Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
La rilevabilità del difetto di legittimazione processuale, pur rientrando tra le questioni rilevabili anche d'ufficio dal giudice, deve essere coordinata con il sistema processuale vigente, introdotto dalla novella n.353 del 1990 con le modifiche di cui alla legge n.354 del 1995, e con le preclusioni da esso introdotte, per cui esso dovrebbe poter essere rilevato in primo grado non oltre l'udienza di trattazione, e in appello l'assenza di poteri rappresentativi può essere inserita nei motivi di appello. Ne consegue che, in difetto di una tempestiva contestazione all'interno dei due momenti processuali sopra indicati, e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d'ufficio, ad una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura ad litem, la questione non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 5328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5328 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi NC - Consigliere -
Dott. TRIFONE NC - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, difeso anche disgiuntamente dagli avvocati FRANCO PECCHIOLI e GIUSEPPE FANTAPPIÈ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AT NN, AT NC, PRUDENTIAL COMPAGNIA ITALO BRITANNICA ASSIC SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 250/99 del Tribunale di PRATO, emessa il 17/02/99 e depositata il 15/04/99 (R.G. 2018/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 19-21 dicembre 1987 DO NC convenne in giudizio, avanti il pretore di Prati, TO IN, TO OV e la Prudential Compagnia Italo Britannica d'Assicurazione spa., per ivi sentirli condannare in solido, nelle rispettive qualità di conducente, proprietario ed assicuratore dell'autovettura Mercedes tg. FI-F78074, al risarcimento dei danni riportati a seguito del sinistro automobilistico verificatosi in Prato il 2.4.1987 e nel quale la sua autovettura Ford tg. FI-D25862 rimase coinvolta per esclusiva responsabilità del conducente di quell'antagonista.
Con sentenza n. 36/93 emessa in data 21.10.92 e depositata il 18.1.93 l'adito giudice rigettava la domanda attrice, condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della compagnia d'assicurazione regolarmente costituitasi.
Proponeva appello il DO e la Prudential Ass.ni, costituitasi anche in tale grado di giudizio, istava per il rigetto del gravame. Nel corso del giudizio d'appello i legali della Prudential Ass.ni, deducendo di avere assunto l'incarico di agire in nome e per conto della Centurion Ass.ni spa., succeduta per incorporazione alla Prudential, chiedevano l'interruzione del processo. Il tribunale, definitivamente pronunciando con sentenza n. 230 del 11.2/15.4.99, rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese di lite.
Per la cassazione della decisione ricorre il DO, esponendo tre motivi.
Nessuna difesa è stata svolta dagli intimati resistenti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c., si censura la sentenza impugnata per il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità del mandato ad litem agli avv.ti Dante e Lamberto Galletti da parte della Prudenzial Ass.ni spa., sollevata per la prima volta in sede conclusionale del giudizio d'appello, e si sostiene che da nessun atto del giudizio di primo grado e d'appello si evince il nominativo della persona che per conto della Prudential spa aveva rilasciato tale procura, in quanto le relative sottoscrizioni erano di grafia illeggibile, di tal che non era stato possibile appurare la sussistenza o meno della relativa capacità in capo al conferente. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha rigettato la richiesta d'interruzione del processo avanzata per conto della Centurion spa. e si sostiene che il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della costituzione della stessa società, avvenuta per ministero degli stessi legali della società incorporata, perché non risultava che la sottoscrittrice della relativa procura (la sig.ra RR OR) fosse legittimata a rilasciare la relativa procura.
Con il terzo e quarto motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 18 l. 990/69 e degli artt. 1292 e 1294 c.c., nonché contraddittorietà di motivazione, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui si sarebbe affermata l'esclusiva responsabilità di TO IN senza condannare anche costui al risarcimento del danno in forza del vincolo di solidarietà che lo legava agli altri convenuti.
