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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 18/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2016 319
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 319/2016 tra:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]di Roma, Parte_1
Via Palmieri 15, nella qualità di erede della sig.ra , c.f. , Persona_1 C.F._1 nata a [...] il [...], difeso dall'avv. Domenico Acciarito, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
p.i. , con sede in Trieste Largo Ugo Irneri n.1, in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero M. Trovato, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Tommaso Vespo
APPELLATA
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Persona_1 CP_1 impugnando la sentenza n. 278/15, resa dal Giudice di Pace di Caltagirone in data 14.08.2015 e
[...] pubblicata in data 17.08.2015, con la quale era stata rigettata la domanda attorea con spese compensate tra le parti.
Nel giudizio di primo grado aveva convenuto in giudizio l'odierna appellata ed il sig. Persona_1 [...]
per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal proprio immobile a Controparte_2 seguito dell'incendio dell'autovettura Fiat Uno targata SP 308108, di proprietà del Sig. CP_2
ed assicurata , verificatosi in data 23.03.2014 alle ore 23:00 circa in Vizzini, alla
[...] CP_1 via S. Gregorio Magno, all'altezza del civico n.94.
1 In particolare, l'odierna appellante riferiva che il veicolo, mentre era parcheggiato innanzi al proprio immobile, aveva preso fuoco e le fiamme avevano provocato ingenti danni alla porta del garage, alla facciata ed al climatizzatore ivi montato oltre che all'interno del garage, quantificabili in € 13.028,94.
Rappresentava, inoltre, che, a seguito della denuncia del sinistro, la compagnia assicurativa del mezzo, all'esito dei sopralluoghi e della propria istruttoria interna, aveva comunicato la mancanza di responsabilità in ordine ai danni subiti dalla odierna appellante, senza però provare l'origine dolosa dell'incendio né addure alcuna motivazione e/o giustificazione sul punto.
Rimasto contumace il , si costituiva nel giudizio di primo grado la la quale CP_2 CP_1 contestava la domanda attorea, deducendo che nessuna responsabilità per i danni occorsi all'immobile di proprietà della poteva essere attribuita, neanche in via presuntiva, al proprietario del veicolo Per_1 targato SP 308108, assicurato presso la propria compagnia assicurativa.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese del relativo giudizio.
La sig.ra con il presente atto di appello, ha censurato l'impianto motivazionale della sentenza Per_1 di primo grado, nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che la natura dell'incendio fosse dolosa, pertanto escludendo qualsiasi responsabilità per i danni cagionati all'immobile di proprietà della stessa.
Per tali motivi l'odierna appellante (e in seguito il sig. , Parte_1 costituitosi in giudizio quale erede della sig.ra in data 11.1.2024), in riforma della sentenza Per_1 impugnata, ha domandato che, sul presupposto del riconoscimento della natura non dolosa dell'incendio, la venisse condannata al risarcimento di tutti i danni, pari ad € 13.790,20, nonché al CP_1 pagamento della somma di € 1.500,00 per il disagio subito dall'odierna appellante, oltre alla condanna dell'appellata alle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi nel presente giudizio di gravame, la ha eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c; nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 25.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata dunque trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
§
Preliminarmente occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del proposto appello, sollevata dalla , secondo cui l'appello in esame sarebbe lesivo del principio di specificità di CP_1 cui all'art. 342 c.p.c.
2 Ed invero, in ordine al principio di specificità dell'appello, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “gli articoli 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata. (cfr. Cass., Ordinanza 24 marzo 2021 n. 8260).
A tale principio di diritto risulta conforme l'appello in esame. Ed invero, osserva questo Giudice che l'appellante ha indicato le parti della sentenza che andrebbero riformate, le ragioni della critica e la diversa conclusione alla quale condurrebbero, nella sua prospettiva, una corretta valutazione degli elementi probatori emersi nel corso del giudizio nonché la valorizzazione delle deduzioni dallo stesso sviluppate.
§
Passando all'esame del merito, l'appello proposto è infondato e deve pertanto essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza resa dal Giudice di pace in data 17.08.2015, per le ragioni che seguono.
Nel caso di specie, va rilevato che non risulta essere in contestazione tra le parti in causa la sussistenza del sinistro - nello specifico, l'incendio occorso all'autovettura di proprietà del Sig. CP_2
ed assicurata né l'operatività della polizza assicurativa sul veicolo, così come è
[...] CP_1 parimenti incontestato il danno all'immobile di proprietà di parte appellante.
