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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 6028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6028 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott. Stefano Celentano Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 2250 del R.G.A.C. dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza collegiale dell'11 dicembre 2024, vertente tra
codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Gnignati, Parte_1 P.IVA_1
codice fiscale e dall'avv. Pierantonio Basso, codice fiscale , ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Erasmo Augeri, in Napoli, Via Melisurgo n. 44, come da procura in atti
appellante
e
codice fiscale rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Salatiello, Controparte_1 C.F._3
codice fiscale , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Giugliano in C.F._4
Campania (NA), Corso Campano n. 299, come da procura in atti;
appellato-appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2683/2019, pubblicata il 14/10/2019, resa dal Tribunale di Napoli
Nord
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI Per l'appellante, “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe le declaratorie del caso, ogni contraria
domanda, eccezione, difesa e deduzione reietta e disattesa, previo ogni opportuno accertamento in ordine
al pagamento (non contestato) da parte di a favore del Sig. Parte_1 Controparte_1
successivamente alla prima udienza del giudizio di primo grado del 20/04/2017 della somma complessiva di
EUR 64.626,62= (per le causali di cui in atti), oltre che delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo del
Tribunale di Napoli Nord n. 3490/2016 (R.G. 8574/2016), così giudicare: nel merito in accoglimento del
primo e/o del secondo motivo di impugnazione proposti con il presente atto ed in parziale riforma della
sentenza n. 2683/2019 del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, confermarsi la revoca (e comunque
dichiarare la nullità e/o invalidità) del decreto ingiuntivo n. 3490/2016 (R.G. 8574/2016) del Tribunale di
Napoli Nord, emesso il 13/10/2016, depositato il 14/10/2016, notificato il 03/11/2016, in principalità per
tutte le ragioni esposte in primo grado ai paragrafi 1) e 2) della parte in diritto dell'atto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo (e riproposte nel presente grado) e, in subordine, per le tutte le ragioni
esposte in primo grado al paragrafo 3) della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c (e riproposte nel
presente grado), conseguentemente dichiarandosi che nulla è dovuto da al Sig. Parte_1
sulla base della polizza azionata in via monitoria in eccesso rispetto all'importo (al netto Controparte_1
delle ritenute di legge) di Euro 64.586,45= per la polizza n. 6883758, già oggetto di offerta al Sig. CP_1
anteriormente alla proposizione del ricorso per ingiunzione (e poi effettivamente corrisposto nel
[...]
corso del giudizio di primo grado), con condanna del sig. a rifondere a ogni Controparte_1 Parte_1
somma che verrà medio tempore versata in esecuzione della sentenza appellata;
in via subordinata
dichiararsi inammissibili, per tutte le ragioni esposte in primo grado al paragrafo 1) della prima memoria ex
art. 183, comma 6, c.p.c. (e riproposte in appello al paragrafo 3 della parte in diritto del presente atto) le
domande proposte nel giudizio di primo grado dal Sig. con la comparsa di risposta Controparte_1
depositata il 28/03/2017 , aventi petitum superiore a quello della domanda monitoria o causa petendi
diversa da quella propria della domanda formulata con il ricorso per ingiunzione;
con vittoria di spese e
compensi, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellato, appellante incidentale, “rigettare l'appello principale proposto dalle in Parte_1
quanto inammissibile, improponibile, nonchè infondato in fatto ed in diritto e, nel contempo, in
accoglimento dell'appello incidentale proposto dal sig. nei confronti della stessa sentenza Controparte_1 n.2683/2019 del 14.10.2019 del Tribunale di Napoli Nord affinchè, a totale e/o parziale modifica della
stessa sentenza, Voglia:
1) rigettare l'opposizione presentata da in quanto inammissibile, improponibile, Parte_1
improcedibile, pretestuosa ed in ogni caso infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, e, per
l'effetto, confermare il. D.I. n.3490/2016 (RG 8574/2016) del Tribunale di Napoli Nord, emesso in favore del
sig. il 13.10.2016, depositato il 14.10.2016, notificato il 03.11.2016, per l'intero importo di Controparte_1
euro 83.506,09 e, per l'effetto, stante la corresponsione anticipata da parte delle in corso di causa Pt_1
in favore del sig. delle somme non contestate pari ad euro 64.586,45: 2) condannare la Controparte_1
società a corrispondere in favore del sig. l'importo di euro 18.919,64, a Parte_1 Controparte_1
titolo di differenza tra l'importo liquidato con il decreto ingiuntivo (euro 83.506,09) - ovvero altro e diverso
importo accertato in corso di causa ovvero ritenuto di giustizia - e l'importo di euro 64.586,45,
