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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1310/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di
Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Daniela Lococo Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Laura D'Amelio Consigliere
A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 5.12.2025, all'esito della discussione orale delle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c., nella causa iscritta con il n. R.G. 1310/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, con il patrocinio dell'Avv. Federico Bonechi del Foro di Parte_1
EZ
Appellante nei confronti di
, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Firenze
Appellato
Con l'intervento ex lege del Procuratore Generale avente ad oggetto: appello avverso sentenza del 06.06.2025, emessa dal
Tribunale di Firenze, Sez Protezione Internazionale, nella causa R.G.
2570/2024, pubblicata in data 30.6.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'odierno appellante, cittadino straniero ma familiare di cittadino comunitario (nella fattispecie la coniuge , adiva il Tribunale di Firenze esponendo di Persona_1 aver presentato in data 14 Marzo 2023, presso la Questura di EZ, istanza di rilascio di titolo di soggiorno quale coniuge di cittadina italiana, facendo seguito in data 11.12.2023 il provvedimento di rigetto di detta istanza per carenza dei requisiti soggettivi, in relazione al giudizio di pericolosità sociale del richiedente.
Tanto premesso, contestava le valutazioni espresse dalla Questura in quanto esclusivamente fondate sulla condanna per il reato di omicidio, di cui egli si era reso responsabile nel 2008, senza considerare la sua complessiva situazione all'attualità in termini di inserimento socio- economico (egli, infatti, il 23.7.2022 aveva contratto matrimonio con una cittadina italiana, con la quale convive stabilmente nell'abitazione condotta dalla medesima in locazione, svolgendo attività lavorativa a tempo indeterminato); rilevava inoltre quanto emerso dalla Perizia
Psichiatrica d'Ufficio redatta dal Dott. , su incarico del Persona_2
Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, ove il perito stabiliva che la capacità di intendere e di volere di esso ricorrente, al momento dell'evento delittuoso, risultava fortemente scemata escludendone la pericolosità sociale.
Concludeva pertanto ai fini della declaratoria di illegittimità del provvedimento emesso dalla Questura di EZ in data 11 Dicembre
2023, e notificato all'interessato in data 19 Febbraio 2024, con conseguente riconoscimento del titolo di soggiorno richiesto, e con vittoria di spese e onorari de giudizio.
L'Amministrazione convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda proposta ex adverso.
2 Era acquisito il visto di intervento del Pubblico Ministero.
Il Tribunale, rilevato preliminarmente che la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno avanzata da parte ricorrente debba inquadrarsi nell'ambito del combinato disposto degli articoli 19, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 286/1998 e 28, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 394/1999
- e pur sollevati dubbi sulla effettiva relazione di convivenza con la Sig. alla luce di contrastanti risultanze documentali Per_1
(contestualmente dando atto che detta questione, non sollevata in sede amministrativa, non poteva costituire oggetto del giudizio) - riteneva la sussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 13 comma 1, D.
Lgs. n. 28/1998, atteso che la condanna inflitta al ricorrente riguardava una delle ipotesi di reato di cui all'art. 380 c.p.p. (richiamato allo scopo dall'art. 5, comma 5-bis del suddetto D.Lgs.).
Osservava a tale riguardo, con riferimento alla condanna alla pena di anni quindici di reclusione inflitta al ricorrente dalla Corte d'Appello di
Assise di Bologna per il reato di omicidio previsto dall'art. 575 c.p., irrevocabile dal 03.07.2012, che le emergenze documentali deponevano in senso contrario alla prognosi di non ripetibilità del fatto (nella sentenza di condanna in primo grado il GUP di Reggio Emilia ricostruiva la genesi del delitto, in danno della compagna per ragioni di gelosia, in un contesto di precedenti vessazioni e violenze ai danni della vittima e pertanto non costituente il frutto di un raptus isolato).
Sulla scorta di tali elementi riteneva pertanto condivisibile il giudizio espresso in sede amministrativa ritenendo che lo straniero richiedente rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza e pertanto rigettava il ricorso condannando parte ricorrente al pagamento nei confronti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, distrattaria ex lege, delle spese del giudizio, liquidate in € 2767,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso forfettario, e accessori di legge.
