Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00988/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2026, proposto da
Società Agricola Ararat s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Benvegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Giresi Moro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RA De LE, IN NN, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-diniego serbato dal Comune di Barcellona di Pozzo di Gotto sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla società ricorrente con prot. n. 0060555 del 30.10.2025,
e per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della società ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e i documenti oggetto della predetta istanza di accesso,
nonché per la condanna
ex art. 116, comma 4, c.p.a. dell’Amministrazione intimata ad esibire la documentazione richiesta,
e per il risarcimento del danno
per i danni subiti e/o subendi da provarsi nel corso del giudizio o da liquidare anche in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. ES FI e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società Agricola Ararat s.r.l., odierna ricorrente, è proprietaria di terreni agricoli siti nella c.da NN di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), tra i quali figura il fondo accatastato al foglio 30 part. n. 302, prospiciente sulla strada comunale Limina.
Lamentando taluni danni subiti dal predetto fondo a causa di una frana occorsa nel 2018, la società ha avviato un giudizio civile innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, cui ha fatto seguito la sentenza n. 641 del 17.05.2022 mediante cui è stato riconosciuto il nesso di causalità tra lo scavo operato dai sig.ri IN NN e RA De LE e le frane da cui sono scaturiti i danni subiti dal fondo della società, con accertamento della responsabilità esclusiva in capo agli autori di tali scavi e correlata esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
Tale sentenza è stata impugnata davanti alla Corte di Appello di Messina, la quale, con sentenza n. 26 del 20.01.2025, ha confermato le statuizioni del giudice di primo grado, rilevando che “... può ritenersi accertato che i danni lamentati dall’attrice siano etiologicamente riconducibili, non alle condizioni di manutenzione della stradella comunale, ma, quanto al primo fenomeno franoso, alla esecuzione dei lavori di scavo effettuati in prossimità del piede della scarpata, per la messa in opera di una tubazione in pvc, eseguiti in data 7 ottobre 2018 e, quanto ai successivi fenomeni franosi, alle conseguenti condizioni di instabilità del terreno, vulnerato e denudato, e alla mancata bonifica e messa in sicurezza della scarpata di proprietà dell’attrice. Correttamente, dunque, il primo giudice ha escluso la responsabilità del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per i danni lamentati dalla Società attrice. Può, infatti, ritenersi pacificamente accertato che i predetti lavori di scavo fossero stati eseguiti, senza alcuna autorizzazione del Comune, da tale Cannistà IN, al fine di collegare alla rete idrica comunale il fabbricato della moglie, De LE RA. Contrariamente a quanto affermato dall’appellante, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto non avrebbe potuto prevedere l’intervento del terzo, che ha agito in modo del tutto estemporaneo ed arbitrario, senza alcuna preventiva comunicazione ed autorizzazione, e non avrebbe potuto impedire l’esecuzione dello scavo (eseguito, in poco tempo, con l’ausilio di mezzi meccanici) neppure con la più diligente attività di vigilanza e controllo. Inoltre, a prescindere dalla durata complessiva dei lavori di interramento della tubatura, i consulenti tecnici hanno accertato come il dissesto geologico fosse stato conseguenza dello scavo, per cui anche ove il personale del Comune fosse intervenuto nell’immediatezza, non avrebbe potuto evitare le conseguenze dannose di tale intervento, che ha evidentemente esplicato tutta la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. Infine, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, il Comune non essendo responsabile dei danni causati dal primo scavo non aveva alcun obbligo di intervenire, successivamente, per la messa in sicurezza della scarpata di proprietà dell’attrice (...).
Avverso tale sentenza la società ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione, il cui giudizio risulta ad oggi pendente.
