Sentenza 31 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di riesame, il principio di cui all'art. 324, comma ottavo, cod. proc. pen. - per il quale, nel caso di contestazione della proprietà, il giudice penale rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro - deve essere inteso nel senso che il giudice ha l'onere di accertare, "in limine", l'esistenza di una controversia che deve essere effettiva e, quindi, già instaurata oppure instauranda in ordine alla proprietà del bene sottoposto al vincolo ed, a tal fine, non è sufficiente la mera constatazione di una controversia sul bene dedotta dai meri rilievi difensivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/10/2003, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LACANNA Pasquale - Presidente - del 31/10/2003
Dott. MARGIGNI ON - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - N. 1751
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 10957/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LT IC ON;
avverso ordinanza del Tribunale di Vicenza - Sez. riesame - in data 28.1.03;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Laudati;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. P.G. Dott. Cosentino F.;
che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
In data 22.6.02 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza disponeva, ai sensi dell'art. 253 C.P.P., il sequestro del camper FIAT 230 tg BP 847 CM ritenendo, sulla base della denuncia-querela per il rato di truffa, presentata da EL TI nei confronti di TT SA, "che la libera disponibilità del bene, pertinente al reato, già intestato alla parte offesa...poteva aggravare o protrasse le conseguenze del rato...".
Proponeva istanza di riesame LT VI - presso cui il veicolo, a circa sette mesi di distanza dall'emissione del provvedimento, era stato sequestrato - che, assumendo la qualità di terzo acquirente di buona fede, deduceva la assoluta carenza motivativi del provvedimento impositivo del vincolo, ivi argomentandosi solo in relazione a presupposti propri del sequestro preventivo.
All'udienza camerale il Tribunale "rilevato che nella fattispecie sussiste controversia sulla proprietà del bene" rinviava la decisione, mantenendo fermo il sequestro, al Giudice civile ai sensi dell'art. 324 co. 8 C.P.P.. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore deducendo:
- violazione di legge con riferimento all'art. 324 co. 8 C.P.P. nonché difetto motivazionale, per aver il Tribunale rimesso gli atti al Giudice civile senza che sussistesse un'effettiva controversia in ordine alla proprietà e senza in alcun modo giustificare il presupposto per denegare un provvedimento nel merito. - violazione di legge con riferimento agli artt. 253 e 321 C.P.P., essendo stato sostanzialmente adottato dal P.M. un sequestro preventivo la cui emanazione era riservata al GIP competente. In subordine veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 c. 8 C.P.P. per contrasto con gli artt. 111, 24, 3 della Corte Costituzionale ove la norma venisse interpretata nel senso che la mera constatazione della esistenza di un conflitto sulla proprietà sottrarrebbe il sequestro, reso così inamovibile, a qualsiasi valutazione di legittimità, in tal modo creandosi nicchie di insindacabilità contrastanti con principi cardine di rango costituzionale.
Tanto premesso la Corte:
OSSERVA
che il primo, e assorbente, motivo risulta fondato, avendo il Tribunale fatto applicazione del disposto dello art. 324 co. 8 C.P.P. senza operare alcuna valutazione in ordine alla sussistenza, attuale o anche solo potenziale, di una controversia sulla proprietà del bene oggetto del vincolo e comunque senza esplicitare alcuna giustificazione sul punto.
L'operatività della disposizione richiamata, cui consegue un'ipotesi di sospensione obbligatoria del procedimento incidentale di riesame (nel senso che il Tribunale non ha alcuna facoltà di provvedere nel merito dell'istanza, con provvedimenti che potrebbero esser configgenti con quelli emanandi dal giudice civile, salvo il potere di rilevare vizi formali del provvedimento genetico) postula, infatti, il previo accertamento circa l'esistenza di una controversia sulla proprietà del bene, non sufficiente essendo la mera enunciazione formale puramente ripetitiva della lettera della legge. Se questa, poi, fa espresso riferimento, così escludendo che presupposto per il rinvio al giudice civile sia la tecnica pendenza di una causa, a una CONTESTAZIONE, è pur sempre necessario che, nell'ambito del procedimento incidentale, risultino esplicitate, ad opera delle parti interessate, contrapposte pretese dirette segnatamente ad affermare il diritto dominicale sul bene oggetto di sequestro. Facendo la norma espresso riferimento alla PROPRIETÀ, non è quindi sufficiente che, in ordine al bene suddetto, vengano rappresentate istanze risarcitorie così come non concreta il parametro normativo la manifestata volontà di richiedere la risoluzione per inadempimento o l'annullamento per vizio di consenso del contratto traslativo, ove a tale declaratoria (entrambi non pregiudicanti i diritti dei terzi) non possa seguire la restituzione della res, nella more eventualmente oggetto di ulteriori vicende traslative nei confronti di terzi di buona fede.
Al giudice penale, in sede di riesame del sequestro, incombe pertanto - ove voglia applicare il disposto dell'art. 324 c. 8 C.P.P. - l'onere di accertare, in limine, l'esistenza di una controversia, già instaurata o instauranda, in ordine alla proprietà del bene sottoposto al vincolo: diversamente ritenere condurrebbe, infatti, all'inaccettabile conclusione che il giudice del riesame ometterebbe la decisione richiesta laddove il giudice civile o non è stato ancora investito della cognizione della controversia o non potrebbe comunque esserlo, in difetto ei presupposti di un'azione tra le parti interessate al procedimento incidentale penale, con conseguente aberrante esclusione di qualsiasi sindacato sulla legittimità di un sequestro che dovrebbe essere mantenuto fermo indipendentemente dalla ritualità del procedimento adottato o dalla fondatezza delle ragioni giustificatrici.
Nel caso di specie, per contro, il tribunale si è limitato alla mera constatazione circa una controversia in ordine al bene, evidentemente correlandosi al rilievo del difensore della pare offesa circa "una controversia in merito al bene, espressione assolutamente non significativa, nell'ottica di cui sopra, carente essendo un qualsiasi cenno a contestazioni sulla proprietà.
Carente, quindi, qualsiasi ponderazione e valutazione sull'effettiva sussistenza di un controversia, si pure potenziale, ma nei sensi soprasignificati, quasi che i giudici abbiano inteso anticipare la soglia di rilevanza e configurabilità di una contestazione sulla proprietà alla ipotesi di sdoppiamento tra la parte offesa denunziante e il proprietario del bene, terzo non indagato, qualificatosi come acquirente di buona fede.
Le carenze e incongruenza sopra rilevate impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, dovendo lo stesso giudice, cui gli atti vanno rimessi per nuovo esame, attenersi ai principi sopra evidenziati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vicenza per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Penale, il 31 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004