellare le errate informazioni debitorie fornite in relazione all'operazione negoziale in esame, tant'è che solo in data 18.11.2014 si procedeva alle rettifiche del caso.
Ritenendo che le condotte colpose ascrivibili alla Banca convenuta avessero loro cagionato “ingenti danni, oltre al discredito e disonore, difficoltà quotidiane nella gestione della famiglia e delle spese programmate, nel riscatto del negozio di leasing contratto sulla propria autovettura, disistima professionale e perdita di clientela, nonché perdita, per lo scrivente procuratore, dell'incarico di legale fiduciario per la società Assicurativa Unipolsai S.p.A.”, concludevano per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono:
“1) Accertare e dichiarare che la convenuta è Controparte_2 responsabile, contrattualmente, del mancato allaccio, a mezzo RID, del mutuo ipotecario nr. 1240/0007380928, e sotto il profilo della responsabilità aquiliana, ex art. 2043 codice civile, della erronea iscrizione nel Sistema di Informazioni
3 Creditizie, CRIF- EURISC, di presunti ritardati pagamenti delle rate di ammortamento del mutuo stesso;
2) Accertare e dichiarare che il comportamento tenuto dalla convenuta ha generato, agli odierni attori, Controparte_2 gravi pregiudizi e danni economici, all'immagine, all'onore, alla reputazione professionale ed ha impedito la concessione di un mutuo di € 125.000,00 presso la
Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL), paralizzando le attività economiche e familiari degli attori;
3) Per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dai
[...] signori e , derivanti dal comportamento ostativo ed Parte_1 Parte_2 omissivo della stessa convenuta tenuto, per un ammontare pari ad € 100.000,00 ovvero alla diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
4) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, competenze Controparte_2 ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente procuratore.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 25.5.2017 si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale impugnava e contestava le avverse deduzioni in quanto generiche ed inveritiere, non mancando di rilevare la nullità dell'atto di citazione e l'inesistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità
(tanto a titolo contrattuale, quanto in via aquiliana) nel proprio operato. Concludeva, dunque, per l'integrale rigetto delle avverse conclusioni, giacché sfornite di riscontro probatorio, con vittoria degli onorari di causa e condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e all'udienza del
27.2.2019 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.”.
Con sentenza depositata il 21-5-2019 n. 373, il Tribunale Civile di Castrovillari, in composizione monocratica, rigettava le domande attoree e la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 28-06-2019, e Parte_1 [...]
sulla base dei motivi qui di seguito esposti. Parte_2
Con un primo motivo di gravame gli appellanti censuravano la decisione di primo grado in quanto, a loro dire, affetta da numerosi errori sia in iudicando, che in procedendo. Sostenevano in argomento che, contrariamente a quanto affermato dal
4 giudice di prime cure, il corredo probatorio offerto a supporto della dispiegata domanda giudiziale fosse ampio e che di esso costituiva pietra miliare la comunicazione dell'11.04.2014, inoltrata dalla , a mezzo Controparte_2 della quale l'istituto bancario convenuto precisava che l'eventuale ritardo nel pagamento di alcune rate del mutuo fosse da imputarsi esclusivamente a problemi relativi al mancato collegamento del RID di addebito sul conto corrente di CP_5
Rossano, assumendosi la totale responsabilità degli inconvenienti accorsi, e di cui il giudicante non aveva tenuto conto.
Evidenziavano, altresì, come il giudice di prime cure si fosse soffermato sul fatto che non sussistesse alcuna morosità, senza tener conto che essa fosse dovuta al fatto che gli appellanti, per sopperire ai problemi propri dell'istituto bancario e relativi al mancato collegamento del RID, corrispondevano le rate del finanziamento “per cassa”, recandosi personalmente presso la sia a seguito di spontaneo e CP_2 puntuale controllo tramite il servizio Internet banking, che, successivamente, su richiesta dello stesso istituto bancario;
lamentavano, poi, il fatto che il giudicante non aveva ammesso nessuna delle prove testimoniali richieste con la memoria ex art. 183, c. 2, c.p.c..
Censuravano, inoltre, la sentenza sempre su tale punto in quanto non condividevano la considerazione per la quale, non essendovi più alcuna iscrizione pregiudizievole in CRIF-EURISC a carico degli odierni appellanti, nessun pregiudizio dagli stessi sarebbe stato sofferto, avendo dimenticato il giudicante, tuttavia, che in atti era versata la prova della cancellazione, operata dalla parte appellante, dei dati inesatti comunicati dalla (oggi . Controparte_2 Controparte_1
A mezzo di un secondo motivo di appello gli appellanti impugnavano la sentenza anche relativamente al capo di regolamentazione delle spese processuali, deducendone l'erroneità per essere stata disposta a loro carico la condanna al pagamento dell'intero importo delle spese legali, malgrado la posizione di soccombenza reciproca della controparte in esito al giudizio conseguente al rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. da quest'ultima intentata.
