Sentenza 20 giugno 2014
Massime • 3
La formale rinuncia dell'imputato a presenziare al dibattimento può essere revocata soltanto con una manifestazione di volontà che, sia pure esplicitata attraverso un comportamento concludente, abbia l'obiettivo significato di neutralizzare il precedente consenso espresso alla celebrazione del processo "in absentia". (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità del processo celebrato in assenza dell'imputato che, detenuto per altra causa, dopo aver formalmente rinunciato a comparire alla prima udienza, non aveva più espresso alcuna volontà di segno contrario, né posto in essere comportamenti interpretabili in tal senso).
Il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito.
L'incaricato alla presentazione di un atto di impugnazione non deve rivestire una particolare qualifica soggettiva. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto legittima la presentazione di un ricorso in cassazione da parte di un avvocato non cassazionista delegato al deposito dall'imputato).
Commentario • 1
- 1. Onere del ricorrente che eccepisce la prescrizione in CassazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 luglio 2025
Quale onere è tenuto ad assolvere il ricorrente che invochi nel giudizio di Cassazione la intervenuta prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon. 1. La questione: erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157, 158 e 640 cod. pen. La Corte di Appello di Messina confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, a sua volta, aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2014, n. 46481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46481 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 20/06/2014
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 2013
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 42699/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NZ N. IL 10/09/1952;
EL IC N. IL 02/08/1969;
AN NN N. IL 16/11/1976;
avverso la sentenza n. 556/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 28/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile che ha concluso per rigetto per LL e AN
inammissibilità per LT;
Udito il difensore Avv. Del Corso: fallimento MI International;
Udito il difensore Avv. Mondello per TA, Berni per LL.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione:
- LL RE;
- LI EN;
- TA NI;
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, in data 28 maggio 2012, con la quale è stata parzialmente riformata quella di primo grado, del 5 luglio 2010, che era stata di condanna;
- dei primi due, (LL e LI) in ordine al reato di cui al capo A) (previo assorbimento del capo L): associazione per delinquere aggravata dal numero dei partecipanti, finalizzata al compimento di truffe e bancarotte fraudolente, essendo gli imputati promotori e organizzatori, da presumersi posta in essere fino al 31 ottobre 2001 che è la data della ultima dichiarazione di fallimento. (In relazione a tale reato, peraltro, la prescrizione è poi stata dichiarata nei confronti di LI, mentre, nei confronti di LL, tenendo conto, nel calcolo di cui all'art. 157 c.p., dell'aumento di pena per la recidiva reiterata, nella misura massima consentita dall'art. 99 c.p., u.c. di 2 a., 9 m. 10 gg., e di cause di sospensione per 161 gg., la prescrizione, secondo la disciplina previgente che è anche la più favorevole, è destinata a maturare non prima del 2017);
in ordine al reato di cui al capo B): bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativa al fallimento della MI International srl, dichiarato l'11 ottobre 2001, essendo gli imputati, amministratori di fatto (la prescrizione per tale reato era destinata normalmente a maturare, secondo la vigente disciplina, l'11 aprile 2014, data però da ritenersi procrastinata , per effetto delle sospensioni, e cioè 161 gg per LI ed TA, con scadenza dunque al settembre 2014, e più avanti, cioè nel 2021, nei confronti di LL che ha lo status di recidivo reiterato);
in ordine al reato di cui al capo E): ricettazione di assegni (reato la cui prescrizione, prevista al 20 dicembre 2011, è poi stata dichiarata in favore di LI;
invece, nei confronti di LL, il termine è destinato a scadere nel 2019);
