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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 07/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
MA GI, RE
BASILE FAUSTO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1242/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9452/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23
e pubblicata il 13/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100318495049000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110046712135000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110080593853000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110112588883000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110195154990000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110238351975000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110291323260000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120006557950000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120054522805000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120152806821000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120171773056000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130094306160000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130140897443000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130173623941000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130195731455000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130329031183000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140001290270000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140049236727000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140257835020000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140287787181000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150158694066000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150188150810000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160041942253000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160083841480000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160164228761000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160201040787000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170098550326000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170098550427000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170185720943000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180026254735000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180049284565000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190056866876000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190091417184000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190129934855000 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3112/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale III di Roma ed alla Camera di Commercio di Roma, il sig. Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 9452/23/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma, depositata in data 13.7.2023 e non notificata, con la quale veniva rigettata la domanda di annullamento della intimazione di pagamento n. 09720229003023960000 e delle cartelle di pagamento in essa richiamate recanti i numeri
09720100318495049000 (per RP 2006), 09720110046712135000 (per RP e add.li 2007),
09720110080593853000 (per Irap e add.li 2007 e diritti camera di commercio 2008),
09720110112588883000 (per Tari 2010), 09720110195154990000 (per bollo auto 2005),
09720110238351975000 (per Irap 2008), 09720110291323260000 (per RP e add.li e ritenute RP 2008),
09720120006557950000 (per bollo auto 2007), 09720120054522805000 (per diritti camera di commercio
2009), 09720120152806821000 (per Tari 2011), 09720120171773056000 (per Tari 2009),
09720130094306160000 (per Irap 2009 e ritenute add.li RP 2009), 09720130140897443000 (per diritti camera di commercio 2010), 09720130173623941000 (per RP e add.li 2008), 09720130195731455000
(per bollo auto 2010), 09720130329031183000 (per RP e add.li e ritenute 2010), 09720140001290270000
(per diritti camerali 2011), 09720140049236727000 (per add.le RP 2010), 09720140257835020000 (per
RP, ritenute e add.li 2011), 09720140287787181000 (per RP e add.li 2011), 09720150158694066000
(per add.li RP 2011), 09720150188150810000 (per RP, add.li e ritenute 2012), 09720160041942253000
(per diritti camera di commercio 2013), 09720160083841480000 (per IV 2012 e bollo auto 2013),
09720160164228761000 (per RP e add.li e ritenute 2013), 09720160201040787000 (per RP e IV 2013),
09720170098550326000 (per RP e add.li 2012), 09720170098550427000 (per bollo auto 2014),
09720170185720943000 (per RP, add.li e IV 2015), 09720180026254735000 (per diritti camera di commercio 2015), 09720180049284565000 (per RP, add.li e IV 2014), 09720190056866876000 (per bollo auto 2016), 09720190091417184000 (per diritti camera di commercio 2016), 09720190129934855000
(per RP, add.li e ritenute 2015).
Con l'atto di appello, in particolare, il Ricorrente_1 reiterava le eccezioni già sollevate nel giudizio di primo grado ovvero:
- la omessa notifica delle prodromiche cartelle;
- la omessa indicazione nelle prodromiche cartelle della data di formazione del ruolo esattoriale;
- la carenza di motivazione anche con riferimento alle sanzioni applicate e alla indicazione del saggio applicato alla base di calcolo degli interessi;
- la violazione dei termini di cui all'art. 25 d.P.R. 602/1973;
- la prescrizione della pretesa tributaria.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio i tre enti convenuti, i quali richiamavano quanto da essi dedotto nel primo grado del giudizio nelle rispettive comparse.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 22.10.2025, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata, in primo luogo, si appalesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla Agenzia delle Entrate.
