Sentenza 29 novembre 2005
Massime • 1
Il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2005, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 29/11/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2155
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 017241/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI FE AN, N. IL 05/11/1956;
2) CO NA SA DOMENICA, N. IL 09/10/1961;
avverso SENTENZA del 18/02/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il P.M. nella persona del Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso: rigetto dei ricorsi.
OSSERVA
SI IC AN e CO NA EL Domenica, ricorrono in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 18/05/2005, con cui veniva confermata la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Torino che aveva condannato i predetti alla pena di mesi uno di arresto ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, per i reati di cui all'art. 110 c.p.; L. n. 1086 del 1971, artt. 2, 4, 13 e 14.
I ricorrenti eccepiscono:
1) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale.
2) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato.
In ordine al primo motivo osservano i ricorrenti che la contravvenzione disciplinata dalla L. 5 novembre 1971 n. 1086, articolo 14, che sanziona il costruttore delle opere in cemento armato che omette, prima del loro inizio, di curare il deposito presso l'ufficio tecnico regionale della denuncia delle opere stesse, accompagnata da un regolare progetto e da una relazione illustrativa, è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma con la omissione degli adempimenti richiesti dalla norma anzidetta, prima dell'esecuzione dei lavori, essendo strumentale a consentire il controllo preventivo sulle opere stesse.
Nel caso in esame il tempus commissi delicti sarebbe incerto in quanto, dalla relazione dell'ufficio tecnico comunale datata 07/06/2001, si evince che in tale periodo i lavori per la realizzazione del manufatto erano già in corso e non appare individuata, ne' è individuabile, la data esatta dell'inizio degli stessi da cui far partire la decorrenza dei termini di prescrizione. E dunque, concludono i ricorrenti, per il principio del favor rei, stante il dubbio sulla data di decorrenza al termine di prescrizione, il momento iniziale di essa andava fissato in modo che risultasse più favorevole all'imputato.
In ordine al secondo motivo, invece, la Corte di merito avrebbe del tutto ignorato la documentazione agli atti della quale si doveva evincere la buona fede dei ricorrenti e, di conseguenza, l'ignoranza inevitabile e dunque scusabile della legge penale.
Il ricorso è inammissibile in quanto entrambi i motivi sui quali il Collegio è chiamato a pronunciarsi risultano dedotti per la prima volta dinanzi a questa Corte.
Come evidenziato nella decisione impugnata, l'appello avverso la sentenza del G.I.P. risulta essere stato proposto, infatti, unicamente sotto il profilo dell'estinzione del reato per effetto della intervenuta sanatoria L. n. 47 del 1985, ex art. 13. Ciò spiega peraltro la circostanza che la Corte di merito non abbia affrontato in motivazione nessuna delle due questioni;
mancanza questa espressamente dedotta, invece, come detto, con il secondo motivo di ricorso.
In relazione al primo motivo va poi aggiunto che l'art. 606 c.p.p., comma 3 sancisce l'inammissibilità del ricorso se proposto, fuori dai casi previsti dagli artt. 569 e 609 c.p.p., comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi che si pongono in deroga al principio enunciato.
Nè il motivo di ricorso può in alcun modo ritenersi circoscritto a questioni di pura legittimità o di puro diritto.
Ed invero, per quanto concerne la prescrizione del reato, non e in alcun modo in discussione il principio, costantemente affermato da questa Corte, in base al quale il momento iniziale della decorrenza debba essere fissato nel senso che risulti più favorevole all'imputato.
Tuttavia nell'applicare tale principio, è indispensabile per il giudice verificare preliminarmente se dagli atti del processo emergano o possano comunque emergere riferimenti utili per individuare con certezza il momento iniziale da cui far decorrere il termine della prescrizione in modo da superare, quindi, l'asserita incertezza temporale.
E tale accertamento non può che essere riservato, evidentemente, alla fase di merito attesi i ristretti ambiti di cognizione del processo riservati al giudice di legittimità.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna per entrambi i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali ed, inoltre, per ciascuno di essi, della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno di essi, della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006