in ordine al reato di cui al capo G1: come si desume anche da pag. 3 della sentenza impugnata, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativa al fallimento della Le ET srl, dichiarato l'8 marzo 2001, essendo gli imputati, amministratori di fatto (la relativa prescrizione, destinata normalmente a maturare il 8 settembre 2013, procrastinata di 69 gg per effetto delle cause di sospensione all'epoca prodottesi, avrebbe prodotto, virtualmente, i suoi effetti a far data dal novembre 2013, nei confronti di LI;
invece, nei confronti di LL, per le ragioni dette sopra, è destinata a maturare nel 2021);
in ordine al reato di cui al capo H): bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, relativa al fallimento della ditta LY Promotional, dichiarato il 30 ottobre 2001 (la prescrizione si profila più lontana di quella già analizzata in relazione al capo B);
in ordine al reato di cui al capo N): bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativa al fallimento della Nuovo Gulliver srl, dichiarato il 7 giugno 2000, essendo gli imputati, amministratori di fatto (la relativa prescrizione sarebbe poi maturata, nei confronti di LI, il 16 febbraio 2013; invece, nei confronti del recidivo LL, la prescrizione, in base alla più favorevole disciplina che è quella vigente, non è prevista prima del 2020);
- del terzo (TA) in ordine al reato di cui al capo B) (v. sopra, compreso il calcolo della prescrizione, non ancora maturata) essendo, tale imputato, l'amministratore di diritto della menzionata società, che tuttavia operava sotto il falso nome di Camboni Armando;
in ordine al reato di cui al capo E) (v. sopra;
la relativa prescrizione è maturata il 20 dicembre 2011 ,nei confronti di TA, ma, come sopra rilevato, è stata dichiarata nei confronti del solo LI);
in ordine al reato di cui al capo F): ricettazione di carta di identità, fatto commesso prima dell'11 ottobre 2001 (il termine della prescrizione è scaduto il 20 dicembre 2011, nei confronti di TA, ma l'estinzione è stata dichiarata, deve ritenersi per errore materiale, nei confronti di LI).
La sentenza di appello ha dichiarato prescritti, nei confronti di LI, i reati di cui ai capi A), D), E), F) (n.d.r.: sebbene i reati sub D) ed F) non risultassero ascritti ad esso, in primo grado, mentre lo era stato, quello sub F), nei confronti di TA, che però non si è visto dichiarare la prescrizione in appello) rideterminando la pena nei suoi confronti, originariamente fissata in sette anni di reclusione, in sei anni di reclusione. Ha confermato nel resto.
Deduce LL personalmente.
1) la erronea applicazione dell'art. 416 c.p. e il vizio di motivazione con riferimento alla configurazione del vincolo associativo, in luogo del reato continuato e alla contestata posizione apicale all'interno del sodalizio.
Sotto il primo profilo, la inesistenza dell'associazione doveva emergere dal rilievo che la commissione di ogni singolo reato di bancarotta - previo acquisto della società da far fallire - era preceduto da difficili accordi fra i presunti associati che, in realtà, agivano per un fine egoistico.
Sotto il secondo profilo, era mancata l'illustrazione del dolo del preteso organizzatore. Il ricorrente, oltretutto, aveva tenuto contatti soltanto con la Gemignani;
2) la violazione dell'art. 2639 c.c. in relazione alla qualità di amministratore di fatto. Questa era stata desunta direttamente dal ruolo di organizzatore dell'associazione per delinquere. Invece, le dichiarazioni dei testi al riguardo, dovevano ritenersi inutilizzabili perché erano il risultato di domande suggestive del Pubblico ministero, come denunciato nei motivi d'appello. Escluse queste, non vi erano prove documentali e comunque le strutture imprenditoriali erano circoscritte e tali da non richiedere la presenza di un amministratore di fatto;
3) il vizio della motivazione sulla entità della pena, come fissata dal giudice di primo grado e confermata in appello. Nella parte motiva della sentenza di primo grado, era stato infatti indicato un aumento di pena per le due bancarotte in continuazione, di complessivi mesi otto, mentre poi, nello sviluppo del calcolo, tale aumento era stato indicato in anni due. Tale discrasia, alla quale andava aggiunta quella, invero favorevole all'imputato, del mancato computo dell'aumento di pena per una delle due ricettazioni (capo F) aveva determinato un errore nella pena indicata nel dispositivo, superiore di almeno uno e mesi quattro.
Oltre a ciò, il ricorrente lamenta il vizio della motivazione relativo all'aumento di pena per la recidiva.
