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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/06/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 292/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. OT RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 292/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI CROCE Parte_1 C.F._1
MO
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DELLA Controparte_1 C.F._2
CA MO
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 4.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio il 14.5.2009 in Ardea, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ardea, al n. 28, Parte I, dell'anno 2009.
Dall'unione è nata una figlia, (n. 20.2.2002), maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1 I ricorrenti sono separati come da verbale di omologa n. cron. 1242/2021 dell'8.7.2021 del Tribunale di Velletri.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, il signor ha chiesto la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La signora regolarmente CP_1
costituitasi in giudizio, ha dichiarato di aderire alle condizioni e alle richieste così come indicate nell'atto introduttivo del presente procedimento, con trasformazione del ricorso per divorzio giudiziale in ricorso congiunto.
All'udienza in trattazione c.d. scritta del 4.6.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso, qui integralmente ritrascritte: “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, del matrimonio contratto in Roma in data 14.5.2019, iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Ardea (atto n. 28, parte
I anno 2009 disponendo le annotazioni previste dalla legge.
2. Dare atto che le parti sono economicamente indipendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio”.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ritiene inoltre questo Collegio che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Dev'essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio anziché, come richiesto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto il matrimonio risulta trascritto nella Parte Prima del registri dello stato civile del Comune di Ardea, laddove sono indicati i matrimoni celebrati davanti all'ufficiale di stato civile.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e i cui estremi sono Parte_1 Controparte_1
riportati in parte motiva;
2. Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Compensa tra le parti le spese di procedura;
4. Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ardea perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 04/06/2025.
Il giudice estensore Il presidente
OT RU RI SE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. OT RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 292/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI CROCE Parte_1 C.F._1
MO
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DELLA Controparte_1 C.F._2
CA MO
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 4.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio il 14.5.2009 in Ardea, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ardea, al n. 28, Parte I, dell'anno 2009.
Dall'unione è nata una figlia, (n. 20.2.2002), maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1 I ricorrenti sono separati come da verbale di omologa n. cron. 1242/2021 dell'8.7.2021 del Tribunale di Velletri.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, il signor ha chiesto la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La signora regolarmente CP_1
costituitasi in giudizio, ha dichiarato di aderire alle condizioni e alle richieste così come indicate nell'atto introduttivo del presente procedimento, con trasformazione del ricorso per divorzio giudiziale in ricorso congiunto.
All'udienza in trattazione c.d. scritta del 4.6.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso, qui integralmente ritrascritte: “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, del matrimonio contratto in Roma in data 14.5.2019, iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Ardea (atto n. 28, parte
I anno 2009 disponendo le annotazioni previste dalla legge.
2. Dare atto che le parti sono economicamente indipendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio”.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ritiene inoltre questo Collegio che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Dev'essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio anziché, come richiesto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto il matrimonio risulta trascritto nella Parte Prima del registri dello stato civile del Comune di Ardea, laddove sono indicati i matrimoni celebrati davanti all'ufficiale di stato civile.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e i cui estremi sono Parte_1 Controparte_1
riportati in parte motiva;
2. Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Compensa tra le parti le spese di procedura;
4. Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ardea perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 04/06/2025.
Il giudice estensore Il presidente
OT RU RI SE