Ordinanza cautelare 24 marzo 2022
Sentenza 24 aprile 2023
Decreto decisorio 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/04/2023, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/04/2023
N. 00290/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00958/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 958 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
AR AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Teodoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Comita Ragnedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, con il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento prot. 12026 del 6.10.2021 con il quale il Comune di San Teodoro ha rigettato la richiesta della ricorrente di archiviazione del procedimento riguardante le violazioni degli artt. 181, comma 1 bis, d.lgs. 42/2004, e 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, in relazione agli interventi edilizi da essa eseguiti nell'area di sua proprietà in loc. Salina Bamba;
b) di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusa, ove occorra, la nota prot. n. 14142 del 22.09.2020, con la quale il Comune di San Teodoro ha avviato il procedimento e ha esposto la propria sintesi sommaria dei rilievi;
con i motivi aggiunti presentati da AL AR il 2 marzo 2022:
a) dell'ingiunzione n. 3 del 27.01.2022 con la quale il Comune di San Teodoro ha ordinato alla ricorrente la demolizione ed il ripristino dei luoghi con riferimento all'intervento di demolizione e ricostruzione eseguito nel c.d. “Corpo di fabbrica 1” in loc. Salina Bamba.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Teodoro.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La dott.ssa AR AL, odierna ricorrente, è proprietaria di due edifici, in particolare una casa padronale (concessione n. 18/1973: da qui in poi “Corpo di fabbrica 1”) e una casa del custode (concessione edilizia n. 7/1975: da qui in poi “Corpo di fabbrica 2”), siti in Comune di San Teodoro, loc. Salina Bamba, su un’area compresa nella fascia di tutela integrale di 300 m. alla linea di battigia marina.
In data 1 agosto 2016 il Comune ha rilasciato all’interessata il permesso di costruire n. 41/2016 -avente a oggetto la manutenzione straordinaria dei predetti immobili e un ampliamento volumetrico del Corpo di fabbrica 1 virtù del Piano Casa, in particolare ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 5, della legge regionale 2009, n. 4, all’epoca vigente. Inoltre, con determinazione 17 ottobre 2019, n. 385, il Responsabile del SUAPE dell’Unione dei Comuni Riviera di Gallura, previa conferenza di servizi in cui erano stati acquisiti i necessari pareri favorevoli, ha autorizzato una richiesta di variante presentata dall’interessata per la sistemazione di aree esterne e l’ampliamento del seminterrato, senza aumento di volumetria in senso tecnico.
Durante la materiale esecuzione degli interventi, a seguito di monitoraggio aereo svoltesi tra il 20 dicembre 2019 e il 4 marzo 2020, il Comando dei Carabinieri del Nucleo di Cagliari (reparto Tutela del Patrimonio Culturale) ha effettuato un sopralluogo sulle proprietà dell’odierna ricorrente in data 28 maggio 2020, riscontrando, in relazione al Corpo di fabbrica 1 “la totale ricostruzione in luogo dell’assentita ristrutturazione” dello stesso , nonché, in relazione al Corpo di fabbrica 2, l’esecuzione di opere difformi rispetto a quanto autorizzato, per cui gli stessi Ufficiali di P.G. hanno disposto il sequestro preventivo delle unità immobiliari (cfr. il relativo verbale prodotto dalla ricorrente quale doc. 3).
Conseguentemente il Comune di San Teodoro, con nota 22 settembre 2020, prot. 14142, ha avviato il procedimento volto all’irrogazione delle sanzioni di carattere edilizio, dandone notizia all’interessata, la quale, in data 25 novembre 2020, ha depositato le proprie osservazioni e richiesto l’archiviazione del procedimento riguardo al Corpo di fabbrica 1, nonché la sospensione del procedimento, in attesa della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, quanto al Corpo di fabbrica 2.
Con atto 6 ottobre 2021, prot. 12026, il Comune ha respinto la richiesta di archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato in relazione al Corpo di fabbrica 1.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 6 dicembre 2021, la dott.ssa AL ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento, deducendo censure che saranno successivamente esaminate.
Con atto 27 gennaio 2022, n. 3, il Comune di San Teodoro le ha definitivamente ordinato la demolizione del Corpo di fabbrica n. 1 in quanto eseguito, con aumento volumetrico del 10%, previa demolizione del fabbricato preesistente, invece che previa ristrutturazione dello stesso come prevedeva il permesso di costruire 1 agosto 2016, n. 41, sopra descritto.
Con motivi aggiunti notificati in data 2 marzo 2022 la ricorrente ha esteso l’impugnazione a quest’ultimo provvedimento.