Avverso tale sentenza ha interposto appello il sig. con un Parte_1 unico, articolato, motivo nei termini di seguito esposti:
1) ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE: il
Tribunale non avrebbe correttamente valutato le risultanze della
3 perizia che deponevano per la seminfermità mentale dell'appellante sfociando in un giudizio di non pericolosità dello stesso, circostanza confermata dal successivo percorso di vita dell'appellante e dalla capacità dimostrata dal medesimo di costruire una propria famiglia e di inserirsi in un sano e dignitoso contesto sociale (egli convive con la coniuge, sig.ra Per_1
, in EZ, Loc Giovi 175, anche se la circostanza non
[...] può risultare dalla documentazione in atti, in quanto il provvedimento di rigetto dell'istanza di titolo di soggiorno non gli consente di chiedere ed ottenere la residenza in tale indirizzo, risultando pertanto solo la vecchia residenza nel Comune di Talla).
Ha concluso pertanto per l'accoglimento dell'appello e delle conclusioni di primo grado.
L'amministrazione si è costituita chiedendo la conferma della sentenza.
Disposta preliminarmente la trasmissione degli atti al Procuratore
Generale, che esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello - pertanto concludendo per la conferma della sentenza impugnata - all'udienza fissata innanzi al Collegio per la trattazione, ad esito della discussione, la Corte si riservava la decisione nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Tanto premesso, rileva la Corte la infondatezza dell'appello.
Deve in primo luogo rilevarsi che l'art. 5 comma 5 bis D. Lgs. n.
286/1998, pacificamente applicabile alla fattispecie, prevede quanto segue:
Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca
o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli
380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.
4 L'ipotesi di omicidio aggravato per cui il ha riportato condanna Pt_1 alla pena di anni 15 di reclusione (in relazione alla fattispecie a lui ascritta ai sensi degli artt. 575 e 577, comma 2, c.p. per aver ucciso la propria coniuge) rientra tra le ipotesi di reato contemplate dalla norma richiamata in termini sintomatici della rilevante portata criminosa e della inclinazione delittuosa dell'istante, ai fini della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.
Tanto premesso, le censure mosse dall'appellante si incentrano sulla erroneità del giudizio espresso dal primo Giudice alla luce delle risultanze della perizia espletata in sede penale nonché in relazione al percorso di inserimento sociale e personale del il quale, successivamente al Pt_1 sopra citato fatto delittuoso, contraeva nuove nozze con la Sig. Per_1 convivendo con questa e svolgendo regolarmente attività lavorativa (a riguardo documenta contratto di lavoro a tempo indeterminato quale operaio edile).
Deve in primo luogo rilevarsi l'insussistenza di significativo rilievo del dedotto inserimento socio-lavorativo del suddetto atteso che la stessa vicenda penale non si inseriva in un contesto di emarginazione, come può evincersi dalla stessa ricostruzione del contesto ambientale contenuta nella sentenza resa dal GUP del Tribunale di Reggio Emilia, integralmente confermata dalla Corte d'Assise di Appello di Bologna con la sentenza n. 3/2011, venendo piuttosto in rilievo la manifestazione della “incapacità di controllo delle proprie pulsioni” da parte dell'autore del fatto criminoso e una situazione di “abnorme sproporzione tra movente e reazione” in un contesto di condotte prevaricanti e violente nei confronti della coniuge (docc. sub 3 e 4 di parte ricorrente nel giudizio di primo grado).
Ciò posto, rileva la Corte che dalla perizia medico-legale espletata per l'accertamento della capacità di intendere e di volere del al Pt_1 momento del fatto delittuoso e della sua eventuale pericolosità sociale, non sono emersi elementi decisivi a sostegno della tesi dell'appellante; di contro, si osserva che il perito designato riscontrava nel un Pt_1 complesso di disturbi della personalità “non altrimenti specificati”
5 caratterizzati da manifestazioni nell'area della cognitività (in relazione alle modalità di percezione di sé stessi e del mondo circostante), dell'affettività
(in relazione alla modulazione della risposta emotiva) e del controllo degli impulsi e del funzionamento interpersonale e sociale, dando atto della possibile emersione di potenziali peggioramenti o anche scompensi (di tipo affettivo o psicotico) “di solito transitori e in relazione a condizioni stressanti”.