Tali circostanze risultano provate dalle relazioni rese dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri di Vizzini intervenuti in loco, oltre a non essere contestate dalle stesse parti del giudizio.
Ed invero, dal verbale di accertamento urgente sulle cose e i luoghi del 25.03.2014, si evince che alla data del 24 marzo 2014, alle ore 22:45, i Carabinieri di Vizzini si recavano alla via San Gregorio Magno, all'altezza del civico n. 94, ove erano state segnalate due auto in fiamme ed ove trovavano una squadra di Vigili del Fuoco intenti allo spegnimento delle fiamme sui due veicoli segnalati.
In particolare, dichiaravano trattarsi di una Fiat Uno, di proprietà ed in uso al , Controparte_2 parcata all'altezza del civico n. 94 (ove è ubicato l'immobile di proprietà dell'odierna appellante), andata completamente a fuoco. La relazione, inoltre, dava atto che vicino all'auto incendiata al civico 94, il portone di ingresso di un garage, a due ante battenti in legno, di proprietà dell'odierna appellante, si presentava quasi totalmente distrutto dalle fiamme propagatesi dal citato autoveicolo.
3 Ciò posto, una volta accertato il danno, occorre verificare se questo sia imputabile o meno alla odierna appellata.
Al riguardo, l'odierna appellante, accertata l'operatività della copertura assicurativa, già in primo grado domandava la condanna della al risarcimento dei danni, atteso che il veicolo incendiato si CP_1 trovava fermo, e/o comunque in sosta, sulla pubblica via, come da documentazione in atti. L'odierna appellata, dal canto suo, si opponeva alla domanda, e precisava che la causa dell'incendio fosse presumibilmente di natura dolosa - tant'è che era stata sporta una denuncia contro ignoti da parte del proprietario del veicolo andato in fiamme -, con ciò pertanto deducendo l'assenza di qualsiasi responsabilità a carico della stessa nella causazione dei danni all'immobile.
Col presente giudizio, parte appellante si doleva dell'errata interpretazione delle prove da parte del primo giudice, il quale aveva ritenuto “doloso” l'incendio sulla base soltanto della relazione di servizio resa dai Carabinieri di Vizzini e dai Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi nell'immediatezza, mentre nessun'altro riscontro a tale ricostruzione dei fatti si rinveniva in atti.
Ciò premesso, ai fini della delibazione della domanda risarcitoria formulata da parte appellante, occorre innanzitutto stabilire se la sosta rientri o meno nel concetto di circolazione di cui all'art. 122 del Codice delle Assicurazioni e se, di conseguenza, l'incendio di un veicolo in sosta sia da considerarsi sinistro da circolazione stradale o altro.
Principio generale del nostro ordinamento è quello del neminem laedere, secondo il quale chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcirlo. Nell'ambito della circolazione stradale, specificazione del superiore principio è l'art. 2054 c.c., a tenore del quale "il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno […]”.
La norma citata, pertanto, addossa al conducente del veicolo la responsabilità per i danni cagionati ad altri dalla circolazione, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno intendendosi per tale, non già l'impossibilità o la diligenza massima, bensì l'avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. Civ. n.
10031/2006).
Secondo giurisprudenza ormai consolidata, nel concetto di “circolazione dei veicoli” deve intendersi compresa non solo la circolazione stradale su pubblica via, ma qualunque uso di un veicolo conforme alla funzione abituale dello stesso. Ed invero, la Cassazione ha precisato che la circolazione in senso giuridico ricomprende anche fenomeni che esulano dal movimento vero e proprio del veicolo (c.d. momento dinamico), come la fermata e la sosta (c.d. momento statico).
In alcune recenti pronunce la Cassazione, al fine di stabilire se l'incendio di un veicolo in sosta sia da considerare sinistro da circolazione o meno, ha preso le mosse dalla constatazione che l'incendio del
4 veicolo in sosta può essere determinato, appunto, o dall'intervento doloso di un terzo (escludente la responsabilità ex artt. 2054 c.c. e 122 cod. ass.) o da un vizio di costruzione o difetto di manutenzione, dato che non è possibile ipotizzare che un veicolo a motore prenda spontaneamente fuoco dopo essere stato arrestato, quanto piuttosto che l'incendio sia dipeso da una collisione o comunque dal normale utilizzo funzionale del veicolo assicurato.
