Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/01/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00622/2025REG.PROV.COLL.
N. 02776/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2776 del 2024, proposto dal Ristorante Antico Caffè delle Mura S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Altavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lucca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Marras, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
nei confronti
Fallimento di G.R.B. S.r.l. Gestione Ristorante Bar Già Caffè delle Mura S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Toscano, Alessandro Bertani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 243/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lucca e del Fallimento di G.R.B. S.r.l. Gestione Ristorante Bar Già Caffè delle Mura S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Giancarlo Altavilla, Laura Marras, Alessandro Bertani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il Comune di Lucca è proprietario dell’immobile denominato “Antico Caffè delle Mura”, situato sulle Mura Urbane della Città e fin dalle sue origini destinato a bar - ristorante. Con deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 6. 6.2006 la gestione del fabbricato veniva demandata all’Istituzione comunale denominata “Opera delle Mura”. All’esito di apposita procedura di evidenza pubblica esperita dall’organismo del Comune, con convenzione del 12.5.2009 rep. n. 23454, l’Antico Caffè delle Mura veniva affidato in concessione di costruzione e gestione alla ditta RS ZI s.r.l., previa realizzazione di lavori di restauro e adeguamento funzionale, per la durata di trent’anni, a fronte del pagamento di un canone annuo di euro 12.000.
1.1 - Il 15 marzo del 2012, al termine dei lavori di ristrutturazione, la famiglia RS costituiva una nuova società, destinata alla gestione dell’attività di ristorazione, che in forza di un rapporto di locazione mai formalizzato ha gestito per due anni l’attività di ristorazione e bar.
1.2 – Tale società ha subìto dapprima un cambio di denominazione, trasformandosi in “G.R.B. – Gestione Ristorante Bar s.r.l.”, per poi essere soppiantata nella gestione dell’immobile da una nuova società, costituita sempre dai membri della famiglia RS, la “Ristorante Antico Caffè delle Mura s.r.l.”, odierna appellante, in base a un atipico contratto a titolo gratuito.
1.3 - Il Curatore del “Fallimento di G.R.B. S.r.l. - Gestione Ristorante Bar -già Caffè delle Mura S.r.l.” ha poi trasmesso all’Amministrazione la Sentenza del 19.6.2020, n. 555, resa dal Tribunale di Lucca nell’ambito del procedimento promosso dal medesimo Fallimento nei confronti del Ristorante Antico Caffè delle Mura S.r.l. Tale sentenza ha accolto la domanda proposta dalla Curatela fallimentare di RB s.r.l. ai sensi dell’art. 64 l.fall. revocando l’avvenuta cessione dell’azienda “Caffè delle Mura” dalla RB (allora Caffè delle Mura s.r.l.) all’odierna ricorrente (Ristorante Antico Caffè delle Mura s.r.l.) e disponendo il rilascio immediato dell’azienda a favore della Curatela.
1.4 - La “Ristorante Antico Caffè delle Mura s.r.l.” ha appellato la sentenza ed il relativo giudizio pende ancora presso la Corte d’Appello di Firenze. La società appellante si è, dunque, opposta all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lucca, sollecitando sulla questione la decisione di altri giudici, ivi incluso il TAR, che ha reso la sentenza appellata.
1.5 – In particolare, quanto all’oggetto del contenzioso in esame, occorre rilevare che, con determinazione dirigenziale n. 98 del 27.1.2023, l’Amministrazione comunale ha approvato, in ottemperanza all’ordinanza Tribunale di Lucca del 20.12.2022, il trasferimento alla Curatela fallimentare di “G.R.B. s.r.l. - Gestione Ristorante Bar” della concessione dell’immobile denominato “Antico Caffè delle Mura” alle condizioni di cui alla convenzione ai rogiti del Segretario Comunale in data 12.5.2009 rep. n. 23454, stabilendo altresì che gli atti conseguenti, necessari al trasferimento della concessione, sarebbero stati formalizzati all’esito dell’udienza collegiale fissata presso il Tribunale di Lucca per il giorno 17.2.2023.
1.6 - All’esito del reclamo, la Curatela ha invitato l’Amministrazione, con nota prot. 57086 del 4.4.2023, a procedere nel senso indicato. Inoltre, previa apposita istanza della Curatela, il Giudice delegato, in data 26.4.2023, ha autorizzato quest’ultima alla sottoscrizione dell’atto di subentro nella concessione. Pertanto, con determinazione dirigenziale n. 854 del 27.4.2023, l’Amministrazione, dando atto degli interessi pubblici prioritari sottesi, ha approvato lo schema di atto di subentro nella concessione relativa alla gestione funzionale dell’immobile, da formalizzare in ottemperanza all’Ordinanza del Tribunale di Lucca ed all’autorizzazione fornita dal Giudice delegato.