In data 5 giugno 2014 l'avv. G. Berni, nell'interesse di Marinelli, ha fatto pervenire una memoria nella quale ha, in primo luogo, ripreso il primo motivo di ricorso soprattutto per contestare la motivazione in punto di elemento psicologico del reato associativo ma anche per evidenziare lo scarso approfondimento sul ruolo che, in concreto, il prevenuto avrebbe dovuto e potuto svolgere, essendo stato ristretto in carcere da maggio a novembre del 2000; ed ancor prima, per sostenere che era una formula vuota di significato, quella che aveva permesso al giudice del merito di desumere il reato associativo dalla pluralità dei reati, commessi con modalità analoghe e in rapida successione: in realtà, le bancarotte fraudolente si commettono necessariamente con modalità ricorrente che è quella di acquistare merce, contraendo il debito che il venditore accetta di sopportare con il relativo corredo di rischio. Inoltre chiede, il difensore, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., che sia dichiarata la prescrizione del reato, facendo decorrere il relativo termine dai primi mesi del 2000, così come la generica formulazione del capo di imputazione consente ed anzi impone di ritenere. Infine il difensore amplia il tema del limite della motivazione sulla riferibilità, all'imputato della veste di amministratore di fatto, impropriamente desunta dal rilievo che egli aveva commesso più reati di bancarotta, ma senza che fossero valorizzagli i veri indicatori della concreta e continuativa attività di gestione della impresa. La Parte civile, nel corso della udienza odierna, ha sostenuto che il ricorso personale di LL contiene la delega per il deposito, ad avvocato non cassazionista, ciò che renderebbe, il ricorso, inammissibile.
Il ricorso di LL è inammissibile.
Non appare, invero, fondata la eccezione formulata dalla parte civile in udienza, posto che, come la giurisprudenza ha bene evidenziato, l'incaricato alla presentazione di una impugnazione non deve avere particolari qualifiche soggettive.
Ai fini della presentazione dell'atto di impugnazione, d'altro canto, non occorre neppure che il soggetto incaricato sia munito di delega scritta, essendo sufficiente anche un incarico orale desumibile dalla natura del rapporto e dalle relazioni intercorrenti tra presentatore e sottoscrittore dell'atto, quale quello conferito, ad esempio, al praticante di studio, legato al "dominus" da rapporto fiduciario, tale da far presumere ragionevolmente l'esistenza di apposito mandato alla presentazione dell'atto (Sez. 5, Sentenza n. 38722 del 06/07/2010 Ud. (dep. 03/11/2010) Rv. 248896). Sul merito del primo motivo di ricorso va posto in evidenza che la questione della differenza fra reato associativo, finalizzato alla commissione dei reati-fine e reato continuato, risulta prospettata per la prima volta in sede di Cassazione, non essendo menzionata tra i motivi di appello che il giudice a quo ha riepilogato nella sentenza impugnata e tenuto conto che neppure nel ricorso si lamenta la mancata risposta ad uno specifico ed ammissibile motivo d'appello formulato al riguardo.
Quanto alla attribuzione al ricorrente del ruolo apicale, in seno all'associazione per delinquere contestata al capo A), l'impugnante si limita a ripetere un motivo di doglianza già sottoposto al giudice dell'appello e da questi risolto con motivazione del tutto esaustiva, alla quale l'impugnante stesso non contrappone alcun elemento di novità.
Alle pagine 12 e 13 della sentenza impugnata, si rinviene una dettagliata ricostruzione delle condotte tenute dal ricorrente, tali da consentire di delineare in maniera netta, in capo a tale soggetto, il ruolo di colui che impartiva disposizioni destinate non solo alla sua diretta interlocutrice Gemignani, ma anche ad una rete di personaggi destinati a costituire la struttura operativa dell'organizzazione, e comunque univocamente espressive di una consapevolezza del ruolo che non richiedeva ulteriore motivazione - peraltro non sollecitata specificamente nei motivi d'appello - con riferimento al dolo del reato contestato.
In tale accreditata prospettiva, mal si inserisce, ai fini della valutazione consentita a questa Corte, il dato della restrizione in carcere del prevenuto per alcuni mesi. Infatti, una simile evenienza, comunque non oggettivamente incompatibile con l'assunto accusatorio, viene dedotta, nella memoria difensiva, come circostanza di fatto, in quanto tale non apprezzabile direttamente dalla Corte di cassazione che è giudice della sentenza e non dei dati storici. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile per la stessa ragione già illustrata con riferimento alla precedente doglianza. Anche in riferimento alla tesi della inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali dei soggetti sottoposti a domande asseritamente suggestive del Pubblico ministero, si rinviene, in sentenza, una analisi dettagliata e, soprattutto, da un lato, l'accertamento in fatto della assoluta regolarità delle domande consistite, semmai, in contestazioni a testimoni reticenti;
dall'altro lato, l'assenza, nel codice, della sanzione processuale evocata dal ricorrente. Ne consegue che anche l'ulteriore parte del motivo di ricorso, dipendente dall'accoglimento della tesi appena ricordata, risulta manifestamente infondata.
