Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/10/2002, n. 15312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15312 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C. 6P301 IN NOME EL PO LO WALIAN1 5 3 12/02 REPUBBLICA ITALIANA TIV EVI 101 NVINKLYW LA CORTE DICASSAZIONE loggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 9406/00 Dott. Bruno SACCUCCI Rel. Consigliere Cron.35237 Dott. Mario CICALA Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud. 22/04/02 ConsigliereDott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: RA TI, NA IDA, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZ CLAUDIO D'ALESSANDRO CORSO DUCA DEGLI ABBRUZZI CAMPIONE CIVI N. 1301 TORINO (avviso postale), giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 12, PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - controricorrente 1623 avverso la sentenza n. 10/99 della Commissione -1- tributaria regionale di TORINO, depositata il 15/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'ALESSANDRO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto del primo motivo;
il rigetto del secondo motivo del ricorso. -2- 9406SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I sig.ri ST ER e DA OT ricorrono per cassazione deducendo due motivi, di cui il primo particolarmente articolato, avverso la sentenza 18 gennaio 1999, n. 10/26/99 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, rigettava l'appello dei contribuenti avverso la sentenza di primo grado che aveva solo parzialmente accolto il loro ricorso avverso accertamento del reddito per l'esercizio di una impresa di pompe funebri nell'anno 1991. La Amministrazione resiste con controricorso. I ricorrenti hanno anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I contribuenti con il ricorso deducono motivazione insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cpc). Violazione di legge nei limiti di quanto infradedotto e specificato per ogni punto. (art. 360 n. 3 cpc); Violazione dell'art. 39 del D.P.R. 600/1973. Il ricorso deve essere rigettato poiché la Commissione Tributaria Regionale ha esaminato compiutamente tutti i profili di censura prospettati dalle controparti ed ha sufficientemente argomentato sia in ordine agli elementi presuntivi che hanno fondato l'accertamento induttivo, sia in relazione alla correttezza dell'operato dell'Amministrazione nella determinazione della percentuale di ricarico applicata nella prestazione dei servizi funebri. Il vizio dell'insufficienza di motivazione non può d'altro canto essere desunto dalla mancanza di risposta rispetto ad ogni mera argomentazione difensiva svolta nel giudizio di merito allorquando, come avvenuto nel caso di specie, nell'esame della censura il Giudice del gravame abbia svolto argomentazioni di per sè sufficienti a confutarla. N Non è, in altri termini, necessaria una puntuale critica di tutti gli aspetti sollevati dal contribuente quando gli elementi giudicati rilevanti ai fini del decidere sono idonei a sorreggere il dispositivo. Nel caso di specie il giudice di merito ha sottolineato che l'avviso d'accertamento è stato fondato su un processo verbale di constatazione che è pervenuto ad una ricostruzione del reddito dei contribuenti attraverso l'esame dei movimenti bancari ed una ricognizione capillare dei servizi svolti dall'impresa durante il periodo d'imposta e della clientela, pari alla ragguardevole percentuale del 25%, che hanno consentito di ricostruire con notevole approssimazione l'ammontare dei guadagni occultati. A fronte di tali allegazioni istruttorie i contribuenti hanno opposto generiche difese, senza produrre in giudizio elementi o fatti idonei a contrastare la pretesa erariale. Risulta quindi infondato anche il motivo di censura incentrato sulla pretesa violazione dell'art.39 DPR n.600/1973. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alle spese che liquida in € 2.150 (di cui 2.000 per onorari) ed alle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 22 aprile 2002. Brunoлино Mad n Anal Cre PA Ашав столь 30 UTA 2002 DE G Oys