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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/05/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 427/2023 RGC promossa
DA
- avv. BENVENUTO RUGGERO, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla
Fraz. Nebbiano n. 86/E;
C.F.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Geremia Ruggeri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fabriano alla via G.B. Miliani n. 44;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , nato a [...] il [...] e res.te a Matelica al Controparte_1
Vocabolo Serre Alte, n. 356;
C.F.: ; C.F._2
(appellato contumace)
AVVERSO la sentenza n. 1286/2022 del Tribunale di Ancona del giorno
08.11.2022, resa in procedimento n. 3512/2020 RGC.
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 06.02.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Il procuratore dell'appellante ha concluso come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa l'avv. VE Ruggero ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era stata rigettata solo parzialmente accolta la domanda di pagamento dal medesimo proposta nei confronti di . Controparte_1
E' rimasto contumace anche nel presente grado quest'ultimo.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 06.02.2025, a seguito del deposito delle difese delle parti.
pag. 2/8 Con l'atto di appello in esame l'avv. VE Ruggero censura la sentenza di prime cure muovendo alla medesima le critiche che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Con un primo motivo di doglianza l'appellante critica la decisione nella parte in cui essa ha riconosciuto espletata,
e come tale meritevole di pagamento, solo l'attività professionale dal medesimo prestata per la querela del 28.02.2020 ma non anche per la successiva querela del 16.04.2020, della quale l'avv. Ruggero aveva depositato copia, ritenendola come tale sufficiente alla prova della sussistenza del mandato professionale e dello svolgimento della relativa prestazione. A dimostrazione comunque del fatto che la querela redatta fu poi effettivamente presentata, l'appellante produce in giudizio in appello copia dell'avviso alla persona offesa relativo al procedimento penale originato dalla ripetuta querela. Allo stesso modo,
continua poi l'avv. Ruggero, sarebbe errata la decisione del Tribunale di
Ancona di aver escluso il pagamento del corrispettivo per l'attività prestata dal legale in occasione della difesa del proprio cliente nell'ambito del procedimento penale aperto a suo carico a seguito di una querela sporta dalla coniuge, attività
che sarebbe documentata dal verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore agli atti. Nel secondo motivo di appello l'avv. Ruggero
lamenta del pari che la sentenza gravata non gli abbia riconosciuto neppure il diritto al compenso per la redazione del ricorso per scioglimento degli effetti civili del matrimonio depositato agli atti. Al riguardo l'appellante ribadisce di pag. 3/8 non aver mai neppure dedotto di aver depositato il ricorso, ma che la redazione dello stesso – documentata agli atti – costituirebbe comunque attività
professionale meritevole di essere compensata. Osserva comunque che lo stesso cliente odierno appellato avrebbe riconosciuto nella lettera del 17.07.2020 di aver incaricato il legale appellante non solo per la trattazione di questioni penali, ma anche civili come quella di specie. Con il terzo motivo di doglianza,
infine, l'appellante reitera la richiesta, disattesa in primo grado, di riconoscimento delle proprie competenze professionali per attività
stragiudiziale in favore del , della quale sussisterebbe ampia Controparte_1
documentazione agli atti.
L'appellato , già contumace in primo grado, seppur raggiunto Controparte_1
ritualmente dall'atto di citazione in appello, è rimasto tale anche nel presente grado.
L'appello risulta fondato nei limiti appresso chiariti. La prova del conferimento del mandato professionale – che come noto si distingue dalla procura e può
essere raggiunta con ogni mezzo, quindi anche in via presuntiva (Cass.,
22048/2020) – può ragionevolmente dirsi raggiunta nel caso di specie, anche con il ricorso a quanto previsto dall'art. 2729 c.c., sulla base non solo dell'avvenuta (e comprovata documentalmente) redazione degli atti da parte dell'avv. VE, ma anche e soprattutto del fatto – che si ricava agevolmente dal complesso della documentazione agli atti – dell'indiscutibile pag. 4/8 affidamento, all'avv. VE, della complessiva cura degli interessi del sig.