Ed ancora, nel caso in cui l'incendio di un veicolo in sosta si propaghi ad un immobile, cagionando danni allo stesso, la Corte, con la sentenza n. 5032/2000, ha precisato che se l'incendio che si propaga da un veicolo in sosta su area pubblica è stato appiccato dolosamente, le conseguenze dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere eziologicamente ricollegate alla circolazione stradale, con la conseguenza che in tal caso l'assicuratore per la responsabilità civile del veicolo, dal quale si è propagato l'incendio, non risponde dell' azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati, prevista dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18, comma 1.
Nello stesso anche la Cass. n. 3108/2010, secondo la quale «la sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 1 l. n. 990 del 1969 - ed ora dell'art. 122 d.lg. n. 209 del 2005 - anch'essa gli estremi della fattispecie circolazione, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie
o sulle aree equiparate risponde anche l'assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso”.
Spetta, pertanto, al debitore che eccepisce il caso fortuito (o, comunque, una circostanza idonea ad elidere ogni sua responsabilità, facendo venire meno il nesso causale tra la sua condotta negligente e l'evento dannoso) provarne la sussistenza, provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Con il logico corollario che, nel caso in cui si accerti la natura dolosa dell'incendio, le conseguenze dannose non possono essere eziologicamente ricondotte alla circolazione, di talché l'assicuratore per la responsabilità civile non risponde nell'azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati. Ne deriva ulteriormente che rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 2054 c.c., solo le specifiche ipotesi di danni da incendio accidentale, non provocato dall'azione dolosa di un terzo rimasto ignoto, originato su un autoveicolo in sosta sulla pubblica via (cfr. Cass. civ. n. 4575/1998).
Calando i superiori principi al caso di specie, si rileva che parte convenuta ha eccepito che l'incendio in argomento fosse di natura dolosa e che il nesso causale fosse stato escluso dalla ricostruzione dei fatti.
Fermo restando l'onere probatorio a carico della stessa e pur in assenza di accertamenti tecnici sul veicolo, la difesa fornita dall'odierna appellata si basava sulla ricostruzione dei fatti operata dai
Carabinieri di Vizzini e dai Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere l'incendio e sulla valenza probatoria di tale documentazione, la quale non escludeva la natura dolosa dell'incendio.
Nella suddetta relazione i Carabinieri davano, altresì, atto della presenza di un secondo veicolo, una
Opel Corsa, danneggiata precedentemente dalle fiamme, e distante circa 16 mt dalla predetta Fiat uno,
5 in corrispondenza dell'intersezione con la vicina Via Foscolo, precisando che da un'ispezione sui luoghi non si rinvenivano elementi o tracce utili all'individuazione degli autori del fatto, non escludendo la natura dolosa dell'incendio.
Alle medesime conclusioni giungeva il giudice di prime cure, il quale rilevava che “i Vigili del fuoco hanno dichiarato di non aver potuto accertare le cause dell'incendio, mentre i carabinieri di Vizzini - come appena esposto- con il verbale di accertamento urgente sulle cose ed i luoghi hanno riferito che, da quanto asserito da personale dei Vigili del Fuoco intervenuto in loco, non si escludeva la natura dolosa dell'incendio in argomento”.
Sulla base di ciò, e stante il contenuto non univoco delle superiori relazioni, il giudice di pace rigettava la domanda attorea volta al risarcimento dei danni patiti dall'odierna appellata ritenendo provata presuntivamente — sulla base di elementi diversi, quali lo stato dei luoghi, la contemporaneità degli incendi e la posizione dei veicoli- la natura dolosa dell'incendio dal quale è derivato il danno all'immobile dell'appellante.
Ed invero, si legge nel provvedimento impugnato che “la situazione dei luoghi e la posizione dei due veicoli esclude con estrema certezza che tra i due incendi vi sia una correlazione, nel senso che quello che ha interessato per primo uno dei due veicoli non si è propagato all'altro, il che deve indurre a ritenere che ignoti hanno appiccato l'incendio ai due veicoli, essendo del tutto improbabile che due veicoli – fermi nelle vicinanze ma a distanza tra di loro- si incendino per autocombustione contemporaneamente”.