Dopo aver più volte diffidato i sig.ri NN e De LE ad astenersi dalla prosecuzione del detto abuso e dall’illecito transito nei propri terreni di proprietà (mediante missive del 24.01.2021; del 29.05.2024; del 17.02.2025; del 31.03.2025 e del mese di luglio 2025), la società ha intrapreso nei confronti degli stessi un’azione di responsabilità e di risarcimento danni, la quale, a seguito dell’atto di citazione notificato il 30.10.2025, è stata iscritta al n. 1185/2025 R.G.A.C. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Facendo richiamo alla vicenda controversa sopra esposta, la società ha presentato al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 30.10.2025, un’istanza di accesso agli atti con la quale il proprio rappresentante unico, rilevando che l’Ente “... ha accertato tramite il corpo dei Vigili Urbani, come risulta dal verbale del 29.02.2019, che i detti lavori sono stati effettuati dal Sig. NN IN, in proprio e per conto della moglie, Sig.ra De LE RA (cfr. copia verbale del 29.02.2019) ”, ha chiesto di “ essere autorizzato a prendere visione e\o ad ottenere il rilascio di copia conforme di tutti gli atti e provvedimenti che sono stati adottati dal Comune di Barcellona P.G. nei confronti dei Sig.ri De LE RA e NN IN, quali responsabili dei detti lavori che il Comune ed il suo Ufficio Acquedotto dichiarano, anche in sede giudiziale, di non aver autorizzato (cfr. copia nota dell’Ufficio Acquedotto del 25.03.2019 Prot. n. 15041) ”.
In data 26.11.2025 la società è stata informata dal Comune della comunicazione dell’istanza di accesso ai controinteressati con invito a presentare, nel termine di dieci giorni, eventuale opposizione.
2. A seguito della formazione del silenzio diniego serbato dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto sulla predetta istanza di accesso protocollata al n. 0060555 del 30.10.2025, con ricorso notificato in data 29.12.2025 e depositato il 9.01.2026 la società ha chiesto l’annullamento di tale silenzio diniego e di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, nonché l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e i documenti oggetto dell’istanza di accesso, con conseguente condanna ex art. 116, comma 4, c.p.a. dell’Amministrazione intimata ad esibire la documentazione richiesta, con fissazione di un congruo termine e la nomina di un commissario ad acta .
La parte ha chiesto, altresì, la condanna del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto al pagamento di una somma equivalente ai danni subiti e/o subendi da provarsi nel corso del giudizio o da liquidare anche in via equitativa.
Il ricorso è stato presentato per il seguente, unico, motivo di diritto: Violazione degli artt. 1, 22, 24 e 25 della L. 241/1990; violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 25 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 9 del D.P.R. n. 184/2006; difetto assoluto di motivazione; violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, celerità, efficienza, economicità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere .
2.1. La parte ricorrente lamenta, in particolare, che il comportamento osservato dall’Amministrazione comunale si ponga in contrasto con la garanzia di esercizio pieno ed effettivo del diritto di difesa da parte dalla stessa società, nonché con quanto previsto dagli artt. 1, 2 e 3 della Legge n. 241/1990.
Si deduce, altresì, che l’istanza di accesso sia stata presentata per fini difensivi, tenuto conto che la ricorrente ha già convenuto i soggetti controinteressati nel giudizio civile iscritto al n. 1185/2025 R.G.A.C. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e che la documentazione richiesta risulterebbe funzionale a sostenere la propria domanda giudiziale ivi proposta, in quanto utile a dimostrare l'eventuale falsità delle dichiarazioni rese dal Sig. NN ai vigili urbani nel verbale del 29.03.2019 (prot. 16023) o il venir meno del “ caso fortuito ” riconosciuto dalla Corte d'Appello di Messina con la sentenza n. 25/2026 per escludere la responsabilità del Comune.
La società prospetta, altresì, un “abuso di potere” da parte dell'Ente, il quale avrebbe illecitamente protetto i controinteressati (notificando l’istanza di accesso presso un avvocato estraneo al presente procedimento e non personalmente), con conseguente violazione dei doveri di correttezza e buona fede, cagionando un danno ingiusto alla strategia processuale della parte ricorrente, che si troverebbe nell'impossibilità di pianificare le proprie azioni cautelari e risarcitorie in sede civile nell’intrapresa causa di risarcimento del danno nei confronti dei coniugi NN e De LE.
3. Con memoria di costituzione dell’11.02.2026 il Comune di Barcellona di Pozzo di Gotto ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse diretto, deducendo: 1) la natura meramente esplorativa dell’istanza di accesso agli atti, mediante cui è stato chiesto di prendere visione di “ tutti gli atti e provvedimenti che sono stati adottati dal Comune nei confronti dei Sig.ri De LE e NN ”, quali responsabili dei lavori di scavo sulla via Limina, “ che il Comune ed il suo ufficio acquedotto dichiarano, anche in sede giudiziale, di non aver autorizzato ”; 2) che la predetta l’istanza sia finalizzata a ottenere un sindacato sull’esercizio (o l’omissione) della potestà sanzionatoria e discrezionale dell’Ente verso terzi.