In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal Giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, n. 1461). Ebbene, nel caso di specie,
l'Agenzia delle Entrate, con l'atto di appello, censurando in modo specifico il percorso argomentativo osservato dal primo Giudice, non si è affatto limitata a riproporre pedissequamente la difesa spiegata in primo grado senza criticare, né indicare gli errori che avrebbe commesso la Corte nel pronunciarsi favorevolmente al ricorrente (sul punto, fra le tante, v. Cass., sez. trib., sent. n. 21972 del 28.10.2015:“(...) in tema di appello, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, la specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dai primo giudice”).
L'appello, peraltro, non è meritevole di accoglimento.
Infondata, in primo luogo, si appalesa l'eccezione di giudicato sollevata con riferimento alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 10095/2020, la quale, rilevando l'omessa notifica delle cartelle n. 09720140049236727000, n. 0972015015 86940 66000, n. 0972015018815081000, n.
09720160164228761000, n. 09720160201040787000, n. 09720170098550326000 e n. 09720170185720943000, aveva annullato l'atto di pignoramento presso terzi impugnato dal Ricorrente_1. A tale pronuncia, invero, non può attribuirsi effetto vincolante nel giudizio tributario essendo stata accertata l'omessa notifica esclusivamente in modo strumentale alla invalidità, sotto il profilo formale, dell'impugnato pignoramento presso terzi con conseguente impossibilità di attribuire a tale omessa notifica valore di giudicato vincolante nel presente giudizio.
Non può, a maggior ragione, attribuirsi effetto vincolante, ai fini della presente decisione, nemmeno all'ordinanza cautelare emessa dal Giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria che ha preceduto il predetto giudizio, ordinanza, quest'ultima, il cui carattere sommario impedisce la possibilità di attribuire qualunque effetto di giudicato e il cui contenuto, in ogni caso, si limita, così come risulta dallo stesso contenuto riportato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, a sospendere l'esecuzione del pignoramento presso terzi.
Non colgono nel segno neppure le eccezioni di irregolarità dell'iter procedimentale e di prescrizione del credito.
Quanto alla prima doglianza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10012 del
15.4.2021, hanno ribadito il principio secondo il quale la invalidità o la inesistenza della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi (Testualmente: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”). E', dunque, senz'altro consentito al contribuente di impugnare un atto esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. Pertanto, poiché nel caso in esame, come può evincersi dalla documentazione offerta in comunicazione, le cartelle di pagamento vennero tutte notificate al contribuente (segnatamente: in data 29.6.2011, la cartella n.
097201000318495049000 concernente l'RP; in data 30.12.2011, la cartella n. 09720110046712135000 concernente l'RP; in data 30.12.2011, la cartella n. 09720110080593853000 concernente l'Irap, l'RP e il diritto annuale della Camera di Commercio;
in data 11.7.2012, la cartella n. 09720110238351975000 concernente l'Irap; in data 25.4.2012, la cartella n. 0972010291323260000 concernente l'RP; in data
16.9.2013, la cartella n. 09720130094306160000 concernente l'Irap e l'RP; in data 22.4.2014, la cartella n. 09720130173623941000 concernente l'RP; in data 11.7.2014, la cartella n. 09720130329031183000 concernente l'RP e la TASI;
in data 8.8.2014, la cartella n. 09720140049236727000 concernente l'RP; in data 20.6.2015, la cartella n. 09720140257835020000 concernente l'RP; in data 19.5.2015, la cartella n. 09720140287787181 concernente l'RP; in data 10.12.2015, la cartella n. 0972015015 86940 66000 concernente l'RP; in data 16.5.2016, la cartella n. 0972015018815081000 concernente l'RP; in data
21.12.2016, la cartella n. 09720160083841480000 concernente l'IV e la tassa automobilistica;
in data
28.11.2016, la cartella n. 09720160164228761000 concernente l'RP; in data 27.2.2017, la cartella n.
