Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7545 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LIO75457 5 4 5 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.m Presidente Dott. Bruno BATTI R.G.N. 10749/99 Cron.17341 Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA - - Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE - Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Ud.18/04/01 Consigliere- Dott. Raffaele DI LELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritti L. sul ricorso proposto da: 4 GIU, 2001 IL CANCELLIEF RAI RAIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.RE DEI MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato D'ANGELANTONIO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ND EL;
intimato - avverso la sentenza n. 9538/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/05/98 R.G.N. 38302/94; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1836 -1- udienza del 18/04/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato D'ANGELANTONIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 22 luglio 1991 EL ND, premesso di lavorare alle dipendenze della RAI presso il Centro di Produzione TV di Roma dal 2 settembre 1969 e di aver svolto lavoro notturno, festivo e festivo notturno in modo continuativo e sistematico, secondo turni avvicendati programmati, sosteneva di avere diritto al computo delle relative maggiorazioni ai fini della tredicesima e quattordicesima mensilità, della retribuzione per i periodi di ferie, dell'indennità di anzianità e del TFR. Chiedeva, pertanto, al RE di Roma l'accertamento del suo diritto al computo delle anzidette maggiorazioni ai fini dell'indennità di anzianità e del TFR nonché la condanna della RAI al pagamento di lire 3.574.000 per gli ulteriori invocati titoli. Si costituiva la RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A. contestando la domanda, sotto vari profili. M Con sentenza del 20-21 maggio 1993, il RE dichiarava il diritto del ND al ricalcolo dell'indennità di anzianità e del TFR secondo la retribuzione mensile globale al 1990 e condannava la RAI al pagamento della richiesta somma oltre interessi e rivalutazione. Avverso tale decisione proponeva appello la RAI con ricorso depositato il 19 maggio 1994, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. Si costituiva il ND deducendo l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 14 novembre 1997-21 maggio 1998, l'adito Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'appello, in quanto proposto dalla RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A. in persona del dott. Pier Luigi EL, privo dei necessari poteri rappresentativi e, per ciò stesso, del potere di conferire valido mandato difensivo in nome e per conto della società. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la RAI con un unico motivo. Il ND non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.77 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce che il Tribunale di Roma avrebbe errato nel dichiarare inammissibile il proposto appello, sia perché né l'art. 77 cit. né alcun'altra norma vietano di delegare il potere di rappresentanza giudiziale di una società di capitali disgiuntamente da poteri di rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sia perché, nel caso di specie, la procura rilasciata al dott. EL, in data 16 settembre 1993, dall'allora Presidente della RAI, Prof. Demattè, gli attribuiva espressamente, tra gli altri, il potere di indubbia natura sostanziale di "effettuare rinunce e - transazioni". Inoltre, al dott. EL, oltre alla suddetta procura, era stata conferita ulteriore 서 procura, in data 17 novembre 1993, regolarmente prodotta in giudizio, ma ignorata dal Tribunale, con la quale gli era stato espressamente riconosciuto, in generale, il potere di "compiere atti di contenuto negoziale, stipulare contratti e convenzioni di qualsiasi genere e natura" con il solo limite di lire 250.000.000, ed, in particolare, il potere di “effettuare promozioni e inquadramenti, disporre trasferimenti, concedere aspettative e adottare gli altri provvedimenti necessari alla gestione del personale con qualifica operaia e impiegatizia sino all'attuale 复 classe 4 compresa", nella quale rientrava pacificamente il ND. Infine, anche a voler prescindere dai poteri esplicitati nelle stesse procure in parola, il dott. EL come riferito nella stessa sentenza impugnata- era all'epoca il "Direttore della Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Sistemi Informativi" della RAI e, cioè, il Capo del Personale, onde non poteva dubitarsi 2. 4 che tale carica implicasse, di per sé sola, il potere sostanziale di gestire tutto il contenzioso aziendale in materia di lavoro e di previdenza. Il motivo è fondato. Invero, il Tribunale, pur muovendo dall'esatto presupposto che il potere di rappresentanza processuale, con la relativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, trascura di considerare, che l'ausiliare dipendente dell'imprenditore, il quale vanti poteri dirigenziali e di gestione di un determinato settore aziendale, sì da venire in relazione con terzi per la conclusione di affari pertinenti al medesimo settore, implicitamente agisce nel presupposto di una contemplatio domini ed impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione M nell'organizzazione dell'impresa (cfr. Cass. S.U. 8 maggio 1998, n.4666; Cass. 18 ottobre 1991, n.11039). Pertanto, nella specie, poiché il EL all'epoca come è incontestato- rivestiva la carica di "Direttore della Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Sistemi Informativi" della RAI (e tale risulta sostanzialmente anche dalla procura per notar NE ER del 16 settembre 1993 in atti, con cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., avvalendosi dei poteri derivantigli dall'art.2 della legge 25 giugno 1993 n.206, nonché dall'art. 17 dello Statuto Sociale, nomina il EL, quale "Direttore del Supporto del Personale", suo procuratore speciale e quindi procuratore della stessa Società), lo stesso era anche titolare dell'interesse in contesa e quindi legittimato a ricevere i relativi poteri di rappresentanza processuale. 3 3 Deve, pertanto, ritenersi così come affermato da questa Corte in analoga fattispecie- la validità del mandato ad litem e, conseguentemente, l'ammissibilità del ricorso (cfr. Cass.28 ottobre 1998 n.10771). Va altresì soggiunto che, con la procura conferita con l'atto del16 settembre 1993, non solo erano stati attribuiti al mandatario poteri rappresentativi di natura processuale, ma erano stati riconosciuti allo stesso anche poteri di effettuare rinunce e transazione, di indubbia natura sostanziale (cfr. Cass.n.10771/98 cit), venendosi, in tal modo, a confermare l'esistenza di quel collegamento tra i due ordini di poteri, indispensabile -come si è detto- per il conferimento di una valida procura ai difensori nello specifico giudizio. Tale conclusione rende superflua l'indagine circa la rilevanza della ulteriore procura, conferita al EL, con atto del 17 novembre 1993, dall'allora Direttore Generale della RAI, dott. Giovanni Felino Locatelli, prodotta in giudizio ed ignorata dal Tribunale di Roma. Il ricorso va, quindi, accolto. Conseguentemente l'impugnata decisione va annullata e la causa rinviata, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Roma per il riesame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Roma. Roma, 18 aprile 2001. Il Consigliere est. Il Presidente I Вито Baltimiell Yes sul 0 A D 3 S 1 , 3 S . O 5 A T L T L . R Phill , O A A N ' B S L I E 3 L P D E 7 IL CANCELLIERE S - D I A 8 Depositato in Cancelleria I - T N S 1 S G 1 N O O E P Z oggi, 4 GU 2001 S A E M I I D G E A E G R A , P IL CANCELLIERE E O D O L T R E T T T I S A R N I I L E G L D S E E E R O D 4