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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
9525 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9525 del Registro Generale Contenzioso 2024 ;
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MELONE DAVIDE;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Controparte_1
Stato di Firenze;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Ricongiungimento familiare (art.30)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 13/08/2024 ha Parte_1
impugnato il decreto (Prot. 034/2024 Reg.Rev e Rig. Immig.) adottato dalla Questura della
Provincia di in data 12/06/2023 e notificato a mani del cittadino extracomunitario in CP_1
data 15/07/2024 per il tramite della Questura della Provincia di – Ufficio CP_1
Immigrazione con il quale veniva decretata l'archiviazione dell'istanza della cittadina
[...]
l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Pt_1
A fondamento dell'impugnazione la ricorrente ha allegato di essere coniugata con il
1 cittadino italiano e di avere diritto al riconoscimento del permesso di Parte_2
soggiorno richiesto.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 20.02.2025 dinanzi al giudice relatore, parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
Orbene nel caso di specie i motivi di diniego attengono esclusivamente all'impossibilità di reperire la parte e il consorte presso l'indirizzo indicato. Ciò nonostante – rilevato che effettivamente la parte ha cambiato residenza come dalla stessa dichiarato in udienza – la
Questura di non ha fatto alcun rilievo sulla non veridicità del matrimonio. CP_1
In assenza quindi di contestazioni in merito deve ritenersi che la mancata concessione del permesso di soggiorno indicato è dipesa unicamente dal fatto che la non è stata CP_1
messa in condizione di svolgere gli accertamenti necessari.
Ciò premesso e considerato che sono stati depositati in atti i certificati di matrimonio e di residenza aggiornati ed indicata la nuova residenza dei coniugi, in assenza di contestazioni specifiche svolte dall'Avvocatura dello Stato deve riconoscersi il possesso dei requisiti per il permesso di soggiorno richiesto in capo alla richiedente con il conseguenziale accoglimento del ricorso.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) dato che i presupposti per l'accoglimento del ricorso sono stati verificati solo in via giudiziale
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso per le motivazioni espresse in parte narrativa;
2. E per l'effetto ordina alla Questura di il rilascio del permesso di soggiorno per CP_1
motivi famigliari;
3. Compensa integralmente le spese di lite;
2 4. Provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r.
115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Si comunichi
Firenze 20/02/2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9525 del Registro Generale Contenzioso 2024 ;
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MELONE DAVIDE;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Controparte_1
Stato di Firenze;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Ricongiungimento familiare (art.30)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 13/08/2024 ha Parte_1
impugnato il decreto (Prot. 034/2024 Reg.Rev e Rig. Immig.) adottato dalla Questura della
Provincia di in data 12/06/2023 e notificato a mani del cittadino extracomunitario in CP_1
data 15/07/2024 per il tramite della Questura della Provincia di – Ufficio CP_1
Immigrazione con il quale veniva decretata l'archiviazione dell'istanza della cittadina
[...]
l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Pt_1
A fondamento dell'impugnazione la ricorrente ha allegato di essere coniugata con il
1 cittadino italiano e di avere diritto al riconoscimento del permesso di Parte_2
soggiorno richiesto.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 20.02.2025 dinanzi al giudice relatore, parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
Orbene nel caso di specie i motivi di diniego attengono esclusivamente all'impossibilità di reperire la parte e il consorte presso l'indirizzo indicato. Ciò nonostante – rilevato che effettivamente la parte ha cambiato residenza come dalla stessa dichiarato in udienza – la
Questura di non ha fatto alcun rilievo sulla non veridicità del matrimonio. CP_1
In assenza quindi di contestazioni in merito deve ritenersi che la mancata concessione del permesso di soggiorno indicato è dipesa unicamente dal fatto che la non è stata CP_1
messa in condizione di svolgere gli accertamenti necessari.
Ciò premesso e considerato che sono stati depositati in atti i certificati di matrimonio e di residenza aggiornati ed indicata la nuova residenza dei coniugi, in assenza di contestazioni specifiche svolte dall'Avvocatura dello Stato deve riconoscersi il possesso dei requisiti per il permesso di soggiorno richiesto in capo alla richiedente con il conseguenziale accoglimento del ricorso.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) dato che i presupposti per l'accoglimento del ricorso sono stati verificati solo in via giudiziale
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso per le motivazioni espresse in parte narrativa;
2. E per l'effetto ordina alla Questura di il rilascio del permesso di soggiorno per CP_1
motivi famigliari;
3. Compensa integralmente le spese di lite;
2 4. Provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r.
115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Si comunichi
Firenze 20/02/2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
3