Tale ragionamento, conforme alle regole di logica e di comune esperienza, è condiviso da questo giudicante, poiché che se è vero che il veicolo Fiat Uno di proprietà del Sig. ed Controparte_2 assicurato era parcato lungo la via S. Gregorio Magno, all'altezza dell'immobile di proprietà CP_1 della odierna appellante, è altrettanto vero che l'incendio del suddetto veicolo non può considerarsi connesso all'utilizzo dello stesso come destinato alla circolazione. Sul punto, secondo costante giurisprudenza, «il danneggiamento di un immobile a causa dell'incendio di un'autovettura parcheggiata in prossimità dello stesso, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga individuato un particolare e specifico nesso eziologico tra un determinato avvenimento della circolazione stradale e
l'incendio, non può considerarsi un evento prodotto da detta circolazione» (Cass. civ. n. 5032/2000).
Con la conseguenza che l'assicuratore per la responsabilità civile del veicolo dal quale si è propagato l'incendio non risponde dell'azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati.
Parte appellante, con le proprie censure, ha inoltre denunciato la violazione dell'art. 116 c.p.c. da parte del giudice di pace, per non aver dato rilevanza a taluni mezzi di prova la cui efficacia probatoria è precostituita per legge. Tali censure prendono le mosse dal fatto che, una volta intervenuti nei luoghi dell'incendio, i Vigili del Fuoco – ritenuti più esperti in materia - relazionavano “di non aver potuto accertare le cause dell'incendio”, a differenza dei Carabinieri, i quali invece riferivano che “da quanto
6 asserito da personale dei Vigili del Fuoco intervenuto in loco, non si escludeva la natura dolosa dell'incendio” in argomento.
Preliminarmente, giova osservare che dichiarare di non aver potuto accertare le cause di un incendio non equivale ad escludere una causa rispetto ad un'altra, quanto piuttosto a non poter affermare con certezza quale sia stata la precisa causa del verificarsi di un evento, con ciò pertanto di fatto non discostandosi da quanto poi relazionato dai Carabinieri, i quali non hanno escluso la natura dolosa dell'incendio.
Ciò posto, si rileva che, sul punto, la Corte di Cassazione, in continuità con il proprio consolidato orientamento, ha ribadito che “in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno
o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova” (Cass. civ. n. 13072/2016).
Si osserva che il giudizio di fatto che il giudice deve porre a fondamento della sua decisione presuppone una serie di criteri razionali, a cui appartengono le leggi scientifiche e le regole e massime di esperienza.
Si legge nella sentenza impugnata “che la natura dell'incendio – ancorché non potuta accertare per assenza di elementi certi da parte degli organi di polizia – sia di natura dolosa, ben potendo siffatta natura accertarsi sulla scorta di elementi diversi, quali lo stato dei luoghi e circostanze quali la contemporaneità degli incendi e la posizione dei veicoli”.
Questo Giudice ritiene di poter condividere l'iter logico-argomentativo e le conclusioni cui è giunto il
Giudice di prime cure, il quale, in sede di motivazione, ha dato atto della valutazione delle prove svolta, dell'efficacia attribuita a ciascun mezzo di prova, nonché della scelta operata tra i diversi dati probatori e posti a fondamento del proprio convincimento, al fine di escludere qualsiasi responsabilità in capo alla
(nella sua qualità di impresa assicuratrice per la responsabilità civile del veicolo Fiat Uno CP_1 targata SP 308108, di proprietà del Sig. ) per il danno cagionato all'immobile di proprietà CP_2 della signora Per_1
***
Infine, si ritiene di dover rigettare l'ulteriore domanda proposta dall'odierna appellante, quantificata in
€ 1.500,00 e volta al ristoro per il disagio subito, per difetto di specifica prova, atteso che non è stata prodotta in giudizio alcuna documentazione in ordine a tale voce di danno, né alcunché è emerso sul punto in sede di istruttoria, che di fatto non è stata nemmeno espletata in primo grado, apparendo sufficiente la documentazione versata in atti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello non merita accoglimento.
7 Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte nel presente giudizio. Esse verranno liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate, del valore della controversia e delle attività effettivamente espletate secondo i valori medio-minimi, del D.M. 147/2022.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , ogni diversa ed Persona_1 ulteriore eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONFERMA integralmente la sentenza resa dal Giudice di Pace di Caltagirone il 17.08.2015;
3. CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio sostenute da controparte che si liquidano in: euro 1.700,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali sulla somma che precede;
Iva e Cpa come per legge.