in ordine ai rapporti con la propria (ex) coniuge. Ciò si desume, Controparte_1
per quanto più specificamente concerne la querela del 16.04.2020, non solo dal fatto che l'avv. VE aveva assistito il nel ricorso per separazione CP_1
personale dei coniugi, ma anche dalla circostanza per cui, di seguito alla stessa,
l'avv. VE era stato incaricato di sporgere la prima querela del
28.02.2020, di modo che tale seconda querela del 16.04.2020 – contenente peraltro riferimento ad una comunicazione pec con il legale della ex coniuge del cui invio vi è documentazione agli atti – si poneva ragionevolmente come una prosecuzione dell'incarico precedentemente conferito. In questo quadro,
dall'effettiva redazione dell'atto fornita dall'avv. VE ben può ricavarsi il rilascio da parte del del mandato alla redazione dello stesso, seppur non CP_1
formalmente documentato. Lo stesso ragionamento può essere condotto nei confronti della redazione del ricorso per divorzio. Anche, qui, pur mancando una prova formale del conferimento di un mandato (che, comunque, ben può
essere anche verbale e completamente informale – cfr. Cass. 8850/2004), il punto è che, come risulta dalla documentazione agli atti (tra cui il nutrito scambio di corrispondenza tra l'avv. VE e il legale della ex moglie del anche di seguito alla separazione personale), l'avv. VE seguiva CP_1
complessivamente – come s'è detto – la posizione del nei confronti della CP_1
ex coniuge, come del resto da quest'ultimo in qualche modo riconosciuto pag. 5/8 allorchè, con la missiva del 17.07.2020, afferma di aver incaricato il legale non solo per questioni penali ma anche civili.
Alla luce di quanto precede, dunque debbono, effettivamente ritenersi espletate su mandato del l'attività di redazione sia della querela del 16.04.2020 che CP_1
quella del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non possono invece essere accolte le altre domande reiterate in appello dall'avv. VE. L'assistenza e la difesa nel procedimento penale aperto a carico del a seguito di denucia-querela della ex moglie, difatti, non CP_1
risulta affatto provata;
la mera avvenuta nomina (in sede di verbale di identificazione dell'indagato) a difensore da parte del difatti, non CP_1
documenta affatto la prestazione di una qualsiasi attività, neppure di avvenuto studio della pratica, da parte dell'avvocato. Non può essere riconosciuto neppure un compenso separato ed autonomo per la trattazione di questioni stragiudiziali posto che le stesse – come risulta dalla corrispondenza agli atti –
hanno riguardato appunto sempre e soltanto i rapporti tra il e la propria CP_1
ex coniuge, sfociati poi nei procedimenti penali di cui s'è detto e/o nel ricorso
(redatto ma poi non presentato) per divorzio, con la conseguenza che detta trattazione appare esclusivamente prodromica e preparatoria rispetto alla redazione di tali atti, il cui riconosciuto compenso assorbe dunque anche tale attività, non meritevole così di autonoma parcellazione da parte del legale.
pag. 6/8 Circa poi la quantificazione dei compensi per l'ulteriore attività professionale riconosciuta, si osserva quanto segue. Mentre appare corretta, con riferimento alla (seconda) querela, la quantificazione del credito in complessivi € 1.138,50=
oltre CAP e IVA, deve essere rimodulato il credito riconoscibile per la redazione del ricorso per divorzio, posto che la voce “fase introduttiva” della tariffa civile comprende anche attività (deposito del ricorso, iscrizione a ruolo etc.) che nella specie sono pacificamente mancate. L'importo liquidabile per la “fase introduttiva”, deve così essere equitativamente ridotto ad € 390,00= rispetto ai richiesti € 573,00=, conducendo così il compenso complessivo per la pratica in esame ad € 1.380,00= (€ 1.200,00= x 15%), oltre CAP e IVA.
Complessivamente, in parziale riforma della sentenza gravata, all'avv. Ruggero
VE va riconosciuto il diritto alla corresponsione, da parte del sig. CP_1
, della complessiva somma di € 3.657,00= (di cui € 1.138,50= già
[...]
riconosciuti in primo grado ed € 2.518,50= all'esito dell'odierno grado) oltre
IVA e CAP. Sulla sola sorte capitale di detta somma (escluso IVA e CAP) vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Quanto alle spese di lite di primo e secondo grado, considerata la parziale reciproca soccombenza, comunque prevalente a carico della parte appellata,
esse dovranno essere compensate in ragione di ½ e venire invece poste a carico di quest'ultima in ragione del restante ½. La liquidazione è operata in dispositivo con riferimento all'intero.
pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della decisione gravata, così
provvede:
• Condanna a corrispondere a VE Ruggero Controparte_1
l'importo complessivo di € 3.657,00= oltre CAP e IVA come per legge ed oltre interessi sulla sola sorte capitale dalla domanda al saldo;
• Compensa tra le parti le spese di lite di primo e secondo grado in ragione di ½. Condanna a rifondere a VE Ruggero il Controparte_1
restante ½ che liquida, con riferimento all'intero, per il primo grado in complessivi € 2.400,00= (di cui € 400,00= per fase di studio;
€ 400,00=
per fase introduttiva;
€ 750,00= per fase di trattazione;
€ 750,00= per fase decisionale) e per il secondo grado in complessivi € 1.750,00= (di cui € 500,00= per fase di studio;
€ 500,00= per fase introduttiva;
€
750,00= per fase decisoria), oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Conferma nel resto.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 18.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Rodolfo Giungi GianMichele Marcelli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 427/2023 RGC promossa
DA
- avv. BENVENUTO RUGGERO, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla
Fraz. Nebbiano n. 86/E;
C.F.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Geremia Ruggeri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fabriano alla via G.B. Miliani n. 44;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , nato a [...] il [...] e res.te a Matelica al Controparte_1
Vocabolo Serre Alte, n. 356;
C.F.: ; C.F._2
(appellato contumace)
AVVERSO la sentenza n. 1286/2022 del Tribunale di Ancona del giorno
08.11.2022, resa in procedimento n. 3512/2020 RGC.