Concludeva evidenziando che “ nel caso in esame gli aspetti di personalità patologica salienti sono quelli schizoidi (distacco dalle relazioni, interessi solitari, freddezza emotiva), ossessivo-compulsivi (perfezionismo, ipercontrollo, rigidità) ed evitanti (inibizione sociale, ipersensibilità al giudizio)”.
Tale quadro, che rende conto di processi alterati di percezione della realtà
e di gestione dei propri impulsi violenti risulta coerente con le modalità della condotta criminosa nonché con i comportamenti controllanti e maltrattanti posti in essere nei confronti della vittima.
A fronte dei dati obiettivi offerti dallo stesso perito psichiatra, anche in relazione ai rischi di scompenso legati all'esposizione a situazioni stressanti, derivanti dai tratti patologici della personalità del il Pt_1 giudizio di non pericolosità di quest'ultimo, in quanto sostanzialmente legato ad una mera valutazione prognostica di difficile ripetibilità di combinazione degli eventi stressanti posti alla base della vicenda penale, non esclude affatto il rischio di possibile reiterazione di condotte violente in termini rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa sopra richiamata.
Non possono peraltro essere trascurati i rilievi espressi dal primo Giudice circa la indole violenta del per le modalità di realizzazione della Pt_1 condotta criminosa e il contesto di vessazioni cui lo stesso esponeva la compagna, spinto da sentimenti di gelosia, circostanze con le quali l'atto di gravame non si confronta in alcun modo.
Ne consegue la conferma della gravata sentenza.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei minimi secondo i parametri vigenti, valore
6 indeterminabile/complessità bassa, in relazione all'attività difensiva espletata (fasi di studio e introduttiva).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Firenze
Respinge l'appello proposto, e condanna al pagamento in Parte_1 favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.738,00 oltre rimborso spese generali e accessori di legge.
Raddoppio del CU, ove dovuto, a carico dell'appellante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Firenze, 5 dicembre 2025
Il Presidente estens.
Dott.ssa Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di
Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Daniela Lococo Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Laura D'Amelio Consigliere
A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 5.12.2025, all'esito della discussione orale delle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c., nella causa iscritta con il n. R.G. 1310/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, con il patrocinio dell'Avv. Federico Bonechi del Foro di Parte_1
EZ
Appellante nei confronti di
, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Firenze
Appellato
Con l'intervento ex lege del Procuratore Generale avente ad oggetto: appello avverso sentenza del 06.06.2025, emessa dal
Tribunale di Firenze, Sez Protezione Internazionale, nella causa R.G.
2570/2024, pubblicata in data 30.6.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'odierno appellante, cittadino straniero ma familiare di cittadino comunitario (nella fattispecie la coniuge , adiva il Tribunale di Firenze esponendo di Persona_1 aver presentato in data 14 Marzo 2023, presso la Questura di EZ, istanza di rilascio di titolo di soggiorno quale coniuge di cittadina italiana, facendo seguito in data 11.12.2023 il provvedimento di rigetto di detta istanza per carenza dei requisiti soggettivi, in relazione al giudizio di pericolosità sociale del richiedente.
Tanto premesso, contestava le valutazioni espresse dalla Questura in quanto esclusivamente fondate sulla condanna per il reato di omicidio, di cui egli si era reso responsabile nel 2008, senza considerare la sua complessiva situazione all'attualità in termini di inserimento socio- economico (egli, infatti, il 23.7.2022 aveva contratto matrimonio con una cittadina italiana, con la quale convive stabilmente nell'abitazione condotta dalla medesima in locazione, svolgendo attività lavorativa a tempo indeterminato); rilevava inoltre quanto emerso dalla Perizia
Psichiatrica d'Ufficio redatta dal Dott. , su incarico del Persona_2
Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, ove il perito stabiliva che la capacità di intendere e di volere di esso ricorrente, al momento dell'evento delittuoso, risultava fortemente scemata escludendone la pericolosità sociale.
