Sentenza 26 luglio 2001
Massime • 2
Se un decreto ingiuntivo non è notificato, o la notifica di esso è giuridicamente inesistente, la parte contro la quale è stato emesso può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 cod. proc. civ., chiederne la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ; invece, se la notifica è nulla, l'inefficacia può essere fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., fornendo la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione.
Il provvedimento dichiarativo dell'inefficacia del decreto ingiuntivo reso a norma dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ. (mancata notificazione nel termine prescritto) ha contenuto decisorio, in quanto incide sulle posizioni di diritto soggettivo del creditore e del debitore, e, pertanto, non essendo altrimenti impugnabile, è ricorribile per Cassazione, solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost..
Commentario • 1
- 1. ESECUZIONE FORZATA MINACCIATA IN FORZA DI DECRETO INGIUNTIVO DICHIARATO ESECUTIVO PER MANCATA OPPOSIZIONEAvv. Giorgia Viola · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 marzo 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10183 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
S.r.l. MONDIAL, in persona dell'amministratore unico Giovanni Martellosio, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 39, presso l'avv. Claudio D'Angelantonio, che unitamente all'avv. Ugo Bimbi del foro di Milano la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ARCA CENTRO ITALIA S.p.A in liquidazione;
- intimata -
avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Ancona n. 49 emessa all'udienza del giorno 8 marzo 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 aprile 2001 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Claudio D'ANGELANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16 febbraio 1999 la S.p.A. Centro Italia in liquidazione conveniva in giudizio dinanzi al Presidente del Tribunale di Ancona la s.r.l. Mondial per sentir dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo per mancata opposizione, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di L. 170.630.220, assumendo che detto decreto non le era stato notificato in quanto la notifica, eseguita di rettamente presso la residenza del suo liquidatore, doveva ritenersi nulla per contrasto con l'art. 145 cod. proc. civ. Il presidente adito, sentite le parti, all'udienza del giorno 8 marzo 1999 dichiarava inefficace il decreto ingiuntivo per mancata notifica nel termine di legge, ritenendo irrilevante la duplice notifica effettuata senza esito presso la sede sociale e quindi presso la residenza del liquidatore della società intimata.
Contro tale provvedimento ricorre per cassazione con tre motivi la s.r.l. Mondial.
Non ha presentato difese la S.p.A. Arca Centro Italia in liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente denuncia rispettivamente la violazione la falsa applicazione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ. e un duplice vizio di motivazione su punti decisivi della controversia. Premesso che il provvedimento dichiarativo dell'inefficacia del decreto ingiuntivo reso a norma dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ. ha contenuto decisorio in quanto incide con effetti potenzialmente definitivi sulle posizioni di diritto soggettivo del creditore e del debitore, ed è perciò impugnabile, in mancanza di specifiche previsioni al riguardo, solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. 12 marzo 1999, n. 2195), debbono essere dichiarate preliminarmente inammissibili le censure che investono la motivazione del provvedimento impugnato, contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso.
Ciò premesso, con il primo motivo la società ricorrente censura il provvedimento impugnato adducendo che erroneamente il presidente del tribunale di Ancona avrebbe dichiarato l'inefficacia del decreto ingiuntivo sulla base della nullità della notificazione eccepita dalla ricorrente, la quale sosteneva, contrariamente al vero, che questa era stata effettuata direttamente presso la residenza del liquidatore della società senza alcun preventivo tentativo di consegna di copia dell'atto presso la sede legale.
La censura merita accoglimento in quanto dalla scarna motivazione dell'ordinanza impugnata risulta come dato pacifico che l'istanza di inefficacia del decreto ingiuntivo si fondava sulla asserita nullità della notificazione eseguita presso la residenza del liquidatore della società e che detta istanza. è stata accolta respingendo la tesi della società con venuta la quale sosteneva che la doppia notificazione effettuata presso la sede sociale senza esito e presso la residenza del liquidatore con esito positivo aveva sanato ogni eventuale nullità della notificazione a causa del raggiungimento dello scopo dell'atto.
Va infatti ricordato il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo al sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ. presuppone la omessa notifica nei termini di legge del decreto ingiuntivo o la inesistenza della sua notifica, effettuata mediante consegna di copia dell'atto a persona o in luogo privi di ogni rapporto con il suo destinatario, mentre nell'ipotesi in cui la notifica sia viziata da nullità la sua inefficacia può esser fatta valere dall'intimato che intenda evitare la sanatoria per acquiescenza solo con lo strumento dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., fornendo la prova di non aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo per la irregolarità della sua notificazione (da ultimo: Cass. 10 ottobre 1997, n. 9872, citata in ricorso).
Orbene, poiché nella specie risulta che l'intimato ha fondato la sua istanza di inefficacia del decreto ingiuntivo sulla asserita nullità della notificazione eseguita presso il liquidatore, deve ritenersi che la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo è stata emessa in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per ammissione della stessa società debitrice, non potendo ritenersi inesistente la notifica effettuata presso la residenza del legale rappresentante della società.
In conclusione perciò, il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente, il provvedimento impugnato dev'essere cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, co. 3^, ult. Parte, cod. proc. civ. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'ordinanza e condanna la società intimata al pagamento delle spese giudiziali, che liquida in complessive L. 343.400, oltre L.
4.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2001