Viene altresì eccepita l’inammissibilità del ricorso in quanto, secondo la prospettazione del Comune, la società ricorrente avrebbe dato luogo a una integrazione postuma del proprio interesse, atteso che nel presente giudizio quest’ultima asserisce che l’accesso agli atti le sarebbe necessario per provare la “ eventuale falsità delle dichiarazioni rese dal Sig. NN ” ai vigili urbani nel verbale del 29.03.2019 - Prot. 16023 o la “ eventuale inesistenza ” di autorizzazioni dell’ufficio acquedotto - prot. 15041/2019, aggiungendo elementi non esplicitati nell’istanza.
Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile per contrasto con la sentenza n. 26/2025 della Corte di Appello di Messina, in quanto l’accesso sarebbe carente di interesse rispetto a quanto statuito con tale pronuncia, il cui relativo giudizio si sarebbe “ ormai concluso ”.
Nel merito, si osserva che il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto non sia in possesso di alcun progetto, comunicazione o provvedimento autorizzativo relativo ai lavori eseguiti dal sig. NN. Trattandosi di opere accertate come abusive, l'oggetto della richiesta di accesso sarebbe pertanto materialmente inesistente.
La parte rileva di aver correttamente notificato l’istanza di accesso al domicilio pec del difensore dei controinteressati, evidenziando, in ultimo, che la domanda risarcitoria formulata dalla società ricorrente sarebbe generica e priva dei presupposti di legge.
Viene chiesto al Tribunale, in ultimo, di condannare la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a., per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
4. Con memoria di replica del 9.03.2026 la parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione in giudizio da parte del Comune resistente e della correlata produzione difensiva chiedendo al Tribunale, in ogni caso, di valutarne “... con particolare rigore l’ammissibilità e la rilevanza, trattandosi di scritti non rispettosi della scansione accelerata del rito speciale ”.
La parte ha altresì replicato alle eccezioni di rito sollevate dall’Ente, lamentando, quanto al merito, che:
- la mancata detenzione dei documenti richiesti non faccia venir meno, in ogni caso, l’obbligo di adottare un provvedimento espresso;
- l’attivazione della fase partecipativa verso i controinteressati renderebbe ancora più evidente l’anomalia dell’inerzia successiva.
Replicando alla richiesta di condanna per lite temeraria così come formulata dall’Amministrazione resistente, la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre nei confronti di quest’ultima la medesima tipologia di condanna per temerarietà e mala fede nella sua resistenza in giudizio.
5. Con memoria del 12.03.2026 il Comune resistente ha replicato all’eccezione di tardività della propria costituzione in giudizio sollevata dalla parte ricorrente, ulteriormente declinando, per il resto, le eccezioni e le controdeduzioni già esposte nelle precedenti difese ai fini del rigetto dell’odierno ricorso.
6. Alla camera di consiglio del 25.03.2026, presente il difensore della parte ricorrente come da verbale, quest’ultima ha rappresentato di avere ancora interesse a coltivare la propria domanda risarcitoria; la causa, quindi, è stata posta in decisione.
7. Quanto alla costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente e alla eccepita tardività della relativa produzione difensiva, si osserva quanto segue.
7.1. L’art. 46, comma 1, c.p.a. stabilisce che “ Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti ”.
L’art. 73, comma 1, c.p.a. prevede, inoltre, che “ Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi ”.
I suddetti termini sono da intendersi dimezzati, nel rito in materia di accesso, alla luce di quanto previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a., ai sensi del quale “ Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio è fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta ”.
La giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito, al riguardo, che “ è pur vero che l'art. 46 c.p.a., nel disciplinare la costituzione in giudizio delle parti intimate, fissa il termine di sessanta giorni dal perfezionamento della notificazione del ricorso per presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova e produrre documenti. A tale previsione si affianca poi quella di cui al comma 2 che, riferita all'Amministrazione, prescrive, in via aggiuntiva, l'obbligo, entro il medesimo termine, di produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'Amministrazione ritiene utili al giudizio, agganciando alla cura di tale adempimento, in base alla previsioni del successivo comma 3, quello della segreteria del giudice adito di dare comunicazione alle parti costituite di siffatta produzione. Ciò nondimeno, i termini suindicati hanno una valenza ordinatoria di talché alcuna decadenza può ritenersi maturata nel caso di costituzione tardiva da parte dell'Amministrazion e” (Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 2025, n. 9623; Cons. Stato, sez. III, 15 maggio 2018, n. 2889).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla presente vicenda giudiziale deve quindi ritenersi che la memoria di costituzione, sebbene depositata in giudizio dall’Amministrazione oltre il termine di trenta giorni dal “... perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso” , non possa ritenersi tardiva, attesa la valenza ordinatoria di tale termine.
Tale memoria, in ogni caso, è stata versata in atti entro il termine dimidiato di quindici giorni dalla camera di consiglio previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a., in quanto depositata l’11.02.2026, ossia abbondantemente entro i termini richiesti legge dalla camera di consiglio del 25.03.2026.
Ne discende, pertanto, la piena utilizzabilità della stessa ai fini del decidere.
8. La prima eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione comunale resistente è infondata.
8.1. Ai sensi dell’art. 24, comma 4, della L. 241 del 1990 “ Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni ”.
Per costante indirizzo pretorio un’istanza di accesso può definirsi esplorativa laddove essa “... risulti generica, sia sotto il profilo dei documenti richiesti, sia sotto quello del labile interesse all'ostensione. L'accesso agli atti, infatti, deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'amministrazione che detiene i documenti, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza e il contenuto, e soprattutto la pertinenza rispetto alla condizione della richiedente (...)” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 28 febbraio 2025, n. 1761, che a sua volta cita Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1139).
Nella vicenda in esame vi è da ritenere che l’istanza di accesso presentata dalla società ricorrente al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto non abbia, materialmente, i connotati tipici di un’istanza c.d. esplorativa.
Dalla lettura della predetta istanza, infatti, emerge che il soggetto richiedente abbia adeguatamente qualificato il proprio interesse all’ostensione della documentazione richiesta, riportando – con sufficiente grado di dettaglio – la vicenda contenziosa a cui si correla la necessità difensiva di ottenere l’ostensione di documenti in ritenuto possesso dell’Amministrazione comunale. Nello specifico:
(i) viene riportata la qualità di società proprietaria “... del terreno sito in Barcellona P.G., contrada NN, in catasto al foglio n. 30, particella n. 302, prospiciente sulla strada Comunale Limina ”, precisandosi che “... il detto terreno ha subito e subisce ingenti danni per effetto dei lavori di scavo che sono stati effettuati lungo la strada comunale Limina in data 07.10.2018 per il passaggio interrato di un tubo in p.v.c., al di sotto della scarpata di parte del terreno di proprietà della Società Agricola Ararat Srl ”, il che è sufficiente a qualificare l’intesse diretto, concreto e attuale di cui l’istante è portatore;
(ii) è fatto espresso richiamo a un’attività svolta dal Comune con riguardo ai fatti sopra rappresentati, facendosi menzione che il “... Comune ha accertato tramite il corpo dei Vigili Urbani, come risulta dal verbale del 29.02.2019, che i detti lavori sono stati effettuati dal Sig. NN IN, in proprio e per conto della moglie, Sig.ra De LE RA (cfr. copia verbale del 29.02.2019) ”;
(iii) risultano sufficientemente individuati i documenti di cui viene chiesta l’ostensione, facendosi espresso richiamo a “... tutti gli atti e provvedimenti che sono stati adottati dal Comune di Barcellona P.G. nei confronti dei Sig.ri De LE RA e NN IN, quali responsabili dei detti lavori che il Comune ed il suo Ufficio Acquedotto dichiarano, anche in sede giudiziale, di non aver autorizzato (cfr. copia nota dell’Ufficio Acquedotto del 25.03.2019 Prot. n.15041) ”, la cui pertinenza rispetto all’interesse all’accesso paventato dal richiedente risulta di facile riscontro, trattandosi di documentazione funzionale ad assicurare tutela, “ anche ai fini di giustizia ” (come si legge nell’istanza), della società richiedente, la quale richiama, al riguardo, riportandone i relativi estremi, il giudizio ad oggi ancora pendente scaturito da tali fatti controversi.
