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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. NO BE LO Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. UL IS Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1443 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
UL DE DO per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Appellante
(p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore ad negotia avv. munita dei poteri di rappresentanza giusta Controparte_2
procura speciale ai rogiti dott. notaio in del 15 giugno 2021 rep. n. 40124 Persona_1 CP_1 racc. n.20466 registrata in il 15 giugno 2021 al n. 3600 serie 1T, rappresentata e difesa, CP_1
dall'avv. Carlo Varvaro per procura allegata alla comaprsa di costituzione in appello
Appellata
Conclusioni di parte appellante:
riformare parzialmente l'impugnata ordinanza pronunziata in primo grado in data 29.06.2022
dal Tribunale di Palermo, pubblicata in data 04.07.2022;
condannare per l'effetto l'appellata pagamento in Controparte_3
favore dell'appellante delle spese e dei compensi di lite relativi al giudizio di primo grado nella misura che l'Adita Corte d'Appello riterrà di determinare, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
riformare l'impugnata ordinanza nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 n. 4 bis D. Lgs 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di euro 607,00, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per l'omessa ed ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria, revocandola per l'effetto e pronunziandola unicamente nei confronti della banca appellata;
condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio di secondo grado, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni di parte appellata:
2 respingere in quanto infondato l'appello proposto dal dott. avverso Parte_1
l'ordinanza pronunziata in data 29/06/2022 dal Tribunale di Palermo, pubblicata in data
04/07/2022, confermando la stessa in ogni sua statuizione;
condannare parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 4 luglio 2022, il Tribunale di Palermo, nella ricorrenza dei presupposti indicati dagli artt. 2873, comma 2, c.c. e 39, comma 5, TUB, ha accolto la domanda di volta alla riduzione della somma iscritta a ipoteca a garanzia Parte_1
del mutuo fondiario contratto con il 7.5.2010, restituito Controparte_1
per una porzione superiore al 25% della somma erogata, e, “tenuto conto del comportamento
contraddittorio assunto dal ricorrente che ha manifestato una necessità di celerità che, oltre
a non essere oggetto di motivata allegazione, non appare coerente con la mancata
partecipazione all'incontro di mediazione” (pag. 6 sentenza), ha compensato tra le parti le spese di lite e ha condannato il ricorrente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 607,00, pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, per l'omessa e ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria.
ha proposto impugnazione parziale, dolendosi: Parte_1
-della compensazione delle spese di lite che assume adottata al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 92 c.p.c. e in violazione del principio della soccombenza. Segnala che il silenzio e l'inerzia della banca sulla richiesta inoltrata dal mutuatario il 31 gennaio 2019 sono
3 perdurati sino alla data della costituzione in giudizio del 17.5.2019 quando, per la prima volta,
essa manifestò la disponibilità a provvedere. Sostiene che, in conseguenza, l'instaurazione del giudizio è non solo legittima, ma “senz'altro necessitata dal palese perdurante atteggiamento
omissivo della banca nella fase stragiudiziale;
le spese ed i compensi professionali non
avrebbero potuto che essere posti ad esclusivo carico della banca appellata che, con tale
ingiustificato comportamento, ha determinato l'insorgere del relativo procedimento” (pag. 11
dell'atto di appello). Assume, inoltre, che la mancata partecipazione della banca al secondo procedimento di mediazione, attivato su disposizione del Tribunale, rivelava in modo inequivoco l'intendimento dell'istituto di credito, sostenuto dall'arbitraria pretesa di subordinare l'attuazione del diritto del debitore alla riduzione dell'ipoteca al preventivo pagamento delle spese accessorie da parte di costui, “di non mediare la controversia e …
proseguire il giudizio”, donde la conclusione che ”a nulla quindi sarebbe valsa la
partecipazione dell'appellante al primo procedimento, stante che l'appellata, anche
all'incontro del 13.06.2019, non aveva manifestato la volontà di aderire alla mediazione, non
formulando, come testualmente si legge nel verbale redatto all'organismo designato, alcuna
specifica richiesta” (pag. 12 dell'atto di appello);
- della condanna al versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di euro 607,00, pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, sanzione applicabile, per espressa previsione dell'art. 8 comma 4 bis del D.Lgs.
4.3.2010 n. 28, unicamente nei
4 confronti “di una parte costituita in giudizio e non anche nell'ipotesi di un procedimento
spontaneo non intrapreso su ordine del Giudice” (pag. 17 dell'atto di appello).