Infine è inammissibile, per preclusione, la questione concernente quello che, nella prospettiva del ricorrente, sarebbe l'errore nella indicazione della pena finale, inflitta a seguito del calcolo dovuto alla continuazione fra i reati.
Non risulta sottoposta al giudice dell'appello una doglianza concernente il calcolo dell'aumento di pena per continuazione e per tale ragione, escluso che si tratti di pena illegale, non può richiedersi, con ricorso per cassazione, che venga censurata la statuizione di conferma della pena inflitta al primo giudice, per la quale, la Corte d'appello di Firenze, non era tenuta ad alcuna specifica analisi sul punto.
Del tutto generica, poi, e per tale ragione ugualmente inammissibile, è la doglianza sul computo dell'aumento di pena dovuto alla recidiva.
Per quanto infine concerne la nuova richiesta, formulata ai sensi dell'art. 129 c.p.p., di prescrizione del reato associativo, contestato - secondo il difensore - come commesso nel 2000, v'è da rilevare che l'esame del capo di imputazione - nella quale la data del commesso reato è del "2000 e 2001" - porta ad una conclusione diversa: e cioè al rilievo che, essendo stata la associazione per delinquere finalizzata alla commissione e realizzazione di una serie di reati fine, è alla data di consumazione dell'ultimo di essi che deve intendersi estesa contestazione di vigenza e vitalità della associazione stessa, in mancanza di qualsiasi dimostrazione o oggettività contrarie a tale assunto.
In particolare, considerato che l'ultima dichiarazione di fallimento risale al 30 ottobre 2001, è a tale data - che è anche quella di consumazione della corrispondente bancarotta fraudolenta - che deve intendersi riferita quella di consumazione anche della fattispecie ex art. 416 c.p.p.. Con la conseguenza che la prescrizione del reato associativo (ex art. 416 c.p., comma 1), decorrente dalla detta data, deve intendersi destinata a maturare, applicata la previgente e più favorevole normativa in tema di prescrizione (massimo 15 anni) e tenuto conto delle cause di sospensione per 161 gg (compresi i 92 giorni derivanti dal rinvio disposto il 20 marzo per la adesione dei difensori alla astensione proclamata dalla categoria), non prima del dicembre 2016, nei confronti del recidivo reiterato LL. D'altra parte, la richiesta difensiva in questione è in violazione del principio espresso da questa Corte, secondo cui il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito (Sez. 3, Sentenza n. 796 del 29/11/2005 Ud. (dep. 12/01/2006 ) Rv. 233322).
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente LL al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000. Deduce LI.
1) il vizio della motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, con riferimento alla attribuita responsabilità per il reato di cui al capo G) (bancarotta fraudolenta della società Le ET Srl).
La qualità di amministratore di fatto, che gli era valsa la condanna per il concorso del reato in questione, era stata desunta in primo luogo dalle dichiarazioni della teste Mareschi, a proposito del soggetto - il ricorrente - che si era rivolto ad essa per la ottenere la locazione dell'immobile da adibire a sede della società. Ebbene, sostiene il difensore che, dalla lettura della deposizione di tale teste - resa all'udienza del 6 novembre 2006 e rinvenibile a pagina 67 e 68 del fascicolo processuale - si desumeva che quella riguardava la locazione dell'immobile richiesto per la sede di altra società e cioè la società LY Promotional.
Inoltre, i giudici a quibus, riferendo dell'ulteriore elemento probatorio costituito dalle dichiarazioni accusatorie della testimone assistita LI - amministratrice legale della società in questione - avevano, ancora una volta, travisato la prova, menzionando la condotta dell'imputato consistita nell'incasso di un assegno che, tuttavia, era di pertinenza di altra società e cioè, di nuovo, della LY Promotional;
2) il vizio della motivazione con riferimento alla attribuzione di responsabilità per il reato di cui al capo N) (bancarotta fraudolenta della società Nuovo Gulliver Srl).