09720160201040787000 concernente l'RP e l'IV; in data 15.6.2017, la cartella n. 09720170098550326000 concernente l'RP; in data 8.12.2017, la cartella n. 09720170185720943000 concernente l'RP e l'IV; in data 30.4.2018, la cartella n. 09720180004 9284565000 concernente l'RP e l'IV; in data 8.5.2019, la cartella n. 09720190129934855000 concernente l'RP), deve ritenersi che gli enti creditori abbiano assolto all'onere probatorio erroneamente ritenuto disatteso dall'appellante.
Connessa alla eccezione testé esaminata, si pone quella relativa alla asserita violazione, ad opera della amministrazione finanziaria, dell'obbligo di produrre gli originali degli atti prodromici.
La questione è infondata. Invero, in ordine a tale aspetto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo sancito che, nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella di pagamento ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né
l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il Giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica.
Del resto, l'art. 2719 c.c. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del Giudice di accertare tale conformità anche aliunde. Un siffatto disconoscimento, peraltro, non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., giacché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al Giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il Giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa. In ragione di ciò, correttamente il Giudice di prime cure riteneva di prendere in esame la documentazione depositata, anche se in copia, e di decidere che tale produzione in giudizio è assolutamente sufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica dei propedeutici atti impositivi.
Non coglie nel segno, come si anticipava, neanche l'eccezione di prescrizione del credito.
In ordine alla problematica della prescrizione dei crediti tributari, la Suprema Corte ha precisato che l'atto esattoriale non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”, “motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del
17.11.2016). La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato.
Al contrario, laddove il contribuente non abbia proposto opposizione all'avviso di liquidazione, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di un pignoramento, di un fermo amministrativo o, come nel caso in esame, di una cartella di pagamento o comunque venga a conoscenza dell'esistenza di debiti per cartelle notificate da molto tempo, in tal caso “anche se l'atto tributario sia divenuto definitivo e non più impugnabile, il termine di prescrizione seguirà quello del tributo richiamato nell'atto stesso”. Insomma,
“la scadenza del termine per proporre opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre l'atto tributario, avendo natura di atto amministrativo,
è privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del 17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame la intimazione impugnata veniva notificata a distanza di non più di dieci anni, quanto alle cartelle relative all'IRPEF e all'IRAP, di non più di cinque anni, quanto alle cartelle relative alle imposte locali, e di non più di tre anni, quanto alla tassa automobilistica, dalla presentazione, ai sensi dell'art. 3 d.l. 119/2018, dell'istanza di definizione agevolata (la quale, come è noto, produce l'effetto interruttivo della prescrizione), nonché dalla notifica, in data 20.3.2019, della intimazione di pagamento n. 0972019902527062900, ne deriva che i termini prescrizionali non possa ritenersi affatto decorsi.
Non avendo, poi, il ricorrente impugnato gli atti prodromici, del tutto inammissibile, stante la sua tardività, deve ritenersi l'eccezione di decadenza dal potere impositivo in ragione della violazione del termine previsto dall'art. 25 d.P.R. 602/1973, Rileva, infine, la Corte che l'atto impugnato sia sufficientemente motivato. Esso, invero, riporta gli estremi delle prodromiche cartelle di pagamento, nonché l'ammontare delle somme ingiunte a titolo di imposta, sanzioni ed interessi come per legge. Alcun obbligo di allegazione degli atti prodromici, poi, ricadeva sull'ente della riscossione, essendo le cartelle atti conosciuti dal ricorrente, come comprovato dalla presentazione della istanza di rottamazione.
Per tutte le ragioni esposte, pertanto, l'appello va senz'altro rigettato.