Concludevano, pertanto rassegando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta depositata in atti il 20-1-2020, il in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per mancanza di specificazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, dell'indicazione delle
5 circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione, nonché della critica degli elementi costituenti le ragioni della stessa decisione;
sempre in via preliminare, eccepiva ancora l'improcedibilità dell'appello ex art.348 bis e 348 ter c.p.c. a seguito, a sua detta, della mancata impugnazione del capo della sentenza che aveva ritenuto la mancanza della prova del danno di cui gli appellanti avevano chiesto il ristoro, oltre che della mancata riproposizione della richiesta di ammissione dei mezzi istruttori dedotti dagli attori in primo grado.
Nel merito, inoltre, contestava la fondatezza l'avverso atto di appello e riproponeva le argomentazioni difensive spiegate in primo grado affermando che: la lettera del
11/04/2014 non costituiva ammissione di responsabilità, ma la costatazione in buona fede da parte della che gli eventuali ritardi nella esecuzione dei pagamenti CP_2 erano dipesi dai problemi di collegamento del RID con la filiale di CP_5
Rossano, al fine di escludere, implicitamente, che tali ritardi potessero essere riconducibili alle difficoltà economiche degli attori;
che l'allora parte attrice aveva lamentato per la prima volta che la non aveva operato l'aggancio del RID con CP_2 lettera datata 29/11/2012, e cioè successivamente alle rate del mutuo già scadute in data 30/09/2012 ed in data 31/10/2012; che controparte essendo a conoscenza dell'obbligo in scadenza e che lo stesso addebito diretto sul conto di per CP_5 ragioni tecniche, non si era ancora perfezionato (almeno fino al 30/06/2013), avrebbero potuto rispettare il termine anche per le rate in scadenza fino al
31/03/2013, tramite altre modalità di pagamento;
che al di là del perfezionamento del RID (30/06/2013), gli attori avevano, comunque, provveduto al pagamento delle rate contestate in ritardo, oltre il termine di scadenza pattuito, e ciò fino alla rata in scadenza il 31/03/2013; che nessuna prova era stata offerta né con riferimento al danno presuntivamente subito, né in riferimento ai motivi della mancata concessione Cont del finanziamento da parte della che il mancato accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 cpc, avendo natura accessoria, non comportava la compensazione delle spese del giudizio.
Chiedeva, dunque, l'integrale rigetto del proposto gravame e la conferma della sentenza impugnata nei termini meglio esplicitati in epigrafe.
Veniva celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, in esito alla quale, una volta rigettata la preliminare richiesta di parte appellante di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata come da ordinanza in atti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
6 Dopo una serie di rinvii per i medesimi incombenti, la Corte, in esito all'udienza collegiale del 11-3-2025 di cui era disposta la trattazione mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., viste le note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente disattese, ad avviso della Corte, ambedue le eccezioni di inammissibilità in rito del proposto appello rispettivamente formulate ex art. 342
c.p.c. per difetto di specificità dei motivi e art. 348-bis c.p.c. per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento da parte appellata.
Sotto il primo profilo, infatti, deve rilevarsi come, alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SSUU Civili n. 27199/2017; Cass. Civ. n.
13535/2018; Cass. Civ. n. 8999/2022) parte appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al secondo aspetto ancora occorre evidenziare come, sempre alla stregua del consolidato indirizzo interpretativo in materia della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 27199/2017 cit., Cass. Civ. n. 10409/2020), i motivi di appello proposti dagli appellanti meritano un'approfondita disamina, circostanza questa incompatibile, in ogni caso, con una pronuncia preliminare di natura sommaria.
L'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. disponeva nella formulazione precedente rispetto a quella modificata dalla riforma Cartabia e applicabile ratione temporis al presente giudizio, che “all'udienza di cui all'art. 350, il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art. 348- bis c.p.c., primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi.”.
La previsione secondo la quale l'ordinanza, per il cui tramite l'impugnazione è dichiarata inammissibile per un avere “una ragionevole probabilità di essere accolta”
7 dovesse essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, corrispondeva alla natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, con la conseguenza che l'ordinanza invocata da parte appellata non può essere emessa all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, perché con la predetta fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte, nel pieno contraddittorio processuale stesso.
Ne discende, pertanto, l'inconciliabilità del procedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con la pronuncia sommaria invocata dall'appellata e, dunque, il rigetto dell'eccezione, in quanto superata, laddove implicitamente disattesa da questa Corte con l'ordinanza con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con il provvedimento avente finalità deflattiva (c.d. ordinanza filtro) previsto dal legislatore all'art. 348-ter c.p.c..
Quanto al merito, l'appello in esame è, a giudizio della Corte, da ritenersi comunque infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Del tutto prive di pregio, infatti, si atteggiano le doglianze addotte nell'atto di gravame avverso la decisione di primo grado in punto di ritenuto mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli allora attori e odierni appellanti ai fini dell'ottenimento di una condanna per risarcimento danni nei confronti dell'istituto bancario appellato. Preme, infatti, evidenziare che, benché sia incontestato che vi siano stati problemi nel pagamento delle rate di mutuo a mezzo
RID, non vi sono elementi sufficienti a determinare se l'evento sia dipeso da un errore della banca convenuta ovvero da un errore nella compilazione del modulo da parte degli appellanti o ancora da fattori esterni, non riconducibili alle parti.