L'appello, le cui censure possono essere esaminate congiuntamente in ragione del comune sostrato di fatto implicante la ricostruzione e la valutazione della condotta processuale ed extraprocessuale dell'odierno appellante, non è meritevole di accoglimento.
In punto di fatto giova evidenziare che:
- il 31.1.2019 ha notificato alla banca richiesta di riduzione della Parte_1
proporzionale della somma iscritta a ipoteca ai sensi dell'art. 39 TUB per aver estinto oltre un quinto del debito originato dal contratto di mutuo;
- il 18.2.2019 ha depositato ricorso ex art. 702 bis c.p.c., introduttivo del giudizio di primo grado, notificato alla banca il 12 marzo 2019;
- il 17.3.2019 ha depositato istanza di mediazione avanti l'organismo CP_4
- il 17.5.2019 si è costituita in giudizio Controparte_1
riferendo di aver già deliberato il consenso alla riduzione dell'ipoteca iscritta subordinata al pagamento da parte del mutuatario delle spese contrattualmente convenute (art. 9 del mutuo) per l'adempimento;
- in un giorno che non è possibile datare in modo certo stante l'erronea indicazione del 13 giugno presente nell'intestazione del relativo verbale, comunque antecedente alla costituzione in giudizio della banca (17.5.2019) che tale verbale ha prodotto, si era svolto il primo incontro di mediazione, al quale Pt_1
5 non aveva partecipato. In ragione di ciò, nella comaprsa di costituzione Pt_1
in giudizio, la banca ne aveva chiesto la condanna a pagamento della sanzione di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 28/2010;
- con ordinanza conclusiva dell'udienza di prima trattazione del 11.6.2019, il
Tribunale, “ritenuto che in ragione dell'oggetto della controversia, della
disponibilità già data dalla banca a consentire alla riduzione dell'ipoteca
richiesta dal della delibera adottata dalla banca in tal senso, come Pt_1
dalla resistente rappresentato, appare opportuno invitare le parti alla
conciliazione”, rinviava ad altra udienza “per verificare l'esito dell'invito alla
conciliazione stragiudiziale”;
- alla successiva udienza del 11.11.2019, preso atto dell'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, il Tribunale “in ragione della natura bancaria del
rapporto intercorrente tra le parti e della natura reale dell'ipoteca, oggetto
della chiesta riduzione”, onerava il ricorrente di intraprendere il procedimento di mediazione, assegnando a tal fine termine di quindici giorni e destinava altra udienza per l'eventuale seguito del giudizio;
- poiché neppure per tale via si perveniva alla definizione della vertenza, si giungeva alla pronunzia dell'ordinanza oggetto di impugnaizone.
Alla luce di quanto esposto, la definizione delle spese processuali adottata dal primo giudice si rivela esente da censure.
6 Incontestata la maturazione del diritto in capo al mutuatario alla riduzione della somma iscritta a ipoteca, tanto che la banca prima della costituzione in giudizio aveva adottato la relativa delibera, la mancata definizione in via conciliativa della vertenza nonostante le numerose occasioni all'uopo create ad iniziativa del ricorrente (il primo procedimento di mediazione introdotto da istanza depositata presso il 17.3.2019), come per ordine CP_4
del giudice (che ha avviato le parti dapprima a conciliazione, quindi a mediazione), disvela un interesse della parte alla prosecuzione del giudizio, non solo -come già correttamente evidenziato dal Tribunale- incompatibile con l'esigenza di celerità palesata dal ricorrente con nota del 12.7.2019, ove chiedeva che venisse “prestato - con estrema urgenza - il richiesto
consenso alla riduzione ipotecaria di cui si tratta, assolutamente necessario affinché il Dott.
possa accedere ad un ulteriore finanziamento con iscrizione ipotecaria di Parte_1
secondo grado sull'immobile di cui si tratta”, ma soprattutto alieno da quello al quale questo
è ontologicamente deputato, ovvero il riconoscimento e l'attuazione di diritti negati, e giustifica la compensazione delle spese di lite.
Anche l'applicazione della sanzione di cui all'art. 8 comma 4 bis D.Lgs 4.2.2010 n. 28, il quale dispone che “il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo
5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto per il giudizio”, sorretta da adeguata motivazione, è stata correttamente disposta.
Invero:
7 -risulta in termini obiettivi che , che pure aveva introdotto in via preventiva Parte_1
procedimento di mediazione, non si presentò al primo incontro senza giustificare la sua assenza;
- non può riconoscersi valore giustificativo alle ragioni di tale assenza esplicate in giudizio,
atteso che il ragionamento deduttivo (secondo cui sarebbe stato chiaro sin da allora l'intendimento dell'istituto di credito “di non mediare la controversia e … proseguire il
giudizio”) è fondato su elementi in sé non pregnanti -il più significativo dei quali, ovvero la mancata partecipazione della banca al tentativo di mediazione disposto dal giudice in corso di causa, è peraltro successivo agli eventi- e comunque inidonei a esonerare la parte assente,
che risponde della propria condotta indipendentemente da quella altrui, dall'applicazione della sanzione;
- la vertenza rientra nel novero di quelle per le quali l'art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 28/2010
prescrive la mediazione come condizione di procedibilità della domanda;
- l'aggettivo “costituita” adoperato nella norma per indicare la parte destinataria della sanzione non depone nel senso che questa possa essere inflitta a giudizio già avviato, ovvero solo quando il procedimento di mediazione sia stato incardinato per disposizione del giudice,
secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del medesimo D.Lgs., e non invece nell'ipotesi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione preceda il giudizio. La sanzione, invero,
è applicata dal giudice che conosce della vertenza avviata o proseguita -il dato è irrilevante-
in ragione dell'inutile esperimento della condizione di procedibilità della domanda, così che
8 la specificazione che destinataria della sanzione sia “la parte costituita” indica al più che a questa non possa essere condannato il contumace.
Ebbene, in tema di mediazione obbligatoria, la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, come previsto dall'art. 8, comma 4 bis, del D.lgs. n. 28/10, in quanto la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità.
Consegue al rigetto dell'impugnazione la condanna di alla refusione in Parte_1
favore della banca appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in misura prossima ai minimi dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore di valore compreso tra euro 1.101 ed euro 5.200 in considerazione del ridotto numero e della modesta complessità della questioni da risolvere, in € 970,00,00 di cui € 270,00 per la fase di studio,
€ 270,00 per la fase introduttiva ed € 430,00 per la fase decisionale, otre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunziando,
9 rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato a Parte_1 [...]
il 28.8.2022 avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 4 Controparte_1
luglio 2022;
condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'istituto di credito appellato delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 970,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a.
e iva come per legge e rimborso forfettario ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 13 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
UL IS NO BE LO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. NO BE LO Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. UL IS Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1443 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
UL DE DO per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Appellante
(p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore ad negotia avv. munita dei poteri di rappresentanza giusta Controparte_2
procura speciale ai rogiti dott. notaio in del 15 giugno 2021 rep. n. 40124 Persona_1 CP_1 racc. n.20466 registrata in il 15 giugno 2021 al n. 3600 serie 1T, rappresentata e difesa, CP_1
dall'avv. Carlo Varvaro per procura allegata alla comaprsa di costituzione in appello
Appellata
Conclusioni di parte appellante:
riformare parzialmente l'impugnata ordinanza pronunziata in primo grado in data 29.06.2022
dal Tribunale di Palermo, pubblicata in data 04.07.2022;
condannare per l'effetto l'appellata pagamento in Controparte_3
favore dell'appellante delle spese e dei compensi di lite relativi al giudizio di primo grado nella misura che l'Adita Corte d'Appello riterrà di determinare, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
riformare l'impugnata ordinanza nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 n. 4 bis D. Lgs 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di euro 607,00, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per l'omessa ed ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria, revocandola per l'effetto e pronunziandola unicamente nei confronti della banca appellata;
condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio di secondo grado, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni di parte appellata:
2 respingere in quanto infondato l'appello proposto dal dott. avverso Parte_1
l'ordinanza pronunziata in data 29/06/2022 dal Tribunale di Palermo, pubblicata in data
04/07/2022, confermando la stessa in ogni sua statuizione;
condannare parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 4 luglio 2022, il Tribunale di Palermo, nella ricorrenza dei presupposti indicati dagli artt. 2873, comma 2, c.c. e 39, comma 5, TUB, ha accolto la domanda di volta alla riduzione della somma iscritta a ipoteca a garanzia Parte_1
del mutuo fondiario contratto con il 7.5.2010, restituito Controparte_1
per una porzione superiore al 25% della somma erogata, e, “tenuto conto del comportamento
contraddittorio assunto dal ricorrente che ha manifestato una necessità di celerità che, oltre
a non essere oggetto di motivata allegazione, non appare coerente con la mancata
partecipazione all'incontro di mediazione” (pag. 6 sentenza), ha compensato tra le parti le spese di lite e ha condannato il ricorrente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 607,00, pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, per l'omessa e ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria.
