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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Saracino Manuela Consigliere
Dott. Nicola Morgese Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 700 del 2023
TRA
, in persona del AR
Ministro e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato della sede di Bari,
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Giannuzzi _1
Cardone.
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 15.12.2022, _1 conveniva in giudizio il , al fine di ottenere AR dal Tribunale di Trani una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il
D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma
122 Legge 2015/107, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il
1 personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche);
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente in servizio
a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa, da intendersi ritrascritti, di ottenere per ciascuno dei suddetti anni scolastici il beneficio economico di €. 500,00 annui di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma
121, della Legge n. 107/2015” e per l'effetto; 3 condannare, pertanto, il
[...]
a riconoscere in favore della ricorrente tramite il riferito Bonus Carta AR
Docente la somma di € 1.000; 4 condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
2. Si costituiva in giudizio il che resisteva al ricorso e chiedeva il AR rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna della parte ricorrente alle spese del primo grado di giudizio.
In subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto ad ottenere la c.d. Carta Docenti, chiedeva di disporne esclusivamente l'attivazione, con rigetto della domanda di condanna alla corresponsione dell'importo nominale richiesto;
del pari in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, invocava la compensazione delle spese processuali, tenuto conto del contegno ottemperante alle disposizioni vigenti in materia tenuto dall'Amministrazione, della particolarità delle questioni esaminate, della natura degli interessi coinvolti e dell'orientamento non univoco della giurisprudenza.
3. Con sentenza n.1034/2023 del 05.06.2023, il Tribunale di Trani in funzione di Giudice del Lavoro ha così definito la controversia: “1. dichiara il diritto di a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, _1 quindi, del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico svolto, come documentato in ricorso;
2. condanna, per l'effetto, il , in persona del AR
pro tempore, al pagamento di € 1.000,00 in favore della parte ricorrente;
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3. condanna il , in persona del AR CP_3
al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in
[...]
€ 500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%
2 come per legge con attribuzione con attribuzione al procuratore antistatario avv. Gianluigi
Giannuzzi Cardone.”.
2.1. in particolare, il primo giudice, dichiarata la sussistenza della giurisdizione dell'adito giudice ordinario e ricostruito il quadro normativo di riferimento, con richiamo all'art. 35 della Cost, all'art. 1, comma 121, della L.
n.107/2015 e successivi DPCM attuativi 24.09.2015 e 28.11.2016, alla disciplina contrattuale del comparto Scuola di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL 29.11.2007, ha concluso, mediante richiamo alla giurisprudenza amministrativa, che "la scelta del di escludere dal beneficio della Carta docenti il personale con contratto a AR tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A." (C.d.S., sentenza n. 1842/2022). Ha evidenziato che della questione era stata recentemente investita la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza del 18.05.2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della
Legge n. 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, aveva affermato che la stessa doveva essere interpretata nel senso che: "(...) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e AR non anche al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un AR vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti". Ha inoltre precisato, richiamando alcune pronunce di merito, che l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla
Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di
Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernente il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione, principi espressi nella nota decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09,
AV e C-456/09, IA Per_1
2.2. Il Tribunale, infine, ha precisato che: "la domanda vada qualificata come di risarcimento danno per non aver fruito della somma di denaro corrispondente al valore della Carta Docenti in conseguenza di un illegittimo comportamento del
[...]
e come tale sia ammissibile nei termini proposti;
ciò anche in considerazione AR
3 del fatto che essendo la domanda proposta da un docente precario questi potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico, il che renderebbe sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della Carta".
Ha ulteriormente specificato che non può affatto condividersi l'assunto difensivo del laddove sostiene essere a carico del docente la prova AR dell'esborso di somme di denaro ai fini della formazione, perché una soluzione di questo tipo finirebbe con il ledere ulteriormente la posizione del docente non di ruolo che, oltre a non aver ottenuto la Carta Docenti nei tempi e nella modalità previsti per i docenti precari, dovrebbe anche investire in autonomia sulla formazione senza nessuna certezza di ottenere il ristoro dell'esborso sostenuto.
3. Avverso tale statuizione, con ricorso del 27.06.2023, ha proposto appello il
. si è costituita in giudizio in AR _1 data 05.12.2024 con memoria difensiva ed appello incidentale, fondato sui motivi di seguito esposti.
4. Acquisiti i documenti di parte, nonché il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 23.01.2025, esaurita la discussione, la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
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5. Il affida l'atto di gravame a tre AR motivi di doglianza.