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 06.02.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Il procuratore dell'appellante ha concluso come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa l'avv. VE Ruggero ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era stata rigettata solo parzialmente accolta la domanda di pagamento dal medesimo proposta nei confronti di . Controparte_1
E' rimasto contumace anche nel presente grado quest'ultimo.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 06.02.2025, a seguito del deposito delle difese delle parti.
pag. 2/8 Con l'atto di appello in esame l'avv. VE Ruggero censura la sentenza di prime cure muovendo alla medesima le critiche che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Con un primo motivo di doglianza l'appellante critica la decisione nella parte in cui essa ha riconosciuto espletata,
e come tale meritevole di pagamento, solo l'attività professionale dal medesimo prestata per la querela del 28.02.2020 ma non anche per la successiva querela del 16.04.2020, della quale l'avv. Ruggero aveva depositato copia, ritenendola come tale sufficiente alla prova della sussistenza del mandato professionale e dello svolgimento della relativa prestazione. A dimostrazione comunque del fatto che la querela redatta fu poi effettivamente presentata, l'appellante produce in giudizio in appello copia dell'avviso alla persona offesa relativo al procedimento penale originato dalla ripetuta querela. Allo stesso modo,
continua poi l'avv. Ruggero, sarebbe errata la decisione del Tribunale di
Ancona di aver escluso il pagamento del corrispettivo per l'attività prestata dal legale in occasione della difesa del proprio cliente nell'ambito del procedimento penale aperto a suo carico a seguito di una querela sporta dalla coniuge, attività
che sarebbe documentata dal verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore agli atti. Nel secondo motivo di appello l'avv. Ruggero
lamenta del pari che la sentenza gravata non gli abbia riconosciuto neppure il diritto al compenso per la redazione del ricorso per scioglimento degli effetti civili del matrimonio depositato agli atti. Al riguardo l'appellante ribadisce di pag. 3/8 non aver mai neppure dedotto di aver depositato il ricorso, ma che la redazione dello stesso – documentata agli atti – costituirebbe comunque attività
professionale meritevole di essere compensata. Osserva comunque che lo stesso cliente odierno appellato avrebbe riconosciuto nella lettera del 17.07.2020 di aver incaricato il legale appellante non solo per la trattazione di questioni penali, ma anche civili come quella di specie. Con il terzo motivo di doglianza,
infine, l'appellante reitera la richiesta, disattesa in primo grado, di riconoscimento delle proprie competenze professionali per attività
stragiudiziale in favore del , della quale sussisterebbe ampia Controparte_1
documentazione agli atti.
L'appellato , già contumace in primo grado, seppur raggiunto Controparte_1
ritualmente dall'atto di citazione in appello, è rimasto tale anche nel presente grado.
L'appello risulta fondato nei limiti appresso chiariti. La prova del conferimento del mandato professionale – che come noto si distingue dalla procura e può
essere raggiunta con ogni mezzo, quindi anche in via presuntiva (Cass.,
22048/2020) – può ragionevolmente dirsi raggiunta nel caso di specie, anche con il ricorso a quanto previsto dall'art. 2729 c.c., sulla base non solo dell'avvenuta (e comprovata documentalmente) redazione degli atti da parte dell'avv. VE, ma anche e soprattutto del fatto – che si ricava agevolmente dal complesso della documentazione agli atti – dell'indiscutibile pag. 4/8 affidamento, all'avv. VE, della complessiva cura degli interessi del sig.
