Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/1999, n. 1571
CASS
Sentenza 24 febbraio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'inclusione di un fondo in un piano per l'edilizia economica e popolare debitamente approvato a norma dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, implica la degradazione ad interesse legittimo del diritto dominicale del proprietario del fondo stesso, avendo tale approvazione il valore di una dichiarazione di pubblica utilità, nonché d'urgenza e d'indifferibilità delle opere in esso contemplate, senza che vi sia bisogno ne' del perfezionamento della procedura di espropriazione, ne' di un formale provvedimento autorizzativo dell'occupazione d'urgenza il quale non è neppure menzionato, nella legge n. 167 cit. e costituisce un atto meramente esecutivo e non discrezionale, cioè un atto dovuto di natura semplicemente dichiarativa, sostituibile con altri atti, come la concessione edilizia ai singoli assegnatari dei lotti, che manifestino la volontà dell'Amministrazione pubblica di rendere operante il piano stesso. In tale ipotesi - ed in quella ad essa equiparabile dell'approvazione di una variante del piano - la degradazione del diritto soggettivo in interesse legittimo implica che il proprietario di uno dei beni inseriti in detto strumento urbanistico non possa proporre azioni reali contro un altro assegnatario che abbia compiuto opere previste dalla concessione edilizia, eccetto i casi in cui adduca la diversità di tali opere rispetto a quelle approvate nel piano approvato, ovvero la mancanza assoluta di potere della Pubblica Amministrazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/1999, n. 1571
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1571
    Data del deposito : 24 febbraio 1999

    Testo completo