5.1. Con il primo motivo d'appello, il censura l'operato del primo AR giudice per essere lo stesso incorso nel vizio di ultrapetizione. Sottolinea, infatti, il che il Tribunale ha erroneamente qualificato la domanda della AR ricorrente quale domanda risarcitoria per equivalente, nonostante la si sia _1 limitata a chiedere l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il beneficio della
Carta elettronica del docente e la condanna del al riconoscimento del AR beneficio per i due anni di servizio prestati per un importo complessivo di €
1000,00. Sostiene che ove la domanda fosse stata qualificata come risarcitoria, il risarcimento avrebbe dovuto essere corrisposto in forma specifica e che il
Tribunale, condannando il Ministero a corrispondere alla somma di € 1.000,00, ha attribuito al ricorrente un bene della vita differente da quello richiesto, incorrendo pertanto nel vizio di ultrapetizione.
5.2. Con il secondo motivo l'appellante impugna, inoltre, il capo della sentenza che dispone il risarcimento del danno per equivalente e non già in forma
4 specifica, contravvenendo ai principi dell'ordinamento secondo cui il danno deve essere risarcito assegnando alla persona offesa l'utilità venuta meno, riportando così la situazione a quella illecitamente alterata dal fatto generatore;
sostiene, pertanto che «ove fosse corretta la statuizione sul risarcimento del danno, ciò dovrebbe avvenire mediante assegnazione di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata e, dunque, attraverso il rilascio di una carta docente con le dovute disponibilità di spesa».
Evidenzia all'uopo che la richiesta di una forma di tutela per equivalente a valle della maturazione delle annualità di servizio per cui il beneficio viene invocato non è conforme a correttezza, potendo in tal modo la docente ottenere la maggior utilità dell'assegnazione di una somma senza vincoli di spesa.
Si duole altresì per l'erroneità della statuizione impugnata nella misura in cui, riconoscendo alla ricorrente il diritto a fruire della carta docente, le si attribuisce illegittimamente un trattamento più favorevole rispetto ai docenti di ruolo, veicolando una forma di discriminazione “alla rovescia” che, di contro, è scongiurata dalla giurisprudenza interna e sovranazionale.
5.3. Con il terzo e ultimo motivo il impugna la decisione sulle AR spese di lite, invocando la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto di come, malgrado la novità della questione, la sussistenza di orientamenti non univoci in materia e la complessità delle questioni trattate, il giudice di prime cure abbia disposto la condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio;
sostiene dunque che dall'accoglimento del gravame discende la doverosa condanna della controparte al pagamento degli oneri del processo a norma dell'art. 91 c.p.c..
5.4. Mediante l'appello incidentale condizionato, la docente critica la sentenza di prime cure per violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1362 e ss.
c.c., per aver il giudice erroneamente qualificato la domanda quale risarcimento del danno, sebbene in ricorso sia stata richiesta la condanna in forma specifica del alla corresponsione del bonus della Carta Docenti ai sensi e per gli AR effetti della normativa di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015.
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5 6. L'appello proposto dal è fondato in parte e va, quindi, accolto AR entro i limiti e per i motivi di seguito enunciati, con il conseguente assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto dall'insegnante.
6.1. Questa Corte ritiene di dover fare applicazione dei principi interpretativi affermati in materia dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 depositata il
27 ottobre 2023 (alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., che possono essere sintetizzati nei seguenti termini:
1) la carta docente di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 124 del 1999, oppure incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giugno ai sensi dell'art. 4, comma
2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
AR
2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, della l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano in-terni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri;
tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali;
peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
né viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative;
è, dunque, soltanto la fuoriuscitdal
6 sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la carta “non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente;
si tratta di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonoma-mente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro;
il pregiudizio «va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio»;
4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito e cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del d.P.C.M. 28 novembre 2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, comma 2, della
7 l. n. 124 del 1999, conseguente all'applicazione diretta – previa disapplicazione del diritto interno confliggente – della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Accordo-quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato: «Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa»; b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della carta docente, avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
6.2. Quanto al caso di specie, parte appellata ha allegato di aver lavorato con cattedra piena e con supplenza fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico (cfr. ovvero di aver svolto la propria attività di insegnante negli anni scolastici: 2021/2022 (dal 25.10.2021 al 30.06.2022 presso l'Istituto “A. Casardi”;
2022/2023 (dal 08.09.2022 al 30.06.2023 presso l'Istituto “Cassandro Fermi
Nervi”). Ha precisato poi, con la memoria di costituzione e appello incidentale, di essere a tutt'oggi inserita nel sistema scolastico (circostanza, questa, non contestata specificamente dal appellante). AR
In applicazione dei principi in precedenza richiamati, dunque, la domanda va qualificata come di adempimento in forma specifica e non, come ritenuto dal
Tribunale, di risarcimento per equivalente. Quest'ultimo, difatti, è rimedio riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico.