Inoltre, pur qualora astrattamente si rilevasse una responsabilità della CP_2 convenuta, non potrebbe essere parimenti accolta la domanda di risarcimento danni formulata, in quanto nel momento in cui si agisce per ottenere un ristoro del pregiudizio subito non è sufficiente lamentare di aver subito un danno, ma è necessario allegare l'entità dello stesso. Nel nostro ordinamento non trovano, infatti, spazio i danni c.d. punitivi, tant'è che è principio ormai consolidato che “il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive – restando estranea al sistema
l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta –, ma in relazione all'effettivo pregiudizio
8 subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento, se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro.” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 8-2-2012 n.1781).
Ne deriva che la scorrettezza della condotta del convenuto non è sufficiente di per sé sola a fondare un credito risarcitorio, il quale può costituire giusta causa di uno spostamento patrimoniale solo quando l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro sia diretta ad eliminare le conseguenze del danno subito.
Tali conclusioni si applicano anche in materia di risarcimento danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., derivandone la risarcibilità al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge - atteso che la norma è connotata dal principio di tipicità - nelle sole ipotesi di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla
Costituzione, i quali devono anche presentare il requisito della gravità. Sulla base di tali presupposti, nel caso in esame – oltre alla mancanza di prova circa l'esistenza del danno lamentato – non sussistono né un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, né una lesione connotata dal requisito della gravità, necessario per accedere al risarcimento.
Dall'incarto di causa è emerso che la richiesta di accredito delle rate a mezzo RID è datata 22/11/2012 e che vi fossero già delle rate pagate in ritardo - dunque prima ancora della presentazione della richiesta di pagamento con tali modalità - ossia quella scadute il 30/09/2012 e il 31/10/2012 (che non sono state contestate), sebbene, tuttavia, gli appellanti abbiamo poi proceduto al pagamento delle rate per cassa
(atteso che l'allaccio RID avveniva solo in data 30/06/23) e la con lettera del CP_2
11/04/2014 abbia affermato che tutte le rate risultavano pagate.
Parimenti, gli appellanti affermavano che, per far fronte alla grave crisi economica e alle difficoltà lavorative, chiedevano alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. (BNL), tramite la formula “Mutuo Multimarket”, di accendere un mutuo ipotecario sull'immobile di loro comune proprietà sito in Località Cava di Melis, Longobucco
(CS), per un importo pari ad €uro 125.000,00, richiesta che, sarebbe stata respinta atteso che, presso il Sistema di Informazioni Creditizie, CRIF – EURISC, risultava,
a loro detta, una pregressa situazione debitoria proprio in relazione al succitato mutuo acceso presso la convenuta , ma tuttavia in atti la CP_2 Controparte_2 parte si è limitata ad allegare solamente la presentazione della domanda di mutuo, senza comprovare il correlato presunto rifiuto e, allo stesso modo, in riferimento alla presunta iscrizione nel sistema Crif, gli appellanti allegano una documentazione dalla quale si evince che i pagamenti fossero tutti regolari. Ed infine, anche
9 l'affermazione di parte appellante, secondo la quale la lettera del 11/04/2014 della convenuta costituisse ammissione della totale responsabilità degli CP_2 inconvenienti occorsi, è priva di fondamento, non costituendo la stessa ammissione di colpa.
Tutti tali elementi non sono sufficienti, né idonei a fondare la richiesta di risarcimento danni. Come sopradetto, infatti, il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali passa attraverso un preciso onere di allegazione e di prova che fa capo al soggetto che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i pregiudizi subiti a causa dell'evento lesivo subito.
L'onere di allegazione nel processo civile è una proiezione della regola di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione della quale, dovendo il giudice limitare la sua decisione alla domanda proposta, la parte deve introdurre in giudizio i fatti che ne costituiscono il fondamento, pena la loro irrilevanza.
Il danno patrimoniale, pur essendo unitario, è formato da due componenti: ossia il danno emergente, consistente nella perdita patrimoniale subita, ed il lucro cessante vale a dire il mancato guadagno, consistente nel profitto che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso.
Il danno da lucro cessante deve essere quantificato dal danneggiato. Infatti, il potere di decidere in via equitativa, di cui all'art. 1226 c.c., riguarda solo la liquidazione danno patrimoniale che non possa essere provato nel suo preciso ammontare. In argomento la Corte di Cassazione con sentenza n. 23304 dell'8 novembre 2007 si è così espressa: “Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.”.
Parimenti, l'onere probatorio del danno emergente ricade generalmente sul danneggiato, che deve dimostrare l'attualità e la lesione patrimoniale subita. A differenza del lucro cessante, dove si può ricorrere a presunzioni, il danno emergente, essendo una posta attiva del patrimonio, richiede la prova concreta delle spese sostenute o della diminuzione patrimoniale.
