Sentenza 3 luglio 2008
Massime • 1
La misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare può essere applicata pur quando manchi la convivenza tra le parti e l'indagato abbia già abbandonato il domicilio domestico.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 17/04/2009 n° 16658Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 maggio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2008, n. 28958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28958 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 03/07/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 1770
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 039880/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PALA GABRIELE, N. IL 21/10/1965;
avverso ORDINANZA del 15/10/2007 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Cagliari, adito dall'indagato PALA Gabriele, in sede di appello, ha confermato l'ordinanza del G.I.P., che aveva rigettato l'istanza difensiva intesa ad ottenere la revoca della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare del predetto per il reato di cui all'art. 572 c.p.. Nel rispondere alle censure mosse nei motivi di appello, il Tribunale condivideva le argomentazioni del G.I.P. in ordine alla configurabilità del reato anche in assenza di un rapporto di convivenza e allo scopo della misura cautelare, che è quello di tutelare la incolumità della persona offesa e di prevenire il pericolo di violenze e abusi nell'ambito familiare, e riteneva corretto il processo logico seguito dal primo giudice nell'escludere ogni rilevanza, ai fini della revoca della misura, alla comprovata convivenza dei due coniugi in appartamenti separati, muniti di ingressi autonomi, pur se facenti parti della medesima unità immobiliare, giacché la condivisione degli spazi comuni, dove si sono verificati i fatti di cui all'imputazione, e le inevitabili possibilità di incontro tra le parti non impedirebbe comunque la reiterazione del reato, tanto più che l'art. 282 bis c.p., prevede espressamente non solo l'allontanamento del convivente dalla casa familiare, ma anche la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
Non è di quest'avviso l'indagato, il quale ricorre personalmente contro tale decisione e ne denuncia l'erronea e falsa applicazione dell'art. 282 bis cit. c.p., sostenendo che tale norma consente al giudice di disporre l'allontanamento dalla casa familiare, solo in ipotesi di reale ed effettiva convivenza, e non pure in ipotesi in cui il soggetto attivo del reato dimori in una casa autonomamente e in via esclusiva, per cui ogni altra interpretazione alternativa risulterebbe in contrasto con gli artt. 13 e 14 Cost.. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della censura che pone in discussione il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e qui correttamente applicato, a mente del quale la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare ex art. 282 bis c.p.p., non presuppone necessariamente la convivenza tra le parti, ma è applicabile anche quando l'indagato abbia già abbandonato il domicilio domestico per intervenuta separazione coniugale (Cass. Sez. 6^ 29/3 - 26/5/03 n. 18990 Rv. 234625).
Tale principio si allinea del resto all'altro, già espresso in tema di reato di maltrattamenti, che si configura anche in assenza di un rapporto di convivenza, e cioè quando sia cessata, a seguito di separazione legale o difatto, restando integri anche in tal caso i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale materiale e di solidarietà, che nascono dal rapporto coniugale o dal rapporto di filiazione (Cass. Sez. 6^ 229/22/12/03 n. 4919 Rv. 227719; 1/2 - 18/3/99 n. 3570 Rv. 213515). Nella fattispecie in esame correttamente il Tribunale ha escluso ogni rilevanza alla circostanza che i coniugi abitassero in due distinte unità abitative dello stesso immobile sul rilievo, tutt'altro che illogico, che i predetti condividono comunque gli spazi comuni, dove sono avvenuti i fatti di causa e ciò non impedirebbe le innumerevoli possibilità di incontro tra l'indagato e le persone offese dal delitto di maltrattamenti e quindi l'occasione per la reiterazione della condotta criminosa.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2008