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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/03/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c
nella causa civile iscritta al n. 2681/2023 RG
TRA
in persona del legale rappresentate p.t. Ing. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Controparte_1
Ilaria Koepke, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione di nuovo difensore,
elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in Meta (NA) alla Via Vocale n. 17
ATTRICE
1 E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Emiliostefano CP_2
Marzuillo, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata unitamente al suo difensore in Napoli alla via S. Lucia n. 81
CONVENUTA
Oggetto: contratto di somministrazione - accertamento negativo di credito
Conclusioni: Come da note conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione notificato in data 19.05.2023, la proprietaria dell'immobile sito in Piano di Parte_1
Sorrento (Na) alla Via Sant'Andrea n. 9/A, adibito ad uso ufficio, collegato alla rete idrica gestita dal fornitore con matricola contatore n. 1130086006, citava in giudizio la chiedendo CP_2 CP_2
all'adito Tribunale di accertare la responsabilità della convenuta per inadempimenti contrattuali, di accertare l'esistenza di una perdita idrica occulta all'interno della propria proprietà e il malfunzionamento del misuratore idrico e, per effetto, di dichiarare la non debenza di importi richiesti da nelle CP_2
fatture trasmesse, con conseguente annullamento delle stesse, nonché di condannare al CP_2
risarcimento dei danni subiti per la riparazione dell'impianto da cui derivava la perdita occulta, quantificati in € 240,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un parziale residuo credito della convenuta, chiedeva la condanna di alla CP_2
rettifica degli importi richiesti mediante il ricalcolo dei consumi effettivi;
chiedeva, in ogni caso, la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
A tal fine premetteva che l'impianto idrico a servizio dell'unità immobiliare, realizzato nell'anno 2014 e sottoposto costantemente a manutenzione, è composto di due linee di alimentazione di cui, la prima,
collegata direttamente all'immobile, ove si svolgeva l'attività di ufficio per soli 5 giorni a settimana, la seconda collegata all'impianto di irrigazione esterna dell'area giardinata, e che all'atto della realizzazione, a
2 causa della rilevata presenza di una forte pressione del flusso dell'acqua, venivano applicati due riduttori di pressione, al fine di prevenire ed evitare danni all'impianto stesso;
esponeva che in data 26.02.2021,
incaricati della eseguivano la lettura del contatore al servizio dell'immobile, rilevando, per il CP_2
periodo dal 26.10.2020 al 26.02.2021, un consumo più elevato del solito, a cui seguiva l'emissione di fattura ben più alta delle precedenti;
deduceva di aver provveduto, allertata dai consumi idrici anomali registrati,
ad eseguire verifiche sull'impianto e poi sul contatore ed il misuratore, accertando il malfunzionamento di quest'ultimo, che a seguito di reclami del 07.04.2021 e del 30.04.2021, veniva sostituito dagli operai di CP_2
, che ne accertavano il guasto. Riferiva che alla sostituzione facevano seguito ulteriori fatture elevate,
[...]
per cui dava incarico ad un tecnico di fiducia, il quale eseguiva perizia tecnica sull'intero impianto e ancora sul misuratore e sul contatore, rilevando una perdita idrica occulta proveniente dalle tubazioni interne alla proprietà, nonché un nuovo ulteriore malfunzionamento del misuratore e, pertanto, provvedeva immediatamente a proprie spese alla riparazione della perdita occulta, denunciando l'accaduto a CP_2
a mezzo Pec del 07.06.2022, richiedendo altresì il cambio del misuratore malfunzionante, nonché lo storno di fatture relative al periodo della perdita occulta, ma anche le successive fatture emesse riportavano consumi eccessivi e costi elevati, tra l'altro con calcoli poco chiari e confusi;
deduceva di aver contestato le richieste di pagamento a che tuttavia non provvedeva ad annullarle e ad emettere fatture con i CP_2
calcoli dei consumi effettivi. Rilevava, pertanto, gli inadempimenti contrattuali del gestore del servizio idrico per non aver eseguito le periodiche letture del contatore, per aver addebitato importi non dovuti in considerazione della perdita occulta e del malfunzionamento del contatore e per aver tenuto un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede.
