Sentenza 11 luglio 2011
Massime • 1
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto all'esclusivo fine di dedurre la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d'appello. (Fattispecie in cui la prescrizione si era compiuta oltre sei anni prima dell'inizio del giudizio d'appello).
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Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2011, n. 47024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47024 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 11/07/2011
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 1923
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 38619/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON CO, N. IL 10/01/1949;
avverso la sentenza n. 906/2004 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 24/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost.proc. Dott. Fraticelli Mario, il quale ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza di cui in epigrafe, la CdA di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 614 c.p., u.c., ha dichiarato ndp a carico di ON CO in ordine al predetto reato per mancanza di querela, ha confermato la condanna del ON con riferimento al delitto ex art. 610 c.p., rideterminando la pena. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge, in quanto il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare estinto per prescrizione anche il residuo reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il reato "superstite" (come quello dichiarato improcedibile, del resto) risulta essere stato commesso in data 23.4.1996. La sentenza di primo grado fu pronunziata in data 19.3.2003; quella di appello il 24.6.2010, vale a dire a distanza di 14 anni, 2 mesi e 1 giorno dalla data di consumazione.
La prescrizione per interruzione risulta maturata il 23.10.2003, vale a dire dopo la sentenza di primo grado, ma ben 6 anni, 8 mesi e 1 giorno prima della sentenza di appello. Essa dunque avrebbe dovuto essere dichiarata (anche di ufficio) dal giudice di secondo grado. Questo Collegio, naturalmente, non ignora che le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza n. 23428 del 2005, ric. RA, RV 231164, hanno stabilito che sia inammissibile il ricorso per cassazione diretto unicamente a far valere la prescrizione, anche se maturata prima della sentenza di appello, ma ritiene di non condividere il predetto insegnamento per i motivi che si seguito si espongono. È innanzitutto noto come le SS.UU, siano giunte progressivamente alla affermazione del principio di diritto sopra sintetizzato. Prendendo le mosse dalla sentenza CR (1994) e "procedendo" quindi attraverso le pronunzie OL (1999), De CA (2000), e CA (2001), esse giungono, in pratica, a minare la distinzione tra inammissibilità originaria e inammissibilità sopravvenuta, fino ad affermare (sentenza RA, appunto) che "la intervenuta formazione di un giudicato sostanziale, derivante dalla formazione di un atto di impugnazione invalido...preclude ogni possibilità, sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata, sia di rilevarla di ufficio", questo in quanto "l'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice della impugnazione" comporta che il fatto storico (nella specie: il decorso del tempo necessario a prescrivere il reato) rimanga giuridicamente irrilevante, atteso che, comunque, il giudicato (sostanziale) - proprio per la inammissibilità del ricorso che non da ingresso alla fase di legittimità- si è già formato.
E così, dunque, come la sentenza De CA (RV 217266) aveva escluso che fosse deducibile/rilevabile la prescrizione maturata successivamente alla proposizione del ricorso (ma, naturalmente, prima della sua trattazione), come la sentenza CA (RV 219531) aveva escluso che fosse deducibile/rilevabile la prescrizione maturata prima della proposizione del ricorso, ma dopo la sentenza di appello, la sentenza RA (RV 231164) ha, per così dire, concluso il percorso, affermando che non è deducibile/rilevabile nel giudizio di cassazione la prescrizione maturata - addirittura - prima della sentenza di appello, ma non eccepita o dichiarata di ufficio tempestivamente.
Sennonché le stesse SS. UU., nella sentenza da ultimo citata, hanno ammesso che esistono ipotesi in cui il giudice, pur in presenza di una impugnazione inammissibile, mantiene intatta la sua cognizione e, conseguentemente, la possibilità/necessità di rendere una pronunzia che non sia meramente enunciativa della predetta inammissibilità. Tale è il caso della morte dell'imputato (art. 150 c.p.), dell'abolitio criminis, della dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice della quale si dovrebbe fare applicazione. Orbene, è da chiedersi se la ipotesi della prescrizione maturata prima delle conclusione della fase di merito, comportando l'obbligo (nel caso concreto, disatteso) per il giudice procedente di riconoscerla, non possa essere fondatamente assimilata alle tre predette ipotesi in cui risulta travolta la stessa inammissibilità della impugnazione.