Ai sensi dell'art. 15 d.lvo 546/1992, le spese di causa seguono la soccombenza a carico del ricorrente e vanno parametrate ai valori medi tabellari di cui al d.m. 55/2014, risultando dovute nella misura di euro
10.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte appellata costituita nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, sciolta la riserva, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento di € 10.000,00 per spese di lite del presente grado in favore di ciascuna parte appellata costituita nel presente giudizio. Il relatore dott. Marotta Il Presidente dott. Pannullo
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
MA GI, RE
BASILE FAUSTO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1242/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9452/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23
e pubblicata il 13/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022900302396000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100318495049000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110046712135000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110080593853000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110112588883000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110195154990000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110238351975000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110291323260000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120006557950000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120054522805000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120152806821000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120171773056000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130094306160000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130140897443000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130173623941000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130195731455000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130329031183000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140001290270000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140049236727000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140257835020000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140287787181000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150158694066000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150188150810000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160041942253000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160083841480000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160164228761000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160201040787000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170098550326000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170098550427000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170185720943000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180026254735000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180049284565000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190056866876000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190091417184000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190129934855000 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3112/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale III di Roma ed alla Camera di Commercio di Roma, il sig. Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 9452/23/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma, depositata in data 13.7.2023 e non notificata, con la quale veniva rigettata la domanda di annullamento della intimazione di pagamento n. 09720229003023960000 e delle cartelle di pagamento in essa richiamate recanti i numeri
09720100318495049000 (per RP 2006), 09720110046712135000 (per RP e add.li 2007),
09720110080593853000 (per Irap e add.li 2007 e diritti camera di commercio 2008),
09720110112588883000 (per Tari 2010), 09720110195154990000 (per bollo auto 2005),
09720110238351975000 (per Irap 2008), 09720110291323260000 (per RP e add.li e ritenute RP 2008),
09720120006557950000 (per bollo auto 2007), 09720120054522805000 (per diritti camera di commercio
2009), 09720120152806821000 (per Tari 2011), 09720120171773056000 (per Tari 2009),
09720130094306160000 (per Irap 2009 e ritenute add.li RP 2009), 09720130140897443000 (per diritti camera di commercio 2010), 09720130173623941000 (per RP e add.li 2008), 09720130195731455000
(per bollo auto 2010), 09720130329031183000 (per RP e add.li e ritenute 2010), 09720140001290270000
(per diritti camerali 2011), 09720140049236727000 (per add.le RP 2010), 09720140257835020000 (per
RP, ritenute e add.li 2011), 09720140287787181000 (per RP e add.li 2011), 09720150158694066000
(per add.li RP 2011), 09720150188150810000 (per RP, add.li e ritenute 2012), 09720160041942253000
(per diritti camera di commercio 2013), 09720160083841480000 (per IV 2012 e bollo auto 2013),
09720160164228761000 (per RP e add.li e ritenute 2013), 09720160201040787000 (per RP e IV 2013),
09720170098550326000 (per RP e add.li 2012), 09720170098550427000 (per bollo auto 2014),
09720170185720943000 (per RP, add.li e IV 2015), 09720180026254735000 (per diritti camera di commercio 2015), 09720180049284565000 (per RP, add.li e IV 2014), 09720190056866876000 (per bollo auto 2016), 09720190091417184000 (per diritti camera di commercio 2016), 09720190129934855000
(per RP, add.li e ritenute 2015).
Con l'atto di appello, in particolare, il Ricorrente_1 reiterava le eccezioni già sollevate nel giudizio di primo grado ovvero:
- la omessa notifica delle prodromiche cartelle;
- la omessa indicazione nelle prodromiche cartelle della data di formazione del ruolo esattoriale;
- la carenza di motivazione anche con riferimento alle sanzioni applicate e alla indicazione del saggio applicato alla base di calcolo degli interessi;
- la violazione dei termini di cui all'art. 25 d.P.R. 602/1973;
- la prescrizione della pretesa tributaria.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio i tre enti convenuti, i quali richiamavano quanto da essi dedotto nel primo grado del giudizio nelle rispettive comparse.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 22.10.2025, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata, in primo luogo, si appalesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla Agenzia delle Entrate.
