Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 23/12/2025, n. 23583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23583 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23583/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06412/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6412 del 2024, proposto da AU SI e AR NA UC, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. Rep. QI/652/2024 - n. Prot. QI/61285/2024 del 21/03/2024 adottata dal dirigente Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica U.O. Condono Edilizio Massimiliano Sansonetti, notificata in data 25 marzo 2024 via pec a AU SI e in data 30.04.2024 a mani di AR NA UC e a mani di AU SI, avente ad oggetto la “reiezione dell’istanza di condono protocollo nr. 0/500961sot. 0 del 09.01.004 presentata dal AU SI per l’avvenuta realizzazione di abusi edilizi in Roma via del Fosso della Castelluccia, (Municipio IX) consistenti nella realizzazione di una tettoia di mq 73,00 circa di s.n.r. immobile distinto al N.C.E.U. al foglio 1161particella 1556.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. NO TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto il provvedimento di rigetto sull’istanza di condono, ex l. n. 326/03 e l.r. n. 12/04, relativa alla realizzazione di una tettoria di mq 79,80 di s.n.r., adottato dal Comune di Roma Capitale in ragione dell’insistenza di vincoli sull’area (nella specie, “ Beni paesaggistici ex art. 134, co. 1, lett. b) del Codice – c Fossi, Elettrodotto D.P.C.M. del 7.03.2003 Terna, P.T.P. Cecchignola Vallerano TPc/3 ”).
2. Il ricorso è sostenuto dai seguenti motivi di censura:
2.1. “ Eccesso di potere - Violazione di legge ”.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, la tettoia, avente natura pertinenziale e riconducibile alla tipologia di abuso n. 7 (opere non valutabili in termini di superficie e volume), sarebbe stata realizzata prima dell’imposizione dei vincoli “Elettrodotto” e “Cecchignola Vallerano”, i quali, pertanto, non potrebbero essere posti a fondamento della determina di reiezione.
Per quanto concerne il vincolo paesaggistico “Fossi”, invece, il Comune di Roma Capitale non avrebbe provveduto alla “perimetrazione” dell’area;
2.2. “ Quanto alla natura giuridica del manufatto - Errata applicazione di legge ”.
Con tale doglianza, la parte ricorrente sostiene che la tettoia non comporterebbe un aumento della volumetria, con la conseguenza che “ Ai fini della sanatoria sarebbe sufficiente l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, testo unico edilizia pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi ”;
2.3. “ Violazione del principio di affidamento. Ingiustizia manifesta difetto di motivazione. Eccesso di potere - Violazione art. 3 l. 241/90 quanto al mancato accertamento della compatibilità paesaggistica ”.
Con il terzo motivo di censura, la parte ricorrente lamenta la lesione del principio di affidamento in quanto il Comune di Roma Capitale, sollecitando l’invio di documentazione integrativa, avrebbe creato un’aspettativa in ordine al rilascio di un provvedimento favorevole; la determina sarebbe altresì illegittima per mancata acquisizione del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo;
2.4. “ Eccesso di potere violazione di legge in relazione al preavviso di rigetto ”.
Con l’ultima doglianza, la parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di reiezione poiché in esso sono riportati due vincoli (“Elettrodotto” e “Cecchignola Vallerano”) non indicati nel preavviso di rigetto.
3. Il Comune di Roma Capitale, costituitosi in giudizio, dopo aver riconosciuto che per mero errore materiale nel provvedimento di rigetto sono stati indicati i vincoli “Elettrodotto” e “Cecchignola Vallerano”, ha chiesto il rigetto dell’istanza di condono attesa l’insistenza sull’area del vincolo “Fossi” e la natura di abuso maggiore della tettoia, con conseguente insanabilità ex lege dell’opera.
4. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Al fine di individuare la disciplina applicabile all’istanza di condono del ricorrente, è necessario, in via preliminare, stabilire se le opere realizzate siano catalogabili come abuso maggiore (tipologia di illecito nn. 1, 2 e 3, dell’Allegato n. 1 al d.l. 269 del 2003) o minore (tipologia di illecito nn. 4, 5 e 6, dell’Allegato n. 1 al d.l. 269 del 2003).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, che ha ricondotto l’abuso nell’ambito delle opere non valutabili in termini di superficie o di volume, la tettoia per cui è causa rientra nell’ambito dei c.d. abusi maggiori, come del resto indicato nella medesima domanda di condono, ove è riportata la tipologia di illecito n. 1 (“ Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”).
Al riguardo, è utile richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, a mente del quale anche gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono; tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite (cfr. Cons. Stato, sez. II, 17 marzo 2022, n. 1933; Tar Lazio, sez. IV ter , 21 febbraio 2024, n. 3457).
Non rileva inoltre nella fattispecie la disciplina di cui all’art. 37, d.P.R. n. 380/2001, richiamata dal ricorrente per corroborare la tesi della sanabilità dell’abuso realizzato.
