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Sentenza 30 dicembre 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01324/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 30/12/2025
N. 02506 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01324/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Visciano, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Venezia sez. Lavoro n. 169/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa; N. 01324/2024 REG.RIC.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. LA BA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con il ricorso in esame parte ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale di Venezia ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad erogarle il beneficio economico di Euro 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015 per l'anno scolastico
2022/2023, previa emissione della medesima “Carta Docente”;
- che con ordinanze n. 509/2025 e n. 1476/2025 questa Sezione ha rilevato ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. che non risulta la prova dell'intervenuta notifica della sentenza di cui viene chiesta l'esecuzione presso la sede del Ministero dell'Istruzione
e del Merito e ha assegnato alle parti un termine per presentare memorie vertenti su tale profilo di inammissibilità del ricorso;
- che parte ricorrente non risulta aver prodotto in giudizio prova di tale notificazione;
- che per costante giurisprudenza lo spatium deliberandi concesso dalla legge alle
Amministrazioni pubbliche per adempiere all'obbligo di pagamento di somme di danaro riconosciute ai privati da pronunce giudiziali esecutive (centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997) assume rilievo anche ai fini del promovimento del giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, con la conseguenza che ne costituisce condizione di ammissibilità l'intervenuta notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione presso la sua sede reale, in quanto lo spatium deliberandi, per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell'Amministrazione stessa; prima dell'esaurimento del termine di N. 01324/2024 REG.RIC.
120 giorni dalla notificazione della sentenza munita di formula esecutiva non è possibile attivare la procedura per il giudizio d'ottemperanza (T.A.R. Campania,
Napoli, Sez. III, 11 aprile 2024, n. 2414. In senso conforme ex multis: T.A.R. Abruzzo,
L'Aquila, Sez. I, 5 aprile 2024, n. 163);
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto nella fattispecie, allo stato, non risulta soddisfatta la condizione di cui dall'art. 14, comma 1, del d.l. n.
669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997;
Ritenuto che, stante la mancata costituzione dell'Amministrazione, non v'è luogo a provvedere alla regolazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 01324/2024 REG.RIC.
RD AN, Presidente
LA BA, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LA BA RD AN
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 30/12/2025
N. 02506 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01324/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Visciano, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Venezia sez. Lavoro n. 169/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa; N. 01324/2024 REG.RIC.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. LA BA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con il ricorso in esame parte ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale di Venezia ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad erogarle il beneficio economico di Euro 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015 per l'anno scolastico
2022/2023, previa emissione della medesima “Carta Docente”;
- che con ordinanze n. 509/2025 e n. 1476/2025 questa Sezione ha rilevato ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. che non risulta la prova dell'intervenuta notifica della sentenza di cui viene chiesta l'esecuzione presso la sede del Ministero dell'Istruzione
e del Merito e ha assegnato alle parti un termine per presentare memorie vertenti su tale profilo di inammissibilità del ricorso;
- che parte ricorrente non risulta aver prodotto in giudizio prova di tale notificazione;
- che per costante giurisprudenza lo spatium deliberandi concesso dalla legge alle
Amministrazioni pubbliche per adempiere all'obbligo di pagamento di somme di danaro riconosciute ai privati da pronunce giudiziali esecutive (centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997) assume rilievo anche ai fini del promovimento del giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, con la conseguenza che ne costituisce condizione di ammissibilità l'intervenuta notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione presso la sua sede reale, in quanto lo spatium deliberandi, per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell'Amministrazione stessa; prima dell'esaurimento del termine di N. 01324/2024 REG.RIC.
120 giorni dalla notificazione della sentenza munita di formula esecutiva non è possibile attivare la procedura per il giudizio d'ottemperanza (T.A.R. Campania,
Napoli, Sez. III, 11 aprile 2024, n. 2414. In senso conforme ex multis: T.A.R. Abruzzo,
L'Aquila, Sez. I, 5 aprile 2024, n. 163);
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto nella fattispecie, allo stato, non risulta soddisfatta la condizione di cui dall'art. 14, comma 1, del d.l. n.
669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997;
Ritenuto che, stante la mancata costituzione dell'Amministrazione, non v'è luogo a provvedere alla regolazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 01324/2024 REG.RIC.
RD AN, Presidente
LA BA, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LA BA RD AN
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.