4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Caltagirone il 17.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 319/2016 tra:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]di Roma, Parte_1
Via Palmieri 15, nella qualità di erede della sig.ra , c.f. , Persona_1 C.F._1 nata a [...] il [...], difeso dall'avv. Domenico Acciarito, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
p.i. , con sede in Trieste Largo Ugo Irneri n.1, in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero M. Trovato, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Tommaso Vespo
APPELLATA
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Persona_1 CP_1 impugnando la sentenza n. 278/15, resa dal Giudice di Pace di Caltagirone in data 14.08.2015 e
[...] pubblicata in data 17.08.2015, con la quale era stata rigettata la domanda attorea con spese compensate tra le parti.
Nel giudizio di primo grado aveva convenuto in giudizio l'odierna appellata ed il sig. Persona_1 [...]
per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal proprio immobile a Controparte_2 seguito dell'incendio dell'autovettura Fiat Uno targata SP 308108, di proprietà del Sig. CP_2
ed assicurata , verificatosi in data 23.03.2014 alle ore 23:00 circa in Vizzini, alla
[...] CP_1 via S. Gregorio Magno, all'altezza del civico n.94.
1 In particolare, l'odierna appellante riferiva che il veicolo, mentre era parcheggiato innanzi al proprio immobile, aveva preso fuoco e le fiamme avevano provocato ingenti danni alla porta del garage, alla facciata ed al climatizzatore ivi montato oltre che all'interno del garage, quantificabili in € 13.028,94.
Rappresentava, inoltre, che, a seguito della denuncia del sinistro, la compagnia assicurativa del mezzo, all'esito dei sopralluoghi e della propria istruttoria interna, aveva comunicato la mancanza di responsabilità in ordine ai danni subiti dalla odierna appellante, senza però provare l'origine dolosa dell'incendio né addure alcuna motivazione e/o giustificazione sul punto.
Rimasto contumace il , si costituiva nel giudizio di primo grado la la quale CP_2 CP_1 contestava la domanda attorea, deducendo che nessuna responsabilità per i danni occorsi all'immobile di proprietà della poteva essere attribuita, neanche in via presuntiva, al proprietario del veicolo Per_1 targato SP 308108, assicurato presso la propria compagnia assicurativa.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese del relativo giudizio.
La sig.ra con il presente atto di appello, ha censurato l'impianto motivazionale della sentenza Per_1 di primo grado, nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che la natura dell'incendio fosse dolosa, pertanto escludendo qualsiasi responsabilità per i danni cagionati all'immobile di proprietà della stessa.
Per tali motivi l'odierna appellante (e in seguito il sig. , Parte_1 costituitosi in giudizio quale erede della sig.ra in data 11.1.2024), in riforma della sentenza Per_1 impugnata, ha domandato che, sul presupposto del riconoscimento della natura non dolosa dell'incendio, la venisse condannata al risarcimento di tutti i danni, pari ad € 13.790,20, nonché al CP_1 pagamento della somma di € 1.500,00 per il disagio subito dall'odierna appellante, oltre alla condanna dell'appellata alle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi nel presente giudizio di gravame, la ha eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c; nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 25.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata dunque trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
§
Preliminarmente occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del proposto appello, sollevata dalla , secondo cui l'appello in esame sarebbe lesivo del principio di specificità di CP_1 cui all'art. 342 c.p.c.
2 Ed invero, in ordine al principio di specificità dell'appello, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “gli articoli 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata. (cfr. Cass., Ordinanza 24 marzo 2021 n. 8260).
A tale principio di diritto risulta conforme l'appello in esame. Ed invero, osserva questo Giudice che l'appellante ha indicato le parti della sentenza che andrebbero riformate, le ragioni della critica e la diversa conclusione alla quale condurrebbero, nella sua prospettiva, una corretta valutazione degli elementi probatori emersi nel corso del giudizio nonché la valorizzazione delle deduzioni dallo stesso sviluppate.
§
Passando all'esame del merito, l'appello proposto è infondato e deve pertanto essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza resa dal Giudice di pace in data 17.08.2015, per le ragioni che seguono.
Nel caso di specie, va rilevato che non risulta essere in contestazione tra le parti in causa la sussistenza del sinistro - nello specifico, l'incendio occorso all'autovettura di proprietà del Sig. CP_2
ed assicurata né l'operatività della polizza assicurativa sul veicolo, così come è
[...] CP_1 parimenti incontestato il danno all'immobile di proprietà di parte appellante.
