Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2014, n. 46481
CASS
Sentenza 20 giugno 2014

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Massime3

La formale rinuncia dell'imputato a presenziare al dibattimento può essere revocata soltanto con una manifestazione di volontà che, sia pure esplicitata attraverso un comportamento concludente, abbia l'obiettivo significato di neutralizzare il precedente consenso espresso alla celebrazione del processo "in absentia". (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità del processo celebrato in assenza dell'imputato che, detenuto per altra causa, dopo aver formalmente rinunciato a comparire alla prima udienza, non aveva più espresso alcuna volontà di segno contrario, né posto in essere comportamenti interpretabili in tal senso).

Il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito.

L'incaricato alla presentazione di un atto di impugnazione non deve rivestire una particolare qualifica soggettiva. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto legittima la presentazione di un ricorso in cassazione da parte di un avvocato non cassazionista delegato al deposito dall'imputato).

Commentario1

  • 1Onere del ricorrente che eccepisce la prescrizione in Cassazione
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 luglio 2025

    Quale onere è tenuto ad assolvere il ricorrente che invochi nel giudizio di Cassazione la intervenuta prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon. 1. La questione: erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157, 158 e 640 cod. pen. La Corte di Appello di Messina confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, a sua volta, aveva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2014, n. 46481
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46481
Data del deposito : 20 giugno 2014

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