Concludeva pertanto ai fini della declaratoria di illegittimità del provvedimento emesso dalla Questura di EZ in data 11 Dicembre
2023, e notificato all'interessato in data 19 Febbraio 2024, con conseguente riconoscimento del titolo di soggiorno richiesto, e con vittoria di spese e onorari de giudizio.
L'Amministrazione convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda proposta ex adverso.
2 Era acquisito il visto di intervento del Pubblico Ministero.
Il Tribunale, rilevato preliminarmente che la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno avanzata da parte ricorrente debba inquadrarsi nell'ambito del combinato disposto degli articoli 19, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 286/1998 e 28, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 394/1999
- e pur sollevati dubbi sulla effettiva relazione di convivenza con la Sig. alla luce di contrastanti risultanze documentali Per_1
(contestualmente dando atto che detta questione, non sollevata in sede amministrativa, non poteva costituire oggetto del giudizio) - riteneva la sussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 13 comma 1, D.
Lgs. n. 28/1998, atteso che la condanna inflitta al ricorrente riguardava una delle ipotesi di reato di cui all'art. 380 c.p.p. (richiamato allo scopo dall'art. 5, comma 5-bis del suddetto D.Lgs.).
Osservava a tale riguardo, con riferimento alla condanna alla pena di anni quindici di reclusione inflitta al ricorrente dalla Corte d'Appello di
Assise di Bologna per il reato di omicidio previsto dall'art. 575 c.p., irrevocabile dal 03.07.2012, che le emergenze documentali deponevano in senso contrario alla prognosi di non ripetibilità del fatto (nella sentenza di condanna in primo grado il GUP di Reggio Emilia ricostruiva la genesi del delitto, in danno della compagna per ragioni di gelosia, in un contesto di precedenti vessazioni e violenze ai danni della vittima e pertanto non costituente il frutto di un raptus isolato).
Sulla scorta di tali elementi riteneva pertanto condivisibile il giudizio espresso in sede amministrativa ritenendo che lo straniero richiedente rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza e pertanto rigettava il ricorso condannando parte ricorrente al pagamento nei confronti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, distrattaria ex lege, delle spese del giudizio, liquidate in € 2767,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso forfettario, e accessori di legge.
Avverso tale sentenza ha interposto appello il sig. con un Parte_1 unico, articolato, motivo nei termini di seguito esposti:
1) ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE: il
Tribunale non avrebbe correttamente valutato le risultanze della
3 perizia che deponevano per la seminfermità mentale dell'appellante sfociando in un giudizio di non pericolosità dello stesso, circostanza confermata dal successivo percorso di vita dell'appellante e dalla capacità dimostrata dal medesimo di costruire una propria famiglia e di inserirsi in un sano e dignitoso contesto sociale (egli convive con la coniuge, sig.ra Per_1
, in EZ, Loc Giovi 175, anche se la circostanza non
[...] può risultare dalla documentazione in atti, in quanto il provvedimento di rigetto dell'istanza di titolo di soggiorno non gli consente di chiedere ed ottenere la residenza in tale indirizzo, risultando pertanto solo la vecchia residenza nel Comune di Talla).
Ha concluso pertanto per l'accoglimento dell'appello e delle conclusioni di primo grado.
L'amministrazione si è costituita chiedendo la conferma della sentenza.
Disposta preliminarmente la trasmissione degli atti al Procuratore
Generale, che esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello - pertanto concludendo per la conferma della sentenza impugnata - all'udienza fissata innanzi al Collegio per la trattazione, ad esito della discussione, la Corte si riservava la decisione nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Tanto premesso, rileva la Corte la infondatezza dell'appello.
Deve in primo luogo rilevarsi che l'art. 5 comma 5 bis D. Lgs. n.
286/1998, pacificamente applicabile alla fattispecie, prevede quanto segue:
Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca
o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli
380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.
4 L'ipotesi di omicidio aggravato per cui il ha riportato condanna Pt_1 alla pena di anni 15 di reclusione (in relazione alla fattispecie a lui ascritta ai sensi degli artt. 575 e 577, comma 2, c.p. per aver ucciso la propria coniuge) rientra tra le ipotesi di reato contemplate dalla norma richiamata in termini sintomatici della rilevante portata criminosa e della inclinazione delittuosa dell'istante, ai fini della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.