si costituiva in giudizio e contestava le domande della società attrice, deducendo l'insussistenza CP_2
di adempimenti da parte della società fornitrice del servizio idrico;
rilevava, innanzitutto, che, secondo gli artt. 27 e 29 del Regolamento del SII, “l'utente finale è responsabile della costruzione a regola d'arte degli impianti idrici interni nonché della loro necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria” e che “l'utente finale, nei casi di perdite occulte, può richiedere una rettifica delle fatture emesse”, “ presentando entro 30
giorni dalla data di scadenza della fattura interessata dal consumo anomalo, ... un'istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del Gestore del S.I.I.”,
evidenziando di aver provveduto, a seguito della denuncia della perdita occulta, a procedere alla rifatturazione dei consumi, chiedendo correttamente l'importo di € 11.324,46, atteso che l'utente “non è
3 liberato dalla obbligazione di corrispondere la somma dovuta, bensì è tenuto a pagare la somma determinabile secondo criteri di carattere presuntivo”; in merito alla omessa regolare lettura periodica del contatore precisava che, a mente dell'art. 10 del Regolamento del S.I.I., “la fatturazione del Servizio Idrico
Integrato può avvenire sulla base dei consumi: a) rilevati direttamente dal Soggetto gestore;
b) comunicati dal Cliente con le modalità indicate in fattura (autolettura); c) presunti, come determinati dal Soggetto
gestore sulla base dei consumi del corrispondente periodo dell'anno precedente;
d) conguagliati di norma con la prima fatturazione utile successiva alla rilevazione o comunicazione della lettura” e che, pertanto, in mancanza di lettura del contatore, “la è legittimata dallo stesso regolamento del S.I.I. ad CP_2
effettuare fatturazione su consumi, anche su consumi a conguaglio o presunti”; riguardo alla richiesta di risarcimento per la spesa sostenuta per la riparazione dell'impianto interno, evidenziava che la stessa non poteva essere posta a carico del fornitore. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
Venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. nelle quali venivano, tra l'altro, formulate le richieste istruttorie e, espletata la fase istruttoria concretatasi nel deposito di documentazione e nell'escussione dei testi indicati dalle parti, disattesa la richiesta di c.t.u., con provvedimento dell'11.01.2025, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 27.2.2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento, per i motivi e nei limiti di seguito evidenziati.
Invero, dagli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria forniti dalle parti (copia delle fatture di pagamento, copia delle note di credito, reclami effettuati dalla società attrice, riscontri di , foto CP_2
relative alla lettura dei contatori, fattura di riparazione e foto relative alla rottura dell'impianto interno,
perizia di parte attrice a firma dell'arch. , dichiarazioni testimoniali) sono confermati i fatti Persona_1
dedotti dalla società attrice, nonché gli inadempimenti contrattuali della CP_2
Come sopra precisato, la società attrice ha dedotto quanto segue.
In data 26.02.2021, incaricati della eseguivano la lettura del contatore al servizio dell'immobile CP_2
della rilevando, per il periodo dal 26.10.2020 al 26.02.2021, un consumo di mc 310 a fronte di un Parte_1
consumo medio trimestrale per l'anno precedente di circa 20 mc e, pertanto, veniva poi emessa in data
4 02.03.2021 fattura n. 9521011000392268 dell'importo di € 1.474,37, regolarmente pagata (cfr. doc. 3
allegato dall'attrice il 22.05.2023); in conseguenza dei consumi idrici anomali registrati, Parte_1
provvedeva ad effettuare verifiche sull'impianto e poi sul contatore ed il misuratore, accertando il malfunzionamento di quest'ultimo, che a seguito di reclami del 07.04.2021 e del 30.04.2021 (doc. 4), veniva sostituito dagli operai di , che ne accertavano il malfunzionamento;
successivamente a tali fatti CP_2
venivano recapitate le seguenti fatture e note di credito: fattura n. 9521011000941479 del 26.05.2021 per un consumo stimato di 20 mc per il periodo dal 27.02.2021 al 24.05.2021 per un totale di € 73,69, fattura n.
9521011001512257 del 25.08.2021 per un consumo stimato di 21 mc per il periodo dal 25.05.2021 al
24.08.2021 per un totale di € 137,89, fattura n. 9521011002105314 del 25.11.2021 per un consumo stimato di 20 mc per il periodo dal 25.08.2021 al 23.11.2021 per un totale di € 72,70, nota di credito n.