In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal Giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, n. 1461). Ebbene, nel caso di specie,
l'Agenzia delle Entrate, con l'atto di appello, censurando in modo specifico il percorso argomentativo osservato dal primo Giudice, non si è affatto limitata a riproporre pedissequamente la difesa spiegata in primo grado senza criticare, né indicare gli errori che avrebbe commesso la Corte nel pronunciarsi favorevolmente al ricorrente (sul punto, fra le tante, v. Cass., sez. trib., sent. n. 21972 del 28.10.2015:“(...) in tema di appello, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, la specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dai primo giudice”).
L'appello, peraltro, non è meritevole di accoglimento.
Infondata, in primo luogo, si appalesa l'eccezione di giudicato sollevata con riferimento alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 10095/2020, la quale, rilevando l'omessa notifica delle cartelle n. 09720140049236727000, n. 0972015015 86940 66000, n. 0972015018815081000, n.
09720160164228761000, n. 09720160201040787000, n. 09720170098550326000 e n. 09720170185720943000, aveva annullato l'atto di pignoramento presso terzi impugnato dal Ricorrente_1. A tale pronuncia, invero, non può attribuirsi effetto vincolante nel giudizio tributario essendo stata accertata l'omessa notifica esclusivamente in modo strumentale alla invalidità, sotto il profilo formale, dell'impugnato pignoramento presso terzi con conseguente impossibilità di attribuire a tale omessa notifica valore di giudicato vincolante nel presente giudizio.
Non può, a maggior ragione, attribuirsi effetto vincolante, ai fini della presente decisione, nemmeno all'ordinanza cautelare emessa dal Giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria che ha preceduto il predetto giudizio, ordinanza, quest'ultima, il cui carattere sommario impedisce la possibilità di attribuire qualunque effetto di giudicato e il cui contenuto, in ogni caso, si limita, così come risulta dallo stesso contenuto riportato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, a sospendere l'esecuzione del pignoramento presso terzi.
Non colgono nel segno neppure le eccezioni di irregolarità dell'iter procedimentale e di prescrizione del credito.
Quanto alla prima doglianza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10012 del
15.4.2021, hanno ribadito il principio secondo il quale la invalidità o la inesistenza della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi (Testualmente: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”). E', dunque, senz'altro consentito al contribuente di impugnare un atto esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. Pertanto, poiché nel caso in esame, come può evincersi dalla documentazione offerta in comunicazione, le cartelle di pagamento vennero tutte notificate al contribuente (segnatamente: in data 29.6.2011, la cartella n.
097201000318495049000 concernente l'RP; in data 30.12.2011, la cartella n. 09720110046712135000 concernente l'RP; in data 30.12.2011, la cartella n. 09720110080593853000 concernente l'Irap, l'RP e il diritto annuale della Camera di Commercio;
in data 11.7.2012, la cartella n. 09720110238351975000 concernente l'Irap; in data 25.4.2012, la cartella n. 0972010291323260000 concernente l'RP; in data
16.9.2013, la cartella n. 09720130094306160000 concernente l'Irap e l'RP; in data 22.4.2014, la cartella n. 09720130173623941000 concernente l'RP; in data 11.7.2014, la cartella n. 09720130329031183000 concernente l'RP e la TASI;
in data 8.8.2014, la cartella n. 09720140049236727000 concernente l'RP; in data 20.6.2015, la cartella n. 09720140257835020000 concernente l'RP; in data 19.5.2015, la cartella n. 09720140287787181 concernente l'RP; in data 10.12.2015, la cartella n. 0972015015 86940 66000 concernente l'RP; in data 16.5.2016, la cartella n. 0972015018815081000 concernente l'RP; in data
21.12.2016, la cartella n. 09720160083841480000 concernente l'IV e la tassa automobilistica;
in data
28.11.2016, la cartella n. 09720160164228761000 concernente l'RP; in data 27.2.2017, la cartella n.
