Art. 1.
Ai mutilati ed invalidi contemplati nell' art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14 , ed ai congiunti in caso di morte o di irreperibilita', per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, e' esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 , e sue successive modificazioni.
La liquidazione della pensione, dell'assegno o della indennita' di guerra avviene in base al grado rivestito nelle forze armate tedesche.
Le domande per ottenere i benefici contemplati nel presente articolo devono essere presentate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Ai mutilati ed invalidi contemplati nell' art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14 , ed ai congiunti in caso di morte o di irreperibilita', per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, e' esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 , e sue successive modificazioni.
La liquidazione della pensione, dell'assegno o della indennita' di guerra avviene in base al grado rivestito nelle forze armate tedesche.
Le domande per ottenere i benefici contemplati nel presente articolo devono essere presentate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.