9522011000699679 del 26.04.2022 relativa alla fattura n. 9521011000941479 per € - 73,69, nota di credito n. 9522011000699678 del 26.04.2022 relativa alla fattura n. 9521011001512257 per € - 137,89, nota di credito n. 9522011000699677 del 26.04.2022 relativa alla fattura n. 9521011002105314 per € - 72,70, nota di credito n. 9522011000699681 del 26.04.2022 relativa alla fattura n. 9520011002073865 del 25.11.2020
limitatamente al periodo di fatturazione 26.10.2020 – 23.11.2020 per un importo di € - 42,35, nota di credito n. 9522011000699680 del 26.04.2022 relativa alla fattura n. 9521011000392268 del 02.03.2021
pari ad € - 1.474,37, fattura n. 9522011000713359 del 27.04.2022 per un consumo verificato con lettura da parte degli addetti di 0 mc per il periodo dal 26.10.2020 al 26.10.2020 per un totale di € 2,97, CP_2
fattura n. 9522011000714277 del 28.04.2022 per un consumo verificato con lettura da parte degli addetti di mc 4.152 per il periodo dal 27.10.2020 al 01.03.2022 e con consumo stimato di mc. 7 per il CP_2
periodo dal 02.03.2022 al 01.04.2022 per un totale di € 16.556,82 (doc. 5). A seguito della trasmissione della predetta ultima fattura e del consumo fatturato, provvedeva a dare incarico ad un tecnico Parte_1
di fiducia, Arch. , il quale eseguiva perizia tecnica sull'intero impianto e ancora sul misuratore Persona_1
e sul contatore, rilevando una perdita idrica occulta proveniente dalle tubazioni interne alla proprietà,
nonché un nuovo ulteriore malfunzionamento del misuratore (doc. 6) e, pertanto, provvedeva immediatamente a proprie spese alla riparazione della perdita occulta causata dall'eccessiva pressione dell'acqua, sostenendo la spesa di € 244,00 (doc. 7 e 8). Denunciava l'accaduto a a mezzo Pec del CP_2
07.06.2022, richiedendo altresì il cambio del misuratore malfunzionante, nonché lo storno della fattura n.
5 dall'accertata e riparata perdita occulta (doc. 9), cui seguiva riscontro del 07.07.2022 di che CP_2
negava ogni addebito (doc. 10). Venivano, poi, recapitate: fattura n. 9522011000966403 del 07.06.2022 per un consumo stimato di mc. 31 per il periodo dal 02.04.2022 al 23.05.2022 oltre al ricalcolo del deposito cauzionale in acconto sul consumo stimato per il 2022 in mc. 219 per un totale di € 1.883,56, fattura n.
9522011001689448 del 26.09.2022 per un consumo trimestrale pari a 3.087 mc riferita al periodo dal
02.03.2022 al 25.08.2022 per un totale di € 14.417,86 (doc. 11). A seguito di ulteriori reclami del 26.07.2022
e del 03.11.2022 (doc. 12 e 14), in data 18.01.2023 la trasmetteva sollecito bonario di pagamento CP_2
n. GORI18012023000000563429 con il quale richiedeva il pagamento delle fatture insolute per un importo di € 14.678,79 (doc. 15), cui seguiva un'ulteriore contestazione, seguita dall'emissione di una nuova fattura n. 9523011000497573 del 23.03.2023 per il periodo dal 27.10.2020 al 02.03.2023 per un totale di - €
17.502,54 (doc. 16). Successivamente, tuttavia con comunicazione del 10.05.2023 la trasmetteva CP_2
un ulteriore sollecito di pagamento n. GORI10052023000000705488 per un importo di € 11.324,46 (doc.
17), a cui seguivano le ulteriori fatture n. 9523011001045326 del 16.06.2023 con un consumo stimato di mc
49 per un importo da pagare pari a 0, con dicitura “... ci risultano n. 3 documenti precedenti non pagati per un totale di € 12.942,62…”, fattura n. 9523011001766503 del 10.10.2023 con un consumo effettivo di mc
407 per un importo da pagare pari ad € 1.088,71; fattura n. 9523011002088632 del 28.11.2023 con un consumo stimato di mc 55 per un importo da pagare di € 268,47 (doc. Allegati alle prime note 171 ter del
29.01.2024).