Ed ancora, in tema di onere della prova dei danni patrimoniali costituita dalle voci di lucro cessante e danno emergente in caso di responsabilità contrattuale ex art. 10 1218 c.c. la Corte di Cassazione ha affermato che: “In tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità.” (cfr. Cass. Civ., sentenza 11 Settembre 2018 n. 22045; Cass. Civ., Sez.
III, 3 dicembre 2015 n. 24632), mentre in caso di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., l'onus probandi del pregiudizio subito incombe sul danneggiato e, nel caso si voglia dimostrare il lucro cessante, la vittima deve dimostrare gli elementi costitutivi del danno e la sua diretta consequenzialità rispetto all'inadempimento e all'illecito, ossia il nesso causale.
È chiaro, quindi, che per potere richiedere la quantificazione equitativa, occorre previamente dedurre e dimostrare i pregiudizi subiti e i criteri di determinazione del danno, anche futuro.
Nel caso in esame non può dunque dirsi fornita la prova del presunto danno subito.
Altrettanto meritevoli di essere respinti, infine, si atteggiano i motivi di gravame che investono le determinazioni assunte con la sentenza impugnata in punto di adottata regolamentazione delle spese processuali, atteso che è appena il caso di evidenziare come, mentre in passato si riteneva che il mancato accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. comportasse la compensazione delle spese di giudizio, sulla base del fatto che essa costituisse una ipotesi di soccombenza reciproca (cfr. Cass. Civ. n.
3438/2016), in un secondo momento si è mutato indirizzo interpretativo sul punto
(cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 15102 del 31 maggio 2021; Cass, Civ., sentenza n. 9532 del 12 aprile 2017), per cui, partendo dal presupposto che la domanda ex art. 96 c.p.c. ha natura accessoria, non si ritiene legittima la compensazione delle spese di lite, laddove chi ha visto rigettare l'istanza di lite temeraria sia risultato vittorioso nel merito della domanda principale. Ne deriva il principio secondo cui il rigetto in sede di gravame, della domanda meramente accessoria ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello;
sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanza
1-6-2022 n. 17897).
Inoltre, con sentenza n. 11792 del 15 maggio 2018, la Cassazione ha affermato che la domanda ex art 96 c.p.c. ha, quale condizione necessaria, ma non sufficiente, per
11 il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale, concludendo pertanto che “stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza, l'eventuale rigetto della stessa, […], non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte ed idonee a determinare la soccombenza reciproca […].”. E ancora, sotto altro aspetto, con la pronuncia n. 22952 del 13 settembre 2019 la Corte di
Cassazione ha completato il quadro argomentativo, precisando in tema che l'impossibilità di dichiarare la soccombenza reciproca e la compensazione ex art. 92
c.p.c. si fonda non tanto sulla natura della domanda di lite temeraria, “pur indubbiamente accessoria”, quanto sull'accertamento della totale soccombenza del soggetto presunto litigante temerario.
In definitiva, dal complesso delle considerazioni che precedono discende il rigetto del proposto appello, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
In applicazione del criterio della soccombenza, infine, gli appellanti devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 28-6-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Castrovillari, in composizione monocratica, depositata il 21-5-2019 n. 373, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014
e succ. mod. in €uro 1.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
12 Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
13
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1406 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_1
e Simona Vitale in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Corigliano- Rossano (CS), Via
G. D'Annunzio n. 12;
- appellanti – contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tito Monterosso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 56;
- appellata -
sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in integrale riforma della sentenza impugnata, così giudicare e statuire:
-in via principale, accertare e dichiarare che la convenuta Controparte_2
è responsabile, contrattualmente, del mancato allaccio, a mezzo RID, del mutuo ipotecario nr. 1240/0007380928 e, sotto il profilo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., della erronea iscrizione nel Sistema di Informazioni Creditizie,
CRIF – EURISC, di presunti ritardati pagamenti delle rate di ammortamento del mutuo stesso;
1 - sempre in via principale, accertare e dichiarare che il comportamento tenuto dalla convenuta ha generato agli odierni attori gravi pregiudizi Controparte_2
e danni economici, all'immagine, all'onore, alla reputazione professionale ed ha impedito la concessione di un mutuo ipotecario di € 125.000,00, presso la Banca
Nazionale del Lavoro S.p.a. paralizzando le attività economiche e familiari CP_3 degli odierni attori;
- per l'effetto, condannare la convenuta in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dai Sig.ri e derivanti dal Parte_1 Parte_2 comportamento ostativo ed omissivo dalla stessa convenuta tenuto per un ammontare di €uro 100.000,00 o alla diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese di Controparte_2 lite, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
- Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
-preliminarmente ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c., l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dai sigg.ri
[...]
e avverso la sentenza n. 373/2019 emessa dal Tribunale di Pt_1 Parte_2
Castrovillari in data 21/05/2019, notificata il 31/05/2019;
-subordinatamente, nel merito, rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto,
l'atto di appello proposto dai predetti sigg.ri e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza suindicata, confermandola integralmente;
-senza recesso, nella non temuta ipotesi che venga ritenuto ammissibile l'appello avversario e/o in tutto od in parte i motivi proposti, si insiste in tutto quanto è stato dedotto, eccepito, documentato e richiesto con gli scritti difensivi in primo grado e con la presente comparsa di costituzione, rigettando ogni istanza avanzata dall'appellante, perché inammissibile, e, comunque, l'appello avversario perché infondato nel merito, in fatto ed in diritto, confermando l'appellata sentenza;
-con il favore delle spese e compensi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
2 evocavano in giudizio il CO OP (oggi Parte_2 CP_4 [...]