L'elemento di prova valorizzato dalla Corte d'appello erano le dichiarazioni di tale CI, consulente fiscale della società. Ebbene costei aveva dichiarato di avere visto l'imputato che accompagnava l'amministratrice legale Pratelli, in occasione di incontri con essa consulente.
È evidente che la affermazione di tale rapporto di accompagnamento non basta quale indicatore della effettiva intromissione dell'imputato nella gestione della società, peraltro enunciata in maniera assertiva sia dalla consulente che dal giudice. Il ricorso di LI è inammissibile.
I motivi di doglianza sono manifestamente infondati, come si deduce ictu oculi anche dalla lettura della sentenza impugnata, con la conseguenza che la presentazione del ricorso deve ritenersi inidonea, ab origine, alla instaurazione di un valido rapporto processuale e con l'ulteriore conseguenza che il termine prescrizionale non ha continuato a decorrere dopo la lettura del dispositivo di appello. Pertanto i reati oggetto dei motivi di impugnazione (quelli di cui ai capi G ed N), per i quali virtualmente sarebbe maturata la prescrizione, rispettivamente nel novembre e nel febbraio del 2013, non sono estinti.
La manifesta infondatezza delle doglianze discende dal rilievo che la posizione di gestore di fatto, attribuita all'imputato con riferimento alle società fallite Le ET Srl e Nuovo Gulliver Srl, non è stata fatta dipendere, certamente, dalle circostanze evidenziate nel ricorso. In particolare, l'affermazione della qualità di amministratore di fatto con riferimento alla società Le ET è stata effettuata e ribadita, nei due gradi di giudizio, alla luce di un'evenienza assolutamente indicativa dell'esercizio dei poteri gestori, essenzialmente attinenti alla amministrazione del patrimonio della società e all'acquisto delle forniture. Si tratta della circostanza, nemmeno contestata dalla difesa, dell'avere, l'imputato firmato gli assegni della società, utilizzando il nome dell'amministratore legale, e altresì, averli posti in circolazione. D'altra parte, il fatto della menzione, nella analisi del reato in parola, dell' incasso di un assegno di pertinenza di altra società (la LY), ovvero l'eventuale travisamento della deposizione di altro teste (Mareschi), non sono in grado di inficiare la tenuta del fondamentale elemento probatorio appena indicato. È da escludere, pertanto, che si versi in tema di travisamento della prova tenuto conto che la menzione del primo elemento appare, all'evidenza, il frutto di un mero errore di collocazione nella motivazione, mentre, quanto al secondo elemento, si tratta di circostanza incapace di disarticolare, da sola, il ragionamento probatorio perché non decisiva, e quindi inidonea, secondo la costante giurisprudenza, a integrare gli estremi del travisamento ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e, così come novellato dalla legge numero 46 del 2006 (v. fra le molte, Sez. 6, Sentenza n. 14054 del
24/03/2006 Ud. (dep. 20/04/2006 ) Rv. 233454; Sez. 2, Sentenza n. 13994 del 23/03/2006 Cc. (dep. 20/04/2006) Rv. 233460). Per quanto poi concerne l'ulteriore addebito di bancarotta, riferito alla Nuovo Gulliver Srl, le censure del ricorrente rappresentano, in realtà, un implicito tentativo di accreditare una diversa ricostruzione dei fatti, come tale inammissibile in Cassazione. Ed invero, nella sentenza impugnata, a fronte della ricapitolazione di motivi di appello (vedi pagine 5 e 6) che non sembrano neppure avere attinto direttamente e specificamente la posizione dell'imputato in relazione alla amministratore della società Le ET , vi è, a sostegno della ipotesi di accusa, la menzione del fatto che la teste particolarmente qualificata CI - consulente fiscale della società fallita - aveva riferito anche e soprattutto della gestione diretta da parte dell'imputato: una affermazione che, per quanto sintetica ed apparentemente assertiva, potrebbe essere ritenuta censurabile soltanto se fosse dimostrato che, sul punto, il ricorrente aveva contestato l'impianto della sentenza di primo grado, con osservazioni specifiche: evenienza non dimostrata nel caso in esame.