Costituitosi in giudizio, il Comune di San Teodoro si è opposto all’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
Con ordinanza 24 marzo 2022, n. 76, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente sotto il profilo del periculum in mora.
È seguito il deposito di memorie difensive con cui le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi
Alla pubblica udienza del 29 marzo 2023 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
La prospettazione difensiva della ricorrente -sostanzialmente comune al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti, giacché i due gravami riguardano atti della medesima sequenza procedimentale culminata con l’ordinanza di demolizione- si basa sull’assunto che il Corpo di fabbrica 1, realizzato dalla ricorrente previa demolizione di quello originario, è sostanzialmente identico al fabbricato preesistente, con la sola aggiunta dell’aumento volumetrico del 10% autorizzato a titolo di Piano Casa, per cui l’intervento sarebbe sostanzialmente conforme al titolo edilizio ottenuto, ove si prevedeva la manutenzione straordinaria (nella sostanza una ristrutturazione edilizia) dell’immobile con l’aggiunta del predetto aumento volumetrico. A sostegno di tale prospettazione la ricorrente sostiene che un siffatto intervento rientri nel concetto di ristrutturazione edilizia, come definito dall’art. 3, comma 1, lett. d), del d.p.r. 2001, n. 380, comprensivo degli interventi di ristrutturazione e demolizione.
La difesa del Comune contesta tale assunto, concentrandosi, soprattutto, sul fatto che la nozione di ristrutturazione edilizia descritta dalla norma richiamata in ricorso non comprenderebbe, a ben vedere, interventi di demolizione e ricostruzione di immobili siti all’interno di zone tutelate, per cui nel caso in esame, vertendosi nella fascia di rispetto dei 300 metri dalla linea di battigia, la norma richiamata non potrebbe trovare applicazione, con la conseguenza ultima che l’intervento realizzato integrerebbe il concetto di nuova costruzione a tutti gli effetti, come tale non autorizzata dal titolo, con la conseguente legittimità dell’impugnata ordinanza di demolizione.
La tesi della ricorrente è infondata, ancorché per ragioni parzialmente diverse da quelle dianzi descritte, peraltro espressamente indicate nella motivazione degli atti impugnati.
Osserva il Collegio come sia pacifico che l’intervento posto in essere dalla ricorrente abbia, previa demolizione dell’edificio preesistente, comportato l’integrale ricostruzione dello stesso, sia pur in termini sostanzialmente conformi al pregresso con la sola aggiunta dell’autorizzato premio volumetrico del 10%. Così come non è discusso che il permesso di costruire n. 41/2016 (e successiva variante), ottenuto dall’odierna ricorrente, contemplasse -non già la demolizione integrale del fabbricato e la sua conseguente ricostruzione, bensì- una mera risistemazione (si discute tra le parti, come detto, se la stessa sia qualificabile come manutenzione straordinaria oppure come ristrutturazione), senza previa demolizione, del manufatto preesistente e con la sola aggiunta del suddetto premio volumetrico.
Pertanto, a prescindere dal fatto che l’intervento di demolizione e ricostruzione rientri o meno nella nozione normativa di ristrutturazione edilizia, risulta, comunque, dirimente il fatto che l’interessata ha realizzato un intervento non previsto dal titolo in suo possesso, avendo demolito il fabbricato originario e avendolo, soprattutto, ricostruito ex novo , invece che limitarsi a ristrutturarlo come prevedeva il permesso di costruire.
Né tale oggettiva difformità perde il proprio evidente rilievo giuridico per il fatto che, in esecutivis , era stata riscontrata l’inidoneità del fabbricato a essere ristrutturato per il grave stato di degrado in cui versava. Difatti, una volta appurato ciò, l’interessata avrebbe potuto e dovuto presentare apposita richiesta di variante rispetto al titolo in suo possesso, invece che porre direttamente in essere un intervento edilizio in ciò difforme dal titolo, il che giustifica di per sé l’impugnata ordinanza di demolizione (si veda, in conformità su una fattispecie sostanzialmente identica, Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 ottobre 2018, n. 5734).
Fermo restando, comunque, essendo l’efficacia dell’impugnata ordinanza di demolizione stata sinora sospesa in via cautelare (vedi supra ), all’esito della pubblicazione della presente pronuncia l’interessata sarà ancora in termini per presentare istanza di accertamento di conformità in relazione al Corpo di fabbrica 1, che il Comune dovrà valutare alla luce dell’intera disciplina vigente (si veda, anche su questo aspetto, la sopra citata sentenza del Consiglio di Stato).
Per quanto esposto, dunque, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti, pur sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.
Spese di lite compensate tra le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lensi, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Plaisant | Marco Lensi |
IL SEGRETARIO