, assumendo che: Controparte_1
- avevano intrattenuto con la ex rapporto di conto corrente Controparte_2 bancario n. 821, acceso presso la Filiale di Rossano;
- sul predetto conto venivano addebitate le rate del mutuo ipotecario n. 1240/0007380928, stipulato con l'Istituto di credito medesimo;
- nel settembre 2012 la convenuta comunicò la chiusura CP_2 della Filiale di Rossano ed il conseguente trasferimento dei rapporti bancari pendenti dalla predetta Filiale a quella di Bari;
- che, successivamente, gli stessi attori provvidero ad accendere rapporto di conto corrente presso altro Istituto di Credito e, precisamente, presso la Filiale di Rossano di cui Controparte_5
“agganciavano” il mutuo in questione, così disponendo che il pagamento delle relative rate avvenisse mediante RID (Rapporto Interbancario Diretto) addebitato presso il predetto nuovo rapporto di conto corrente;
- l'Istituto mutuante avrebbe loro erroneamente comunicato che alcune rate del predetto mutuo erano state pagate in ritardo, così determinandosi per una illegittima segnalazione al CRIF - EURISC, che Cont sarebbe risultata ostativa alla erogazione di un mutuo richiesto dagli attori alla nell'aprile 2014, sebbene - peraltro - la con lettera del Controparte_2
11.4.2014, avesse dichiarato agli attori che il mutuo era in regolare ammortamento e che l'eventuale ritardo nel pagamento delle rate era dipeso esclusivamente dal
“mancato collegamento RID di addebito sul conto corrente di Rossano“; - CP_5 la Banca convenuta aveva, inoltre, omesso di avviare ogni opportuna procedura idonea a cancellare le errate informazioni debitorie fornite in relazione all'operazione negoziale in esame, tant'è che solo in data 18.11.2014 si procedeva alle rettifiche del caso.
Ritenendo che le condotte colpose ascrivibili alla Banca convenuta avessero loro cagionato “ingenti danni, oltre al discredito e disonore, difficoltà quotidiane nella gestione della famiglia e delle spese programmate, nel riscatto del negozio di leasing contratto sulla propria autovettura, disistima professionale e perdita di clientela, nonché perdita, per lo scrivente procuratore, dell'incarico di legale fiduciario per la società Assicurativa Unipolsai S.p.A.”, concludevano per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono:
“1) Accertare e dichiarare che la convenuta è Controparte_2 responsabile, contrattualmente, del mancato allaccio, a mezzo RID, del mutuo ipotecario nr. 1240/0007380928, e sotto il profilo della responsabilità aquiliana, ex art. 2043 codice civile, della erronea iscrizione nel Sistema di Informazioni
3 Creditizie, CRIF- EURISC, di presunti ritardati pagamenti delle rate di ammortamento del mutuo stesso;
2) Accertare e dichiarare che il comportamento tenuto dalla convenuta ha generato, agli odierni attori, Controparte_2 gravi pregiudizi e danni economici, all'immagine, all'onore, alla reputazione professionale ed ha impedito la concessione di un mutuo di € 125.000,00 presso la
Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL), paralizzando le attività economiche e familiari degli attori;
3) Per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dai
[...] signori e , derivanti dal comportamento ostativo ed Parte_1 Parte_2 omissivo della stessa convenuta tenuto, per un ammontare pari ad € 100.000,00 ovvero alla diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
4) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, competenze Controparte_2 ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente procuratore.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 25.5.2017 si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale impugnava e contestava le avverse deduzioni in quanto generiche ed inveritiere, non mancando di rilevare la nullità dell'atto di citazione e l'inesistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità
(tanto a titolo contrattuale, quanto in via aquiliana) nel proprio operato. Concludeva, dunque, per l'integrale rigetto delle avverse conclusioni, giacché sfornite di riscontro probatorio, con vittoria degli onorari di causa e condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e all'udienza del
27.2.2019 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.”.
Con sentenza depositata il 21-5-2019 n. 373, il Tribunale Civile di Castrovillari, in composizione monocratica, rigettava le domande attoree e la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 28-06-2019, e Parte_1 [...]
sulla base dei motivi qui di seguito esposti. Parte_2
Con un primo motivo di gravame gli appellanti censuravano la decisione di primo grado in quanto, a loro dire, affetta da numerosi errori sia in iudicando, che in procedendo. Sostenevano in argomento che, contrariamente a quanto affermato dal
4 giudice di prime cure, il corredo probatorio offerto a supporto della dispiegata domanda giudiziale fosse ampio e che di esso costituiva pietra miliare la comunicazione dell'11.04.2014, inoltrata dalla , a mezzo Controparte_2 della quale l'istituto bancario convenuto precisava che l'eventuale ritardo nel pagamento di alcune rate del mutuo fosse da imputarsi esclusivamente a problemi relativi al mancato collegamento del RID di addebito sul conto corrente di CP_5
Rossano, assumendosi la totale responsabilità degli inconvenienti accorsi, e di cui il giudicante non aveva tenuto conto.