Inoltre, nella stessa sentenza impugnata, risulta evidenziato un ulteriore dato - non contestato dalla difesa - ed invece particolarmente significativo del ruolo apicale dell'imputato in seno alla società: e cioè quello dell'avere, egli, avuto il possesso di una Bmw, auto di rappresentanza, di proprietà della stessa società. Anche riguardo a LI, dunque, alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000. Deduce TA.
1) la nullità assoluta del processo di primo grado - già inutilmente eccepita in appello-dovuta al fatto che il processo era stato celebrato in assenza dell'imputato, erroneamente dichiarato libero contumace, nonostante che fosse detenuto presso la casa di reclusione di Sulmona e che avesse espresso la rinunzia a comparire soltanto per l'udienza del 6 febbraio 2006;
2) la mancanza di prove e di motivazione a proposito dell'elemento psicologico che deve comunque caratterizzare l'addebito di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, mosso all'amministratore ed. testa di legno.
Nella specie, era emerso semplicemente che l'imputato firmava documenti predisposti da altri ovvero si presentava come amministratore, senza conoscere nulla della effettiva gestione dei fatti sociali.
A proposito dei reati di ricettazione, poi, si denuncia il vizio della motivazione, integrato dal fatto che l'imputato sarebbe stato riconosciuto responsabile anche del delitto presupposto. Alla odierna udienza, l'avv. Mondello ha sollecitato la declaratoria di prescrizione in riferimento ai reati sub E) ed F).
Il ricorso è fondato nei limiti che si indicheranno.
Il primo motivo è, invero, manifestamente infondato. Come già esattamente sottolineato dalla Corte di merito, la giurisprudenza di legittimità, con l'avallo delle Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 10251 del 17/10/2006 Ud. (dep. 09/03/2007 ) Rv. 235698), condivide il principio secondo cui occorre quantomeno che l'imputato neutralizzi, con un comportamento concludente, la sua formale rinuncia a presenziare al dibattimento, ossia il suo precedente consenso alla celebrazione del processo "in absentia". Nel caso di specie è stato rilevato - e la difesa non lo contesta - che, alla formale rinunzia a presenziare alla prima udienza di comparizione delle parti, formalizzata dall'imputato, detenuto per altra causa, non ha fatto seguito alcuna manifestazione di volontà di segno contrario e neppure alcun comportamento concludente interpretabile in tal senso.
Non è invece pertinente al caso in esame, la ulteriore giurisprudenza che riconosce il diritto dell'imputato, ristretto in carcere per altra causa, sia pure dopo l'inizio del processo, a vedere comunque disposta la propria traduzione in udienza, ove difetti una espressa rinuncia a presenziare al giudizio (Sez. 6, Sentenza n. 2300 del 10/12/2013 Ud. (dep. 20/01/2014) Rv. 258246): si tratta, infatti, di orientamento che concerne una ipotesi di stato di detenzione ritenuto ostativo al diritto a presenziare al dibattimento, quando quest'ultimo non risulti rinunziato, mentre, nella specie, è proprio il tema della avvenuta rinuncia a comparire, a costituire il punto centrale della vicenda.
Il secondo motivo è anche manifestamente infondato. Ed invero, ferma la effettiva esistenza di giurisprudenza di legittimità particolarmente rigorosa in tema di elemento psicologico da delinearsi nel caso di amministratore solo formale che sia imputato, a titolo di concorso con l'amministratore di fatto, della attività distrattiva di quest'ultimo, va anche posto in evidenza che la motivazione che lo concerne non presenta le lacune argomentative denunciate dal ricorrente.
Ed infatti, il cuore della motivazione sta nel rilievo che il dolo dell'imputato è desumibile dal fatto che egli agì, quale amministratore legale della società MI, facendo uso di un nome e di documenti falsi, intestati a Camboni Armando: una condotta che il ricorrente trascura del tutto indebitamente nella compilazione del ricorso ma che è manifestamente indicativa della sua volontà di agire commettendo azioni delittuose. E non solo di tipo omissivo ma, come sostenuto in sentenza, anche agendo fattivamente e cioè chiedendo, alle ditte fornitrici, con le suddette modalità, pagamenti dilazionati ovvero utilizzando assegni provento di ricettazione.