Orbene, ciò detto, la al fine di dimostrare l'eccessività dei consumi addebitati da e Parte_1 CP_2
l'effettiva esistenza del successivo ulteriore malfunzionamento a seguito della riparazione dell'impianto da cui era derivata la perdita occulta, ha articolato prova testimoniale e depositato perizia tecnica di parte relativa agli accertamenti effettuati sull'impianto privato, sul contatore e sul misuratore (doc. 6 e doc. i.
allegato alle prime note ex art. 171 ter c.p.c.).
Nella consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. , il consulente, dopo aver confermato il Persona_1
guasto dell'impianto all'interno dell'immobile da cui era derivata la perdita occulta -tra l'altro non contestata da -, in merito al secondo malfunzionamento del misuratore riferiva: “Una volta CP_2
effettuate tutte le operazioni di riparazione della perdita interna occulta sono state effettuate anche alcune prove di verifica del consumo. Già dalla visione attenta del misuratore è possibile evincere che la lancetta,
che dovrebbe stimare i 0,001 mc. (ed ovvero 1 litro), appare mal funzionante dal momento che non ha più
6 la cerniera centrale su cui dovrebbe ruotare e conseguentemente determina una anomalia sull'intera misurazione. Inoltre, è stata effettuata una prova di consumo diretto su un rubinetto erogatore del lavandino del bagno la cui portata stimata è di circa 0,3 litri/secondo. Orbene, effettuando una prova di verifica del consumo è facilmente evincibile che il consumo rilevato dal misuratore è del tutto sballato”.
Nella successiva integrazione della consulenza, aggiunge che “Nel corso dell'ulteriore sopralluogo ispettivo effettuato in data 24.01.2024 si è proceduto a disalimentare le condotte idriche mediante la chiusura di tutti gli erogatori (fontane ed irrigatori automatici) sia all'interno che all'esterno dell'immobile, così
constatando che il misuratore idrico, allocato sulla strada, risultava attivo e denotava un consumo costante.
Da qui si è immediatamente dedotta la persistenza del malfunzionamento del misuratore già verificata all'esito dei precedenti sopralluoghi”.
Il consulente di parte confermava quanto relazionato anche nel corso dell'istruttoria, essendo stato escusso quale teste.
I testi di parte attrice, arch. e ing. , quest'ultimo dipendente della società Persona_1 Persona_2
attrice, hanno confermato che l'immobile della è dotato di 3 bagni ed è privo di cucina, presenta Parte_1
spazi esterni con giardino con impianto di irrigazione, utilizzato solo nel periodo estivo, nonché che l'immobile è utilizzato come ufficio della società di ingegneria, i cui 5-6 dipendenti, svolgono l'attività
lavorativa su 5 giorni settimanali, che l'unità immobiliare è priva di elettrodomestici, quali lavatrici e lavastoviglie, che consentano di utilizzare i servizi idrici in termini diversi dallo svolgimento di mere funzioni fisiologiche;
hanno confermato che l'impianto idrico a servizio dell'unità immobiliare è di nuova realizzazione ed è dotato di n. 2 riduttori di pressione e che il misuratore in uso all'utenza intestata alla risalente al 2022 presentava difetti di funzionamento;
hanno aggiunto che la ha da Parte_1 Parte_1
sempre registrato un consumo idrico di circa 20-30 mc trimestrali, che nei mesi estivi, subisce un leggero incremento dovuto all'irrigazione dell'area giardinata.
al fine di provare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e la correttezza della CP_2
fatturazione, ha chiesto l'escussione del teste sig. , dipendente di incaricato alla Tes_1 CP_2
lettura dei contatori nella zona di riferimento. Il teste ha confermato di essersi recato presso la sede di per effettuare le letture, alle scadenze previste dal contratto, riconoscendo dalle foto presenti Parte_1
nella produzione di parte convenuta, la lettura del misuratore in questione fatta alla data del 01.03.2022,
con un consumo di mc pari a 9227 e quella del 25.08.2022 con un consumo pari a mc 12314.