Il ricorso è infondato. Vale premettere che parte ricorrente non contesta specificamente la legittimatio ad processum dei procuratori costituiti per la società d'assicurazione convenuta, bensì che la mancata indicazione del nominativo della persona, che in nome e per conto della medesima ha rilasciato tale procura, non ha consentito la verifica dei poteri di rappresentanza della stessa società in capo alla stessa persona. Risulta, però, dall'esame degli atti processuali che la difesa di parte attrice, pur avendo espresso riserva circa la costituzione in giudizio della società convenuta già in sede di prima comparizione, ha sollevato la relativa eccezione solo in sede conclusionale del giudizio d'appello. Vale allora osservare che se è esatto che la legittimazione processuale rientra nel novero delle questioni che possono essere rilevate anche d'ufficio dal giudice, tuttavia la novella di cui agli artt. 17 l. 353 /90 e 5 l. 534/95, volta alla determinazione temporale del tema decidendum e del tema probandum, ha fissato la linea di sbarramento di trattazione di tali questioni, stabilendo che le medesime devono essere rilevate preferibilmente entro la prima udienza di trattazione, che non è quella di prima comparizione, bensì quella successiva fissata dal giudice, ove le parti possono sempre chiedere la remissione in termini ex art. 184 bis c.p.c. per eliminare o sanare eventuali errori processuali,
fermo restando il principio che, in ipotesi che tali questioni non siano state rilevate d'ufficio dal giudice e siano state denunciate con atto d'appello dalla parte soccombente, la controparte può sempre chiedere ed ottenere la remissione in termini nello stesso giudizio di gravame.
Orbene, questo giudice di legittimità ha già avuto modo di affermare (Cass. civ 10360/2000) che se la controparte non sollevi contestazioni, la sentenza d'appello impugnata con il ricorso per Cassazione non può considerarsi viziata da violazione di norme procedimentali qualora il giudice non abbia ritenuto di chiedere all'altra parte di dare dimostrazione dei poteri di rappresentanza della persona che ha agito in nome della società.
In applicazione dello stesso indirizzo, questa Corte ha anche precisato (Cass. civ. 192/02) che l'assenza di contestazioni dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura a litem va parificata alla contestazione tardiva, nel senso dell'improponibilità della medesima questione, perché non consente più alla parte interessata di provare l'esistenza dei poteri rappresentativi. Nel caso in esame, risultando che i poteri rappresentativi della persona che ha sottoscritto la procura a litem in nome e per conto della società convenuta non sono stati posti in discussione dalla controparte inizialmente e nemmeno con i motivi d'appello, va, quindi, dichiarata l'improponibilità in sede di legittimità della relativa questione.
Esito non diverso sortisce la questione posta con il secondo motivo di ricorso, dal momento che la corte di merito, rigettando perché non provata la richiesta d'interruzione del processo per incorporazione della società appellata nella Centurion Ass.ni spa, ha confermato la persistenza nel processo della Prudential Ass.ni spa, così come rappresentata e difesa.
Nessuna violazione di legge o contraddittorietà di motivazione è ravvisabile nel fatto che il giudice di merito ha affermato la responsabilità di TO IN nella causazione del sinistro senza condannare lo stesso al relativo risarcimento ne' gli altri due convenuti, perché si evince agevolmente dal contesto della sentenza impugnata che il tribunale ha escluso che il sinistro si sia verificato secondo le modalità enunciate dalla parte attrice ed ha affermato la responsabilità del TO IN solo in ragione degli effetti derivanti dal disposto dell'art.2733 c.c. dalla confessione stragiudiziale del confidente, secondo cui la medesima impegna sul piano probatorio solo il confidente, ma, al tempo stesso, ha evidenziato che nessuna richiesta di condanna era stata avanzata nei confronti di costui.
Per le ragioni suesposte il ricorso va rigettato senza obbligo di statuizione sulle spese del giudizio di Cassazione stante l'assenza degli intimati.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2003