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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1207/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 02/05/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1207/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO ricorrente contro
, rappresentato e difeso, ex art. Controparte_1
417bis cpc dai funzionari, dott. SELLERI ELISABETTA resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente è dipendente del (in seguito Controparte_2 [...]
), in qualità di docente in virtù di ripetuti contratti di lavoro a tempo CP_3
determinato e si è rivolta al Tribunale, in funzione di giudice del Lavoro, lamentando l'abusiva reiterazione dei contratti oltre il termine di 36 mesi complessivi, chiedendo il risarcimento del danno.
Costituendosi in giudizio, l'Amministrazione ha contestato la fondatezza del ricorso, invocando la specialità della disciplina legale dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale della scuola statale.
pagina 1 di 10 All'udienza odierna le parti hanno indicato congiuntamente la retribuzione di riferimento per il calcolo di fine rapporto in € 1522,13 e hanno insistito nel resto nelle rispettive conclusioni.
* * * * *
1. – La disciplina di reclutamento del personale docente, dettata dalla l. n. 124 del 1999, costituisce lex specialis rispetto alla disciplina sopravvenuta del decreto legislativo n.
368/2001, anche per quanto concerne le modalità di reclutamento del personale, in forza delle previsioni dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 165/2001.
La l. n. 124 del 1999 , per l'accesso in ruolo del personale docente, pur mantenendo il previgente sistema del doppio canale, in virtù del quale l'accesso ai ruoli doveva avvenire per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esame e per il restante 50% attingendo dalla graduatoria del concorso per soli titoli, ha trasformato le graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti, e ha modificato il regime delle supplenze prevedendone, all'art. 4, tre tipologie: a) supplenze annuali (di cui al comma
1 e con scadenza del termine al 31 agosto), cosiddette su organico di diritto, per posti disponibili e vacanti entro la data del 31 dicembre che rimarranno scoperti per l'intero anno;
b) supplenze temporanee (di cui al comma 2 e con scadenza del termine al 30 giugno), cosiddette su organico di fatto, per posti non vacanti ma di fatto disponibili per varie ragioni;
c) supplenze temporanee (di cui al comma 3 e con durata variabile) conferite per ogni altra necessità, quali la sostituzione di personale assente ovvero per coprire posti resisi disponibili dopo la data del 31 dicembre, e comunque destinate a terminare una volta che venga meno l'esigenza ad esse sottesa.
In tale contesto normativo, sono poi intervenute le significative modifiche della Legge n.
107, del 13 luglio 2015, che, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente, ha previsto la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento, ribadito la cadenza triennale dei concorsi e l'efficacia egualmente triennale delle graduatorie concorsuali, ed ha inserito un limite alla reiterazione delle supplenze che, ove relative a contratti a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti e pagina 2 di 10 disponibili, non possono superare il limite di 36 mesi anche se non continuativi (art. 1, comma 131, l. 107/2015).
Tuttavia, il citato comma 131 è stato abrogato dall'art. 4 bis dl 87/18, sicchè il sistema delle cd supplenze rimane delineato dall'art. 4 lg 124/99, che non prevede limiti di durata per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino vacanti.
I medesimi principi relativi al reclutamento e al regime delle supplenze valgono anche per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (c.d. ATA) in forza della l. 297 del
1994 e del richiamo effettuato dal comma 11 dell'art. 4 della legge 124 del 1999.
2. - Ebbene, su tale quadro normativo sono intervenute nel tempo numerose pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, della Corte Costituzionale e della Corte di
Cassazione.
Si consideri, innanzitutto, la sentenza resa dalla CGE in data 26/11/2014, e Per_1
altri, nell'ambito delle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13 e C-418/13, ove, per quanto di interesse, è stato deciso che: “La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”.
pagina 3 di 10 Alla luce di tale decisione la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 187 del 2016, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
Il Giudice delle leggi ha, tuttavia, ravvisato - per quanto riguarda i docenti - nelle previsioni sopravvenute della Legge n. 107 del 2015 una misura rispondente ai requisiti richiesti dalla Corte di Giustizia, individuandole nell'introduzione di procedure privilegiate di assunzione idonee ad attribuire al personale interessato serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo, da intendersi pertanto come misura risarcitoria per equivalente satisfattiva del danno in ipotesi patito. Quanto al personale
ATA, invece, non essendo stato previsto alcun piano straordinario di assunzione, la
Consulta ha ritenuto che debba trovare applicazione la misura ordinaria del risarcimento del danno, come del resto previsto anche dall'art. 1, comma 132 della l. 107 del 2015.