in ordine ai rapporti con la propria (ex) coniuge. Ciò si desume, Controparte_1
per quanto più specificamente concerne la querela del 16.04.2020, non solo dal fatto che l'avv. VE aveva assistito il nel ricorso per separazione CP_1
personale dei coniugi, ma anche dalla circostanza per cui, di seguito alla stessa,
l'avv. VE era stato incaricato di sporgere la prima querela del
28.02.2020, di modo che tale seconda querela del 16.04.2020 – contenente peraltro riferimento ad una comunicazione pec con il legale della ex coniuge del cui invio vi è documentazione agli atti – si poneva ragionevolmente come una prosecuzione dell'incarico precedentemente conferito. In questo quadro,
dall'effettiva redazione dell'atto fornita dall'avv. VE ben può ricavarsi il rilascio da parte del del mandato alla redazione dello stesso, seppur non CP_1
formalmente documentato. Lo stesso ragionamento può essere condotto nei confronti della redazione del ricorso per divorzio. Anche, qui, pur mancando una prova formale del conferimento di un mandato (che, comunque, ben può
essere anche verbale e completamente informale – cfr. Cass. 8850/2004), il punto è che, come risulta dalla documentazione agli atti (tra cui il nutrito scambio di corrispondenza tra l'avv. VE e il legale della ex moglie del anche di seguito alla separazione personale), l'avv. VE seguiva CP_1
complessivamente – come s'è detto – la posizione del nei confronti della CP_1
ex coniuge, come del resto da quest'ultimo in qualche modo riconosciuto pag. 5/8 allorchè, con la missiva del 17.07.2020, afferma di aver incaricato il legale non solo per questioni penali ma anche civili.
Alla luce di quanto precede, dunque debbono, effettivamente ritenersi espletate su mandato del l'attività di redazione sia della querela del 16.04.2020 che CP_1
quella del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non possono invece essere accolte le altre domande reiterate in appello dall'avv. VE. L'assistenza e la difesa nel procedimento penale aperto a carico del a seguito di denucia-querela della ex moglie, difatti, non CP_1
risulta affatto provata;
la mera avvenuta nomina (in sede di verbale di identificazione dell'indagato) a difensore da parte del difatti, non CP_1
documenta affatto la prestazione di una qualsiasi attività, neppure di avvenuto studio della pratica, da parte dell'avvocato. Non può essere riconosciuto neppure un compenso separato ed autonomo per la trattazione di questioni stragiudiziali posto che le stesse – come risulta dalla corrispondenza agli atti –
hanno riguardato appunto sempre e soltanto i rapporti tra il e la propria CP_1
ex coniuge, sfociati poi nei procedimenti penali di cui s'è detto e/o nel ricorso
(redatto ma poi non presentato) per divorzio, con la conseguenza che detta trattazione appare esclusivamente prodromica e preparatoria rispetto alla redazione di tali atti, il cui riconosciuto compenso assorbe dunque anche tale attività, non meritevole così di autonoma parcellazione da parte del legale.
pag. 6/8 Circa poi la quantificazione dei compensi per l'ulteriore attività professionale riconosciuta, si osserva quanto segue. Mentre appare corretta, con riferimento alla (seconda) querela, la quantificazione del credito in complessivi € 1.138,50=
oltre CAP e IVA, deve essere rimodulato il credito riconoscibile per la redazione del ricorso per divorzio, posto che la voce “fase introduttiva” della tariffa civile comprende anche attività (deposito del ricorso, iscrizione a ruolo etc.) che nella specie sono pacificamente mancate. L'importo liquidabile per la “fase introduttiva”, deve così essere equitativamente ridotto ad € 390,00= rispetto ai richiesti € 573,00=, conducendo così il compenso complessivo per la pratica in esame ad € 1.380,00= (€ 1.200,00= x 15%), oltre CAP e IVA.
Complessivamente, in parziale riforma della sentenza gravata, all'avv. Ruggero
VE va riconosciuto il diritto alla corresponsione, da parte del sig. CP_1
, della complessiva somma di € 3.657,00= (di cui € 1.138,50= già
[...]
riconosciuti in primo grado ed € 2.518,50= all'esito dell'odierno grado) oltre
IVA e CAP. Sulla sola sorte capitale di detta somma (escluso IVA e CAP) vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Quanto alle spese di lite di primo e secondo grado, considerata la parziale reciproca soccombenza, comunque prevalente a carico della parte appellata,
esse dovranno essere compensate in ragione di ½ e venire invece poste a carico di quest'ultima in ragione del restante ½. La liquidazione è operata in dispositivo con riferimento all'intero.
pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della decisione gravata, così
provvede:
• Condanna a corrispondere a VE Ruggero Controparte_1
l'importo complessivo di € 3.657,00= oltre CAP e IVA come per legge ed oltre interessi sulla sola sorte capitale dalla domanda al saldo;
• Compensa tra le parti le spese di lite di primo e secondo grado in ragione di ½. Condanna a rifondere a VE Ruggero il Controparte_1
restante ½ che liquida, con riferimento all'intero, per il primo grado in complessivi € 2.400,00= (di cui € 400,00= per fase di studio;
€ 400,00=
per fase introduttiva;
€ 750,00= per fase di trattazione;
€ 750,00= per fase decisionale) e per il secondo grado in complessivi € 1.750,00= (di cui € 500,00= per fase di studio;
€ 500,00= per fase introduttiva;
€
750,00= per fase decisoria), oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Conferma nel resto.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 18.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Rodolfo Giungi GianMichele Marcelli
pag. 8/8