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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/11/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1102/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 5.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente Parte_1 domiciliata in Brivadi di Ricadi, via Virgilio Sabel snc, presso lo studio dell'avv. Michelangelo Mirabello (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_1
PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Machiavelli, n. 10, presso i funzionari Tiziana Meligrana e Fortunato Ranieli (PEC: t) Email_2 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 14/06/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 21-1/2025, notificata il 15.5.2025, di importo pari a 9450,00€ preteso a titolo di sanzioni amministrative per aver violato, secondo quanto riportato nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 00002 de 5.2.2025, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 e 3 TER, D.L. n. 12/2002, convertito dalla L. n. 73 del 23.4.2002, e successive modifiche, per aver irregolarmente occupato tre lavoratori. Parte Co ricorrente deduceva la decadenza dal potere sanzionatorio dell' , ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981, per aver ricevuto il Verbale di accertamento oltre i 90 giorni dalla chiusura dell'istruttoria ispettiva.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia, dell'ordinanza ingiunzione n.21— 1/2025 per la intervenuta decadenza del verbale unico per la tardiva notifica del medesimo oltre il termine dei 90 giorni prescritti dall'art. 14 della legge 689/1981. 2. condannare il resistente Controparte_3
, in persona del legale rappresentante, alla refusione delle spese e competenze
[...] del presente giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore.” Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per ottenere l'accertamento della non debenza della pretesa sanzionatoria riportata dall'ordinanza ingiunzione ricevuta il 15/5/2025, in ragione della violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981.
3. Secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
4. Nel caso di specie, si evince come: il 31.8.2023 vi sia stato l'accesso ispettivo operato dalla Guardia di Finanza, la quale identificava sei lavoratori irregolari;
il 7.9.2023 veniva redatto il Verbale delle operazioni ispettive;
l'8.11.2023 la società presentava opportuna documentazione;
e il 5.2.2024 veniva redatto Il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, notificato alla società l'8.2.2024 via pec e il 19.2.2024 a mani di , quale rappresentante legale della Parte_2 società.
4.1. La notifica del Verbale di cui si tratta si è perfezionata solo nelle date suddette, perché, come rileva dagli allegati versati nel procedimento dall' , il 5.2.2024 e il 6.2.2024 la ricevuta CP_4 risulta solo di “accettazione” e non anche di conseguenza, facendo emergere, si ribadisce, il mancato perfezionamento.
5. È evidente, dunque, come la notifica della contestazione mediante il Verbale di accertamento non sia stata tempestiva, provocando, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa successivamente ed oggetto di odierna controversia.
6. Le doglianze di parte ricorrente, pertanto, meritano di essere accolte.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezioni:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 21- 1/2025;
2 Co
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 5.11.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 5.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente Parte_1 domiciliata in Brivadi di Ricadi, via Virgilio Sabel snc, presso lo studio dell'avv. Michelangelo Mirabello (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_1
PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Machiavelli, n. 10, presso i funzionari Tiziana Meligrana e Fortunato Ranieli (PEC: t) Email_2 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 14/06/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 21-1/2025, notificata il 15.5.2025, di importo pari a 9450,00€ preteso a titolo di sanzioni amministrative per aver violato, secondo quanto riportato nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 00002 de 5.2.2025, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 e 3 TER, D.L. n. 12/2002, convertito dalla L. n. 73 del 23.4.2002, e successive modifiche, per aver irregolarmente occupato tre lavoratori. Parte Co ricorrente deduceva la decadenza dal potere sanzionatorio dell' , ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981, per aver ricevuto il Verbale di accertamento oltre i 90 giorni dalla chiusura dell'istruttoria ispettiva.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia, dell'ordinanza ingiunzione n.21— 1/2025 per la intervenuta decadenza del verbale unico per la tardiva notifica del medesimo oltre il termine dei 90 giorni prescritti dall'art. 14 della legge 689/1981. 2. condannare il resistente Controparte_3
, in persona del legale rappresentante, alla refusione delle spese e competenze
[...] del presente giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore.” Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per ottenere l'accertamento della non debenza della pretesa sanzionatoria riportata dall'ordinanza ingiunzione ricevuta il 15/5/2025, in ragione della violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981.
3. Secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
4. Nel caso di specie, si evince come: il 31.8.2023 vi sia stato l'accesso ispettivo operato dalla Guardia di Finanza, la quale identificava sei lavoratori irregolari;
il 7.9.2023 veniva redatto il Verbale delle operazioni ispettive;
l'8.11.2023 la società presentava opportuna documentazione;
e il 5.2.2024 veniva redatto Il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, notificato alla società l'8.2.2024 via pec e il 19.2.2024 a mani di , quale rappresentante legale della Parte_2 società.
4.1. La notifica del Verbale di cui si tratta si è perfezionata solo nelle date suddette, perché, come rileva dagli allegati versati nel procedimento dall' , il 5.2.2024 e il 6.2.2024 la ricevuta CP_4 risulta solo di “accettazione” e non anche di conseguenza, facendo emergere, si ribadisce, il mancato perfezionamento.
5. È evidente, dunque, come la notifica della contestazione mediante il Verbale di accertamento non sia stata tempestiva, provocando, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa successivamente ed oggetto di odierna controversia.
6. Le doglianze di parte ricorrente, pertanto, meritano di essere accolte.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezioni:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 21- 1/2025;
2 Co
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 5.11.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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