anticipatamente liquidato quali somme non contestate e pacificamente riconosciute dalla società
opponente; oltre il pagamento degli interessi legali e/o moratori al tasso codicistico su tale importo a far
data dal pagamento dell'ultimo premio assicurativo (ossia dal 19.11.2012), ovvero (in subordine) dalla
scadenza della polizza (ossia dal 19.12.2015), ovvero (in via ulteriormente subordinata) dalla data di
notificazione del decreto ingiuntivo opposto (ossia dal 03.11.2016); 3) ovvero, in via subordinata rispetto
alla precedente richiesta, condannare , in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del Parte_1
sig. , per le causali di cui all'appello incidentale ed al netto dei pagamenti già ricevuti, Controparte_1
della residua somma complessiva di euro 16.487,45 (81.073,90 - 64.586,45), al lordo delle imposte di legge
dovute, oltre il pagamento degli interessi legali e/o moratori al tasso codicistico su tale importo a far data
dal pagamento dell'ultimo premio assicurativo (ossia dal 19.11.2012), ovvero (in subordine) dalla scadenza
della polizza (ossia dal 19.12.2015), ovvero (in via ulteriormente subordinata) dalla data di notificazione del
decreto ingiuntivo opposto (ossia dal 03.11.2016); 4) ovvero, in via ulteriormente subordinata rispetto alla
precedente richiesta, condannare la società opponente alla restituzione in favore del sig. Controparte_1
dell'importo di euro 15.000,00 corrisposto dall'assicurato in data 19.11.2012 quale premio assicurativo
avente scadenza 19.12.2012 ed illegittimamente trattenuto dalla compagnia;
sempre oltre il pagamento
degli interessi legali e/o moratori al tasso codicistico su tale importo a far data dal pagamento dell'ultimo
premio assicurativo (ossia dal 19.11.2012), ovvero (in subordine) dalla scadenza della polizza (ossia dal
19.12.2015), ovvero (in via ulteriormente subordinata) dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo opposto (ossia dal 03.11.2016); 5) condannare la società , in persona del l.r.p.t., al Parte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, iva e
cpa, e spese esenti anticipate, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, avuto conto nella
determinazione di detta condanna anche della procedura di mediazione attivata da parte opposta e
conclusasi negativamente per mancata partecipazione delle che, regolarmente invitata, Parte_1
non si presentava agli incontri fissati”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso depositato il 22/08/2016, allibrato al n. R.G. 8574/2016, chiedeva ed Controparte_1
otteneva dal Tribunale di Napoli Nord il decreto ingiuntivo n. 3490/2016 a carico di per la Parte_1
somma complessiva di euro 83.506,09 (al lordo delle ritenute di legge), richiesta a a Parte_1
titolo di capitale maturato sulla base di una polizza vita, stipulata con (poi Controparte_2
e scaduta alla data di deposito del ricorso monitorio, oltre agli interessi legali e/o Parte_1
moratori, alla rivalutazione monetaria dalla scadenza della polizza fino al saldo ed alle spese legali.
1.1 - Nel merito del monitorio, il ricorrente esponeva di aver stipulato con la Compagnia resistente una polizza (denominata “Valore Risparmio Plan” n. 6883758) emessa il 2/12/2008 e perfezionata il
21/12/2008, con decorrenza 19/12/2008 e scadenza 19/12/2015, in base alla quale, a fronte del versamento di un premio annuo costante di euro 14.999,23, la prestazione assicurata a carico della
Compagnia sarebbe consistita - alla scadenza del contratto - nel “pagamento a scadenza di un capitale
liquidabile quale risultato della capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e dell'eventuale premio
relativo ai rischi demografici … [con la previsione di un] capitale minimo garantito , pari alla somma dei
relativi capitali minimi garantiti, derivanti dal versamento di ciascuna annualità di premio”.
1.2 - Assumeva poi il ricorrente: 1) che il capitale assicurato e rivalutato alla scadenza del contratto,
nell'ipotesi in cui tutti i premi fossero stati regolarmente e puntualmente pagati, sarebbe stato pari a euro
112.417,99 (al lordo delle ritenute fiscali), secondo il prospetto “esemplificativo” personalizzato di rendimento predisposto dalla Compagnia e consegnato con riferimento alla tipologia di polizza in questione;
2) che i premi riferiti agli anni a decorrere dal 2009 al 2012, versati dallo stesso ricorrente e per i quali era stata emessa quietanza, sarebbero stati pari ad euro 75.000,00; 3) che alla scadenza del contratto
(19/12/2015) il diritto maturato dal ricorrente in base alla polizza ammontava ad euro 81.073,90, oltre ad una rivalutazione del 3%, garantita da contratto, e dunque all'importo totale lordo di euro 83.506,09, diritto che trovava la prova documentale nelle quietanze di pagamento e nella previsione di rendimento presente nel “prospetto personalizzato di rendimento”. Affermava, quindi, il ricorrente di non aver ricevuto alcun pagamento dalle nonostante quest'ultima fosse stata diffidata e messa in mora per il Pt_1
pagamento del capitale assicurato nel settembre 2016.
