Sentenza 6 marzo 1998
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 263, comma terzo, cod. proc. pen., che prevede che il giudice penale al quale è chiesta la restituzione delle cose sequestrate rimette al giudice civile la controversia sulla proprietà delle medesime, non è necessaria l'attualità della pretesa tra due soggetti contendenti, essendo invece sufficiente la semplice potenzialità all'insorgere di una lite in senso civilistico. (Fattispecie in cui la proprietà della società elvetica richiedente la restituzione di Kg. 2.500 di argento, sequestrato durante il trasporto, dipendeva dall'applicazione della Convenzione dell'Aja del 15.6.1955 sulle vendite internazionali mobiliari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/1998, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 06.03.1998
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N.1414
3. " Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. " RI LA " N.1136/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ON LI, legale rappresentante società Aurofin s.a. - Chiasso.
avverso ordinanza tribunale di Como del 13.12.1997. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. N. Cicchetti udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. M. Favalli che ha concluso per rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. L. Fagetti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata ordinanza rigettava l'istanza di dissequestro e restituzione di kg.
2.500 di argento (già sequestrati il 04.03.1991 nei confronti di LI BR, che ne eseguiva il trasporto), proposta dalla Aurofin s.a. - Chiasso, terza estranea al procedimento penale a carico di IN AE, imputato dei reati p. e p. dagli artt. 416 c.p.; 81, 110 c.p.- 282, 292, 295 lett. c) e d) T.U.L.D., 70/1 dpr 633/72; 81, 476, 479, 482 c.p.; 2 L. 7/84 e 61 n.2 c.p. L'istante, di nazionalità CA, si qualificava proprietaria del metallo, oggetto di vendita alla società "G.S. Promotion di Roma srl" che tuttavia, in forza del diritto elvetico (cui si faceva riferimento dall'art. 3 L. 04.02.1958 n. 50 a ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Aja 15.06.1955 sulle vendite internazionali di oggetti mobili corporali) non ne era diventata proprietaria. Il tribunale lariano, che decideva nella qualità di giudice procedente, poneva in dubbio l'applicabilità della legge CA (secondo la quale il ,vettore sarebbe un mandatario della venditrice e l'effetto traslativo della proprietà si realizzerebbe solo con la consegna dell'acquirente, cosa non ancora avvenuta al momento del sequestro), poiché, le fatture sequestrate recavano la clausola "merce: franco partenza", comportante una diversa volontà negoziale in ordine alla "traditio" e - dunque - all'effetto reale. La ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Violazione di legge, per mancata applicazione artt.1 e 7 Convenzione di Vienna 11.-04.1980, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 11 12.1985 n. 765. 2) Manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'interpretazione della clausola "merce: franco partenza", avente solo lo scopo di disciplinare il passaggio dei rischi è la ripartizione delle spese di trasporto, senza influenzare il regime della proprietà della cosa trasportata.
3) Violazione dell'art. 262 c.p.p., in relazione alla mancata restituzione alla ricorrente, legittimata, alla domanda ed effettiva proprietaria.
4) Violazione dell'art. 263 co. 3 c.p.p., per essere competente, a decidere la questione sulla proprietà, il giudice civile. Chiedeva l'annullamento dell'impugnato provvedimento. La ricorrente ha presentato motivi aggiunti, ex art.311 co. 4 c.p.p. Ritiene questa corte che il ricorso debba essere accolto, risultando fondato l'ultimo motivo.
Anzitutto va chiarito che avverso il provvedimento che decida sulla restituzione delle cose sequestrate, ai sensi dell'art. 263.c.p.p., è sempre possibile il ricorso per cassazione poiché il riferimento - contenuto nel 2^ comma - alle forme previste dall'art. 127 c.p.p. comprende la ricorribilità in questa sede ammessa nel co. 7 art. 127.
La questione attinente alla competenza del giudice civile, ex art.263 co. 3 c.p.p. è pregiudiziale a quelle affrontate negli altri motivi.
Questa corte, pertanto, è chiamata a pronunciarsi se effettivamente in sede di restituzione sia insorta una controversia sulla proprietà delle cose sequestrate.
Come si evince da tutti i motivi d'impugnazione, il tribunale procedente per il merito - competente a disporre la restituzione nel caso in cui non sia più necessario mantenere il sequestro a fini probatori - ha posto in dubbio che la società elvetiva richiedente fosse proprietaria della cosa oggetto di vendita.
Ogni questione giuridica discussa dinanzi al giudice e poi ripresa nel ricorso è volta all'individuazione del proprietario delle granaglie di argento sequestrate.
La società ricorrente è indubbiamente legittimata la richiesta di restituzione, dovendosi affermare che la "legittimazione" va determinata in base alla semplice prospettazione in cui la parte si qualifica avente diritto alla restituzione in quanto proprietaria. Attiene, invece, al contenuto stesso del giudizio la determinazione - da un punto di vista strettamente giuridico - del soggetto che abbia effettivamente la titolarità del diritto reale sulla cosa. L'individuazione della legge, applicabile nell'ambito di una compravendita internazionale di beni mobili corporali (primo motivo di ricorso). Si pone già in funzione della controversia sulla proprietà.
Al fine di pervenire a quella individuazione, tuttavia, diventa necessaria l'interpretazione della convenzione internazionale applicabile ed il corretto inquadramento della clausola negoziale "merce: franco partenza", giacché, è controverso se attenga esclusivamente al regolamento di responsabilità - spese e garanzie nella compravendita ovvero sposti i termini della "traditio" con il suo effetto reale.
Connessa è l'altra questione sollevata, in relazione alla posizione del vettore (o vetturale secondo la legge CA) nel rapporto tra contraenti, se, cioè debba qualificarsi "mandatario" di una delle parti con le diverse ripercussioni in relazione all'accertamento del proprietario al momento del sequestro.
In definitiva, si tratta di questioni attinenti tutte alla controversia sulla proprietà.
Occorre, ancora, precisare che ai fini dell'applicazione dell'art.263 co. 3 c.p.p. - la "controversia" non postula necessariamente l'attualità della pretesa tra due soggetti contendenti. Basta, infatti, la semplice potenzialità all'insorgere di una lite in senso, civilistico.
Il giudice penale, che sia stato chiamato a decidere sulla domanda di restituzione ex art. 262 c.p.p., deve infatti acquisire la certezza del titolo di proprietà dell'istante, tant'è che l'art. 263 co. 2 c.p.p. impone - in un certo senso - il contraddittorio tra chi chieda la restituzione ed il terzo, che - per essere il soggetto presso cui la cosa è stata sequestrata - potrebbe vantare un diritto sulla stessa.
Tale norma, in sostanza, è indice dell'attenzione che il giudice deve porre nell'esame di ogni! questione in cui siano coinvolti più soggetti quali possibili "aventi diritto".
Nel procedimento dinanzi al giudice civile la questione si porrà eventualmente in termini di partecipazione al giudizio, anche "iussu iudicis".
Per concludere, il tribunale di Como adito avrebbe dovuto rimettere la risoluzione della controversia incidentale al giudice civile competente in primo grado (dinanzi al quale la controversia deve essere riassunta) mantenendo nel frattempo il sequestro. Non cessa, infatti, del tutto la competenza del giudice penale, poiché una volta risolta la causa incidentale sulla proprietà - mediante l'accertamento del "titolo" alla restituzione - la consegna va chiesta al giudice penale.
L'impugnata ordinanza va, pertanto, annullata dovendo provvedere questa corte alla rimessione per la risoluzione della controversia sulla proprietà.
P. T. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata;
dispone mantenersi il sequestro e rimette la risoluzione della controversia sulla proprietà della cosa al giudice civile del luogo competente in primo grado.
Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 6 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1998