Nelle more del sopra citato giudizio di costituzionalità, sono intervenute anche le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5072/2016, hanno stabilito che: “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del
2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di
Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo,
pagina 4 di 10 l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
La Suprema Corte è nuovamente intervenuta sul tema con la sentenza n. 22552 del
7/11/2016, oltre che con le successive sentenze nn. 22553, 22554, 22555, 22556, 22557 di fatto fondate sui medesimi principi, e nell'espletamento del suo ruolo di giudice della nomofilachia, ha dettato i seguenti principi di diritto, qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“118. A. La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n.
368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del
D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva
1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999
n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in pagina 5 di 10 vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del pagina 6 di 10 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa
Corte n. 5072 del 2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.”
3. – Applicando le considerazioni che precedono nel caso di specie deve rilevarsi che è incontestato fra le parti e risulta dalla analitica indicazione della tipologia delle supplenze riportata in ricorso che, nell'arco temporale compreso fra il 10 luglio 2001 e l'ultimo contratto concluso dalle parti, in base al sistema del cosiddetto doppio canale, parte ricorrente è stata destinataria di supplenza su organico di diritto, con scadenza al
31 agosto, per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi, e precisamente per 60 mesi, e non è stata successivamente stabilizzata.
Non possono, invece, essere presi in considerazione ai fini della ravvisabilità dell'abuso i contratti su organico di fatto, non essendo stati forniti gli elementi presuntivi richiesti dalla citata giurisprudenza, tenuto conto del fatto che non si tratta dell'insegnamento pagina 7 di 10 della stessa materia per tutti gli anni e sul medesimo istituto, che tra i primi due contratti e gli ultimi due vi è un lungo intervallo di tempo e che non si tratta di contratti a orario completo.
4. – Parte ricorrente avrà quindi diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie dell'illecita reiterazione dei contratti a tempo determinato, deve ritenersi applicabile a tali fini l'art. 12, dl 131/24 che ha modificato l'art. 36, comma 5, dlgs 165/01, che attualmente prevede che: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Invero, richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 5072/2016 e rilevato che a seguito dell'abrogazione dell'art. 32 l. 183/2010 la giurisprudenza ha fatto fatto ricorso, sempre nella prospettiva della interpretazione adeguatrice, ai criteri di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, devono ritenersi attualmente applicabili, nella medesima ottica, i nuovi parametri dettati dal novellato art. 36 d. lgs. 165/2001, ancorchè detta disposizione non contenga una disciplina transitoria che ne consenta l'applicazione diretta, trattandosi senza dubbio di “fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua” (cfr. Cass. 5072/2016).
Del resto, detta impostazione è corroborata dal fatto che la nuova disciplina, che incrementa la misura risarcitoria, è stata approvata al dichiarato fine di ridurre le procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea, come espressamente menzionato nel primo “considerato” del d.l. 131/2024 (“Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della
Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per
pagina 8 di 10 ridurre il numero di dette procedure, nonché per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE)”).
5. – Parte istante avrà quindi diritto al risarcimento del danno da parametrarsi all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto alla data dell'ultimo contratto a termine illegittimamente reiterato stipulato prima della data di deposito del ricorso, tenuto conto dell'anzianità di servizio, da considerarsi nella fattispecie de qua come complessiva durata di tale abusiva reiterazione (solo questo periodo, infatti, deve considerarsi come produttivo di danno risarcibile).
Nel caso di specie la reiterazione abusiva ha avuto luogo, come sopra indicato, per 24 mesi, sicchè alla luce dei criteri sopra richiamati si stima equo individuare l'indennità risarcitoria nella misura pari a 5,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, attribuendo mezza mensilità risarcitoria ogni 6 mesi di abusiva reiterazione, oltre il trentaseiesimo mese e sino al 102simo mese, e una mensilità risarcitoria ogni 6 mesi di abusiva reiterazione, dal 103simo mese in avanti, considerato il limite minimo di 4 mensilità e il massimo di 24 mensilità, così adeguatamente valorizzando la finalità sanzionatoria della nuova norma in rapporto al numero di contratti e alla durata complessiva del rapporto, e quindi in € 8.371,72 (pari a
€ 1522,13 X 5,5).
6. – Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94 (il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”), applicabile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 13624 del 02/07/2020).
pagina 9 di 10 7. – In quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del
D.M. 55/14, alla stregua dei valori minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della serialità della questione trattata e con esclusione della fase istruttoria, limitata alla produzione documentale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- accerta l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti e, per l'effetto, condanna il , in persona del suo legale Controparte_2 rapp.te pro-tempore, a pagare a parte ricorrente un'indennità risarcitoria pari ad €
8.371,72, corrispondente a 5,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di CP_2
lite complessivamente liquidate in € 2.109,00 per compenso, oltre € 259,00 per rimborso contributo unificato, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 02/05/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1207/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO ricorrente contro
, rappresentato e difeso, ex art. Controparte_1
417bis cpc dai funzionari, dott. SELLERI ELISABETTA resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente è dipendente del (in seguito Controparte_2 [...]