Tali circostanze risultano provate dalle relazioni rese dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri di Vizzini intervenuti in loco, oltre a non essere contestate dalle stesse parti del giudizio.
Ed invero, dal verbale di accertamento urgente sulle cose e i luoghi del 25.03.2014, si evince che alla data del 24 marzo 2014, alle ore 22:45, i Carabinieri di Vizzini si recavano alla via San Gregorio Magno, all'altezza del civico n. 94, ove erano state segnalate due auto in fiamme ed ove trovavano una squadra di Vigili del Fuoco intenti allo spegnimento delle fiamme sui due veicoli segnalati.
In particolare, dichiaravano trattarsi di una Fiat Uno, di proprietà ed in uso al , Controparte_2 parcata all'altezza del civico n. 94 (ove è ubicato l'immobile di proprietà dell'odierna appellante), andata completamente a fuoco. La relazione, inoltre, dava atto che vicino all'auto incendiata al civico 94, il portone di ingresso di un garage, a due ante battenti in legno, di proprietà dell'odierna appellante, si presentava quasi totalmente distrutto dalle fiamme propagatesi dal citato autoveicolo.
3 Ciò posto, una volta accertato il danno, occorre verificare se questo sia imputabile o meno alla odierna appellata.
Al riguardo, l'odierna appellante, accertata l'operatività della copertura assicurativa, già in primo grado domandava la condanna della al risarcimento dei danni, atteso che il veicolo incendiato si CP_1 trovava fermo, e/o comunque in sosta, sulla pubblica via, come da documentazione in atti. L'odierna appellata, dal canto suo, si opponeva alla domanda, e precisava che la causa dell'incendio fosse presumibilmente di natura dolosa - tant'è che era stata sporta una denuncia contro ignoti da parte del proprietario del veicolo andato in fiamme -, con ciò pertanto deducendo l'assenza di qualsiasi responsabilità a carico della stessa nella causazione dei danni all'immobile.
Col presente giudizio, parte appellante si doleva dell'errata interpretazione delle prove da parte del primo giudice, il quale aveva ritenuto “doloso” l'incendio sulla base soltanto della relazione di servizio resa dai Carabinieri di Vizzini e dai Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi nell'immediatezza, mentre nessun'altro riscontro a tale ricostruzione dei fatti si rinveniva in atti.
Ciò premesso, ai fini della delibazione della domanda risarcitoria formulata da parte appellante, occorre innanzitutto stabilire se la sosta rientri o meno nel concetto di circolazione di cui all'art. 122 del Codice delle Assicurazioni e se, di conseguenza, l'incendio di un veicolo in sosta sia da considerarsi sinistro da circolazione stradale o altro.
Principio generale del nostro ordinamento è quello del neminem laedere, secondo il quale chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcirlo. Nell'ambito della circolazione stradale, specificazione del superiore principio è l'art. 2054 c.c., a tenore del quale "il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno […]”.
La norma citata, pertanto, addossa al conducente del veicolo la responsabilità per i danni cagionati ad altri dalla circolazione, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno intendendosi per tale, non già l'impossibilità o la diligenza massima, bensì l'avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. Civ. n.
10031/2006).
Secondo giurisprudenza ormai consolidata, nel concetto di “circolazione dei veicoli” deve intendersi compresa non solo la circolazione stradale su pubblica via, ma qualunque uso di un veicolo conforme alla funzione abituale dello stesso. Ed invero, la Cassazione ha precisato che la circolazione in senso giuridico ricomprende anche fenomeni che esulano dal movimento vero e proprio del veicolo (c.d. momento dinamico), come la fermata e la sosta (c.d. momento statico).
In alcune recenti pronunce la Cassazione, al fine di stabilire se l'incendio di un veicolo in sosta sia da considerare sinistro da circolazione o meno, ha preso le mosse dalla constatazione che l'incendio del
4 veicolo in sosta può essere determinato, appunto, o dall'intervento doloso di un terzo (escludente la responsabilità ex artt. 2054 c.c. e 122 cod. ass.) o da un vizio di costruzione o difetto di manutenzione, dato che non è possibile ipotizzare che un veicolo a motore prenda spontaneamente fuoco dopo essere stato arrestato, quanto piuttosto che l'incendio sia dipeso da una collisione o comunque dal normale utilizzo funzionale del veicolo assicurato.