09720160201040787000 concernente l'RP e l'IV; in data 15.6.2017, la cartella n. 09720170098550326000 concernente l'RP; in data 8.12.2017, la cartella n. 09720170185720943000 concernente l'RP e l'IV; in data 30.4.2018, la cartella n. 09720180004 9284565000 concernente l'RP e l'IV; in data 8.5.2019, la cartella n. 09720190129934855000 concernente l'RP), deve ritenersi che gli enti creditori abbiano assolto all'onere probatorio erroneamente ritenuto disatteso dall'appellante.
Connessa alla eccezione testé esaminata, si pone quella relativa alla asserita violazione, ad opera della amministrazione finanziaria, dell'obbligo di produrre gli originali degli atti prodromici.
La questione è infondata. Invero, in ordine a tale aspetto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo sancito che, nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella di pagamento ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né
l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il Giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica.
Del resto, l'art. 2719 c.c. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del Giudice di accertare tale conformità anche aliunde. Un siffatto disconoscimento, peraltro, non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., giacché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al Giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il Giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa. In ragione di ciò, correttamente il Giudice di prime cure riteneva di prendere in esame la documentazione depositata, anche se in copia, e di decidere che tale produzione in giudizio è assolutamente sufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica dei propedeutici atti impositivi.
Non coglie nel segno, come si anticipava, neanche l'eccezione di prescrizione del credito.
In ordine alla problematica della prescrizione dei crediti tributari, la Suprema Corte ha precisato che l'atto esattoriale non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”, “motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del
17.11.2016). La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato.
Al contrario, laddove il contribuente non abbia proposto opposizione all'avviso di liquidazione, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di un pignoramento, di un fermo amministrativo o, come nel caso in esame, di una cartella di pagamento o comunque venga a conoscenza dell'esistenza di debiti per cartelle notificate da molto tempo, in tal caso “anche se l'atto tributario sia divenuto definitivo e non più impugnabile, il termine di prescrizione seguirà quello del tributo richiamato nell'atto stesso”. Insomma,
“la scadenza del termine per proporre opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre l'atto tributario, avendo natura di atto amministrativo,
è privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del 17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame la intimazione impugnata veniva notificata a distanza di non più di dieci anni, quanto alle cartelle relative all'IRPEF e all'IRAP, di non più di cinque anni, quanto alle cartelle relative alle imposte locali, e di non più di tre anni, quanto alla tassa automobilistica, dalla presentazione, ai sensi dell'art. 3 d.l. 119/2018, dell'istanza di definizione agevolata (la quale, come è noto, produce l'effetto interruttivo della prescrizione), nonché dalla notifica, in data 20.3.2019, della intimazione di pagamento n. 0972019902527062900, ne deriva che i termini prescrizionali non possa ritenersi affatto decorsi.
Non avendo, poi, il ricorrente impugnato gli atti prodromici, del tutto inammissibile, stante la sua tardività, deve ritenersi l'eccezione di decadenza dal potere impositivo in ragione della violazione del termine previsto dall'art. 25 d.P.R. 602/1973, Rileva, infine, la Corte che l'atto impugnato sia sufficientemente motivato. Esso, invero, riporta gli estremi delle prodromiche cartelle di pagamento, nonché l'ammontare delle somme ingiunte a titolo di imposta, sanzioni ed interessi come per legge. Alcun obbligo di allegazione degli atti prodromici, poi, ricadeva sull'ente della riscossione, essendo le cartelle atti conosciuti dal ricorrente, come comprovato dalla presentazione della istanza di rottamazione.
Per tutte le ragioni esposte, pertanto, l'appello va senz'altro rigettato.
Ai sensi dell'art. 15 d.lvo 546/1992, le spese di causa seguono la soccombenza a carico del ricorrente e vanno parametrate ai valori medi tabellari di cui al d.m. 55/2014, risultando dovute nella misura di euro
10.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte appellata costituita nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, sciolta la riserva, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento di € 10.000,00 per spese di lite del presente grado in favore di ciascuna parte appellata costituita nel presente giudizio. Il relatore dott. Marotta Il Presidente dott. Pannullo