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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAI SIMONETTA, Presidente
NA VA, TO
MANCA GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 679/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVPRESA CARICO n. 02577202500008314000 RITENUTE 2020
- sul ricorso n. 687/2025 depositato il 26/09/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVPRESA CARICO n. 02577202500008316000 RITENUTE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 776/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1 rappr.to e difeso come in atti: -
Accertare la nullità/inesistenza dell'avviso/i di presa in carico e della sottesa/e iscrizione/i a ruolo impugnata/e, per incompetenza territoriale di Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Cagliari, oltre che dell'Agenzia Entrate SS di Cagliari, con condanna alle spese delle controparti, a favore del difensore antistatario.
Resistente: Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari rappr.ta e difesa come in atti: -
In via preliminare: la riunione del processo R.G.R. 000679/202502 con il processo R.G.R. 000687/2025 ai sensi dell'art.29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
In via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 546 del 92;
In via ulteriormente pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del
1992, per violazione del principio del “ne bis in idem”;
Nel merito, il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio. Resistente: Ag.entrate - SS - Cagliari - Non Costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare, la Corte, stante la connessione soggettiva e oggettiva tra i procedimenti, dispone sensi dell'art.29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 la riunione dei fascicoli distinti ai RGR 679/2025
e 687/2025.
La società Società_1 S.r.l., codice fiscale e partita IVA P.IVA_1, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale (codice ATECO 46.73.10), è stata destinataria dei seguenti avvisi di accertamento.
Per l'anno d'imposta 2020 è stato emesso l'avviso di accertamento n. TW303I500043/2024, ai sensi degli articoli 39, comma 2, 41 e 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Con tale atto è stato accertato un reddito d'impresa pari a euro 575.749,84 e, ai fini IRAP, un valore della produzione pari a euro 631.313,11, ai sensi degli articoli 19 e 25 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.L'avviso
è stato regolarmente notificato il 24 maggio 2024 ed è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Per l'anno d'imposta 2021 è stato emesso l'avviso di accertamento n. TW303I500092/2024, ai sensi dell'articolo 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Con tale atto è stato accertato un reddito d'impresa pari a euro 314.414,00 e, ai fini IRAP, un valore della produzione pari a euro 392.035,70.
Ai fini IVA è stato altresì determinato un volume d'affari pari a euro 1.568.143,00, con conseguente IVA a debito pari a euro 344.991,00, applicando l'aliquota del 22%.
L'avviso è stato notificato il 1° luglio 2024 ed è divenuto definitivo per mancata opposizione.
Poiché il sig. Ricorrente_1 deteneva, sia nel 2020 sia nel 2021, una partecipazione pari al 25% nella società Società_1 S.r.l., l'Ufficio ha ritenuto che:
per l'anno 2020, l'importo di euro 575.749,84 costituisse una distribuzione di utili occulti, con conseguente dividendo imputabile al socio pari a euro 143.937,46, sul quale la società avrebbe dovuto operare una ritenuta ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, per un importo pari a euro 37.423,74; per l'anno 2021, l'importo di euro 314.413,85 fosse parimenti qualificabile come utili occulti, con un dividendo imputabile al socio pari a euro 78.603,00, e una ritenuta dovuta pari a euro 20.437,00, ai sensi del medesimo articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973.
In relazione all'anno d'imposta 2020, l'Ufficio ha emesso l'avviso di accertamento n. TW307I500049/2024, ai sensi dell'articolo 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, con il quale sono state accertate ritenute a titolo d'imposta non effettuate per un importo pari a euro 37.423,74.
L'atto è stato notificato alla società l'11 giugno 2024 e, in qualità di coobbligato, al sig. Ricorrente_1 il 5 giugno 2024.
Avverso tale avviso, il 4 settembre 2024, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso, iscritto al R.G.R. n. 762/2024, deducendo:
la violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 della legge 31 agosto 2022; la violazione e falsa applicazione dell'articolo 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'articolo 2697 del codice civile.
