Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2010, n. 38722
CASS
Sentenza 6 luglio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È ammissibile l'atto di impugnazione (nella specie appello) sottoscritto dal difensore con una sigla incomprensibile e presentato da un praticante di studio non munito di delega, in quanto l'inammissibilità di cui all'art. 582 cod. proc. pen. si configura soltanto ove vi sia incertezza sulla legittima provenienza dell'atto e non quando, come nella specie, la sua identità appaia desumibile dal complessivo esame del documento; né, ai fini della presentazione dell'atto di impugnazione, occorre che il soggetto incaricato sia munito di delega scritta, essendo sufficiente anche un incarico orale desumibile dalla natura del rapporto e dalle relazioni intercorrenti tra presentatore e sottoscrittore dell'atto, quale quello conferito al praticante di studio, legato al "dominus" da rapporto fiduciario, tale da far presumere ragionevolmente l'esistenza di apposito mandato alla presentazione dell'atto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2010, n. 38722
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38722
    Data del deposito : 6 luglio 2010

    Testo completo