Quanto ai reati di ricettazione di cui ai capi E) ed F), deve darsi atto che si tratta di condotte in relazione alle quali neppure i motivi di ricorso evidenziano evidenti cause di proscioglimento nel merito, essendo però, il relativo termine di prescrizione, maturato prima della sentenza di appello.
Le condotte appaiono risalire, al più tardi, all'11 ottobre 2001 e, per esse, il termine della prescrizione va calcolato secondo la vigente e più favorevole disciplina. Questa infatti, deve ritenersi operativa in ragione del fatto che, alla data di emissione della sentenza di primo grado, ossia al 5 luglio 2010, essa era già entrata in vigore e cioè si era verificato l'evento processuale che la Corte costituzionale, nella nota sentenza n. 393 del 2006, ha ritenuto capace di precludere l'applicazione della normativa transitoria sulla ultrattività della previgente disciplina per i processi in corso.
Dunque, il termine ex art. 157 c.p., prorogato per effetto delle interruzioni ai sensi dell'art. 161 c.p., è di complessivi anni 10, cui andavano aggiunti 69 giorni di sospensione per altrettante cause previste dal codice di rito. Esso è scaduto, dunque, prima della pronuncia della sentenza di appello, il 20 dicembre 2011, come del resto, già rilevato dalla Corte di merito con riferimento alla posizione di LI, che ha beneficiato, appunto, della declaratoria di prescrizione dei reati di ricettazione. L'errore in cui è caduta la Corte d'appello, nell'omettere di rilevare la maturata prescrizione in questione, denunciato anche dal difensore di fiducia alla odierna udienza, integra la violazione dell'ari. 129 c.p.p., comma 2, che può essere emendato ad opera di questa Corte di legittimità. È noto infatti che una parte della giurisprudenza di legittimità - alla quale si aderisce - ritiene ammissibile il ricorso per cassazione diretto a far valere unicamente la prescrizione maturata prima della sentenza di appello e ritualmente eccepita dalla difesa, considerato che, in tal caso, il giudice di merito, indipendentemente dalla predetta eccezione della parte, ha l'obbligo di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, con la conseguenza che l'omessa declaratoria della predetta causa estintiva determinerebbe, ove non se ne consentisse razionabilità in sede di legittimità, l'assoggettamento dell'imputato alla condanna e alla correlativa esecuzione di pena, laddove in presenza della medesima situazione di fatto e di diritto, l'immediata dichiarazione dell'estinzione del reato comporterebbe che altro imputato si avvalga della prescrizione, con conseguente disparità di trattamento, che determina la violazione del principio costituzionale di uguaglianza (Sez. 5, Sentenza n. 595 del 16/11/2011 Ud. (dep. 12/01/2012) Rv. 252666; Sez. 6, Sentenza n. 11739 del 21/03/2012 Ud. (dep. 28/03/2012) Rv. 252319; Sez. 5, Sentenza n. 47024 del 11/07/2011 Ud. (dep. 20/12/2011) Rv. 251209; Sez. 2, Sentenza n. 38704 del 07/07/2009 Ud. (dep. 06/10/2009) Rv. 244809). Ebbene, la ratio di tale orientamento è quella di impedire che la violazione di legge, ad opera del giudice del merito, possa dare luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento fra situazioni omologhe attinenti al diritto dell'imputato,a non essere sottoposto ad una pena giudicata dal legislatore incompatibile con il perdurare della pretesa punitiva dello Stato. Quel principio, dunque, appare estensibile anche al caso, verificatosi nella specie, in cui la richiesta di estinzione sia formulata dall'interessato in udienza. La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio con riferimento ai reati sub E) ed F), e la relativa pena, parti ad anni uno di reclusione, va eliminata.
In base al principio della soccombenza sostanziale, va anche affermato il dovere di tutti i ricorrenti, di sopportare le spese sostenute nel grado dalla parte civile Fallimento MI International, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di TA NI, limitatamente ai reati di ricettazione sub E) ed F) perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena pari ad anni uno di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del predetto.
Dichiara inammissibili i ricorsi di LL RE, e LI EN e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1000.
Condanna tutti i ricorrenti in solido al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Fallimento MI International, che liquida i complessivi Euro 4500 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2014