1.7 - Con repertorio n. 24070 del 3.5.2023 è stato quindi sottoscritto il suddetto atto di concessione. 1.8 - La Curatela ha proceduto, infine, alla pubblicazione di “Avviso di procedura competitiva per affitto di azienda” cui è seguita la “Comunicazione di aggiudicazione definitiva” in favore della società “Da Umberto s.r.l.”.
2 - La Ristorante Antico Caffè delle Mura s.r.l. ha impugnato davanti al TAR Toscana tutti i predetti atti dell’Amministrazione comunale. Con i motivi di doglianza contenuti nel ricorso introduttivo e poi ribaditi anche nei successivi atti di motivi aggiunti, la società ricorrente ha dedotto la violazione delle regole di gestione del patrimonio demaniale, contestando l’efficacia nei confronti dell’Ente della Sentenza del Tribunale di Lucca n. 555/2020.
2.1 - Il TAR Toscana, con la sentenza gravata, ha dichiarato il ricorso “palesemente inammissibile”, perché le censure “ formalmente dirette avverso i provvedimenti esecutivi dell’amministrazione comunale, ma sostanzialmente proposte nei confronti delle decisioni giurisdizionali dell’autorità giudiziaria ordinaria, non possono essere oggetto di un giudizio amministrativo ”.
2.2 – La Ristorante Antico Caffè delle Mura s.r.l. ha infine proposto l’appello in epigrafe avverso la predetta sentenza.
2.3 - Il Comune di Lucca e il Fallimento di G.R.B. S.R.L. Gestione ristorante bar - già Caffè delle mura S.R.L.si sono costituiti in giudizio, così come primo grado, al fine di eccepire la inammissibilità del ricorso di primo grado sotto plurimi profili, deducendo la conseguente non fondatezza dell’appello, affermando la correttezza dell’operato dell’Amministrazione. Le parti hanno successivamente messo a punto le rispettive difese con un ripetuto scambio di memorie.
3 - In particolare, il Comune rappresenta come la decisione del giudice ordinario in sede di esecuzione civile non consentisse di vanificare l’azione revocatoria proposta dalla Curatela ex art. 64 L. fall. facendo rimanere per via amministrativa in capo all’odierna appellante la concessione.
3.1 - La società appellante, al contrario, deduce l’illegittimità sotto plurimi profili degli atti del Comune, che costituirebbero non una ottemperanza alla decisione del giudice ma una determinazione volontaria (illegittima) in esecuzione di una sentenza del giudice civile che riguardava terzi privati e rispetto alla quale il Comune restava estraneo, dovendo perciò una tale ‘ottemperanza’, in quanto volontaria e non obbligata, compiersi nei modi e nei limiti consentiti dall’ordinamento. Nella specie il Comune di Lucca avrebbe pertanto violato la disciplina sulla assegnazione dei beni demaniali, assegnando il bene alla curatela di una ditta fallita (perché questa se ne locupletasse cedendolo a terzi) e contraddicendo la concessione sottoscritta nel 2014 in favore della odierna ricorrente (e in verità contraddicendo anche la concessione del 2009, che prevedeva l’individuazione di. un soggetto gestore ad opera del concessionario, non del municipio – e tanto meno del tribunale). Il municipio (e il TAR), quindi, avrebbe errato sia nel ritenere di dover ottemperare ad una sentenza resa inter alios , sia nel contraddire l’atto concessorio in essere, tuttora valido e non mai revocato.
3.2 – Di conseguenza l’appellante nega di avere richiesto al giudice amministrativo di pronunciarsi su questioni all’esame del G.O., avendo invece chiesto una pronuncia sulla legittimità di atti comunali assunti per eseguire decisioni giudiziali riguardanti soggetti terzi, ovvero se fosse legittimo. a fronte della concessione comunale alla RS ZI e della sub concessione (col necessario placet del municipio) alla Ristorante Antico Caffè delle Mura e del “litigio” di quest’ultima con la RB (che aveva goduto di un breve possesso ritenuto sine titulo del bene demaniale), concluso con una reintegra nel possesso dell’azienda in favore della suddetta RB, concedere l’uso del bene al terzo (peraltro, non per gestirlo ma per cederlo a terzi).
3.3 – Tali considerazioni ridonderebbero sulla pronuncia di inammissibilità resa dal TAR e qui appellata, in quanto “ quelli impugnati sono atti amministrativi e il giudizio sulla loro legittimità è ovviamente del G.A .” attenendo le censure formulate dalla odierna appellante alla illegittimità degli stessi atti sotto il profilo della violazione delle regole di gestione del bene demaniale a causa dell’illegittimo ed errato assunto che il municipio dovesse eseguire una sentenza adottata dal G.O. tra parti terze.