Al proposito non può farsi a meno di rilevare che la funzione e la stessa ratio dell'istituito della prescrizione militano in tal senso. Col decorso del tempo, viene meno l'interesse dello Stato a esercitare la pretesa punitiva, anche perché si affievolisce, fino a scomparire, la possibilità che la pena svolga la sua funzione (rectius- le sue funzioni); ciò, per altro, non consegue a un apprezzamento in concreto del giudicante, ma trova attuazione grazie a un automatico meccanismo presuntivo, in base al quale, il trascorrere del tempo (di quel tempo, previsto in astratto dalla legge) comporta l'estinzione del reato.
Se, dunque, il giudice non può fare a meno di costatare la morte del reo, non si vede come possa fare a meno di riconoscere la "morte del reato". Per altro, come è stato notato dalla più attenta dottrina, la prescrizione ha anche un suo fondamento costituzionale: essa costituisce una garanzia personale per l'individuo, che non può (non deve) essere esposto, al di là di ragionevoli limiti temporali, al "rischio" di essere penalmente punito per fatti commessi anni addietro.
Di tanto sembra aver preso atto l'ordinamento, se è vero come è vero, che la prescrizione può esser riconosciuta (e dunque può spiegare la sua efficacia) anche al di fuori della instaurazione di un rapporto processuale in senso stretto. Invero, come è noto, l'art. 411 c.p.p. inibisce l'inizio dell'azione penale in presenza di un reato estinto (anche per prescrizione, naturalmente). Ciò sta certamente a provare che la prescrizione, come evento giuridico conseguente a un evento naturale (il trascorrere del tempo), deve operare per il solo fatto di essersi verificata.
Oltretutto, per ritornare al caso in scrutinio (prescrizione maturatasi prima della sentenza di appello), è da dire che appare violativo del principio costituzionale di eguaglianza il fatto che, pur in presenza della medesima situazione di fatto e di diritto, in un caso - quando la parte la eccepisca o il giudice la rilevi - l'imputato si avvalga della estinzione del reato, nell'altro - quando tale fatto "sfugga" tanto alla parte, quanto al giudice - lo stesso debba andare incontro a una condanna e alla esecuzione di una pena. Si vuoi dire: la disparità di trattamento non apparirebbe minimamente giustificabile perché, in ultima analisi, sarebbe riconducibile a un (grave) error judicis.
Tutto ciò premesso, può sostenersi, a giudizio del Collegio, che esiste una sostanziale differenza tra la prescrizione maturata prima della sentenza di appello, da un lato, e quella maturata dopo di essa o, addirittura, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, dall'altro.
La prima è oggettivamente venuta ad esistenza prima della conclusione della fase di merito e il giudicante avrebbe dovuto rilevarla. Proprio in virtù dell'automatismo presuntivo del "meccanismo" previsto dal legislatore, al giudice (di merito) altro non si chiedeva che un mero atto di ricognizione, atto che non ha - colpevolmente - compiuto. Negli altri due casi, conclusosi il giudizio di merito, il successivo spirare del tempo necessario per determinare (in astratto) la prescrizione del reato può non aver rilievo, se l'imputato non è in grado di sottoporre al giudice di legittimità una impugnazione che sia tale da "mantenere in vita" il rapporto processuale. In tal caso, l'atto di ricognizione riguarda, appunto, la "morte" di tale rapporto (e dunque la inoperatività della prescrizione), non la "morte" del reato (per prescrizione), che, per quel che si è detto, essendo sopraggiunta dopo la fase di merito, non può aver rilievo. Per i motivi sopra esposti la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011