Concludeva quindi per ottenere un'ingiunzione di pagamento in suo favore, pari all'importo complessivo lordo di euro 83.506,09, “a fronte del mancato pagamento delle prestazioni assicurative garantite a
scadenza riferite alla polizza n 6883758, oramai scaduta”.
2 - Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva rituale opposizione , la quale Parte_1
deduceva ed eccepiva: I) che, come anche rappresentato all'opposto in sede stragiudiziale, non era oggetto di contestazione né l'effettiva sussistenza della polizza azionata, né la sua scadenza, quanto piuttosto la somma dovuta all'opposto per il riscatto della medesima;
II) che, infatti, contrariamente all'assunto del ricorrente in monitorio, risultava dalla contabilità dell'opponente il pagamento dei premi relativi alla polizza in oggetto solo sino al 19/12/2011, non essendo mai pervenuti i pagamenti dei premi successivi all'annualità 2011; III) che, pertanto, in forza dei premi effettivamente pagati dall'opposto, sarebbe spettata allo stesso, per il riscatto della polizza in esame, la somma di euro
65.496,96, al lordo delle imposte, ossia euro 64.586,45 netti;
IV) che infondate erano le deduzioni di controparte in relazione al pagamento dei premi di polizza successivi all'anno 2011, in quanto: (a) il bonifico del 19/11/2012 prodotto da parte opposta recava una generica causale (“pagamento
quietanze varie”), non riferibile al pagamento del premio per la polizza oggetto di lite;
(b) parte opposta aveva attive più polizze ed il pagamento effettuato col detto bonifico del 19/11/2012 era stato imputato da , ai sensi dell'art. 1193, comma 2, c.c., al pagamento di premi già scaduti e Parte_1
più risalenti di altre polizze;
(c) la quietanza prodotta in atti dall'opposto in fase monitoria, ad apparente firma dell'agente rag. -deceduto di lì a qualche mese in Pt_1 Persona_1
circostanze tragiche, per suicidio- era inopponibile ad essa Compagnia, sia in relazione alla sua sottoscrizione (espressamente disconosciuta dalla medesima parte attrice-opponente), sia in relazione al suo contenuto, non risultando aver mai incassato la somma di euro 15.000,00 a titolo Parte_1
di premio per la polizza in esame;
V) l'infondatezza, altresì, della pretesa di parte opposta a vedersi riconosciuta una rivalutazione monetaria del 3% sull'importo lordo di polizza, essendo stata computata la detta rivalutazione sulla base di un mero prospetto esemplificativo allegato al contratto, che,
tuttavia, non impegnava l'impresa assicuratrice.
2.1 - Tutto ciò premesso, la società opponente concludeva chiedendo al Tribunale di: “1) dichiarare
nullo e/o invalido e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo n. 3490/2016 (RG. 8574/2016) del
Tribunale di Napoli Nord, emesso il 13/10/2016, depositato il 14/10/2016, notificato il 03/11/2016, per
tutte le ragioni esposte ai paragrafi 1) e 2) della parte in diritto del presente atto, conseguentemente
dichiarandosi che nulla è dovuto da al Sig. sulla base della Parte_1 Controparte_1
polizza azionata in via monitoria in eccesso rispetto all'importo (al netto delle ritenute di' legge) di Euro
64.586,45=, già oggetto di offerta al Sig. anteriormente alla proposizione del ricorso Controparte_1
per ingiunzione;
2) con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge”.
3 - Si costituiva ritualmente l'opposto, , il quale deduceva: I) l'infondatezza delle Controparte_1
avverse deduzioni, atteso che, per la polizza oggetto di giudizio, era stato regolarmente versato il premio di euro 15.000,00 con bonifico del 19/11/2012 emesso in favore di e su un IBAN Parte_1
ad essa riferibile;
II) che il suddetto bonifico era disposto per la somma maggiore di euro 22.000,00
perché comprensivo anche della ulteriore somma di euro 7.000,00 imputabile a parziale pagamento del premio per una polizza diversa da quella dedotta in lite e sempre intestata a nome di esso opposto;
III) che l'agente assicurativo, rag. , aveva rilasciato quietanza in data 24/12/2012, Persona_1
per la somma di euro 15.000,00 relativa al pagamento del premio della polizza assicurativa dedotta in giudizio;
IV) che tale quietanza faceva piena prova nei confronti della Compagnia;
V) che prive di fondamento erano, altresì, le doglianze della opponente in punto di quantificazione della somma allo stesso dovuta per il riscatto della polizza dedotta in lite.