Evidenziavano, altresì, come il giudice di prime cure si fosse soffermato sul fatto che non sussistesse alcuna morosità, senza tener conto che essa fosse dovuta al fatto che gli appellanti, per sopperire ai problemi propri dell'istituto bancario e relativi al mancato collegamento del RID, corrispondevano le rate del finanziamento “per cassa”, recandosi personalmente presso la sia a seguito di spontaneo e CP_2 puntuale controllo tramite il servizio Internet banking, che, successivamente, su richiesta dello stesso istituto bancario;
lamentavano, poi, il fatto che il giudicante non aveva ammesso nessuna delle prove testimoniali richieste con la memoria ex art. 183, c. 2, c.p.c..
Censuravano, inoltre, la sentenza sempre su tale punto in quanto non condividevano la considerazione per la quale, non essendovi più alcuna iscrizione pregiudizievole in CRIF-EURISC a carico degli odierni appellanti, nessun pregiudizio dagli stessi sarebbe stato sofferto, avendo dimenticato il giudicante, tuttavia, che in atti era versata la prova della cancellazione, operata dalla parte appellante, dei dati inesatti comunicati dalla (oggi . Controparte_2 Controparte_1
A mezzo di un secondo motivo di appello gli appellanti impugnavano la sentenza anche relativamente al capo di regolamentazione delle spese processuali, deducendone l'erroneità per essere stata disposta a loro carico la condanna al pagamento dell'intero importo delle spese legali, malgrado la posizione di soccombenza reciproca della controparte in esito al giudizio conseguente al rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. da quest'ultima intentata.
Concludevano, pertanto rassegando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta depositata in atti il 20-1-2020, il in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per mancanza di specificazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, dell'indicazione delle
5 circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione, nonché della critica degli elementi costituenti le ragioni della stessa decisione;
sempre in via preliminare, eccepiva ancora l'improcedibilità dell'appello ex art.348 bis e 348 ter c.p.c. a seguito, a sua detta, della mancata impugnazione del capo della sentenza che aveva ritenuto la mancanza della prova del danno di cui gli appellanti avevano chiesto il ristoro, oltre che della mancata riproposizione della richiesta di ammissione dei mezzi istruttori dedotti dagli attori in primo grado.
Nel merito, inoltre, contestava la fondatezza l'avverso atto di appello e riproponeva le argomentazioni difensive spiegate in primo grado affermando che: la lettera del
11/04/2014 non costituiva ammissione di responsabilità, ma la costatazione in buona fede da parte della che gli eventuali ritardi nella esecuzione dei pagamenti CP_2 erano dipesi dai problemi di collegamento del RID con la filiale di CP_5
Rossano, al fine di escludere, implicitamente, che tali ritardi potessero essere riconducibili alle difficoltà economiche degli attori;
che l'allora parte attrice aveva lamentato per la prima volta che la non aveva operato l'aggancio del RID con CP_2 lettera datata 29/11/2012, e cioè successivamente alle rate del mutuo già scadute in data 30/09/2012 ed in data 31/10/2012; che controparte essendo a conoscenza dell'obbligo in scadenza e che lo stesso addebito diretto sul conto di per CP_5 ragioni tecniche, non si era ancora perfezionato (almeno fino al 30/06/2013), avrebbero potuto rispettare il termine anche per le rate in scadenza fino al
31/03/2013, tramite altre modalità di pagamento;
che al di là del perfezionamento del RID (30/06/2013), gli attori avevano, comunque, provveduto al pagamento delle rate contestate in ritardo, oltre il termine di scadenza pattuito, e ciò fino alla rata in scadenza il 31/03/2013; che nessuna prova era stata offerta né con riferimento al danno presuntivamente subito, né in riferimento ai motivi della mancata concessione Cont del finanziamento da parte della che il mancato accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 cpc, avendo natura accessoria, non comportava la compensazione delle spese del giudizio.
Chiedeva, dunque, l'integrale rigetto del proposto gravame e la conferma della sentenza impugnata nei termini meglio esplicitati in epigrafe.
Veniva celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, in esito alla quale, una volta rigettata la preliminare richiesta di parte appellante di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata come da ordinanza in atti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
6 Dopo una serie di rinvii per i medesimi incombenti, la Corte, in esito all'udienza collegiale del 11-3-2025 di cui era disposta la trattazione mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., viste le note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente disattese, ad avviso della Corte, ambedue le eccezioni di inammissibilità in rito del proposto appello rispettivamente formulate ex art. 342
c.p.c. per difetto di specificità dei motivi e art. 348-bis c.p.c. per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento da parte appellata.
Sotto il primo profilo, infatti, deve rilevarsi come, alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SSUU Civili n. 27199/2017; Cass. Civ. n.