3.4 – Infine con propria successiva memoria la società appellante invita il Collegio a non farsi fuorviare “ dalle deduzioni della controinteressata e del municipio, tese a screditare la ricorrente facendo riferimento ai fini fraudolenti della azione di gestione del Caffè ”, fattispecie che sarebbe già stata esclusa nel giudizio in sede penale per bancarotta fraudolenta, in quanto “ quelle che hanno agito nella vicenda che occupa sono tutte società di capitali, cosicché l’elemento personale e familistico agitato dalla curatela non ha pregio alcuno ”.
4 – La vicenda, che sembra assumere un forte rilievo in ambito locale anche in relazione al rilievo culturale- identitario dello storico esercizio di somministrazione situato sull’antica cinta muraria che caratterizza la città, appare in conclusione molto complessa anche per l’intreccio di profili civilistici, penali ed amministrativi.
4.1 – Tuttavia, premessa la mancanza di giurisdizione di questo giudice in ordine ai profili societari e di diritto fallimentare che hanno fatto esattamente decidere il TAR per la inammissibilità delle dedotte censure che “formalmente dirette avverso i provvedimenti esecutivi dell’amministrazione comunale, ma sostanzialmente proposte nei confronti delle decisioni giurisdizionali dell’autorità giudiziaria ordinaria, non possono essere oggetto di un giudizio amministrativo”, occorre rilevare che il medesimo ricorso di primo grado risulta inammissibile sotto un ulteriore e ancora più evidente profilo, concernente la radicale mancanza di interesse, ma prima ancora di legittimazione, della odierna società appellante, in quanto esclusa, all’esito dell’azione revocatoria fallimentare, dal rapporto con il bene oggetto della originaria i concessione di costruzione e gestione, riferendosi l’impugnativa di primo grado all’affidamento della gestione del medesimo bene ad altra società.
4.2 – Infatti, sotto il presupposto profilo civilistico -escluso da questa giurisdizione- solo la eventuale decisione della Corte d’Appello di Firenze di riforma della sentenza del Tribunale di Lucca avrebbe potuto restituire l’azienda alla Ristorante Antico Caffè delle Mura e con essa il bene demaniale e la concessione del 2014, legittimando l’odierna appellante alla proposizione del ricorso di primo grado o comunque a rivendicare la disponibilità del bene.
Del resto, non a caso l’atto di subentro nella concessione del 2023 conteneva la clausola di salvezza degli effetti dell’accoglimento del predetto appello e gli atti della procedura competitiva bandita dalla Curatela RB contenevano, cautelativamente, una clausola di manleva da responsabilità del Comune.
4.3 - Sul piano amministrativo, viceversa, nell’attesa della decisione dell’appello e in attuazione della sentenza del Tribunale di Lucca (immediatamente efficace e azionata in sede di esecuzione), la precedente titolare era rimasta priva di ogni legittimazione riferita al precedente rapporto concessorio di costruzione e gestione, avendo pertanto il Comune e la curatela fallimentare legittimamente perseguito, in modo non irragionevole e secondo canoni di buona amministrazione, l’interesse volto ad un ottimale uso del bene demaniale in condizioni concorrenziali con la restituzione, previa selezione della migliore offerta mediante procedura ad evidenza pubblica, alla fruizione da parte della cittadinanza di un antico esercizio di somministrazione identitario della storia e della cultura della città, sottraendolo a usi non legittimi e, a prescindere dal rilievo soggettivo e penale, ai giochi delle successive cessioni societarie conseguenti al ricorso al più risalente istituto della concessione di costruzione e gestione, affidata ad una società immobiliare indipendentemente dalla verifica dei necessari requisiti funzionali alla gestione dell’attività.
Il Comune, pur non essendo parte nel giudizio deciso con la richiamata sentenza del giudice civile, ha correttamente preso atto degli effetti di tale decisione e le contestazioni qui mosse non possono porre in discussione tali effetti, potendo – come già detto – questi essere rimossi solo a seguito della riforma in appello della sentenza del tribunale ordinario.
5 - In conclusione, la sentenza appellata deve essere confermata con la sopraindicata più ampia motivazione, dovendosi rigettare l’appello.
6 - Alla stregua delle pregresse considerazioni le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 in favore del Comune di Lucca ed in Euro 4.000,00 in favore del Fallimento di G.R.B. S.r.l. Gestione Ristorante Bar, oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO