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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNACCONE GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 940/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ris co Societa' Riscossioni Comunali S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 406/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 21/08/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8488 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8488 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8488 TARI 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8488 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8488 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8488 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento della TARI dovuta per gli anni 2018-2023, che le era stato notificato dalla s.r.l. RISCO Società Riscossioni Comunali, a cui il Comune di Francavilla al Mare ha delegato l'accertamento e la riscossione dei tributi dovutigli.
Ha dedotto d'essere una società di costruzioni, e che l'avviso si riferisce ad un locale interrato, che fino al
2013 era stato locato, e che d'allora in poi era rimasto inutilizzato: per cui, nel 2014, aveva chiesto l'esenzione dal pagamento dell'imposta: richiesta che il Comune aveva poi accolto, in relazione al quadriennio 2014-2017.
Aggiunge che il locale era rimasto inutilizzato anche negli anni successivi, e che il perdurante suo collegamento alle reti idrica ed elettrica si giustificava, quanto al primo, per il fatto che è impossibile interrompere il collegamento alla rete idrica, atteso che si tratta di un locale posto all'interno di un condominio, il quale è dotato di un contatore unico;
mentre il collegamento alla rete elettrica resta necessario per azionare le pompe idrauliche di sollevamento delle acque, piovane e marine, trattandosi di un locale interrato, posto a pochi metri di distanza dal mare.
La RISCO ha chiesto il rigetto del ricorso, ricordando che l'esenzione dalla TARI spetta soltanto agl'immobili del tutto inutilizzabili, e non anche a quelli che rimangono inutilizzati per una scelta del proprietario: e tale tesi è stata poi condivisa dal Giudice di primo grado.
Con l'appello la soccombente ricorda che l'inutilizzabilità del locale era già stata accertata dal Comune che, per quanto detto, nel 2014 aveva esentato il locale dal pagamento della TARI per gli anni 2014-2017.
Ribadisce l'impossibilità d'interrompere la fornitura elettrica, per la necessità di azionare le pompe idrauliche;
mentre la chiusura del collegamento alla rete idrica è resa impossibile dal fatto che il condominio è dotato di un unico contatore: ma rappresenta che negli anni qui considerati (2018-2023) non le sono stati addebitati consumi idrici.
Per cui, essendo pacifica la circostanza che il locale non è stato utilizzato in alcun modo, nessuna imposta risulta dovuta, una volta che la TARI risponde al principio -peraltro ribadito anche dall'art. 174 del
Trattato istitutivo della CE, e dalla giurisprudenza eurounitaria (V. sent. 254/08)- secondo cui “chi inquina paga”.
La RISCO ha chiesto il rigetto del gravame, e l'istanza va condivisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di primo grado ha ricordato che l'art. 62 della l. 507\1993 stabilisce che:
1. “la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4. per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.
Ed ha condivisibilmente ritenuto che, in base a detta disposizione, peraltro ribadita dal Regolamento comunale, l'esenzione dalla tassa spetta soltanto agl'immobili che, per ragioni di obsolescenza e di omessa manutenzione, versino in una condizione di oggettiva impossibilità di utilizzo;
oppure agl'immobili che sono insuscettibili di effettivo utilizzo, per non essere allacciati affatto alle reti elettrica ed idrica.
Nella specie, viceversa, non sussiste nessuna delle due condizioni, per cui l'imposta è dovuta, a dispetto del fatto che il locale, per una libera scelta fatta dal proprietario, risulti inutilizzato.
Per cui l'appello va respinto, con aggravio delle spese.
P.Q.M.
respinge l'appello, e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 3.000, oltre accessori di legge.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNACCONE GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 940/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ris co Societa' Riscossioni Comunali S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 406/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 21/08/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8488 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8488 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8488 TARI 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8488 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8488 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8488 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento della TARI dovuta per gli anni 2018-2023, che le era stato notificato dalla s.r.l. RISCO Società Riscossioni Comunali, a cui il Comune di Francavilla al Mare ha delegato l'accertamento e la riscossione dei tributi dovutigli.
Ha dedotto d'essere una società di costruzioni, e che l'avviso si riferisce ad un locale interrato, che fino al
2013 era stato locato, e che d'allora in poi era rimasto inutilizzato: per cui, nel 2014, aveva chiesto l'esenzione dal pagamento dell'imposta: richiesta che il Comune aveva poi accolto, in relazione al quadriennio 2014-2017.
Aggiunge che il locale era rimasto inutilizzato anche negli anni successivi, e che il perdurante suo collegamento alle reti idrica ed elettrica si giustificava, quanto al primo, per il fatto che è impossibile interrompere il collegamento alla rete idrica, atteso che si tratta di un locale posto all'interno di un condominio, il quale è dotato di un contatore unico;
mentre il collegamento alla rete elettrica resta necessario per azionare le pompe idrauliche di sollevamento delle acque, piovane e marine, trattandosi di un locale interrato, posto a pochi metri di distanza dal mare.
La RISCO ha chiesto il rigetto del ricorso, ricordando che l'esenzione dalla TARI spetta soltanto agl'immobili del tutto inutilizzabili, e non anche a quelli che rimangono inutilizzati per una scelta del proprietario: e tale tesi è stata poi condivisa dal Giudice di primo grado.
Con l'appello la soccombente ricorda che l'inutilizzabilità del locale era già stata accertata dal Comune che, per quanto detto, nel 2014 aveva esentato il locale dal pagamento della TARI per gli anni 2014-2017.
Ribadisce l'impossibilità d'interrompere la fornitura elettrica, per la necessità di azionare le pompe idrauliche;
mentre la chiusura del collegamento alla rete idrica è resa impossibile dal fatto che il condominio è dotato di un unico contatore: ma rappresenta che negli anni qui considerati (2018-2023) non le sono stati addebitati consumi idrici.
Per cui, essendo pacifica la circostanza che il locale non è stato utilizzato in alcun modo, nessuna imposta risulta dovuta, una volta che la TARI risponde al principio -peraltro ribadito anche dall'art. 174 del
Trattato istitutivo della CE, e dalla giurisprudenza eurounitaria (V. sent. 254/08)- secondo cui “chi inquina paga”.
La RISCO ha chiesto il rigetto del gravame, e l'istanza va condivisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di primo grado ha ricordato che l'art. 62 della l. 507\1993 stabilisce che:
1. “la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4. per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.
Ed ha condivisibilmente ritenuto che, in base a detta disposizione, peraltro ribadita dal Regolamento comunale, l'esenzione dalla tassa spetta soltanto agl'immobili che, per ragioni di obsolescenza e di omessa manutenzione, versino in una condizione di oggettiva impossibilità di utilizzo;
oppure agl'immobili che sono insuscettibili di effettivo utilizzo, per non essere allacciati affatto alle reti elettrica ed idrica.
Nella specie, viceversa, non sussiste nessuna delle due condizioni, per cui l'imposta è dovuta, a dispetto del fatto che il locale, per una libera scelta fatta dal proprietario, risulti inutilizzato.
Per cui l'appello va respinto, con aggravio delle spese.
P.Q.M.
respinge l'appello, e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 3.000, oltre accessori di legge.