Deve escludersi, conseguentemente, che la richiesta ostensiva in esame presenti i profili per essere qualificata come tipicamente emulativa o preordinata a realizzare un controllo generalizzato sull’attività del Comune che resiste in giudizio, risultando al contrario correlata alla necessità di orientare i comportamenti della società istante per curare o difendere i propri interessi giuridici, tenuto conto, in particolare, che la sentenza n. 25/2026 della Corte d'Appello di Messina è stata oggetto di ricorso in Cassazione, proposto dalla stessa società ricorrente, la quale, peraltro, ha avviato un ulteriore giudizio – correlato alla medesima vicenda controversa – contro i sig.ri NN e De LE, iscritto al n. 1185/2025 R.G.A.C. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Sussiste, pertanto, la finalità difensiva dell’accesso secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 7, della L. 241/1990.
Il Comune resistente, inoltre, asserisce che l’istanza miri “... a sindacare l’esercizio (o l’omissione) della potestà sanzionatoria e discrezionale dell’ente verso terzi ”, aggiungendo che la ricorrente, “... avendo già attivato la tutela risarcitoria civile contro i Sig.ri NN, come del resto confermato dalla stessa ricorrente che ha depositato, quale proprio allegato al ricorso, l’atto di citazione relativo al giudizio R.G. n. 1185/2025 (...) Tribunale di Barcellona P.G., dispone già di tutti gli elementi necessari per far valere la responsabilità di questi ultimi (lo scavo abusivo è un fatto accertato nei giudizi R.G 1576/2019 Tribunale di Barcellona P.G. e n. 874/2022 R.G.A Corte di Appello di Messina). Pertanto, la conoscenza di eventuali esiti sanzionatori interni degrada a mera curiosità procedimentale, priva di correlazione con la difesa dei propri interessi ”.
Ebbene, quanto osservato dall’Amministrazione comunale non ha alcuna incidenza ai fini dell’ammissibilità della presente istanza di accesso.
Il Giudice amministrativo della nomofilachia, chiamato a pronunciarsi in materia di accesso difensivo in più frangenti (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2020, nn. 19, 20 e 21 e Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4), ha infatti affermato, a tal riguardo, che la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono svolgere, ex ante , alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla Legge n. 241/1990.
Condividendo la sopra esposta impostazione, questa Sezione ha più volte ritenuto che “ nel caso di accesso difensivo, la valutazione in merito alla ricorrenza, in concreto, dell'esigenza difensiva prospettata dall'istante e della pertinenza del documento rispetto all'esigenza stessa deve essere effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento circa la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante, ovvero senza che possa essere apprezzata la fondatezza o l'ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe, in ipotesi, proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso, né tantomeno sindacata la concreta utilità della documentazione ai fini dell’ulteriore conclusione del giudizio. Ciò che compete all'Amministrazione (e successivamente al giudice, in sede di sindacato sull'operato di questa), sulla base della motivazione della richiesta di accesso è pertanto la verifica dell'astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell'istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell'accesso. Ne consegue che l’Amministrazione non può subordinare l’accoglimento della domanda alla (propria) verifica della proponibilità e/o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria. Ciò in quanto il giudice dell’accesso non è e non deve essere il giudice della "pretesa principale" azionata o da azionare. E[g]li respinge la pretesa se la stessa gli appaia platealmente infondata, temeraria, od emulativa e la accoglie negli altri casi, in quanto la trasparenza e l'ostensione degli atti è la regola, e la non ostensione è l'eccezione ” (cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 24 ottobre 2025, n. 2964, che cita Cons. Stato, sez. IV, 1 marzo 2022, n. 1450).
