Sentenza 6 luglio 2010
Massime • 1
È ammissibile l'atto di impugnazione (nella specie appello) sottoscritto dal difensore con una sigla incomprensibile e presentato da un praticante di studio non munito di delega, in quanto l'inammissibilità di cui all'art. 582 cod. proc. pen. si configura soltanto ove vi sia incertezza sulla legittima provenienza dell'atto e non quando, come nella specie, la sua identità appaia desumibile dal complessivo esame del documento; né, ai fini della presentazione dell'atto di impugnazione, occorre che il soggetto incaricato sia munito di delega scritta, essendo sufficiente anche un incarico orale desumibile dalla natura del rapporto e dalle relazioni intercorrenti tra presentatore e sottoscrittore dell'atto, quale quello conferito al praticante di studio, legato al "dominus" da rapporto fiduciario, tale da far presumere ragionevolmente l'esistenza di apposito mandato alla presentazione dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2010, n. 38722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38722 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 06/07/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1767
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 41671/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 29.10.2009 da:
NF ME, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 22 settembre 2009;
Sentita la relazione del consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO;
Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto Dott. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino;
Sentito, altresì, l'avv. Paolo Balley, difensore delle parti civili Rollè Monica che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;
Sentito, infine, l'avv. FERRERO ALESSANDRO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino dichiarava l'inammissibilità- dell'appello proposto da OR ME avverso la sentenza del Tribunale di Salluzzo del 12 dicembre 2008 ed ordinava l'esecuzione della sentenza. Avverso la pronuncia anzidetta l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo parte ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 582, 591 con riferimento all'art. 568, e art. 571, nn. 1 e 3 del codice di rito, sul rilievo che la leggibilità della sottoscrizione dell'avvocato difensore non era prescritta dalla legge e, quanto, all'incaricato della presentazione dei motivi, gli stessi erano stati presentati da un praticante dello studio, con la dicitura studio "Avvocati Associati", da cui inequivocamente l'atto proveniva. La legge non prevedeva l'autenticazione della sottoscrizione dell'impugnante ed il mandato alla presentazione avrebbe potuto essere conferito oralmente.
2. - Reputa il giudice a quo che il gravame proposto sia inammissibile per violazione dell'art. 582 c.p.p., sul duplice riflesso che l'atto risultava sottoscritto dal difensore con una sigla incomprensibile ed era stato presentato da persona, Dott. Nicola Ferrua Marciani studio avv. Associati che non era munito di delega e che nessun mandato risultava in atti ne', quanto meno, un'attestazione di delega da parte del pubblico ufficiale ricevente nei confronti del presunto incaricato.
L'interpretazione è erronea. Lo è, certamente, in ordine al primo profilo in quanto, per indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, l'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 583 c.p.p., si configura solamente ove vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto e non anche quando la sua identità appaia desumibile dal complessivo esame del documento (cfr. Cass. Sez. 1^, 5.11.2009, n. 46171, rv. 245508). Nel caso di specie, l'apposizione da parte del difensore di sigla illeggibile non pregiudicava la riferibilità dell'atto al soggetto proponente, ossia al difensore indicato in premessa, avuto riguardo al complessivo tenore del documento, peraltro pacificamente proveniente da uno studio professionale specificamente indicato, come da formale intestazione. D'altro canto, la firma può anche estrinsecarsi nell'uso di grafie o anche di sigle, persino con tratti di indecifrabilità, tutte le volte che sia, comunque, agevole determinarne la paternità sulla base di altri, univoci, elementi contenuti nell'atto sottoscritto (cfr. Cass. sez. 5^ 25.12.1988, n. 2376, rv. 183401). Del tutto infondato è anche il secondo profilo di inammissibilità, essendo parì menti pacifico che, ai fini della presentazione dell'atto di impugnazione, non occorre che il soggetto incaricato sia munito di delega scritta. È, infatti, sufficiente un incarico orale desumibile anche dalla natura dei rapporto e delle relazioni intercorrenti tra presentatore e sottoscrittore dell'atto (cfr. Cass. Sez. 5^, 11.1.2007, n. 8096, rv. 235735). Nel caso di specie, si trattava, incontestatamente, di un praticante dello studio legale, legato dunque da rapporto fiduciario al dominus, tale da far ragionevolmente presumere l'esistenza di apposito mandato alla presentazione dell'atto.
3. - Per quanto procede, la sentenza impugnata deve essere annullata, nei termini espressi in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2010