Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2006, n. 21846
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Sentenza 23 maggio 2006

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Il reato di mancanza alla chiamata presuppone l'esigibilità dell'obbligo di leva, che non è configurabile nei confronti di un genitore di due figli, atteso che l'art. 11, comma secondo, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, produce immediatamente al semplice verificarsi di questa condizione di fatto, un effetto sospensivo automatico di tale obbligo, ancor prima della dispensa dal servizio che può ottenersi soltanto all'esito del procedimento amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2006, n. 21846
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21846
    Data del deposito : 23 maggio 2006

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