Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10183
CASS
Sentenza 26 luglio 2001

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Se un decreto ingiuntivo non è notificato, o la notifica di esso è giuridicamente inesistente, la parte contro la quale è stato emesso può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 cod. proc. civ., chiederne la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ; invece, se la notifica è nulla, l'inefficacia può essere fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., fornendo la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione.

Il provvedimento dichiarativo dell'inefficacia del decreto ingiuntivo reso a norma dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ. (mancata notificazione nel termine prescritto) ha contenuto decisorio, in quanto incide sulle posizioni di diritto soggettivo del creditore e del debitore, e, pertanto, non essendo altrimenti impugnabile, è ricorribile per Cassazione, solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost..

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  • 1ESECUZIONE FORZATA MINACCIATA IN FORZA DI DECRETO INGIUNTIVO DICHIARATO ESECUTIVO PER MANCATA OPPOSIZIONE
    Avv. Giorgia Viola · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 marzo 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10183
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10183
Data del deposito : 26 luglio 2001

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