13535/2018; Cass. Civ. n. 8999/2022) parte appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al secondo aspetto ancora occorre evidenziare come, sempre alla stregua del consolidato indirizzo interpretativo in materia della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 27199/2017 cit., Cass. Civ. n. 10409/2020), i motivi di appello proposti dagli appellanti meritano un'approfondita disamina, circostanza questa incompatibile, in ogni caso, con una pronuncia preliminare di natura sommaria.
L'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. disponeva nella formulazione precedente rispetto a quella modificata dalla riforma Cartabia e applicabile ratione temporis al presente giudizio, che “all'udienza di cui all'art. 350, il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art. 348- bis c.p.c., primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi.”.
La previsione secondo la quale l'ordinanza, per il cui tramite l'impugnazione è dichiarata inammissibile per un avere “una ragionevole probabilità di essere accolta”
7 dovesse essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, corrispondeva alla natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, con la conseguenza che l'ordinanza invocata da parte appellata non può essere emessa all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, perché con la predetta fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte, nel pieno contraddittorio processuale stesso.
Ne discende, pertanto, l'inconciliabilità del procedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con la pronuncia sommaria invocata dall'appellata e, dunque, il rigetto dell'eccezione, in quanto superata, laddove implicitamente disattesa da questa Corte con l'ordinanza con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con il provvedimento avente finalità deflattiva (c.d. ordinanza filtro) previsto dal legislatore all'art. 348-ter c.p.c..
Quanto al merito, l'appello in esame è, a giudizio della Corte, da ritenersi comunque infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Del tutto prive di pregio, infatti, si atteggiano le doglianze addotte nell'atto di gravame avverso la decisione di primo grado in punto di ritenuto mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli allora attori e odierni appellanti ai fini dell'ottenimento di una condanna per risarcimento danni nei confronti dell'istituto bancario appellato. Preme, infatti, evidenziare che, benché sia incontestato che vi siano stati problemi nel pagamento delle rate di mutuo a mezzo
RID, non vi sono elementi sufficienti a determinare se l'evento sia dipeso da un errore della banca convenuta ovvero da un errore nella compilazione del modulo da parte degli appellanti o ancora da fattori esterni, non riconducibili alle parti.
Inoltre, pur qualora astrattamente si rilevasse una responsabilità della CP_2 convenuta, non potrebbe essere parimenti accolta la domanda di risarcimento danni formulata, in quanto nel momento in cui si agisce per ottenere un ristoro del pregiudizio subito non è sufficiente lamentare di aver subito un danno, ma è necessario allegare l'entità dello stesso. Nel nostro ordinamento non trovano, infatti, spazio i danni c.d. punitivi, tant'è che è principio ormai consolidato che “il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive – restando estranea al sistema
l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta –, ma in relazione all'effettivo pregiudizio
8 subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento, se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro.” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 8-2-2012 n.1781).
Ne deriva che la scorrettezza della condotta del convenuto non è sufficiente di per sé sola a fondare un credito risarcitorio, il quale può costituire giusta causa di uno spostamento patrimoniale solo quando l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro sia diretta ad eliminare le conseguenze del danno subito.
Tali conclusioni si applicano anche in materia di risarcimento danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., derivandone la risarcibilità al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge - atteso che la norma è connotata dal principio di tipicità - nelle sole ipotesi di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla
Costituzione, i quali devono anche presentare il requisito della gravità. Sulla base di tali presupposti, nel caso in esame – oltre alla mancanza di prova circa l'esistenza del danno lamentato – non sussistono né un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, né una lesione connotata dal requisito della gravità, necessario per accedere al risarcimento.
Dall'incarto di causa è emerso che la richiesta di accredito delle rate a mezzo RID è datata 22/11/2012 e che vi fossero già delle rate pagate in ritardo - dunque prima ancora della presentazione della richiesta di pagamento con tali modalità - ossia quella scadute il 30/09/2012 e il 31/10/2012 (che non sono state contestate), sebbene, tuttavia, gli appellanti abbiamo poi proceduto al pagamento delle rate per cassa
(atteso che l'allaccio RID avveniva solo in data 30/06/23) e la con lettera del CP_2
11/04/2014 abbia affermato che tutte le rate risultavano pagate.
Parimenti, gli appellanti affermavano che, per far fronte alla grave crisi economica e alle difficoltà lavorative, chiedevano alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. (BNL), tramite la formula “Mutuo Multimarket”, di accendere un mutuo ipotecario sull'immobile di loro comune proprietà sito in Località Cava di Melis, Longobucco
(CS), per un importo pari ad €uro 125.000,00, richiesta che, sarebbe stata respinta atteso che, presso il Sistema di Informazioni Creditizie, CRIF – EURISC, risultava,
a loro detta, una pregressa situazione debitoria proprio in relazione al succitato mutuo acceso presso la convenuta , ma tuttavia in atti la CP_2 Controparte_2 parte si è limitata ad allegare solamente la presentazione della domanda di mutuo, senza comprovare il correlato presunto rifiuto e, allo stesso modo, in riferimento alla presunta iscrizione nel sistema Crif, gli appellanti allegano una documentazione dalla quale si evince che i pagamenti fossero tutti regolari. Ed infine, anche
9 l'affermazione di parte appellante, secondo la quale la lettera del 11/04/2014 della convenuta costituisse ammissione della totale responsabilità degli CP_2 inconvenienti occorsi, è priva di fondamento, non costituendo la stessa ammissione di colpa.