Ed ancora, nel caso in cui l'incendio di un veicolo in sosta si propaghi ad un immobile, cagionando danni allo stesso, la Corte, con la sentenza n. 5032/2000, ha precisato che se l'incendio che si propaga da un veicolo in sosta su area pubblica è stato appiccato dolosamente, le conseguenze dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere eziologicamente ricollegate alla circolazione stradale, con la conseguenza che in tal caso l'assicuratore per la responsabilità civile del veicolo, dal quale si è propagato l'incendio, non risponde dell' azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati, prevista dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18, comma 1.
Nello stesso anche la Cass. n. 3108/2010, secondo la quale «la sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 1 l. n. 990 del 1969 - ed ora dell'art. 122 d.lg. n. 209 del 2005 - anch'essa gli estremi della fattispecie circolazione, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie
o sulle aree equiparate risponde anche l'assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso”.
Spetta, pertanto, al debitore che eccepisce il caso fortuito (o, comunque, una circostanza idonea ad elidere ogni sua responsabilità, facendo venire meno il nesso causale tra la sua condotta negligente e l'evento dannoso) provarne la sussistenza, provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Con il logico corollario che, nel caso in cui si accerti la natura dolosa dell'incendio, le conseguenze dannose non possono essere eziologicamente ricondotte alla circolazione, di talché l'assicuratore per la responsabilità civile non risponde nell'azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati. Ne deriva ulteriormente che rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 2054 c.c., solo le specifiche ipotesi di danni da incendio accidentale, non provocato dall'azione dolosa di un terzo rimasto ignoto, originato su un autoveicolo in sosta sulla pubblica via (cfr. Cass. civ. n. 4575/1998).
Calando i superiori principi al caso di specie, si rileva che parte convenuta ha eccepito che l'incendio in argomento fosse di natura dolosa e che il nesso causale fosse stato escluso dalla ricostruzione dei fatti.
Fermo restando l'onere probatorio a carico della stessa e pur in assenza di accertamenti tecnici sul veicolo, la difesa fornita dall'odierna appellata si basava sulla ricostruzione dei fatti operata dai
Carabinieri di Vizzini e dai Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere l'incendio e sulla valenza probatoria di tale documentazione, la quale non escludeva la natura dolosa dell'incendio.
Nella suddetta relazione i Carabinieri davano, altresì, atto della presenza di un secondo veicolo, una
Opel Corsa, danneggiata precedentemente dalle fiamme, e distante circa 16 mt dalla predetta Fiat uno,
5 in corrispondenza dell'intersezione con la vicina Via Foscolo, precisando che da un'ispezione sui luoghi non si rinvenivano elementi o tracce utili all'individuazione degli autori del fatto, non escludendo la natura dolosa dell'incendio.
Alle medesime conclusioni giungeva il giudice di prime cure, il quale rilevava che “i Vigili del fuoco hanno dichiarato di non aver potuto accertare le cause dell'incendio, mentre i carabinieri di Vizzini - come appena esposto- con il verbale di accertamento urgente sulle cose ed i luoghi hanno riferito che, da quanto asserito da personale dei Vigili del Fuoco intervenuto in loco, non si escludeva la natura dolosa dell'incendio in argomento”.
Sulla base di ciò, e stante il contenuto non univoco delle superiori relazioni, il giudice di pace rigettava la domanda attorea volta al risarcimento dei danni patiti dall'odierna appellata ritenendo provata presuntivamente — sulla base di elementi diversi, quali lo stato dei luoghi, la contemporaneità degli incendi e la posizione dei veicoli- la natura dolosa dell'incendio dal quale è derivato il danno all'immobile dell'appellante.
Ed invero, si legge nel provvedimento impugnato che “la situazione dei luoghi e la posizione dei due veicoli esclude con estrema certezza che tra i due incendi vi sia una correlazione, nel senso che quello che ha interessato per primo uno dei due veicoli non si è propagato all'altro, il che deve indurre a ritenere che ignoti hanno appiccato l'incendio ai due veicoli, essendo del tutto improbabile che due veicoli – fermi nelle vicinanze ma a distanza tra di loro- si incendino per autocombustione contemporaneamente”.