Con sentenza n. 132/2025, depositata il 14 febbraio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Cagliari, previa riunione con il ricorso R.G.R. n. 828/2024 relativo all'anno 2021, ha rigettato i ricorsi riuniti, ritenendoli “destituiti di fondamento sotto tutti i profili addotti”.
A seguito della sentenza favorevole all'Ufficio, la Direzione Provinciale di Cagliari ha notificato, in data 24 febbraio 2025, l'intimazione di pagamento n. TW3IPPN00062/2025 al sig. Ricorrente_1, in qualità di coobbligato solidale.
Non avendo il ricorrente provveduto al pagamento né impugnato l'intimazione, l'Ufficio ha affidato le somme all'Agente della riscossione ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. a), del D.L. 31 marzo 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Con raccomandata n. 527582205010, l'Agenzia delle Entrate-SS ha comunicato l'avviso di presa in carico n. 02577202500008314000.
Per l'anno d'imposta 2021, l'Ufficio ha emesso l'avviso di accertamento n. TW307I500123/2024, ai sensi dell'articolo 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, con il quale sono state accertate ritenute a titolo d'imposta non effettuate per un importo pari a euro 20.437,00.
L'atto è stato notificato alla società il 15 luglio 2024 (ed è divenuto definitivo per mancata impugnazione) e, in qualità di coobbligato, al sig. Ricorrente_1 il 5 luglio 2024.
Avverso tale avviso, il 4 ottobre 2024, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso, iscritto al R.G.R. n. 828/2024, deducendo le medesime censure già formulate per l'anno 2020.
Anche tale ricorso è stato rigettato con la sentenza n. 132/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Cagliari.
In data 24 febbraio 2025, la Direzione Provinciale di Cagliari ha quindi notificato al ricorrente l'intimazione di pagamento n. TW3IPPN00063/2025, codice Ufficio TW3.
Persistendo l'inadempimento e in assenza di impugnazione, le somme sono state affidate all'Agente della riscossione ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 78 del 2010.
Con raccomandata n. 527582205032, l'Agenzia delle Entrate-SS ha comunicato l'avviso di presa in carico n. 02577202500008316000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi iscritti ai R.G.R. nn. 679/2025 e 687/2025 preliminarmente riuniti vengono dichiarati inammissibili per le ragioni che seguono.
In via preliminare, si rileva l'inammissibilità dei ricorsi per violazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto gli avvisi di presa in carico impugnati non rientrano tra gli atti autonomamente impugnabili innanzi alla giurisdizione tributaria.
Come chiarito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 21254 del 19 luglio 2023, l'avviso di presa in carico ha mera funzione informativa e non possiede natura provvedimentale.
La Suprema Corte ha infatti ribadito la continuità con l'orientamento delle Sezioni Unite, precisando che sono impugnabili soltanto gli atti dotati di contenuto provvedimentale, idonei a incidere in via autoritativa sulle situazioni giuridiche soggettive del destinatario, sia sotto il profilo sostanziale (accertamento di maggior reddito, prelievi, esecuzione forzata), sia sotto quello processuale (decadenze, dinieghi o limitazioni all'esercizio di azioni).
In tali ipotesi soltanto sorge, in capo al destinatario, un interesse attuale e concreto ad agire ai sensi dell'articolo 100 c.p.c. L'avviso di presa in carico, privo di tali caratteristiche, deve pertanto ritenersi estraneo alla categoria degli atti autonomamente impugnabili.
È vero che la giurisprudenza di legittimità ammette l'impugnabilità di atti privi di natura provvedimentale qualora essi costituiscano la prima comunicazione di un atto tributario provvedimentale precedentemente ignoto al contribuente. Tuttavia, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. Il ricorrente, infatti, ha ricevuto e conosciuto:
gli avvisi di accertamento n. TW307I500049/2024 e n. TW307I500123/2024, che ha tempestivamente impugnato in sede giurisdizionale;
le intimazioni di pagamento n. TW3IPPN00062/2025 e n. TW3IPPN00063/2025, che ha invece scelto di non impugnare.
Ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi proposti avverso i successivi avvisi di presa in carico.
Sempre in via pregiudiziale, la Corte rileva l'inammissibilità dei ricorsi per violazione dell'articolo 21 del d. lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui l'odierno ricorrente intende contestare l'intimazione di pagamento n.
TW3IPPN00062/2025.
Risulta agli atti che l'Ufficio ha regolarmente notificato l'intimazione di pagamento, circostanza documentalmente provata, e che il ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione nei termini di legge.
L'atto, pertanto, è divenuto definitivo per omessa impugnazione.
Ogni censura relativa a tale intimazione deve quindi essere dichiarata inammissibile, essendo l'atto ormai irretrattabile e non più sindacabile nel merito.
Ancora in via pregiudiziale, i ricorsi sono inammissibili anche nella parte in cui il ricorrente contesta gli avvisi di accertamento n. TW307I500123/2024, TW3071500049/2024.
L'odierno ricorrente ha infatti già impugnato tali avvisi con i ricorsi iscritti ai R.G.R. nn. 762/2024 e 828/2024, definiti dalla Corte di Giustizia Tributaria di Cagliari sez. 1 con la sentenza n. 132/2025, depositata il 14 febbraio 2025, che ha riconosciuto la piena legittimità dell'atto e rigettato le doglianze proposte.
Una nuova pronuncia nel merito sulle medesime contestazioni determinerebbe una violazione del principio del ne bis in idem, che impedisce la reiterazione dell'impugnazione del medesimo atto.
Si evidenzia, inoltre, che in sede di impugnazione degli avvisi di accertamento il sig. Ricorrente_1 non ha mai contestato la competenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari, la quale ha correttamente emesso gli atti impositivi.
Le spese processuali seguono, come per regola, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari dichiara inammissibili i ricorsi proposti da Ricorrente_1 e lo condanna al pagamento della somma di euro 2000,00 oltre 15% a titolo di spese processuali in favore di Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAI SIMONETTA, Presidente
NA VA, TO
MANCA GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 679/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVPRESA CARICO n. 02577202500008314000 RITENUTE 2020
- sul ricorso n. 687/2025 depositato il 26/09/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVPRESA CARICO n. 02577202500008316000 RITENUTE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 776/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1 rappr.to e difeso come in atti: -
Accertare la nullità/inesistenza dell'avviso/i di presa in carico e della sottesa/e iscrizione/i a ruolo impugnata/e, per incompetenza territoriale di Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Cagliari, oltre che dell'Agenzia Entrate SS di Cagliari, con condanna alle spese delle controparti, a favore del difensore antistatario.
Resistente: Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari rappr.ta e difesa come in atti: -
In via preliminare: la riunione del processo R.G.R. 000679/202502 con il processo R.G.R. 000687/2025 ai sensi dell'art.29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
In via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 546 del 92;
In via ulteriormente pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del
1992, per violazione del principio del “ne bis in idem”;
Nel merito, il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio. Resistente: Ag.entrate - SS - Cagliari - Non Costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare, la Corte, stante la connessione soggettiva e oggettiva tra i procedimenti, dispone sensi dell'art.29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 la riunione dei fascicoli distinti ai RGR 679/2025
e 687/2025.
La società Società_1 S.r.l., codice fiscale e partita IVA P.IVA_1, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale (codice ATECO 46.73.10), è stata destinataria dei seguenti avvisi di accertamento.
Per l'anno d'imposta 2020 è stato emesso l'avviso di accertamento n. TW303I500043/2024, ai sensi degli articoli 39, comma 2, 41 e 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Con tale atto è stato accertato un reddito d'impresa pari a euro 575.749,84 e, ai fini IRAP, un valore della produzione pari a euro 631.313,11, ai sensi degli articoli 19 e 25 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.L'avviso
è stato regolarmente notificato il 24 maggio 2024 ed è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Per l'anno d'imposta 2021 è stato emesso l'avviso di accertamento n. TW303I500092/2024, ai sensi dell'articolo 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Con tale atto è stato accertato un reddito d'impresa pari a euro 314.414,00 e, ai fini IRAP, un valore della produzione pari a euro 392.035,70.
