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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/07/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. ed est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 477/2025 R.G., avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, promossa da (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. GIUSTOZZI SANDRO e dall'avv. GIUSTOZZI ANDREA;
ricorrente CONTRO (c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. DOFFO ALESSANDRA;
resistente con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege - Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al verbale di udienza del 3.7.2025. Fatto e Diritto Instaurato il procedimento con modalità contenziosa, all'udienza odierna dinanzi al giudice relatore le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di tal ché è stato disposto il mutamento del rito da giudiziale a congiunto e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 24/10/1998 a Civitanova Marche, trascritto presso il registro dello stato civile del medesimo Comune, atto n. 18, parte 1 ª. La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto emesso da questo Tribunale in data 16.5.2022 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione all'11.3.2025, data di presentazione del presente ricorso, è trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio. Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, espressa nel ricorso e ribadita all'odierna udienza dinanzi al giudice relatore;
entrambe le parti hanno del resto riconosciuto l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale. Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia di divorzio. Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono quindi essere recepite dal Tribunale, essendo le statuizioni relative ai figli maggiorenni soggette al principio della domanda. Va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, come dalle stesse richiesto ed alla luce dell'esito concordato del giudizio. visto l'art. 4 comma 16 L. 898/1970;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 in conformità alle condizioni da loro concordate di cui Controparte_1 al verbale di udienza del 3.7.2025;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 3 luglio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala' Pag. 3 a 3