CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 820/2025 depositato il 09/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barrafranca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1635 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso avviso di accertamento n. 1635 relativo alla TARI 2020 del Comune di Barrafranca, avente ad oggetto la somma complessiva di € 517,00, notificato in data18.8.2025.
Deduceva articolati motivi cosi come spiegati nel ricorso introduttivo. Non si costituisce il Comune di Barrafranca.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 10 Febbraio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto, per il motivo assorbente con il quale parte ricorrente deduce il difetto di motivazione-
L'atto impugnato non appare dunque, ad origine, adeguata la motivazione dell'avviso che, oltre ad non indicare gli estremi catastali del bene inciso dalla tassazione, corrispondenti a quelli di cui sopra, non dettaglia in modo analitico le ragioni della pretesa nell'an (dicitura “omesso/parziale versamento TARI ”, con applicazione della relativa sanzione) e nel quantum, con i relativi prospetti di calcolo.
Deve dunque convenirsi sul fatto che l'atto impugnato non presenta alcuna legittimità, atteso che non contiene tutte le indicazioni richieste dalla normativa di riferimento e non fornisce una dettagliata elencazione della normativa stessa, dei beni immobili oggetto di imposizione, del metodo di calcolo e dei fatti costitutivi della pretesa impositiva.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso e condanna il Comune di Barrafranca al pagamento delle spese di lite che liquida in €.200,00, oltre spese generali di lite, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in Enna il 10 Febbraio 2026
IL IC OC
LV CR LI
Firmato digitalmente
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 820/2025 depositato il 09/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barrafranca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1635 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso avviso di accertamento n. 1635 relativo alla TARI 2020 del Comune di Barrafranca, avente ad oggetto la somma complessiva di € 517,00, notificato in data18.8.2025.
Deduceva articolati motivi cosi come spiegati nel ricorso introduttivo. Non si costituisce il Comune di Barrafranca.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 10 Febbraio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto, per il motivo assorbente con il quale parte ricorrente deduce il difetto di motivazione-
L'atto impugnato non appare dunque, ad origine, adeguata la motivazione dell'avviso che, oltre ad non indicare gli estremi catastali del bene inciso dalla tassazione, corrispondenti a quelli di cui sopra, non dettaglia in modo analitico le ragioni della pretesa nell'an (dicitura “omesso/parziale versamento TARI ”, con applicazione della relativa sanzione) e nel quantum, con i relativi prospetti di calcolo.
Deve dunque convenirsi sul fatto che l'atto impugnato non presenta alcuna legittimità, atteso che non contiene tutte le indicazioni richieste dalla normativa di riferimento e non fornisce una dettagliata elencazione della normativa stessa, dei beni immobili oggetto di imposizione, del metodo di calcolo e dei fatti costitutivi della pretesa impositiva.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso e condanna il Comune di Barrafranca al pagamento delle spese di lite che liquida in €.200,00, oltre spese generali di lite, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in Enna il 10 Febbraio 2026
IL IC OC
LV CR LI
Firmato digitalmente