Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 1
L'esonero del sanitario dall'obbligo di referto di cui al secondo comma dell'art. 365 cod. pen. è previsto solo per il caso in cui i fatti che si dovrebbero descrivere nel referto convergono nell'indicare il paziente quale autore del reato esponendolo a procedimento penale. (Fattispecie nella quale la Corte non ha ritenuto che il sanitario potesse esimersi dall'obbligo di referto nel caso di ricovero di un paziente per tossicosi acuta da assunzione di droga, in quanto l'ipotesi che l'assistito fosse egli stesso un trafficante non poteva essere direttamente collegata al referto ma solo all'esito di ulteriori indagini che dal referto potevano prendere solo spunto).
Commentari • 3
- 1. Art. 365 - Omissione di refertohttps://www.filodiritto.com/
1. Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a euro 516 (1). 2. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. (1) Multa così aumentata dall'art. 113 della L. 689/1981. Rassegna di giurisprudenza Nel reato di omissione di referto, l'obbligo di riferire si configura per la semplice possibilità che il fatto presenti i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio, secondo un …
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ABSTRACT: Denunciare o curare? questo è il problema. il medico italiano e l'omissione di referto. to report or to treat? that is the QUESTION. the Italian doctor and the omission of the report il caso Ippocrate è mio Oggetto del presente intervento investe la problematica della responsabilità medica in caso di cure del reo latitante, comprensiva di omissione di referto e di favoreggiamento. Il medico deve denunciare o no il reo paziente? In buona sostanza trattasi del bilanciamento con il giuramento di Ippocrate, che impone il precetto del primum salvare, caratteristico e fondante della deontologia delle leges artis mediche. Piu' precisamente, trattasi, sotto il profilo giuridico, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2001, n. 18052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18052 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO ROMANO - Presidente - del 09/04/2001
Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - N. 569
Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 35610/2000
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da
AR NA IE contro la sentenza 7 aprile 2000 del Tribunale di Padova. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò Udito il P.G. Giovanni Patombarini che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito l'avv.to Paolo Berti.
Ritenuto in fatto
1. AR NA IE, ritenuta responsabile di omissione di referto in relazione al ricovero nel reparto di rianimazione di NI ED in stato di overdose, ricorre contro la sentenza in epigrafe.
2. Contesta in primo luogo che in caso di sospetta tossicosi acuta da assunzione di stupefacenti siano sempre presenti le caratteristiche di un delitto, considerando che nella specie poteva anche ricorrere l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 365 c.p.
3. Lamenta, con un secondo motivo, il diniego di applicazione dell'art. 5 c.p., facendo rilevare come, nella manualistica a disposizione dei medici che prestano opera presso il pronto soccorso, il reato di cessione di sostanze stupefacenti non venga citato tra quelli per cui v'è obbligo di referto.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non ha fondamento.
Nel primo motivo la ricorrente sostiene che il medico di pronto soccorso, in caso di ricovero per tossicosi acuta da assunzione di droga non è tenuto al referto perché può supporre che lo stupefacente sia stato rinvenuto per caso o sia stato "sottratto al fratello" (e quindi non vi siano i caratteri di un delitto) ovvero sia parte di quello altrimenti utilizzato dal paziente per un commercio (e quindi si debba applicare il secondo comma dell'art.365 c.p.). Va tuttavia osservato che la probabilità che un sanitario si figuri quest'ultima congettura sembra contraria a massima di esperienza (essendo noto che il trafficante conosce la qualità della merce che tratta e che quindi, anche se tossicodipendente, non si esporrebbe a gravi pericoli per la salute). Essa comunque, in diritto, non esime dall'obbligo, perché, anche a dare per certo che il medico abbia sospettato che l'assistito era un trafficante, il procedimento penale che verrebbe ad aprirsi non si collegherebbe al referto (come vuole la norma in esame) ma ad un esito di ulteriori indagini che dal referto prendono solo spunto. Insomma, ai fini dell'applicazione del secondo comma del codice penale, i fatti che si dovrebbero descrivere nel referto, perché espongano la persona assistita a procedimento penale e legittimino il sanitario all'omissione dell'adempimento, devono convergere nell'indicare il paziente quale autore del reato, come accade nell'aborto non consentito, nelle ferite riportate in una rissa, in uno scontro a fuoco e simili.
2. Quanto alle altre due ipotesi, la loro rappresentazione equivale ad ideare un'eventualità possibile che non esclude la presenza dei caratteri di un delitto. Cosa che dunque comporta la necessità di riferire agli organi dell'accusa, anche se vi sia una propensione soggettiva ad una ricostruzione alternativa dell'evento.
3. Con il secondo motivo si invoca l'ignoranza scusabile sulla legge penale, ignoranza che non riguarderebbe il reato di omissione in quanto tale, ma la sua portata, tale da comprendere anche il delitto di cessione di stupefacenti.
Ora, proprio con riferimento a simile ipotesi, si deve negare che l'ignoranza del medico corrisponda a quelle che la sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale ritiene scusabili. In questa al contrario si propone in primo luogo la distinzione tra reati "naturali" e reati "artificiali", negandosi che per i primi la stessa allegazione di un'ignoranza della legge penale sia ammissibile. E il principio di solidarietà civile che permea l'obbligo di collaborare alla lotta per stroncare il traffico di stupefacenti non può non far rientrare l'omissione di referto, almeno per questo caso, nella categoria dei reati naturali. Ma, anche a voler ammettere l'artificiosità del reato, occorre considerare, alla stregua della sentenza richiamata, gli speciali doveri di informazioni che gravano sul professionista in ordine alle norme del settore della sua attività. Dovere appare tanto più intenso quanto più si tratti di un caso di evenienza non relegata nello straordinario, quale è purtroppo il ricovero per overdose, e che perciò non può ritenersi adempiuto con la semplice consultazione di qualche manuale ad uso degli studenti, in cui il delitto di cessione di stupefacenti, forse per mancato aggiornamento a seguito dell'abrogazione referendaria del reato di uso personale, non figura tra quelli su cui riferire.
4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2001