Tale ragionamento, conforme alle regole di logica e di comune esperienza, è condiviso da questo giudicante, poiché che se è vero che il veicolo Fiat Uno di proprietà del Sig. ed Controparte_2 assicurato era parcato lungo la via S. Gregorio Magno, all'altezza dell'immobile di proprietà CP_1 della odierna appellante, è altrettanto vero che l'incendio del suddetto veicolo non può considerarsi connesso all'utilizzo dello stesso come destinato alla circolazione. Sul punto, secondo costante giurisprudenza, «il danneggiamento di un immobile a causa dell'incendio di un'autovettura parcheggiata in prossimità dello stesso, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga individuato un particolare e specifico nesso eziologico tra un determinato avvenimento della circolazione stradale e
l'incendio, non può considerarsi un evento prodotto da detta circolazione» (Cass. civ. n. 5032/2000).
Con la conseguenza che l'assicuratore per la responsabilità civile del veicolo dal quale si è propagato l'incendio non risponde dell'azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati.
Parte appellante, con le proprie censure, ha inoltre denunciato la violazione dell'art. 116 c.p.c. da parte del giudice di pace, per non aver dato rilevanza a taluni mezzi di prova la cui efficacia probatoria è precostituita per legge. Tali censure prendono le mosse dal fatto che, una volta intervenuti nei luoghi dell'incendio, i Vigili del Fuoco – ritenuti più esperti in materia - relazionavano “di non aver potuto accertare le cause dell'incendio”, a differenza dei Carabinieri, i quali invece riferivano che “da quanto
6 asserito da personale dei Vigili del Fuoco intervenuto in loco, non si escludeva la natura dolosa dell'incendio” in argomento.
Preliminarmente, giova osservare che dichiarare di non aver potuto accertare le cause di un incendio non equivale ad escludere una causa rispetto ad un'altra, quanto piuttosto a non poter affermare con certezza quale sia stata la precisa causa del verificarsi di un evento, con ciò pertanto di fatto non discostandosi da quanto poi relazionato dai Carabinieri, i quali non hanno escluso la natura dolosa dell'incendio.
Ciò posto, si rileva che, sul punto, la Corte di Cassazione, in continuità con il proprio consolidato orientamento, ha ribadito che “in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno
o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova” (Cass. civ. n. 13072/2016).
Si osserva che il giudizio di fatto che il giudice deve porre a fondamento della sua decisione presuppone una serie di criteri razionali, a cui appartengono le leggi scientifiche e le regole e massime di esperienza.
Si legge nella sentenza impugnata “che la natura dell'incendio – ancorché non potuta accertare per assenza di elementi certi da parte degli organi di polizia – sia di natura dolosa, ben potendo siffatta natura accertarsi sulla scorta di elementi diversi, quali lo stato dei luoghi e circostanze quali la contemporaneità degli incendi e la posizione dei veicoli”.
Questo Giudice ritiene di poter condividere l'iter logico-argomentativo e le conclusioni cui è giunto il
Giudice di prime cure, il quale, in sede di motivazione, ha dato atto della valutazione delle prove svolta, dell'efficacia attribuita a ciascun mezzo di prova, nonché della scelta operata tra i diversi dati probatori e posti a fondamento del proprio convincimento, al fine di escludere qualsiasi responsabilità in capo alla
(nella sua qualità di impresa assicuratrice per la responsabilità civile del veicolo Fiat Uno CP_1 targata SP 308108, di proprietà del Sig. ) per il danno cagionato all'immobile di proprietà CP_2 della signora Per_1
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Infine, si ritiene di dover rigettare l'ulteriore domanda proposta dall'odierna appellante, quantificata in
€ 1.500,00 e volta al ristoro per il disagio subito, per difetto di specifica prova, atteso che non è stata prodotta in giudizio alcuna documentazione in ordine a tale voce di danno, né alcunché è emerso sul punto in sede di istruttoria, che di fatto non è stata nemmeno espletata in primo grado, apparendo sufficiente la documentazione versata in atti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello non merita accoglimento.
7 Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte nel presente giudizio. Esse verranno liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate, del valore della controversia e delle attività effettivamente espletate secondo i valori medio-minimi, del D.M. 147/2022.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , ogni diversa ed Persona_1 ulteriore eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONFERMA integralmente la sentenza resa dal Giudice di Pace di Caltagirone il 17.08.2015;
3. CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio sostenute da controparte che si liquidano in: euro 1.700,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali sulla somma che precede;
Iva e Cpa come per legge.
4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Caltagirone il 17.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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