In primo luogo, la disposizione in commento non contempla un’ulteriore ipotesi di sanatoria edilizia, ma consente all’autore dell’abuso di pagare una sanzione pecuniaria in sostituzione della più grave sanzione della demolizione.
In secondo luogo, si tratta di una disposizione applicabile ai soli abusi edilizi minori (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione) realizzati « in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività » e non già a un abuso maggiore quale quello per cui è causa.
5.2. Chiarita la natura di abuso maggiore delle opere realizzate sine titulo , occorre adesso stabilire se l’area fosse soggetta a vincoli di inedificabilità.
Esclusa, per stessa ammissione di parte resistente, l’insistenza sull’area dei vincoli “Elettrodotto” e “Cecchignola Vallerano”, è pacifico che la zona fosse gravata, già al momento di esecuzione delle opere, dal vincolo “Fossi”.
La parte ricorrente, tuttavia, non ha dimostrato che la tettoia si collochi oltre il limite della fascia di rispetto (ovvero oltre il limite di 150 metri previsto dall’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004) ed ha invocato, tra l’altro genericamente, la mancata “perimetrazione” dell’area da parte del Comune di Roma Capitale.
5.3. La sussistenza di vincoli sull’area, a prescindere dalla natura assoluta o relativa e dalla preesistenza o meno degli stessi rispetto al tempo di ultimazione delle opere, comporta ex lege l’insanabilità dei c.d. abusi maggiori.
Nella fattispecie in esame, in particolare, come correttamente sostenuto dalla parte ricorrente, non viene il rilievo la disciplina più restrittiva contemplata dalla l.r. n. 12/2004, che sancisce l’insanabilità degli abusi maggiori anche in caso di vincolo imposto successivamente alla realizzazione delle opere.
Tuttavia, l’unico vincolo opposto dall’Amministrazione (“ Beni paesaggistici ex art. 134, co. 1, lett. b) del Codice – c Fossi ”) è stato istituito prima dell’esecuzione delle opere, con la conseguenza che l’istanza di condono della parte ricorrente è comunque soggetta alla disciplina generale statale di cui alla l. 269/2003 che, in simili fattispecie, esclude tout court la sanabilità dell’abuso.
Al riguardo è sufficiente richiamare l’ormai granitico indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio in numerosi precedenti conformi, secondo il quale, “ sulla base delle previsioni dettate dall’art. 32, commi 26 e 27, del decreto legge n. 269 del 2003 e dagli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, integrate dalle opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (ex plurimis, in termini: Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 17 febbraio 2015, n. 2705; 4 aprile 2017 n. 4225; 13 ottobre 2017, n. 10336; 11 luglio 2018, n. 7752; 24 gennaio 2019, n. 931; 9 luglio 2019, n. 9131; 13 marzo 2019, n. 4572; 2 dicembre 2019 n. 13758; 7 gennaio 2020, n. 90; 2 marzo 2020, n. 2743; 26 marzo 2020 n. 2660; 7 maggio 2020, n. 7487; 18 agosto 2020, n. 9252; Sez. Stralcio, 7 giugno 2022 n. 7384; 15 luglio 2022, n. 10072; Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2020 n. 425), mentre per le altre tipologie di abusi, quale quello della ricorrente, riconducibili alle tipologie di illecito di cui ai nn. 1, 2 e 3, del menzionato Allegato, interviene una preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive; la norma statale di cui all’art. 32, comma 27, del decreto legge n. 269 del 2003 è chiara nell’indicare come ostativa alla possibilità di rilascio del condono la realizzazione di opere recanti nuove superfici e nuovi volumi su aree soggette a vincoli posti a tutela dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere. ” (Tar Lazio, Roma, Sez. IV ter , 21 febbraio 2024, n. 3457; più di recente, Tar Lazio, Roma, Sez. IV ter , 29 aprile 2025, n. 8270).
5.4. In fattispecie qual è quella per cui è causa, nemmeno possono ritenersi sussistenti situazioni di affidamento, conseguenti al trascorrere del tempo, in quanto non può sussistere un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo di per sé non può legittimare.
5.5. Dalla natura vincolata e doverosa del provvedimento di rigetto deriva altresì l’irrilevanza delle considerazioni di parte ricorrente volte a censurare l’operato dell’Amministrazione, che non avrebbe verificato la sussistenza delle ulteriori condizioni per l’accoglimento dell’istanza di condono, posto che l’eventuale rilascio del parere favorevole da parte delle Autorità preposte alla tutela del vincolo non consentirebbe comunque di superare l’indicata preclusione normativa connessa alla tipologia di intervento realizzato.
5.6. Va infine escluso che l’indicazione nel provvedimento finale di due vincoli ulteriori non menzionati nel preavviso di rigetto possa avere effetti sulla legittimità del diniego, trattandosi di un vizio meramente formale che non inficia la motivazione della decisione assunta dall’Amministrazione, come detto sorretta dall’unico vincolo realmente insistente sull’area.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato, stante l’infondatezza delle censure proposte.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
Monica Gallo, Referendario
NO TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO TI | IT RI |
IL SEGRETARIO