Il giudice, infatti, “...non deve valutare la concreta utilità che la conoscenza degli atti possa fornire al richiedente nell’ambito di una controversia giudiziaria che ha ad oggetto valutazioni amministrative altamente discrezionali, ma deve fermarsi ad uno scrutinio che si situa più “a monte”, e riguarda la strumentalità dell’accesso rispetto alle esigenze di tutela giurisdizionale esternate. Né il giudice può essere chiamato a valutare la plausibilità o la fondatezza delle censure che il richiedente intende proporre nel successivo giudizio impugnatorio ” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 18 settembre 2023, n. 2731; T.A.R. Sicilia, sez. III, 14 aprile 2023, n. 1268).
Tali coordinate ermeneutiche portano quindi a ritenere ultronee, in quanto non rilevanti, le “considerazioni” esternate dall’Amministrazione comunale resistente mediante la propria attività difensiva svolta nel presente giudizio, in quanto attinenti a profili di presunta “rilevanza” della documentazione richiesta in separati giudizi che non incidono sullo scrutinio di ammissibilità della predetta istanza ostensiva ora in esame.
La conoscenza di tutti “... gli atti e provvedimenti che sono stati adottati dal Comune di Barcellona P.G. nei confronti dei Sig.ri De LE RA e NN IN ”, anche ove risultasse funzionale, come asserisce l’Amministrazione resistente, a “... sindacare l’esercizio (o l’omissione) della potestà sanzionatoria e discrezionale dell’ente verso terzi ”, non costituirebbe, in ogni caso, una ragione tale da impedire alla società richiedente l’accesso alla documentazione richiesta, tenuto conto dell’evidente connessione con il giudizio civile attualmente pendente innanzi alla Corte di Cassazione, avente proprio ad oggetto l’accertamento di una possibile responsabilità dell’Ente con riguardo ai fatti illeciti compiuti dagli odierni controinteressati produttivi di un danno nei confronti della società istante.
9. La seconda eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ente locale è parimenti infondata.
9.1. Quanto rappresentato dalla parte ricorrente mediante la propria domanda giudiziale costituisce, in ottica difensiva, una coerente esplicitazione delle ragioni sottese alla propria istanza amministrativa di accesso.
Mediante il proprio ricorso, invero, la società istante afferma che “... la conoscenza dei detti documenti (progetto e\o comunicazioni e\o autorizzazioni) è necessaria alla ricorrente al fine di provare alla Autorità Giudiziaria, la eventuale falsità delle dichiarazioni rese dal Sig. NN IN ai Pubblici Ufficiali, la eventuale inesistenza di atti che abbiano autorizzato i lavori di scavo che hanno cagionato gli ingenti danni, con conseguente responsabilità dei convenuti, al fine di ottenere da LO il risarcimento dei danni subiti e subendi; ovvero, in presenza delle necessarie autorizzazioni, la eventuale inesistenza del caso fortuito asserito dal Comune ( cfr. sentenza della Corte di Appello), e la eventuale responsabilità solidale dell’ente, dell’esecutore e del committente e\o beneficiario dei lavori ”.
Quanto riportato non si pone in “ insanabile divergenza ” con l’istanza di accesso del 30.10.2025, come asserisce il Comune, né determina una “modifica” o un “arricchimento” dell’interesse sotteso a tale richiesta ostensiva.
Come già esposto dal Collegio, la pertinenza della documentazione richiesta rispetto all'esigenza difensiva rappresentata dal soggetto istante deve essere effettuata in astratto. Il riferimento a “... atti e provvedimenti che sono stati adottati dal Comune di Barcellona P.G. nei confronti dei Sig.ri De LE RA e NN IN , quali responsabili dei detti lavori che il Comune ed il suo Ufficio Acquedotto dichiarano, anche in sede giudiziale, di non aver autorizzato (cfr. copia nota dell’Ufficio Acquedotto del 25.03.2019 Prot. n. 15041) , contenuto nell’istanza, risulta sufficiente per circoscrivere la portata della richiesta ostensiva e quanto affermato nel corpo del presente ricorso costituisce unicamente una esplicitazione, ulteriore, delle esigenze difensive già chiaramente evincibili dall’istanza.
10. La terza eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ente resistente è fuori fuoco.
10.1. Il giudizio civile da cui è scaturita la sentenza di secondo grado n. 26/2025 emessa dalla Corte di Appello di Messina non è “... ormai concluso ”, come riporta il Comune nella sua memoria difensiva, atteso che tale pronuncia è stata oggetto di ricorso innanzi alla Corte di Cassazione (il cui giudizio risulta pendente).