4 - A seguito dell'udienza di prima comparizione del 20/4/2017 ed in ottemperanza all'offerta già effettuata stragiudizialmente e ribadita nell'atto di citazione in opposizione, la Compagnia opponente provvedeva al pagamento in favore dell'opposto della somma di 64.586,45; importo asseritamente pari alla liquidazione del capitale ridotto maturato sulla polizza n. 6883758 intestata al Parente ed oggetto di causa. La Parte_1
provvedeva, poi, a pagare direttamente a favore del difensore dell'opposto la somma di euro 2.557,46
[...]
a titolo di spese del monitorio.
4.1 - Il giudizio proseguiva, quindi, per la sola parte della domanda monitoria in contestazione e,
segnatamente, per la differenza tra il quantum azionato in via monitoria (euro 83.506,09, al lordo delle ritenute fiscali a carico della Compagnia) e l'importo non contestato da e già corrisposto pari Parte_1
ad euro 64.586,45, al netto delle ritenute fiscali.
4.2 - All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. il Tribunale tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10/6/2019, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c..
5 - Con la sentenza n. 2683/2019 il Tribunale di Napoli Nord, in parziale accoglimento dell'opposizione,
revocava il decreto ingiuntivo opposto e, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposto,
condannava al pagamento, in favore , al netto dei pagamenti già ricevuti, Parte_1 Controparte_1
della residua somma complessiva di euro 12.606,22, al lordo delle imposte di legge dovute, oltre interessi,
al saggio legale previsto dall'art. 1284 c.c., a decorrere dalla scadenza della polizza oggetto di lite e sino al soddisfo;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite e condannava, ex art. 8, comma 4-bis, D.Lgs.
28/2010, l'opponente, , al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo Parte_1
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
5.1 - Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) prive di fondamento giuridico si sono rivelate tutte le contestazioni rivolte da parte opponente avverso il pagamento da parte del convenuto opposto del premio assicurativo per la polizza oggetto di lite per l'annualità 2012. 2)
L'opposto ha prodotto in atti sia l'atto di quietanza datato 24/12/2012 ad apparente sottoscrizione di un agente della Compagnia Assicurativa dell'importo di euro 15.000,00, sia un bonifico bancario disposto dallo stesso opposto in data 19/11/2012 in favore di “ e dell'importo complessivo di Controparte_2
euro 22.000,00. 3) “La quietanza rilasciata dal creditore al debitore costituisce la prova per eccellenza del
pagamento di un dato debito, avente contenuto confessorio, tanto che l'art. 1199 c.c. sancisce un vero e
proprio diritto del debitore adempiente ad ottenerne il rilascio”… “la quietanza può contenere in sé anche
l'imputazione del pagamento proveniente dal creditore, ex art. 1195 c.c., al quale il debitore che l'abbia
accettata, e che non abbia operato una diversa imputazione al momento del pagamento, non si può
opporre”. 4) Al fine di contestare tale risultanza istruttoria, la società opponente ha dedotto ed eccepito, da un lato, il disconoscimento della firma apposta su tale quietanza, poiché non riconducibile alla scrittura dell'agente di assicurazione, e, dall'altro lato, la non veridicità del contenuto intrinseco Persona_1
del detto documento, in quanto, dalla contabilità di il pagamento del detto premio assicurativo Pt_1
non risultava effettuato. Entrambe le eccezioni sono prive di fondamento. 5) L'agente assicurativo “agisce come un mero adiectus solutionis causa dell'impresa assicuratrice e non già come rappresentante di essa”;
quindi, “in assenza di qualsivoglia rapporto di sostanziale rappresentanza esterna tra l'Agente e la
Compagnia Assicurativa opponente… giammai la opponente avrebbe potuto “disconoscere”, ai sensi e per
gli effetti di cui agli arti. 214 e ss. c.p.c., la sottoscrizione risultante sulla quietanza di pagamento in
oggetto”. Ne consegue che la ha inammissibilmente impugnato la sottoscrizione di un Parte_1
soggetto ad essa formalmente terzo.6) Ai sensi dell'art. 118, comma 1, D.Lgs. n. 209/2005 il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Nel caso di specie, risulta emessa una regolare quietanza sottoscritta dall'agente assicurativo di zona. 7) Di fronte “alle dette univoche risultanze documentali, di contro, sarebbe
spettato alla Compagnia Assicurativa convenuta fornire adeguata e specifica prova contraria atta a
superare quella, chiara e specifica, fornita dall'opposto”. Prova che non risulta offerta. Nè, d'altra parte, “la
opponente avrebbe potuto limitarsi (come appare aver, in effetti, fatto) a contestare il mancato riscontro,
nella propria contabilità interna, del pagamento quietanzato dal proprio agente in data 24/12/2012”.
