Sentenza 23 maggio 2006
Massime • 1
Il reato di mancanza alla chiamata presuppone l'esigibilità dell'obbligo di leva, che non è configurabile nei confronti di un genitore di due figli, atteso che l'art. 11, comma secondo, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, produce immediatamente al semplice verificarsi di questa condizione di fatto, un effetto sospensivo automatico di tale obbligo, ancor prima della dispensa dal servizio che può ottenersi soltanto all'esito del procedimento amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2006, n. 21846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21846 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 23/05/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1849
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 001709/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL IE AN, N. IL 11/03/1957;
avverso SENTENZA del 18/10/2005 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Garino V., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 18.10.2005, la Corte Militare di Appello, in parziale accoglimento della richiesta di revisione presentata da RD PI ON, revocava le sentenze pronunciate dal Tribunale Militare di Torino in data 9.4.1992 e 3.11.1999 e assolveva il RD dai reati di mancanza alla chiamata (art.151 c.p.m.p.) con la formula "perché il fatto non sussiste". Con
la stessa decisione la Corte Militare rigettava l'istanza di revisione relativamente alla sentenza in data 27.5.1986 avente oggetto il medesimo reato.
Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale e per vizi della motivazione, sull'assunto che il giudice della revisione aveva illegittimamente escluso l'esistenza delle condizioni per la revoca anche della sentenza del 27.5.1986. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Premesso che la base giustificativa della richiesta di revisione è costituita dalla produzione di nuove prove documentali attestanti la condizione del RD di coniugato con prole sin dal momento della prima chiamata alle armi, deve porsi in risalto che la Corte Militare ha correttamente ritenuto che le assenze dal servizio militare giudicate con sentenze del 9.4.1992 e del 3.11.1999 siano prive del carattere della penale illiceità perché successive all'entrata in vigore della L. n. 958 del 1986, che, prevedendo la dispensa automatica dal servizio militare per i coniugati con prole, rende non configurabile il reato di mancanza alla chiamata. In tal modo, è stata data puntuale applicazione al principio enunciato da questa Corte secondo cui il reato di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.) presuppone l'esigibilità dell'obbligo di leva, che non è configurabile nei confronti di un genitore di due figli, atteso che la L. 24 dicembre 1986, n. 958, art. 11, comma 2, produce immediatamente,
al semplice verificarsi di questa condizione di fatto, un effetto sospensivo automatico di tale obbligo, ancor prima della dispensa dal servizio che può ottenersi soltanto all'esito del procedimento amministrativo (cass., Sez. I, 6 marzo 2001, n. 15570, Leoniello). La richiesta di revisione relativa alla sentenza di condanna del Tribunale Militare di Torino in data 27.5.1986, riguardante l'assenza dal 23.12.1985 al 9.1.1986, è stata ritenuta, invece, inaccoglibile perché anteriore alla predetta L. n. 958 del 1986 e soggetta alla normativa di cui alla L. 31 maggio 1971, n. 191, che subordinava la dispensa dal servizio ad un provvedimento, avente valore costitutivo, emesso dal competente Ministero della difesa. Così statuendo, però, la Corte Militare ha omesso di considerare che la successiva entrata in vigore della L. n. 958 del 1986, facendo venire meno ope legis, in condizioni analoghe a quella in cui si trovava il RD, il presupposto dell'obbligo del servizio di leva, ha reso lecita la condotta per la quale l'imputato fu condannato ed ha eliminato il disvalore del fatto: ne segue che nel caso di specie sussiste una situazione indubbiamente riconducibile nella previsione dell'art.2 c.p., comma 2, e che, di conseguenza, avrebbe dovuto pronunciarsi anche la revoca della sentenza del 27.5.1986, tanto più se si considera che la caducazione della decisione di condanna avrebbe potuto disporsi anche in sede di esecuzione a norma dell'art. 673 c.p.p.. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al rigetto della richiesta di revisione della sentenza n. 449 del 1986 del 27.5.1986, che deve essere revocata con pronuncia assolutoria perché il fatto contestato non sussiste.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di revisione della sentenza del Tribunale Militare di Torino n. 449 del 1986 in data 27.5.1986. Revoca la predetta sentenza e assolve RD PI ON dal reato di cui all'art. 151 c.p.m.p. (mancanza alla chiamata) perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma il 23 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2006