), in qualità di docente in virtù di ripetuti contratti di lavoro a tempo CP_3
determinato e si è rivolta al Tribunale, in funzione di giudice del Lavoro, lamentando l'abusiva reiterazione dei contratti oltre il termine di 36 mesi complessivi, chiedendo il risarcimento del danno.
Costituendosi in giudizio, l'Amministrazione ha contestato la fondatezza del ricorso, invocando la specialità della disciplina legale dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale della scuola statale.
pagina 1 di 10 All'udienza odierna le parti hanno indicato congiuntamente la retribuzione di riferimento per il calcolo di fine rapporto in € 1522,13 e hanno insistito nel resto nelle rispettive conclusioni.
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1. – La disciplina di reclutamento del personale docente, dettata dalla l. n. 124 del 1999, costituisce lex specialis rispetto alla disciplina sopravvenuta del decreto legislativo n.
368/2001, anche per quanto concerne le modalità di reclutamento del personale, in forza delle previsioni dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 165/2001.
La l. n. 124 del 1999 , per l'accesso in ruolo del personale docente, pur mantenendo il previgente sistema del doppio canale, in virtù del quale l'accesso ai ruoli doveva avvenire per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esame e per il restante 50% attingendo dalla graduatoria del concorso per soli titoli, ha trasformato le graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti, e ha modificato il regime delle supplenze prevedendone, all'art. 4, tre tipologie: a) supplenze annuali (di cui al comma
1 e con scadenza del termine al 31 agosto), cosiddette su organico di diritto, per posti disponibili e vacanti entro la data del 31 dicembre che rimarranno scoperti per l'intero anno;
b) supplenze temporanee (di cui al comma 2 e con scadenza del termine al 30 giugno), cosiddette su organico di fatto, per posti non vacanti ma di fatto disponibili per varie ragioni;
c) supplenze temporanee (di cui al comma 3 e con durata variabile) conferite per ogni altra necessità, quali la sostituzione di personale assente ovvero per coprire posti resisi disponibili dopo la data del 31 dicembre, e comunque destinate a terminare una volta che venga meno l'esigenza ad esse sottesa.
In tale contesto normativo, sono poi intervenute le significative modifiche della Legge n.
107, del 13 luglio 2015, che, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente, ha previsto la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento, ribadito la cadenza triennale dei concorsi e l'efficacia egualmente triennale delle graduatorie concorsuali, ed ha inserito un limite alla reiterazione delle supplenze che, ove relative a contratti a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti e pagina 2 di 10 disponibili, non possono superare il limite di 36 mesi anche se non continuativi (art. 1, comma 131, l. 107/2015).
Tuttavia, il citato comma 131 è stato abrogato dall'art. 4 bis dl 87/18, sicchè il sistema delle cd supplenze rimane delineato dall'art. 4 lg 124/99, che non prevede limiti di durata per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino vacanti.
I medesimi principi relativi al reclutamento e al regime delle supplenze valgono anche per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (c.d. ATA) in forza della l. 297 del
1994 e del richiamo effettuato dal comma 11 dell'art. 4 della legge 124 del 1999.
2. - Ebbene, su tale quadro normativo sono intervenute nel tempo numerose pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, della Corte Costituzionale e della Corte di
Cassazione.
Si consideri, innanzitutto, la sentenza resa dalla CGE in data 26/11/2014, e Per_1
altri, nell'ambito delle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13 e C-418/13, ove, per quanto di interesse, è stato deciso che: “La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”.
pagina 3 di 10 Alla luce di tale decisione la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 187 del 2016, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
Il Giudice delle leggi ha, tuttavia, ravvisato - per quanto riguarda i docenti - nelle previsioni sopravvenute della Legge n. 107 del 2015 una misura rispondente ai requisiti richiesti dalla Corte di Giustizia, individuandole nell'introduzione di procedure privilegiate di assunzione idonee ad attribuire al personale interessato serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo, da intendersi pertanto come misura risarcitoria per equivalente satisfattiva del danno in ipotesi patito. Quanto al personale
ATA, invece, non essendo stato previsto alcun piano straordinario di assunzione, la
Consulta ha ritenuto che debba trovare applicazione la misura ordinaria del risarcimento del danno, come del resto previsto anche dall'art. 1, comma 132 della l. 107 del 2015.