Le dette risultanze contabili (quali meri atti interni della Società opponente) non possono formare piena prova nei confronti dell'opposto. 8) Anche le doglianze dell'opponente avverso la ricevuta di disposizione di bonifico bancario di euro 22.000,00, prodotta in atti, sono infondate. L'opponente afferma che la dicitura
“pagamento quietanze varie” non potrebbe essere “validamente imputata, ex post, dall'opposto proprio al
pagamento dei premi per la polizza oggetto del presente giudizio;
di contro, sempre secondo la
prospettazione di parte opponente, ai sensi dell'art. 1193, comma 2, c.c., ed in presenza di ulteriori polizze
riconducibili all'opposto, il detto pagamento avrebbe dovuto essere imputato all'adempimento di un diverso
premio, inerente la polizza n. 6654257, intestata allo stesso , e scaduto il precedente Controparte_1
30/05/2012, per un importo di euro 24.990,94”. L'opponente infatti non considera “che l'imputazione del
pagamento del premio di euro 15.000,00 relativo all'annualità 2012 per la polizza assicurativa oggetto di
giudizio risulta essere stata già compiuta (con dichiarazione opponibile ad essa creditrice, come innanzi già
ampiamente osservato) con la già richiamata quietanza del 24/12/2012”. Tale imputazione risulta, quindi,
“essere stata operata, in modo univoco, specifico e incontroverso, dallo stesso creditore (per il tramite del
proprio agente adiectus solutionis)”. 9) Merita, invece, accoglimento l'ulteriore motivo di opposizione spiegato dalla opponente e riguardante la contestazione del computo, da parte dell'opposto, nella somma ad egli concretamente liquidabile in forza della polizza assicurativa in oggetto, altresì di una rivalutazione monetaria del 3% del dovuto. Dal Progetto personalizzato di risparmio allegato al contratto emerge che mentre la tabella denominata “Sviluppo delle prestazioni al tasso di rendimento finanziario della Gestione
separata indicata dall'ISVAP”, presa in riferimento dall'opposto, conteneva il chiaro avvertimento che “I
valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non
impegnano in alcun modo l'impresa…”, di contro, la tabella stilata sotto la dicitura “Sviluppo delle
prestazioni al tasso di rendimento minimo garantito”, contenuto nello stesso Progetto personalizzato,
chiariva che “I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito a scadenza e in caso di decesso,
rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni di polizza e
non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili”. “Di conseguenza, in assenza di
diversa e positiva prova, da parte dell'assicurato opposto, della debenza, da parte della Compagnia
Assicurativa opponente, di somme maggiori ed ulteriori rispetto a quelle indicate nella richiamata tabella di
sviluppo delle prestazioni al tasso minimo garantito, è proprio alle somme ivi previste che occorre far
riferimento per determinare la somma concretamente liquidabile all'opposto in forza del contratto
assicurativo intercorso tra le parti”. 10) “Dunque, in base alla menzionata tabella e facendo riferimento alle
cifre indicate in corrispondenza del quinto anno di polizza (per quanto innanzi già precisato), la somma
concretamente spettante a parte opposta risulta essere pari ad euro 77.192,67, al lordo delle imposte di
legge. A ciò occorre aggiungere che dopo l'instaurazione del presente giudizio, come incontestato tra le
parti, la opponente risulta aver versato all'opposto (per le medesime causali innanzi indicate) la somma di
euro 64.586,45 (oltre euro 40,17 a titolo di interessi legali maturati dalla scadenza della polizza ed euro
2.557,46 a titolo di spese di lite per la fase monitoria). Ne consegue, che la residua somma ancora dovuta
dalla opponente in favore dell'opposto a titolo di riscatto della polizza assicurativa tra loro intercorsa n.