Non coglie nel segno l’affermazione secondo cui quanto accertato mediante la predetta pronuncia di secondo grado “... compiuto all’esito di un’ampia istruttoria tecnica di CTU, non può essere messo in discussione in questa sede tramite lo strumento dell’accesso, che diverrebbe altrimenti un mezzo per escludere l’esecutività delle pronunce civili ”, in quanto la Corte di Appello di Messina “... ha già accertato con estremo rigore l'arbitrarietà dello scavo e l'assenza di autorizzazioni ”.
La parte ricorrente, come sopra rammentato, dispone dello strumento dell’accesso “... ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”, secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 7, della L. 241/1990.
Non vi è ragione di ritenere, quindi, che quanto già accertato in un giudizio civile, peraltro pendente, rispetto ai fatti controversi possa costituire motivo ostativo per limitare l’esercizio di un diritto espressamente previsto dalla legge.
11. Nel merito, il ricorso, ad avviso del Collegio è da ritenersi fondato nei termini di seguito illustrati.
11.1. Secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 1, lett. d), della L. n. 241/1990, il diritto di accesso ha ad oggetto documenti “ detenuti da una pubblica amministrazione ”.
L’art. 25, comma 2, della stessa L. n. 241/1990 stabilisce, poi, che la richiesta di accesso debba essere rivolta “ all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente ”.
Come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa, « Dal combinato disposto delle due previsioni normative discende che il diritto di accesso trova un limite, giuridico e materiale, nella disponibilità che l’amministrazione intimata abbia della documentazione di cui il privato richiede il rilascio. L’esistenza dell’oggetto fisico della richiesta costituisce, quindi, un presupposto, logico e ontologico, della costituzione della fattispecie giuridica. Il diritto di accesso è, infatti, configurabile soltanto ove l’istanza abbia a oggetto documenti venuti ad esistenza che si trovino nell’effettiva disponibilità dell’amministrazione, altrimenti versandosi in un caso di c.d. “accesso impossibile”, in ragione di un fattore radicalmente ostativo, da un lato, all’accoglimento dell’istanza rivolta dal privato all’amministrazione e, dall’altro, all’esecuzione dell’ordine di esibizione impartito dal giudice, anche alla luce del principio generale di inesigibilità per cui ad impossibilia nemo tenetur (Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622 e sez. VI, 3 ottobre 2025, n. 7719). Di contro, e per conseguenza, alcun diritto di accesso può azionarsi quando l’esistenza dei documenti sia supposta, ipotetica, solo eventuale, o ancora di là da venire (Consiglio di Stato, sez. V, 7 ottobre 2021, n. 6713) » (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 779).
Tenuto conto, quindi, che l’esistenza (o la detenzione) del documento oggetto dell’actio ad exibendum costituisca un elemento costitutivo del diritto di accesso ex art. 2697, comma 1, c.c., tale presupposto si atteggia a fatto generatore della pretesa ostensiva, per cui una “ sua dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni ovvero in via indiziaria ma non tramite mere supposizioni ” (Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622).
La ripartizione dell’ onus probandi così declinata “ è conforme anche al canone pretorio, che informa in concreto la modulazione e l’applicazione della regola astratta ed elastica di cui al citato art. 2697 c.c., di vicinanza (o di riferibilità o prossimità) della prova (SS.UU. Cass. civ., sez. unite, 30 ottobre 2001, n. 13533 sulla prova dell’inadempimento dell’obbligazione), anche in ragione dell’obiettiva difficoltà della puntuale dimostrazione di fatti negativi (l’inesistenza del documento) ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 779, già citata).
11.2. Ebbene, nel caso di specie la società ricorrente ha chiesto il “ rilascio di copia conforme di tutti gli atti e provvedimenti che sono stati adottati dal Comune di Barcellona P.G. nei confronti dei Sig.ri De LE RA e NN IN, quali responsabili dei detti lavori che il Comune ed il suo Ufficio Acquedotto dichiarano, anche in sede giudiziale, di non aver autorizzato (cfr. copia nota dell’Ufficio Acquedotto del 25.03.2019 Prot. n. 15041) ”, precisando, in giudizio, di avere “... urgenza e necessità di ottenere prima possibile la chiesta documentazione o conferma della sua inesistenza ”.