Poiché nella specie l'insegnante ha dimostrato la persistenza del proprio interesse alla prestazione in forma specifica, spetta alla parte odierna appellata l'adempimento in forma specifica con l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
6.3. Alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione
(ultrabiennale) può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile.
Non convince al riguardo l'interpretazione di parte di certa giurisprudenza di merito secondo cui, se il beneficio – secondo la previsione di legge – è connesso al
8 singolo anno scolastico ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che, il riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione “alla rovescia” in danno dei docenti di ruolo.
La Cassazione ha affermato che, in tale ipotesi, il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo” per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente. Diversamente si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e quindi all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla CGUE.
Del resto, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del d.P.C.M. del 28 giugno 2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta.
Pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale (ciò che qui non è in discussione).
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, del d.P.C.M. 28 novembre 2016, secondo cui «la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio». La suddetta disposizione contempla esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo perché non ammette tra i beneficiari la categoria dei docenti precari. Essa, quindi, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto lavorativo, per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento.
La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre all'automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500,00 euro. Come più volte segnalato dalla Suprema Corte, difatti, ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il
9 beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica.
6.4. Infine, va disatteso il rilievo prospettato dal secondo cui, in AR ipotesi di riconoscimento in favore del docente del bonus, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario al fine di evitare una discriminazione “alla rovescia” ed avvantaggiare così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico.
Nella statuizione sopra richiamata la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che: «6)…l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento».
Appare dunque evidente che la “annualità” della didattica (intesa, come detto, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche) costituisce presupposto necessario e sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena con esclusione, quindi, di qualunque computo per giorni.
7. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello del AR va accolto nei limiti di cui s'è detto e, pertanto, in sostituzione del risarcimento del danno per equivalente accordato dal Tribunale ed in riforma dell'impugnata sentenza, deve riconoscersi, in favore della , il diritto a fruire della carta _1 elettronica per un valore pieno di euro 500,00 per tutte le annualità richiesta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla l. n. 107 del 2015 e con le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994.
10 Resta assorbita ogni altra questione posta dall'appello principale, ivi compresa quella relativa alla regolamentazione delle spese di lite che, stante la parziale riforma della pronuncia gravata, dev'essere rideterminata dal giudice dell'impugnazione in considerazione dell'esito complessivo della lite (cfr. ex multis Cass. n. 27606 del 2019).
7.1. È assorbito anche l'appello incidentale condizionato proposto dalla docente, a mezzo del quale – come visto – ella mirava a conseguire la medesima utilità attribuitagli per effetto dell'accoglimento del gravame proposto in via principale dal (queste, in particolare, le conclusioni dell'appello AR incidentale: «accertarsi e dichiararsi, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, con conseguente accredito nella stessa di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/22, 2022/2023, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato (ossia mediante attribuzione della carta docenti ed accredito nella stessa delle somme risultanti dovute)»).
8. Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate per metà, alla luce dell'intervento chiarificatore della Suprema Corte soltanto nel corso del giudizio, e poste, nella restante parte, a carico del appellante, AR parte sostanzialmente soccombente, nella misura e con le modalità di cui al dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale in concreto svolta, in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal nei confronti di AR
, con ricorso depositato il 27.06.2023, nonché sull'appello _1 incidentale proposto da proposto da , con memoria depositata il _1
05.12.2024, avverso la sentenza n.1034/2023 emessa in data 05.06.2023 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in parziale riforma AR dell'impugnata sentenza, condanna il AR all'attribuzione, in favore di , della Carta Docente per un importo _1 pari al valore di euro 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n.107/2015, oltre
11 interessi e rivalutazione dalla data dell'accredito nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della legge n.724 del 1994;
- dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato proposto _1
;
[...]
- condanna il al pagamento della metà delle spese del doppio grado AR del giudizio, che liquida, per l'intero, quanto al primo grado del giudizio in complessivi € 500,00 e con riferimento al presente giudizio di appello in complessivi € 500,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
compensa tra le parti la restante metà delle spese.
Così deciso in Bari, addì 23.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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