Nelle more del sopra citato giudizio di costituzionalità, sono intervenute anche le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5072/2016, hanno stabilito che: “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del
2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di
Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo,
pagina 4 di 10 l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
La Suprema Corte è nuovamente intervenuta sul tema con la sentenza n. 22552 del
7/11/2016, oltre che con le successive sentenze nn. 22553, 22554, 22555, 22556, 22557 di fatto fondate sui medesimi principi, e nell'espletamento del suo ruolo di giudice della nomofilachia, ha dettato i seguenti principi di diritto, qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“118. A. La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n.
368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del
D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva
1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999
n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in pagina 5 di 10 vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del pagina 6 di 10 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa
Corte n. 5072 del 2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.”
3. – Applicando le considerazioni che precedono nel caso di specie deve rilevarsi che è incontestato fra le parti e risulta dalla analitica indicazione della tipologia delle supplenze riportata in ricorso che, nell'arco temporale compreso fra il 10 luglio 2001 e l'ultimo contratto concluso dalle parti, in base al sistema del cosiddetto doppio canale, parte ricorrente è stata destinataria di supplenza su organico di diritto, con scadenza al
31 agosto, per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi, e precisamente per 60 mesi, e non è stata successivamente stabilizzata.
Non possono, invece, essere presi in considerazione ai fini della ravvisabilità dell'abuso i contratti su organico di fatto, non essendo stati forniti gli elementi presuntivi richiesti dalla citata giurisprudenza, tenuto conto del fatto che non si tratta dell'insegnamento pagina 7 di 10 della stessa materia per tutti gli anni e sul medesimo istituto, che tra i primi due contratti e gli ultimi due vi è un lungo intervallo di tempo e che non si tratta di contratti a orario completo.
4. – Parte ricorrente avrà quindi diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie dell'illecita reiterazione dei contratti a tempo determinato, deve ritenersi applicabile a tali fini l'art. 12, dl 131/24 che ha modificato l'art. 36, comma 5, dlgs 165/01, che attualmente prevede che: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Invero, richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 5072/2016 e rilevato che a seguito dell'abrogazione dell'art. 32 l. 183/2010 la giurisprudenza ha fatto fatto ricorso, sempre nella prospettiva della interpretazione adeguatrice, ai criteri di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, devono ritenersi attualmente applicabili, nella medesima ottica, i nuovi parametri dettati dal novellato art. 36 d. lgs. 165/2001, ancorchè detta disposizione non contenga una disciplina transitoria che ne consenta l'applicazione diretta, trattandosi senza dubbio di “fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua” (cfr. Cass. 5072/2016).
Del resto, detta impostazione è corroborata dal fatto che la nuova disciplina, che incrementa la misura risarcitoria, è stata approvata al dichiarato fine di ridurre le procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea, come espressamente menzionato nel primo “considerato” del d.l. 131/2024 (“Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della
Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per
pagina 8 di 10 ridurre il numero di dette procedure, nonché per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE)”).
5. – Parte istante avrà quindi diritto al risarcimento del danno da parametrarsi all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto alla data dell'ultimo contratto a termine illegittimamente reiterato stipulato prima della data di deposito del ricorso, tenuto conto dell'anzianità di servizio, da considerarsi nella fattispecie de qua come complessiva durata di tale abusiva reiterazione (solo questo periodo, infatti, deve considerarsi come produttivo di danno risarcibile).
Nel caso di specie la reiterazione abusiva ha avuto luogo, come sopra indicato, per 24 mesi, sicchè alla luce dei criteri sopra richiamati si stima equo individuare l'indennità risarcitoria nella misura pari a 5,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, attribuendo mezza mensilità risarcitoria ogni 6 mesi di abusiva reiterazione, oltre il trentaseiesimo mese e sino al 102simo mese, e una mensilità risarcitoria ogni 6 mesi di abusiva reiterazione, dal 103simo mese in avanti, considerato il limite minimo di 4 mensilità e il massimo di 24 mensilità, così adeguatamente valorizzando la finalità sanzionatoria della nuova norma in rapporto al numero di contratti e alla durata complessiva del rapporto, e quindi in € 8.371,72 (pari a
€ 1522,13 X 5,5).
6. – Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94 (il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”), applicabile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 13624 del 02/07/2020).
pagina 9 di 10 7. – In quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del
D.M. 55/14, alla stregua dei valori minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della serialità della questione trattata e con esclusione della fase istruttoria, limitata alla produzione documentale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- accerta l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti e, per l'effetto, condanna il , in persona del suo legale Controparte_2 rapp.te pro-tempore, a pagare a parte ricorrente un'indennità risarcitoria pari ad €
8.371,72, corrispondente a 5,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di CP_2
lite complessivamente liquidate in € 2.109,00 per compenso, oltre € 259,00 per rimborso contributo unificato, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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