Di contro, il Comune, dopo aver denegato – tacitamente – l’istanza ostensiva, ha affermato, solo mediante l’attività difensiva svolta nel presente giudizio, di non essere in possesso di “ alcun progetto, comunicazione o provvedimento autorizzativo relativo ai lavori eseguiti dal Sig. NN ”, specificando altresì che “ Trattandosi di opere accertate come abusive, l'oggetto della richiesta di accesso è materialmente inesistente ”.
È pur vero, osserva il Collegio, che ove “... l'amministrazione dichiari di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione, non sarà possibile l'esercizio dell'accesso. Al cospetto di una dichiarazione espressa dell'amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l'accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2025, n. 7719; Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622 e giurisprudenza ivi citata: Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2020, n. 2142).
Se, tuttavia, l’Amministrazione afferma in giudizio che l’atto richiesto non esiste, essa deve comunque dimostrare di avere svolto un’adeguata verifica presso gli uffici competenti e, soprattutto, deve produrre una dichiarazione amministrativa formalizzata e proveniente dal dirigente responsabile che attesti l’inesistenza della documentazione richiesta, dovendosi escludere che una mera affermazione difensiva soddisfi il livello di garanzia richiesto dalla L. 241/1990.
Spetta all’Amministrazione destinataria dell'accesso, infatti, indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono gli atti inesistenti che non è in grado di esibire. Tale dichiarazione, che costituisce manifestazione di un potere amministrativo, non può essere surrogata dall’attività difensiva svolta in giudizio, alla quale non può attribuirsi la medesima valenza (cfr., sul punto, anche T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 17 marzo 2026, n. 833).
12. Il ricorso, quindi, è da ritenersi fondato nei termini sopra espressi, con conseguente ordine rivolto al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di esibire alla parte ricorrente “... tutti gli atti e provvedimenti che sono stati adottati dal Comune di Barcellona P.G. nei confronti dei Sig.ri De LE RA e NN IN, quali responsabili dei detti lavori che il Comune ed il suo Ufficio Acquedotto dichiarano, anche in sede giudiziale, di non aver autorizzato (cfr. copia nota dell’Ufficio Acquedotto del 25.03.2019 Prot. n. 15041) ”, consentendone l’estrazione di copia, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro 30 (trenta) giorni.
In subordine, ove il Comune dovesse appurare di non disporre della documentazione richiesta, nel medesimo termine di cui sopra lo stesso Ente dovrà adottare un atto che ne attesti, previa verifica della relativa non detenzione, l’inesistenza.
13. La domanda di risarcimento del danno, invece, non può essere decisa con il presente rito camerale, il quale è incompatibile con la sua trattazione. Deve, pertanto, disporsi la conversione del rito ai fini della trattazione della suddetta domanda con il rito ordinario in pubblica udienza.
14. Le spese processuali relative alla domanda oggetto di trattazione con la presente pronuncia seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, quanto ai rapporti tra la parte ricorrente e l’Amministrazione resistente. Si esclude, invece, che sussistano i presupposti di cui all’art. 26, comma 2, c.p.a. ai fini della responsabilità aggravata per resistenza temeraria in capo alla parte resistente, respingendosi la correlata richiesta formulata in tal senso dalla parte ricorrente.
Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie controversa e rilevato che il diniego all’accesso è imputabile alla sola Amministrazione resistente, si ritiene che le spese tra la parte ricorrente e i controinteressati debbano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie la domanda di annullamento nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Barcellona di Pozzo di Gotto: 1) di esibire alla parte ricorrente la documentazione richiesta, come da parte motiva, consentendo l’estrazione di copia, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, del presente provvedimento; 2) o, laddove non disponesse della documentazione richiesta, di adottare entro il medesimo termine un atto che ne attesti, previo l’esperimento delle relative verifiche, l’inesistenza;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri accessori così come per legge;
- compensa le spese tra la parte ricorrente e i controinteressati non costituitisi.
Fissa la pubblica udienza del 30 settembre 2026 per la decisione in ordine alla domanda risarcitoria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR NT, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
ES FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES FI | OR NT |
IL SEGRETARIO