Ai fini IVA è stato altresì determinato un volume d'affari pari a euro 1.568.143,00, con conseguente IVA a debito pari a euro 344.991,00, applicando l'aliquota del 22%.
L'avviso è stato notificato il 1° luglio 2024 ed è divenuto definitivo per mancata opposizione.
Poiché il sig. Ricorrente_1 deteneva, sia nel 2020 sia nel 2021, una partecipazione pari al 25% nella società Società_1 S.r.l., l'Ufficio ha ritenuto che:
per l'anno 2020, l'importo di euro 575.749,84 costituisse una distribuzione di utili occulti, con conseguente dividendo imputabile al socio pari a euro 143.937,46, sul quale la società avrebbe dovuto operare una ritenuta ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, per un importo pari a euro 37.423,74; per l'anno 2021, l'importo di euro 314.413,85 fosse parimenti qualificabile come utili occulti, con un dividendo imputabile al socio pari a euro 78.603,00, e una ritenuta dovuta pari a euro 20.437,00, ai sensi del medesimo articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973.
In relazione all'anno d'imposta 2020, l'Ufficio ha emesso l'avviso di accertamento n. TW307I500049/2024, ai sensi dell'articolo 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, con il quale sono state accertate ritenute a titolo d'imposta non effettuate per un importo pari a euro 37.423,74.
L'atto è stato notificato alla società l'11 giugno 2024 e, in qualità di coobbligato, al sig. Ricorrente_1 il 5 giugno 2024.
Avverso tale avviso, il 4 settembre 2024, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso, iscritto al R.G.R. n. 762/2024, deducendo:
la violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 della legge 31 agosto 2022; la violazione e falsa applicazione dell'articolo 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'articolo 2697 del codice civile.
Con sentenza n. 132/2025, depositata il 14 febbraio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Cagliari, previa riunione con il ricorso R.G.R. n. 828/2024 relativo all'anno 2021, ha rigettato i ricorsi riuniti, ritenendoli “destituiti di fondamento sotto tutti i profili addotti”.
A seguito della sentenza favorevole all'Ufficio, la Direzione Provinciale di Cagliari ha notificato, in data 24 febbraio 2025, l'intimazione di pagamento n. TW3IPPN00062/2025 al sig. Ricorrente_1, in qualità di coobbligato solidale.
Non avendo il ricorrente provveduto al pagamento né impugnato l'intimazione, l'Ufficio ha affidato le somme all'Agente della riscossione ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. a), del D.L. 31 marzo 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Con raccomandata n. 527582205010, l'Agenzia delle Entrate-SS ha comunicato l'avviso di presa in carico n. 02577202500008314000.
Per l'anno d'imposta 2021, l'Ufficio ha emesso l'avviso di accertamento n. TW307I500123/2024, ai sensi dell'articolo 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, con il quale sono state accertate ritenute a titolo d'imposta non effettuate per un importo pari a euro 20.437,00.
L'atto è stato notificato alla società il 15 luglio 2024 (ed è divenuto definitivo per mancata impugnazione) e, in qualità di coobbligato, al sig. Ricorrente_1 il 5 luglio 2024.
Avverso tale avviso, il 4 ottobre 2024, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso, iscritto al R.G.R. n. 828/2024, deducendo le medesime censure già formulate per l'anno 2020.
Anche tale ricorso è stato rigettato con la sentenza n. 132/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Cagliari.
In data 24 febbraio 2025, la Direzione Provinciale di Cagliari ha quindi notificato al ricorrente l'intimazione di pagamento n. TW3IPPN00063/2025, codice Ufficio TW3.
Persistendo l'inadempimento e in assenza di impugnazione, le somme sono state affidate all'Agente della riscossione ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 78 del 2010.