6883758 è di euro (77.192,67 - 64.586,45) 12.606,22, sempre al lordo delle imposte di legge dovute. Sulla
detta cifra andranno, poi, riconosciuti i pur chiesti interessi al saggio legale previsto dall'art. 1284 c.c., a
decorrere dalla scadenza della polizza in oggetto e sino al soddisfo”. Il decreto ingiuntivo va, quindi,
revocato e la va condannata al pagamento in favore del della somma complessiva di Parte_1 CP_1
euro 12.606,22 al lordo delle imposte di legge dovute, oltre interessi, al saggio legale previsto dall'art. 1284
c.c., a decorrere dalla scadenza della polizza in oggetto e sino al soddisfo. 11) In virtù della soccombenza reciproca (in relazione all'accoglimento soltanto parziale della promossa opposizione e, conseguentemente,
all'accoglimento soltanto parziale della domanda proposta dall'opposto, attore in senso sostanziale) e della condotta processuale delle parti (e, in particolare, dalla convenuta-opponente, la quale, sin dall'introduzione del presente giudizio, ha messo a disposizione dell'opposto le somme da essa ritenute dovute, ed essendo risultate, invece, soltanto parzialmente dovute le ulteriori e maggiori somme rivendicate da quest'ultimo), sussistono “i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. (così come
risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 77/2018) per pervenire all'integrale compensazione
delle dette spese tra le parti”. 12) Risulta che a omesso, senza giustificato motivo di partecipare al Pt_1
procedimento di mediazione, va quindi condannata ex art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
6 - Avverso detta sentenza ha proposto appello sulla base di due motivi. Parte_1
L'appellato si è ritualmente costituito concludendo, nel merito, per il rigetto del gravame. Controparte_1
Ha, quindi, proposto appello incidentale, sulla base di un motivo, di cui ha chiesto l'accoglimento.
7 - All'udienza collegiale dell'11/12/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
8 - Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata sotto un duplice profilo. Contesta, in primo luogo, la decisione del Tribunale in punto di inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla quietanza relativa al premio dell'annualità 2012; inammissibilità fondata, per il primo giudice,
sul presupposto che la Compagnia è terza rispetto all'Agente sottoscrittore della quietanza stessa e non può, quindi, disconoscere utilmente la firma di un terzo. Al riguardo, l'appellante afferma che, nel caso di specie, l'agente assicurativo, rag. , non risultava inquadrabile nella figura dell'adiectus solutionis Per_1
causa, privo di poteri di rappresentanza in quanto nel primo giudizio era stato prodotto proprio “il modello
di procura di cui anche il Rag. era stato officiato”. Insiste, per tanto, l'appellante sul Per_1
disconoscimento e sulla necessaria verificazione della sottoscrizione.
8.1 - Sotto altro aspetto, deduce comunque l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha statuito che la suddetta quietanza costituisce prova piena del pagamento del premio e, come tale, opponibile alla Afferma, infatti, l'appellante che “delle due l'una: o il deve Parte_2 Per_1
considerarsi procuratore di ed allora deve considerarsi ammissibile il disconoscimento ex art. 214 Pt_1
cpc operato da , oppure, se si esclude in capo al il ruolo di procuratore di la Pt_1 Per_1 Pt_1
quietanza dallo stesso presuntivamente sottoscritta poteva acquisire solo “valore di mero argomento di prova”. In ogni caso, il Tribunale non avrebbe “potuto concludere nel senso di attribuire efficacia di piena
prova di pagamento alla quietanza”.
9 - Il motivo può essere parzialmente accolto nei termini che seguono.
Mette conto evidenziare, preliminarmente, che va disatteso il profilo di censura in ordine alla statuizione del primo giudice di inammissibilità del disconoscimento, da parte dell'opponente in prime cure, della sottoscrizione che sarebbe stata apposta dall'agente di sulla quietanza di cui si tratta. Parte_1
L'appellante, infatti, contrariamente a quanto dedotto con l'appello, non ha fornito prova del fatto che l'agente di assicurazione, rag. , fosse procuratore di e non mero agente. In realtà, Per_1 Pt_1
l'opponente in prime cure si è limitata a depositare in atti (doc. 18 del fascicolo di parte soltanto Pt_1
un facsimile di procura speciale privo, quindi, dell'indicazione del soggetto da officiare dei poteri procuratori e finanche privo di qualsivoglia sottoscrizione.
Orbene, in difetto di prova circa la sussistenza di specifici poteri di rappresentanza in capo al , se Per_1
l'agente di assicurazione -come nel caso di specie- ha la facoltà di rilasciare la quietanza dei premi (art. 1744
c.c.) soltanto su moduli predisposti dalla società assicuratrice, egli, per consolidato principio giurisprudenziale, agisce come adiectus solutionis causa e non come rappresentante di essa (per tutte,
Cass. n. 1322/1998). Orbene, le scritture provenienti da terzi estranei alla lite -come risulta essere, nel caso di specie, l'adiectus solutionis causa, rag. possono essere liberamente contestate dalle parti, Per_1
non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono elementi meramente indiziari (Cass. n. 21554/2020).