7 Sulla base dei fatti allegati e provati, ha dunque lamentato, come sopra detto, vari Parte_1
inadempimenti contrattuali da parte di la ritardata evasione del reclamo presentato dal CP_2
consumatore in merito al primo malfunzionamento del misuratore e la omessa evasione del secondo reclamo inoltrato dopo aver riscontato nuovamente il malfunzionamento del misuratore;
l'omessa regolare periodica lettura dei consumi prevista dalle condizioni contrattuali;
la reiterata scorretta pratica di fatturazione, effettuata sulla base di consumi non effettivi, ma stimati e, comunque, errati in considerazione del malfunzionamento del misuratore, nonché di rifatturazione di importi stornati a seguito della accertata perdita occulta.
Di contro ha sostenuto di non essere incorsa in alcun inadempimento e di aver sempre operato CP_2
nel pieno rispetto dei criteri di correttezza, trasparenza e buona fede;
in particolare, ha dedotto di aver effettuato sempre puntualmente le letture del misuratore, sia nell'anno 2021 e sia anche nell'anno 2022;
ha rilevato che la mancata verifica e/o sostituzione del contatore sia stata causata dalla mancata attivazione della procedura mediante l'utilizzo degli appositi moduli, indicata da ed CP_2
espressamente disciplinata dall'art. 22 del Regolamento per il Servizio Idrico;
ha evidenziato la correttezza della fatturazione, precisando che, con la fattura n. 9523011000497573 del 23.03.2023, in accoglimento delle istanze della società attrice, erano stati ricalcolati tutti i consumi a far data dal 27.10.2020, ovvero dall'accertamento della perdita occulta, fino al 02.03.2023, ed era emerso un debito complessivo di €
16.181,35, precisando che in mancanza di consumi storici da parte dell'utente, il consumo complessivo era stato calcolato sulla scorta del consumo medio per tipologia, nella misura di 219 mc/annui, come previsto dall'art. 29 del Regolamento del S.I.I.
In punto di diritto, va rammentato che, nel giudizio ordinario di cognizione avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo del diritto altrui, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697
c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 31.10.2013, n. 24568; Cass. civ. 04.10.2012,
n. 16917; Cass. civ. n. 22862/2010; Cass. civ. n. 12108/2010), l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
In particolare, ha osservato la Suprema Corte, una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., che, può essere considerato specificazione del
8 più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma, conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo.
Al riguardo si afferma pacificamente (Cass. civ. 18.10.2023 n. 28984; Cass. civ. 21.03.2018 n. 7045; Cass. civ.
22.11.2016 n. 23699) che, nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità;
in caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante -anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito- l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché
eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi.
Si è al riguardo precisato che, inforza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore -richiedendone la verifica- e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso,
l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr. Cass. civ. ord. n. 25542/2024; Cass. civ. 10.04.2024, n.
9706; Cass. civ. 09.01.2020 n. 297; Cass. civ. 21.05.2019 n. 13605).
In definitiva “è il gestore del servizio idrico, in caso di contestazione, a dover fornire in primo luogo la prova del corretto funzionamento dell'impianto, spostandosi poi detto onere – una volta assolto quello del gestore stesso – sull'utente”, il quale “può quindi limitarsi, in prima battuta e ove lamenti un non corretto computo dei propri consumi, ad allegare il cattivo funzionamento dell'impianto” (Corte di Appello di Napoli,
I sez. civile, sent. n. 1057/2020 del 24.02.2020).
9 Giova, poi, ricordare che, allorquando si verifichi una perdita occulta, l'utente, scoperta la stessa, è tenuto ad attivarsi nel rispetto dei doveri di diligenza contrattuale, provvedendo a riparare l'impianto e ad informarne il gestore. Ciascun utente ha il compito di provvedere alla manutenzione del proprio impianto idrico al fine di prevenire perdite e guasti, tuttavia, quando le problematiche che interessano tubature ubicate nella proprietà privata non siano chiaramente visibili e siano dovute a circostanze impreviste ed imprevedibili, non dipendenti da responsabilità dell'utente, i gestori devono consentire una procedura di sgravio, non potendo il consumo eccessivo essere addebitato all'utente in buona fede.
Orbene, sulla base di quanto allegato e provato dalle parti in corso del giudizio, tenuto conto della normativa in materia e dei principi giurisprudenziali sopra richiamata, può affermarsi la sussistenza dei dedotti inadempimenti da parte di CP_2
Nell'ipotesi, come nel caso di specie, di contestazione della bolletta da parte dell'utente per consumi anomali di acqua, , che fornisce il servizio, è tenuta a dimostrare l'esistenza del proprio credito. A CP_2
tal fine, quindi, non è sufficiente allegare la semplice lettura del contatore, essendo, invece, necessario che la compagnia erogatrice dimostri il corretto funzionamento del contatore, anche e soprattutto attraverso un esame dello stesso nel contraddittorio delle parti.
Mentre l'attrice, prima del giudizio, si è sempre attivata per sollecitare un controllo sul contatore (cfr. doc.
9 e 14: reclamo a mezzo Pec del 07.06.2022 e sollecito a mezzo Pec del 03.11.2022), e nel corso di causa ha fornito elementi probatori al fine di dimostrare il malfunzionamento del misuratore (consulenza tecnica di parte, prova testimoniale) soddisfacendo gli oneri probatori posti a suo carico, si è limitata ad CP_2
eccepire l'inoltro del reclamo senza gli appositi moduli ed a ritenere l'insussistenza di errori nella lettura del contatore, non effettuando alcun sopralluogo presso l'immobile della società attrice o alcun controllo sul misuratore dell'acqua, come sarebbe stato suo onere in adempimento agli obblighi contrattuali oltre che ai principi di buona fede e correttezza;
pertanto, nessun accertamento è stato effettuato da sul CP_2
corretto funzionamento del contatore, né alcuna prova è stata effettuata al fine di verificare la corretta registrazione dei consumi idrici e ciò ad onta del precisato onere probatorio gravante sul somministrante.
Ne consegue che la fatturazione di in relazione all'utenza in oggetto non appare corretta, non CP_2
essendo state emesse le fatture sulla base del consumo effettivo, ma di consumi presunti, erroneamente
10 calcolati sulla base di stime errate, che non hanno tenuto conto delle doglianze sul malfunzionamento del contatore e dei consumi storici dell'utente.
Gli importi richiesti da nelle fatture trasmesse e contestate non sono dovuti, con conseguente CP_2
annullamento delle stesse, dovendo procedere alla rettifica degli importi richiesti mediante il CP_2
ricalcolo dei consumi precedenti (che tenuto conto della consulenza di parte attrice, delle dichiarazioni testimoniali, può essere stimato in circa 30 mc al trimestre).
Non è, invece, fondata, la domanda di condanna di al risarcimento dei danni subiti per la CP_2
riparazione dell'impianto da cui derivava la perdita occulta, quantificati in € 240,00. Invero, in termini generali, i contratti con i gestori idrici stabiliscono che qualora vi siano dei guasti che si verificano a monte del contatore, dovranno essere riparati dal gestore in quanto responsabile ex art. 2051 c.c. con relativo addebito dei costi;
quanto alle tubazioni, invece, situate dopo il contatore, queste, salvo deroga contrattuale, sono da considerarsi di esclusiva proprietà privata, spettando dunque all'utente farsi carico dei costi per l'eventuale riparazione;
tanto è espressamente previsto anche dall'art. 29 del Regolamento del
S.I.I..
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022 nella misura indicata in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento da € 5.200,00 a € 26.000,00, con applicazione dei valori medi previsti dal cennato scaglione di riferimento, tenuto conto dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Accerta l'inadempimento contrattuale della , in pers. del legale rapp.te p.t., rispetto CP_2
agli obblighi assunti contrattualmente e, per l'effetto, dichiara non dovute, da parte della società istante, le somme di cui alle fatture contestate, emesse dal 02.03.2021 al 28.11.2023;
2) Ordina alla , in pers. del legale rapp.te p.t., di provvedere alla rettifica degli importi CP_2
richiesti di cui alle fatture emesse dal 02.03.2021 al 28.11.2023;
11 3) Rigetta la domanda, spiegata dalla di condanna di al risarcimento dei Parte_1 CP_2
danni conseguenti alla riparazione dell'impianto privato dell'immobile di parte attrice;
4) Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in € 264,00 Parte_1
per esborsi e € 5.077,00 per compensi, oltre iva e c.p.a., se dovuti, oltre rimborso generale delle spese al 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, in data 21.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
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9522011000714277 e delle successive fatture ancora non emesse, derivando il consumo fatturato