Sentenza 1 marzo 2005
Massime • 1
Ogni qual volta sorga una controversia sulla proprietà della "cosa", il giudice penale, al quale venga richiesta la restituzione delle cose sequestrate, anche dopo aver accertato la buona fede dell'indagato, ha l'obbligo di rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia, mantenendo il sequestro; infatti una cosa è la buona fede ai fini penalistici, altra è la nozione di buona fede nel diritto civile, in quanto la prima, se è idonea ad escludere la sussistenza di reati, potrebbe non essere sufficiente per acquisire la proprietà del bene mediante il possesso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2005, n. 10871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10871 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo - Presidente - del 01/03/2005
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 492
Dott. TAVASSI Marina A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 45135/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dai difensori di:
RO TR;
avverso l'ordinanza del tribunale di Brescia, in data 17.11.2004;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Fausto Cardella;
sentito il P.M., Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento del p.m. presso il tribunale di Brescia, era disposto il sequestro di un'autovettura, provento di truffa, trovata nella disponibilità di IV TR. L'autovettura, proveniente da un mercato estero, non era ancora stata immatricolata all'atto del sequestro.
Il tribunale di Brescia, con ordinanza in data 17.11.2004, dato atto della buona fede della IV, che aveva acquistato regolarmente l'automobile presso una normale concessionaria d'auto, pagando un prezzo congruo con assegni bancari, revocava il sequestro preventivo dell'auto ma ne manteneva il sequestro nell'attesa della decisione del giudice civile, davanti al quale rimetteva le parti, ossia la società estera parte offesa della truffa e la ED, affinché stabilisse a chi dei due il bene stesso dovesse essere restituito. Avverso tale provvedimento ricorre, per il tramite dei suoi difensori, ED TR, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), 324 n. 8, c.p.p..
Il giudice penale - osserva la ricorrente - è tenuto a svolgere un controllo sulla fondatezza delle pretese costituenti la controversia da devolvere al giudice civile e non deve negare la restituzione quando non vi siano ragioni giuridiche per farlo come nel caso in cui, senza necessità di alcuna istruttoria, sia immediatamente individuabile il soggetto cui spetta la restituzione. Il ricorso deve essere rigettato.
L'ordinanza si fonda sul rilievo che, pur vertendosi di un acquisto in buona fede, la nota regola di cui all'art. 1153 cod. civ. non dovrebbe trovare applicazione poiché si tratta di un bene soggetto ad iscrizione in pubblici registri.
In effetti, una cosa è la buona fede ai fini penalistici, altra è la nozione di buona fede nel diritto civile: la prima, se è idonea ad escludere la sussistenza di reati come la ricettazione, potrebbe non essere sufficiente per acquistare la proprietà di un bene mediante il possesso.
La ricorrente contesta la decisione, contrapponendo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale disciplina civilistica - ex art. 1153 cod. civ. - sia poi applicabile al caso di specie anche sotto il profilo giuspenalistico, e adduce un caso dalle caratteristiche simili a quello in esame.
Sennonché, proprio questi argomenti, con l'evidenziare l'esistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali, valgono a superare l'obiezione che pongono, quella che si tratterebbe di un giudizio de plano, e avvalorano la correttezza della decisione. Tanto più che questa corte ha affermato: "In tema di riesame del sequestro conservativo, nel caso di contestazione della proprietà della cosa sequestrata, non compete al giudice alcuna facoltà in ordine alla prosecuzione del procedimento. Lo stesso infatti deve, ai sensi dell'art. 324 comma 8 cod.proc.pen., mantenendo fermo il provvedimento cautelare reale, rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della relativa controversia, ravvisandosi, nel caso di specie, una delle ipotesi di sospensione del procedimento penale. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame che, in relazione al sequestro conservativo di un immobile, ritenuto che la nuda proprietà dello stesso spettasse ad un soggetto diverso dall'indagato, aveva ordinato la restituzione al nudo proprietario e, contemporaneamente, disposto il sequestro conservativo sul diritto di usufrutto). (Cass. sez. 5, 23.9.99, Meli, 214489).
Tale condivisibile orientamento è confermato dal seguente arresto:
"A norma dell'art. 263, terzo comma, cod. proc. pen. il giudice penale al quale è richiesta la restituzione delle cose sequestrate rimette al giudice civile la controversia sulla proprietà delle medesime anche quando la controversia non sia attuale, essendo sufficiente, ai fini della devoluzione del giudizio, la semplice potenzialità di una lite in senso civilistico. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del curatore fallimentare, circa l'attribuibilità di certificati in sequestro e la conseguente possibilità dell'insorgere di una controversia civilistica, fosse sufficiente per dare attuazione al disposto di cui all'art. 263 cod. proc. pen.). (Cass. sez. 5, 21.10.99, Meoni, 215630).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2005.