Da ciò discende che il disconoscimento da parte di della sottoscrizione apposta dall'agente Parte_1
(che è un soggetto terzo rispetto alla Compagnia stessa) sulla quietanza, più che inammissibile, si palesa come non necessario, avendo, l'opponente in prime cure, già contestato la sua valenza e l'opponibilità a sé
della quietanza stessa.
9.1 - Di contro, va accolto l'ulteriore profilo del primo motivo di gravame che, come detto, censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che la quietanza apparentemente sottoscritta e rilasciata dall'agente di assicurazione costituisce piena prova dell'avvenuto pagamento del premio e,
quindi, anche dell'imputazione del pagamento stesso.
Al riguardo, occorre sottolineare che, per principio giurisprudenziale, a cui questo Collegio intende dare seguito (Cass. ord. n. 25035/2019; Cass. ord. n. 17060/2019;), in materia di contratti di assicurazione sulla vita stipulati tramite agente -come nella fattispecie in esame- la quietanza di pagamento del premio rilasciata dall'agente non costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento quando sussista una significativa discordanza temporale tra la data di pagamento e la data di scadenza del premio. In presenza di un pagamento con data anteriore rispetto alla scadenza, resta quindi a carico del soggetto che ha effettuato il pagamento l'onere di dimostrare la causale dello stesso e che il pagamento -privo di causale specifica- era effettivamente volto a pagare il credito divenuto esigibile in data successiva.
9.2 - Volendo dar seguito ai suesposti principi, si deve, per tanto, affermare che, nel caso di specie, la prova piena del pagamento della somma di euro 15.000,00 a saldo del premio per l'annualità 2012 non può trarsi dalla quietanza sottoscritta dal rag. . Difettano, sul punto, ulteriori idonei elementi istruttori a Per_1
supporto della prospettazione dell'opposto in prime cure che possano far assurgere la quietanza in atti -da mero elemento indiziario- a prova piena del pagamento.
Più precisamente, occorre osservare che la quietanza de qua, portante la scritta, a stampa, “il pagamento
dell'importo a saldo della rata suindicata è stato effettuato il…ora…” poi completato a mano, con riferimento alla data, con la scritta “24/12/2012” e, con riferimento all'orario, con la scritta “18,00”, non può assurgere a prova piena e convincente in quanto non può essere ragionevolmente ed univocamente collegata con il bonifico di euro 22.000,00 effettuato da (con la generica causale: Controparte_1
“pagamento quietanze varie”) e che l'opposto in prime cure afferma, invece, essere servito proprio per il pagamento del premio dell'annualità 2012 della polizza vita per cui è giudizio.
E ciò, non soltanto o non tanto per l'evidente discrasia tra l'importo del bonifico (euro 22.000,00) e quello del premio in scadenza al 19/12/2012 (euro 15.000,00) ma, soprattutto, per la dirimente circostanza che mentre la “quietanza” certifica che il pagamento del detto premio “è stato effettuato il 24/12/2012, ora
18.00”, in realtà, il pagamento con bonifico (che, per l'opposto in prime cure, sarebbe servito proprio a pagare il premio per l'annualità del 2012) è avvenuto il 19/11/2012 e, cioè, oltre un mese prima della data riportata nella quietanza come data di effettuazione di tale pagamento.
Né, ovviamente, la prova del pagamento dei 15.000,00 euro per l'annualità 2012 può essere ricondotta al bonifico di euro 22.000,00 emergente dagli atti. Infatti il suddetto pagamento con bonifico è stato effettuato dal senza indicare la specifica causale di pagamento dell'annualità 2012 (quindi con la CP_1
generica imputazione del bonifico a “pagamento quietanze varie”); con la diretta conseguenza che, in difetto di specifica imputazione del pagamento da parte del debitore, tale imputazione è stata effettuata dal creditore, , con imputazione della somma di euro 22.000,00 a parziale saldo del premio - Parte_1
già scaduto- di un'altra polizza intestata all'odierno appellato;
il tutto, come risulta emergere dalla documentazione versata in atti da .. Parte_1
9.3 - Ciò posto, non risulta corretta la motivazione del Tribunale secondo cui l'imputazione del pagamento del premio di euro 15.000,00 per l'annualità 2012 “risulta essere stata già compiuta (con dichiarazione
opponibile ad essa creditrice…) con la già richiamata quietanza del 24/12/2012”. Infatti, va sottolineato che la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (Cass. ord. n. 13477/2025). Orbene, la quietanza in esame (che, come detto, assurge a mero elemento indiziario nei confronti della Compagnia) oltre a non costituire quindi prova del pagamento nei confronti della , non potrebbe neppure Parte_1
considerarsi una valida “imputazione di pagamento” che possa impegnare la stessa in Parte_1
quanto, comunque, non coeva del pagamento con bonifico.