Tanto premesso, le censure mosse dall'appellante si incentrano sulla erroneità del giudizio espresso dal primo Giudice alla luce delle risultanze della perizia espletata in sede penale nonché in relazione al percorso di inserimento sociale e personale del il quale, successivamente al Pt_1 sopra citato fatto delittuoso, contraeva nuove nozze con la Sig. Per_1 convivendo con questa e svolgendo regolarmente attività lavorativa (a riguardo documenta contratto di lavoro a tempo indeterminato quale operaio edile).
Deve in primo luogo rilevarsi l'insussistenza di significativo rilievo del dedotto inserimento socio-lavorativo del suddetto atteso che la stessa vicenda penale non si inseriva in un contesto di emarginazione, come può evincersi dalla stessa ricostruzione del contesto ambientale contenuta nella sentenza resa dal GUP del Tribunale di Reggio Emilia, integralmente confermata dalla Corte d'Assise di Appello di Bologna con la sentenza n. 3/2011, venendo piuttosto in rilievo la manifestazione della “incapacità di controllo delle proprie pulsioni” da parte dell'autore del fatto criminoso e una situazione di “abnorme sproporzione tra movente e reazione” in un contesto di condotte prevaricanti e violente nei confronti della coniuge (docc. sub 3 e 4 di parte ricorrente nel giudizio di primo grado).
Ciò posto, rileva la Corte che dalla perizia medico-legale espletata per l'accertamento della capacità di intendere e di volere del al Pt_1 momento del fatto delittuoso e della sua eventuale pericolosità sociale, non sono emersi elementi decisivi a sostegno della tesi dell'appellante; di contro, si osserva che il perito designato riscontrava nel un Pt_1 complesso di disturbi della personalità “non altrimenti specificati”
5 caratterizzati da manifestazioni nell'area della cognitività (in relazione alle modalità di percezione di sé stessi e del mondo circostante), dell'affettività
(in relazione alla modulazione della risposta emotiva) e del controllo degli impulsi e del funzionamento interpersonale e sociale, dando atto della possibile emersione di potenziali peggioramenti o anche scompensi (di tipo affettivo o psicotico) “di solito transitori e in relazione a condizioni stressanti”.
Concludeva evidenziando che “ nel caso in esame gli aspetti di personalità patologica salienti sono quelli schizoidi (distacco dalle relazioni, interessi solitari, freddezza emotiva), ossessivo-compulsivi (perfezionismo, ipercontrollo, rigidità) ed evitanti (inibizione sociale, ipersensibilità al giudizio)”.
Tale quadro, che rende conto di processi alterati di percezione della realtà
e di gestione dei propri impulsi violenti risulta coerente con le modalità della condotta criminosa nonché con i comportamenti controllanti e maltrattanti posti in essere nei confronti della vittima.
A fronte dei dati obiettivi offerti dallo stesso perito psichiatra, anche in relazione ai rischi di scompenso legati all'esposizione a situazioni stressanti, derivanti dai tratti patologici della personalità del il Pt_1 giudizio di non pericolosità di quest'ultimo, in quanto sostanzialmente legato ad una mera valutazione prognostica di difficile ripetibilità di combinazione degli eventi stressanti posti alla base della vicenda penale, non esclude affatto il rischio di possibile reiterazione di condotte violente in termini rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa sopra richiamata.
Non possono peraltro essere trascurati i rilievi espressi dal primo Giudice circa la indole violenta del per le modalità di realizzazione della Pt_1 condotta criminosa e il contesto di vessazioni cui lo stesso esponeva la compagna, spinto da sentimenti di gelosia, circostanze con le quali l'atto di gravame non si confronta in alcun modo.
Ne consegue la conferma della gravata sentenza.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei minimi secondo i parametri vigenti, valore
6 indeterminabile/complessità bassa, in relazione all'attività difensiva espletata (fasi di studio e introduttiva).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Firenze
Respinge l'appello proposto, e condanna al pagamento in Parte_1 favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.738,00 oltre rimborso spese generali e accessori di legge.
Raddoppio del CU, ove dovuto, a carico dell'appellante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Firenze, 5 dicembre 2025
Il Presidente estens.
Dott.ssa Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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