ha proposto impugnazione parziale, dolendosi: Parte_1
-della compensazione delle spese di lite che assume adottata al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 92 c.p.c. e in violazione del principio della soccombenza. Segnala che il silenzio e l'inerzia della banca sulla richiesta inoltrata dal mutuatario il 31 gennaio 2019 sono
3 perdurati sino alla data della costituzione in giudizio del 17.5.2019 quando, per la prima volta,
essa manifestò la disponibilità a provvedere. Sostiene che, in conseguenza, l'instaurazione del giudizio è non solo legittima, ma “senz'altro necessitata dal palese perdurante atteggiamento
omissivo della banca nella fase stragiudiziale;
le spese ed i compensi professionali non
avrebbero potuto che essere posti ad esclusivo carico della banca appellata che, con tale
ingiustificato comportamento, ha determinato l'insorgere del relativo procedimento” (pag. 11
dell'atto di appello). Assume, inoltre, che la mancata partecipazione della banca al secondo procedimento di mediazione, attivato su disposizione del Tribunale, rivelava in modo inequivoco l'intendimento dell'istituto di credito, sostenuto dall'arbitraria pretesa di subordinare l'attuazione del diritto del debitore alla riduzione dell'ipoteca al preventivo pagamento delle spese accessorie da parte di costui, “di non mediare la controversia e …
proseguire il giudizio”, donde la conclusione che ”a nulla quindi sarebbe valsa la
partecipazione dell'appellante al primo procedimento, stante che l'appellata, anche
all'incontro del 13.06.2019, non aveva manifestato la volontà di aderire alla mediazione, non
formulando, come testualmente si legge nel verbale redatto all'organismo designato, alcuna
specifica richiesta” (pag. 12 dell'atto di appello);
- della condanna al versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di euro 607,00, pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, sanzione applicabile, per espressa previsione dell'art. 8 comma 4 bis del D.Lgs.
4.3.2010 n. 28, unicamente nei
4 confronti “di una parte costituita in giudizio e non anche nell'ipotesi di un procedimento
spontaneo non intrapreso su ordine del Giudice” (pag. 17 dell'atto di appello).
L'appello, le cui censure possono essere esaminate congiuntamente in ragione del comune sostrato di fatto implicante la ricostruzione e la valutazione della condotta processuale ed extraprocessuale dell'odierno appellante, non è meritevole di accoglimento.
In punto di fatto giova evidenziare che:
- il 31.1.2019 ha notificato alla banca richiesta di riduzione della Parte_1
proporzionale della somma iscritta a ipoteca ai sensi dell'art. 39 TUB per aver estinto oltre un quinto del debito originato dal contratto di mutuo;
- il 18.2.2019 ha depositato ricorso ex art. 702 bis c.p.c., introduttivo del giudizio di primo grado, notificato alla banca il 12 marzo 2019;
- il 17.3.2019 ha depositato istanza di mediazione avanti l'organismo CP_4
- il 17.5.2019 si è costituita in giudizio Controparte_1
riferendo di aver già deliberato il consenso alla riduzione dell'ipoteca iscritta subordinata al pagamento da parte del mutuatario delle spese contrattualmente convenute (art. 9 del mutuo) per l'adempimento;
- in un giorno che non è possibile datare in modo certo stante l'erronea indicazione del 13 giugno presente nell'intestazione del relativo verbale, comunque antecedente alla costituzione in giudizio della banca (17.5.2019) che tale verbale ha prodotto, si era svolto il primo incontro di mediazione, al quale Pt_1
5 non aveva partecipato. In ragione di ciò, nella comaprsa di costituzione Pt_1
in giudizio, la banca ne aveva chiesto la condanna a pagamento della sanzione di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 28/2010;
- con ordinanza conclusiva dell'udienza di prima trattazione del 11.6.2019, il
Tribunale, “ritenuto che in ragione dell'oggetto della controversia, della
disponibilità già data dalla banca a consentire alla riduzione dell'ipoteca
richiesta dal della delibera adottata dalla banca in tal senso, come Pt_1
dalla resistente rappresentato, appare opportuno invitare le parti alla
conciliazione”, rinviava ad altra udienza “per verificare l'esito dell'invito alla
conciliazione stragiudiziale”;
- alla successiva udienza del 11.11.2019, preso atto dell'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, il Tribunale “in ragione della natura bancaria del
rapporto intercorrente tra le parti e della natura reale dell'ipoteca, oggetto
della chiesta riduzione”, onerava il ricorrente di intraprendere il procedimento di mediazione, assegnando a tal fine termine di quindici giorni e destinava altra udienza per l'eventuale seguito del giudizio;
- poiché neppure per tale via si perveniva alla definizione della vertenza, si giungeva alla pronunzia dell'ordinanza oggetto di impugnaizone.
Alla luce di quanto esposto, la definizione delle spese processuali adottata dal primo giudice si rivela esente da censure.
6 Incontestata la maturazione del diritto in capo al mutuatario alla riduzione della somma iscritta a ipoteca, tanto che la banca prima della costituzione in giudizio aveva adottato la relativa delibera, la mancata definizione in via conciliativa della vertenza nonostante le numerose occasioni all'uopo create ad iniziativa del ricorrente (il primo procedimento di mediazione introdotto da istanza depositata presso il 17.3.2019), come per ordine CP_4
del giudice (che ha avviato le parti dapprima a conciliazione, quindi a mediazione), disvela un interesse della parte alla prosecuzione del giudizio, non solo -come già correttamente evidenziato dal Tribunale- incompatibile con l'esigenza di celerità palesata dal ricorrente con nota del 12.7.2019, ove chiedeva che venisse “prestato - con estrema urgenza - il richiesto
consenso alla riduzione ipotecaria di cui si tratta, assolutamente necessario affinché il Dott.
possa accedere ad un ulteriore finanziamento con iscrizione ipotecaria di Parte_1
secondo grado sull'immobile di cui si tratta”, ma soprattutto alieno da quello al quale questo
è ontologicamente deputato, ovvero il riconoscimento e l'attuazione di diritti negati, e giustifica la compensazione delle spese di lite.
Anche l'applicazione della sanzione di cui all'art. 8 comma 4 bis D.Lgs 4.2.2010 n. 28, il quale dispone che “il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo
5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto per il giudizio”, sorretta da adeguata motivazione, è stata correttamente disposta.
Invero:
7 -risulta in termini obiettivi che , che pure aveva introdotto in via preventiva Parte_1
procedimento di mediazione, non si presentò al primo incontro senza giustificare la sua assenza;
- non può riconoscersi valore giustificativo alle ragioni di tale assenza esplicate in giudizio,
atteso che il ragionamento deduttivo (secondo cui sarebbe stato chiaro sin da allora l'intendimento dell'istituto di credito “di non mediare la controversia e … proseguire il
giudizio”) è fondato su elementi in sé non pregnanti -il più significativo dei quali, ovvero la mancata partecipazione della banca al tentativo di mediazione disposto dal giudice in corso di causa, è peraltro successivo agli eventi- e comunque inidonei a esonerare la parte assente,
che risponde della propria condotta indipendentemente da quella altrui, dall'applicazione della sanzione;
- la vertenza rientra nel novero di quelle per le quali l'art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 28/2010
prescrive la mediazione come condizione di procedibilità della domanda;
- l'aggettivo “costituita” adoperato nella norma per indicare la parte destinataria della sanzione non depone nel senso che questa possa essere inflitta a giudizio già avviato, ovvero solo quando il procedimento di mediazione sia stato incardinato per disposizione del giudice,
secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del medesimo D.Lgs., e non invece nell'ipotesi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione preceda il giudizio. La sanzione, invero,
è applicata dal giudice che conosce della vertenza avviata o proseguita -il dato è irrilevante-
in ragione dell'inutile esperimento della condizione di procedibilità della domanda, così che
8 la specificazione che destinataria della sanzione sia “la parte costituita” indica al più che a questa non possa essere condannato il contumace.
Ebbene, in tema di mediazione obbligatoria, la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, come previsto dall'art. 8, comma 4 bis, del D.lgs. n. 28/10, in quanto la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità.
Consegue al rigetto dell'impugnazione la condanna di alla refusione in Parte_1
favore della banca appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in misura prossima ai minimi dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore di valore compreso tra euro 1.101 ed euro 5.200 in considerazione del ridotto numero e della modesta complessità della questioni da risolvere, in € 970,00,00 di cui € 270,00 per la fase di studio,
€ 270,00 per la fase introduttiva ed € 430,00 per la fase decisionale, otre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunziando,
9 rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato a Parte_1 [...]
il 28.8.2022 avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 4 Controparte_1
luglio 2022;
condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'istituto di credito appellato delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 970,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a.
e iva come per legge e rimborso forfettario ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 13 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
UL IS NO BE LO
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