Tutti tali elementi non sono sufficienti, né idonei a fondare la richiesta di risarcimento danni. Come sopradetto, infatti, il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali passa attraverso un preciso onere di allegazione e di prova che fa capo al soggetto che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i pregiudizi subiti a causa dell'evento lesivo subito.
L'onere di allegazione nel processo civile è una proiezione della regola di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione della quale, dovendo il giudice limitare la sua decisione alla domanda proposta, la parte deve introdurre in giudizio i fatti che ne costituiscono il fondamento, pena la loro irrilevanza.
Il danno patrimoniale, pur essendo unitario, è formato da due componenti: ossia il danno emergente, consistente nella perdita patrimoniale subita, ed il lucro cessante vale a dire il mancato guadagno, consistente nel profitto che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso.
Il danno da lucro cessante deve essere quantificato dal danneggiato. Infatti, il potere di decidere in via equitativa, di cui all'art. 1226 c.c., riguarda solo la liquidazione danno patrimoniale che non possa essere provato nel suo preciso ammontare. In argomento la Corte di Cassazione con sentenza n. 23304 dell'8 novembre 2007 si è così espressa: “Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.”.
Parimenti, l'onere probatorio del danno emergente ricade generalmente sul danneggiato, che deve dimostrare l'attualità e la lesione patrimoniale subita. A differenza del lucro cessante, dove si può ricorrere a presunzioni, il danno emergente, essendo una posta attiva del patrimonio, richiede la prova concreta delle spese sostenute o della diminuzione patrimoniale.
Ed ancora, in tema di onere della prova dei danni patrimoniali costituita dalle voci di lucro cessante e danno emergente in caso di responsabilità contrattuale ex art. 10 1218 c.c. la Corte di Cassazione ha affermato che: “In tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità.” (cfr. Cass. Civ., sentenza 11 Settembre 2018 n. 22045; Cass. Civ., Sez.
III, 3 dicembre 2015 n. 24632), mentre in caso di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., l'onus probandi del pregiudizio subito incombe sul danneggiato e, nel caso si voglia dimostrare il lucro cessante, la vittima deve dimostrare gli elementi costitutivi del danno e la sua diretta consequenzialità rispetto all'inadempimento e all'illecito, ossia il nesso causale.
È chiaro, quindi, che per potere richiedere la quantificazione equitativa, occorre previamente dedurre e dimostrare i pregiudizi subiti e i criteri di determinazione del danno, anche futuro.
Nel caso in esame non può dunque dirsi fornita la prova del presunto danno subito.
Altrettanto meritevoli di essere respinti, infine, si atteggiano i motivi di gravame che investono le determinazioni assunte con la sentenza impugnata in punto di adottata regolamentazione delle spese processuali, atteso che è appena il caso di evidenziare come, mentre in passato si riteneva che il mancato accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. comportasse la compensazione delle spese di giudizio, sulla base del fatto che essa costituisse una ipotesi di soccombenza reciproca (cfr. Cass. Civ. n.
3438/2016), in un secondo momento si è mutato indirizzo interpretativo sul punto
(cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 15102 del 31 maggio 2021; Cass, Civ., sentenza n. 9532 del 12 aprile 2017), per cui, partendo dal presupposto che la domanda ex art. 96 c.p.c. ha natura accessoria, non si ritiene legittima la compensazione delle spese di lite, laddove chi ha visto rigettare l'istanza di lite temeraria sia risultato vittorioso nel merito della domanda principale. Ne deriva il principio secondo cui il rigetto in sede di gravame, della domanda meramente accessoria ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello;
sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanza
1-6-2022 n. 17897).
Inoltre, con sentenza n. 11792 del 15 maggio 2018, la Cassazione ha affermato che la domanda ex art 96 c.p.c. ha, quale condizione necessaria, ma non sufficiente, per
11 il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale, concludendo pertanto che “stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza, l'eventuale rigetto della stessa, […], non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte ed idonee a determinare la soccombenza reciproca […].”. E ancora, sotto altro aspetto, con la pronuncia n. 22952 del 13 settembre 2019 la Corte di
Cassazione ha completato il quadro argomentativo, precisando in tema che l'impossibilità di dichiarare la soccombenza reciproca e la compensazione ex art. 92
c.p.c. si fonda non tanto sulla natura della domanda di lite temeraria, “pur indubbiamente accessoria”, quanto sull'accertamento della totale soccombenza del soggetto presunto litigante temerario.
In definitiva, dal complesso delle considerazioni che precedono discende il rigetto del proposto appello, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
In applicazione del criterio della soccombenza, infine, gli appellanti devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 28-6-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Castrovillari, in composizione monocratica, depositata il 21-5-2019 n. 373, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014
e succ. mod. in €uro 1.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
12 Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
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