Di contro, come detto, risulta condivisibile la difesa dell'appellante nella parte in cui afferma e documenta
(doc. 16 fascicolo di parte opponente) che, a fronte del bonifico di euro 22.000,00, privo di causale specifica, la Compagnia aveva imputato tale pagamento, ai sensi dell'art. 1193 c.c., ad altri premi di polizza già scaduti;
e, segnatamente, a parziale saldo del premio di euro 24.990,44, già scaduto il 30/5/2012,
relativo alla polizza n. 6654257, anch'essa intestata ad . Controparte_1
Infatti, la generica causale utilizzata da per il bonifico del 19/11/2012 evidenzia l'assenza Controparte_1
di una specifica volontà del debitore di imputare il pagamento ad una determinata polizza, bensì di destinare l'importo oggetto del bonifico a pagamento di uno o più premi (“pagamento quietanze varie”)
che, in difetto di imputazione fatta dal debitore, sono stati individuati dal creditore ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 1193 c.c..
9.3 - Da quanto sopra esposto, risulta, quindi, corretto il conteggio, effettuato da (con calcoli Parte_1
sviluppati in relazione alle tabelle di sviluppo delle prestazioni al tasso minimo garantito;
così come correttamente ritenuto dal Tribunale con statuizione non oggetto di censure), dell'importo dovuto ad a titolo di capitale ed interessi in virtù della polizza vita per cui è giudizio. Importo Controparte_1
legittimamente calcolato sulla base del pagamento dei premi di polizza per le sole annualità dal 2009 al
2011. Per ciò stesso, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato che nulla è dovuto da
[...]
ad oltre all'importo (al netto delle ritenute di legge) di euro 64.586,45 già Parte_1 Controparte_1
corrisposto nel corso del giudizio di primo grado, per la polizza n. 6883758, da allo stesso Parte_1
. Controparte_1
10 - Il secondo motivo, con cui la società appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto la documentazione depositata da come irrilevante al fine di provare l'imputazione Parte_1
del bonifico di euro 22.000,00, risulta assorbito in considerazione della decisione assunta da questa Corte
sul primo motivo.
11 - Sempre tenuto conto della suddetta decisione sul primo motivo dell'appello principale -e, quindi,
considerato che nulla è dovuto da ad in virtù della polizza azionata in via Parte_1 Controparte_1
monitoria oltre all'importo (al netto delle ritenute di legge) di euro 64.586,45 già pacificamente corrisposto allo stesso nel corso del primo giudizio- deve essere rigettato l'appello incidentale con cui Controparte_1
il ha richiesto la riforma della sentenza per avere il Tribunale errato nel quantificare la somma CP_1
oggetto di condanna in primo grado, ancora dovuta da ad , al netto del Parte_1 Controparte_1
suddetto importo di euro 64.586,45 da quest'ultimo già pacificamente ricevuto.
12 - In ordine al governo delle spese, troverebbe applicazione il principio secondo cui il giudice di appello,
allorché, come nel caso di specie, riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014). Ciò
posto, se è vero che la sensibile riduzione (di circa il 25%) della somma ingiunta non potrebbe integrare la soccombenza parziale dell'opposto, e, quindi, non integra una ipotesi di soccombenza reciproca, è pur vero,
però, che essa costituisce una circostanza da valorizzare ai fini della compensazione delle spese di lite,
anche tenuto conto della ulteriore circostanza che la Compagnia opponente, anteriormente al giudizio
(come emerge dagli atti), ha fatto offerta del pagamento di euro 64.586,45 (unico importo risultato effettivamente dovuto all'esito di questo gravame) e, nel corso del giudizio di opposizione, ha concretamente corrisposto tale somma non contestata all'opposto. Per tanto, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. (così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018) per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Pt_1 Pt_1
, e sull'appello incidentale proposto da in parziale accoglimento dell'appello
[...] Controparte_1
principale, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza di appello, dichiara che nulla è dovuto da Parte_1
ad oltre all'importo (al netto delle ritenute di legge) di euro 64.586,45 già corrisposto nel Controparte_1
corso del giudizio di primo grado da allo stesso;
resta ferma, per il resto, la Parte_1 Controparte_1
sentenza impugnata;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone