Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 3159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3159 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg. 16408/2023, promossa da JUNIOR SRL, in persona dell'amm.re pro tempore
Massimiliano Gaetani, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Gaetani;
contro
-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Rossi;
Nonché contro
INPS in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Roberta Del Sordo ed Erminio Capasso;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/09/2023, la società ricorrente in epigrafe si opponeva alla intimazione di pagamento n.
07120239029499113000 notificata in data 03.09.2023 dall'
/
Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa al pagamento della somma di € 29.760,04, derivante da cinque avvisi di addebito emessi in relazione a note di rettifica dell'INPS ed identificate con i seguenti n.ri :
1) 37120180013958701000 ;
2) 37120190012104845000 ;
3) 37120190022995044000;
4) 37120220012005322000;
5) 37120220012005423000;
e chiedeva altresì dichiararsi la non intimabilità esecutivamente delle somme pretese oggetto della presente intimazione e la non sussistenza dei crediti azionati e fatti valere, con vittoria di spese
Esponeva che in data 18.09.2023 l'ADER gli aveva notificato l'intimazione di pagamento n. 07120239029499113000 relativa ai seguenti avvisi di addebito nn.
2) 37120190012104845000 ;
3) 37120190022995044000
4) 37120220012005322000;
5) 37120220012005423000 ;
Evidenziava che tali avvisi avevano ad oggetto il presunto mancato pagamento di oneri previdenziali. Deduceva, altresì, che gli avvisi di addebito n.n. 37120180013858701000, 37120190012104845000 e
37120190022995044000 erano stati annullati da precedenti giudizi a lui favorevoli dinnanzi al Tribunale di Napoli (nei procedimenti riuniti iscritti rispettivamente ai numeri r.g. 2104/2021 e 3574/2021) su cui da ultima si era pronunziata la Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 4350/2023 del 30/11/2023 ( ricorso RG n. 2104/2021), confermando le sentenze di primo grado, che avevano dichiarato non dovute le somme ivi iscritte.
Esponeva, altresì, che gli avvisi di addebito n.
37120220012005322000 e n. 37120220012005423000 erano stati annullati parimenti dal Tribunale di Napoli, con sentenza n.
1500/2023, emessa dalla dottoressa Clara Ruggiero in data
03/03/2023 ( resa nel giudizio RG n. 6862/2022), sentenza di accoglimento dell'opposizione alle note di rettifica, atti presupposti a tali avvisi di addebito.
Deduceva che dunque tali crediti erano stati dichiarati non dovuti e come tali non potevano essere nuovamente resi esigibili.
Dichiarava, inoltre, che l'intimazione di pagamento non rendeva conoscibili le motivazioni allegate nella causale del credito, evidenziando esclusivamente l'anno di formazione dello stesso e l'ente che aveva emesso il ruolo, ovvero l'INPS, riportando esclusivamente la dizione "modello DM/10 rettificativo", inidonea ad assolvere all'onere conoscitivo e dunque ad assicurare il contraddittorio tra le parti.
In data 26.4.2024 si costituiva l'INPS, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, contestando nel merito gli assunti avversari, evidenziando che gli avvisi di addebito nn.
37120190012104845000 e37120180013958701000,
37120190022995044000 erano stati annullati in precedenti giudizi dinnanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo, altresì, il rigetto dell'opposizione di addebitoper gli avvisi nn.
37120220012005322000 e 37120220012005423000.
In data 30.04.2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente costituitasi, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, deduceva la correttezzacorrettezza e regolarità dell'azione esecutiva e contestava nel merito la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Radicatosi il contraddittorio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, la causa veniva così decisa.
L'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti di seguito evidenziati.
Preliminarmente, occorre precisare che in materia di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell'Agenzia delle Entrate riscossione, la legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da sola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. (Cass. Civ.,
Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022). Mentre, laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione.
Orbene, nella presente disamina parte ricorrente con la opposizione fa valere l'inesistenza del credito intimato, dunque in tale ipotesi la legittimazione a contraddirecontraddire compete esclusivamente all'ente impositore, ovvero all'INPS.
Occorre, dunque, estromettere l'ADER dal presente giudizio.
Nel merito si precisa che, dai documenti versati in atti dall'odierno ricorrente e dalle dichiarazioni rese dall'INPS nei propri scritti difensivi, è emerso che le somme iscritte negli avvisi di addebito nn. 37120180013958701000, 37120190012104845000 e
37120190022995044000 risultano non dovute, poiché la Corte di
Appello di Napoli nella sentenza n. 4350/2023 del 30/11/2023 ha confermato quanto statuito nellenelle sentenze di primo grado n.n.1500/2023 e 6073/2023, ovvero l' annullamento degli avvisi stessi.
Tuttavia, occorre precisare che le somme iscritte negli avvisi di addebito nn. 37120220012005322000 e 37120220012005423000, sono dovute, essendo stati gli stessi AVA regolarmente notificati e non opposti nei 40 giorni successivi alla notifica.
In particolare, l'avviso di addebito n. 37120220012005322000 è stato notificato in data 7.09.2022, ed è relativo a modelli uniemens, inviati dalla ricorrente per denunciare il personale in forza, mal insoluti, ad oggetto le seguenti mensilità: 9/2020, 4/2021, 6/2021
e 9/2021.
L'avviso di addebito n. 7120220012005423, notificato in data
7.09.2022, è relativo ad una compensazione indebita operata dalla società ricorrente con F24 9/2020, poiché l'istante ha compensato per il mese di settembre 2020 un credito non dovuto.
Parte ricorrente dunque in merito agli AVA evidenziati non ha fornito alcun elemento volto a provare la non debenza delle somme ivi iscritte, asserendo esclusivamente che anche per tali avvisi erano intervenute delle sentenze a lui favorevoli, tuttavia dai documenti versati in atti non emergono dati certi relativi agli stessi.
Alla luce delle considerazioni svolte, occorre dichiarare non dovute esclusivamente le somme iscritte negli avvisi di addebito nn. 3712019001210484500037120180013958701000, e
37120190022995044000.
Le spese, attesa la non debenza esclusivamente delle somme ingiunte negli avvisi di addebito nn. 37120180013958701000,
37120190012104845000 e 37120190022995044000, e non anche di quelle relative agli AVA n.n. 37120220012005322000 e
37120220012005423000, vanno compensate per metà, ponendosi il residuo a carico dell'INPS.
PQM
-Estromette dal giudizio l'ADER
- Accoglie l'opposizione limitatamente agli avvisi di addebito nn. 3712019001210484500037120180013958701000, e
37120190022995044000;
- Compensa le spese per metà, e pone il residuo, che liquida in euro. 541,00 a carico dell'INPS, con attribuzione
Così deciso in data 23/4/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio