Cass. pen., sez. II, sentenza 31/10/2003, n. 221
CASS
Sentenza 31 ottobre 2003

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In tema di riesame, il principio di cui all'art. 324, comma ottavo, cod. proc. pen. - per il quale, nel caso di contestazione della proprietà, il giudice penale rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro - deve essere inteso nel senso che il giudice ha l'onere di accertare, "in limine", l'esistenza di una controversia che deve essere effettiva e, quindi, già instaurata oppure instauranda in ordine alla proprietà del bene sottoposto al vincolo ed, a tal fine, non è sufficiente la mera constatazione di una controversia sul bene dedotta dai meri rilievi difensivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 31/10/2003, n. 221
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 221
    Data del deposito : 31 ottobre 2003

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