Con raccomandata n. 527582205032, l'Agenzia delle Entrate-SS ha comunicato l'avviso di presa in carico n. 02577202500008316000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi iscritti ai R.G.R. nn. 679/2025 e 687/2025 preliminarmente riuniti vengono dichiarati inammissibili per le ragioni che seguono.
In via preliminare, si rileva l'inammissibilità dei ricorsi per violazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto gli avvisi di presa in carico impugnati non rientrano tra gli atti autonomamente impugnabili innanzi alla giurisdizione tributaria.
Come chiarito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 21254 del 19 luglio 2023, l'avviso di presa in carico ha mera funzione informativa e non possiede natura provvedimentale.
La Suprema Corte ha infatti ribadito la continuità con l'orientamento delle Sezioni Unite, precisando che sono impugnabili soltanto gli atti dotati di contenuto provvedimentale, idonei a incidere in via autoritativa sulle situazioni giuridiche soggettive del destinatario, sia sotto il profilo sostanziale (accertamento di maggior reddito, prelievi, esecuzione forzata), sia sotto quello processuale (decadenze, dinieghi o limitazioni all'esercizio di azioni).
In tali ipotesi soltanto sorge, in capo al destinatario, un interesse attuale e concreto ad agire ai sensi dell'articolo 100 c.p.c. L'avviso di presa in carico, privo di tali caratteristiche, deve pertanto ritenersi estraneo alla categoria degli atti autonomamente impugnabili.
È vero che la giurisprudenza di legittimità ammette l'impugnabilità di atti privi di natura provvedimentale qualora essi costituiscano la prima comunicazione di un atto tributario provvedimentale precedentemente ignoto al contribuente. Tuttavia, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. Il ricorrente, infatti, ha ricevuto e conosciuto:
gli avvisi di accertamento n. TW307I500049/2024 e n. TW307I500123/2024, che ha tempestivamente impugnato in sede giurisdizionale;
le intimazioni di pagamento n. TW3IPPN00062/2025 e n. TW3IPPN00063/2025, che ha invece scelto di non impugnare.
Ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi proposti avverso i successivi avvisi di presa in carico.
Sempre in via pregiudiziale, la Corte rileva l'inammissibilità dei ricorsi per violazione dell'articolo 21 del d. lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui l'odierno ricorrente intende contestare l'intimazione di pagamento n.
TW3IPPN00062/2025.
Risulta agli atti che l'Ufficio ha regolarmente notificato l'intimazione di pagamento, circostanza documentalmente provata, e che il ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione nei termini di legge.
L'atto, pertanto, è divenuto definitivo per omessa impugnazione.
Ogni censura relativa a tale intimazione deve quindi essere dichiarata inammissibile, essendo l'atto ormai irretrattabile e non più sindacabile nel merito.
Ancora in via pregiudiziale, i ricorsi sono inammissibili anche nella parte in cui il ricorrente contesta gli avvisi di accertamento n. TW307I500123/2024, TW3071500049/2024.
L'odierno ricorrente ha infatti già impugnato tali avvisi con i ricorsi iscritti ai R.G.R. nn. 762/2024 e 828/2024, definiti dalla Corte di Giustizia Tributaria di Cagliari sez. 1 con la sentenza n. 132/2025, depositata il 14 febbraio 2025, che ha riconosciuto la piena legittimità dell'atto e rigettato le doglianze proposte.
Una nuova pronuncia nel merito sulle medesime contestazioni determinerebbe una violazione del principio del ne bis in idem, che impedisce la reiterazione dell'impugnazione del medesimo atto.
Si evidenzia, inoltre, che in sede di impugnazione degli avvisi di accertamento il sig. Ricorrente_1 non ha mai contestato la competenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari, la quale ha correttamente emesso gli atti impositivi.
Le spese processuali seguono, come per regola, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari dichiara inammissibili i ricorsi proposti da Ricorrente_1 e lo condanna al pagamento della somma di euro 2000,00 oltre 15% a titolo di spese processuali in favore di Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari.