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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10612 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 19011/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 19011/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del legale CP_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Verdoliva, pec:
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ilario;
CP_2 C.F._1 pec: Email_2
-Appellato –
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. NUVOLA DI MAURO, pec: apoli.it. Ema_3 Email_4 CP_3
- Appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 18020/2023 del Giudice di Pace di depositata in data CP_3
07.04.2023.
Conclusioni: come da atti e verbali di udienza.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.7.2022 , convenendo innanzi all'Ufficio del CP_2
Giudice di Pace di l' ed il proponeva CP_3 Controparte_4 Controparte_3 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071/2021/0007006400/000 notificatagli in data
14.6.2022, avente ad oggetto contravvenzioni al codice della strada risalenti agli anni 2016 e 2017 e dell'importo complessivo di euro 2.836,13.
L'opponente chiedeva, in particolare, l'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'agente per la riscossione per intervenuta estinzione dei crediti dovuta a prescrizione.
Si costituiva l' la quale deduceva, in via preliminare, Controparte_4
l'inammissibilità dell'opposizione spiegata ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973
(ora art. 91, comma quinto, D. Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025), dovendosi la domanda qualificare come opposizione diretta ad estratto di ruolo;
postulava, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ed in riferimento alle doglianze involgenti la presunta irregolarità della notificazione della cartella, in quanto domanda da ricondursi all'opposizione agli atti esecutivi ex all'art. 617, primo comma, c.p.c. e da proporsi, in realtà dinanzi al Tribunale, entro venti giorni dalla notificazione dell'atto; sempre in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le doglianze involgenti attività di competenza esclusiva dell'ente impositore;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata, atteso che risultava regolarmente notificata la cartella e non decorso il termine di prescrizione nel periodo compreso tra le date di notificazione dei verbali e la data di notificazione della cartella, tenuto conto della sospensione dei termini sancita dalla normativa emergenziale da Covid19; deduceva, infine, l'infondatezza della domanda anche sotto il profilo della presunta illegittimità della cartella per difetto di motivazione o erronea applicazione delle somme a titolo di maggiorazione e interessi, risultando la stessa del tutto conforme a legge.
La convenuta chiedeva, quindi, la declaratoria di incompetenza per materia del giudice di pace CP_4 adito o, in caso contrario, il rigetto dell'opposizione spiegata e la condanna alle spese di lite della parte attrice.
Non si costituiva, invece, il Controparte_3
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 18020 depositata in data 7.4.2023, previa qualificazione CP_3 della domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., accoglieva l'opposizione ritenendo non provata la regolare notificazione della cartella da parte dell'agente per la riscossione;
condannava, poi, la sola al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte Controparte_4 opponente. pagina 2 di 6 Con atto di citazione notificato in data 19.9.2023, l' proponeva, Controparte_4 quindi, appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando l'erroneità della decisione e chiedendone la riforma.
In particolare, impugnava la sentenza resa dal giudice di prime cure, innanzitutto, per violazione del disposto ex art. 112 c.p.c. e del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo il giudice accolto l'opposizione per la mancata prova circa la regolare notificazione della cartella, laddove il aveva spiegato opposizione avverso la cartella stessa, che riconosceva ritualmente CP_2 notificatagli;
in secondo luogo, impugnava il capo di sentenza con il quale il giudice di primo grado aveva condannato la stessa al pagamento delle spese di lite e non, invece, l'ente impositore in CP_4 via esclusiva, ritenendo quest'ultimo unico responsabile in caso di prescrizione.
Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accertamento della rituale notificazione della cartella e la condanna del solo al pagamento, in favore Controparte_3 dell'opponente, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva nel presente gravame , il quale chiedeva l'inammissibilità o il rigetto CP_2 dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, sosteneva che l'appellante non avesse impugnato la statuizione di primo grado CP_4 relativa all'annullamento della cartella, bensì esclusivamente la parte relativa all'accertamento della regolare notificazione della cartella (in realtà ed effettivamente mai richiesto) ed ai soli fini dell'impugnazione del capo di sentenza relativo alla condanna alle spese a suo esclusivo carico;
da tanto, ne faceva derivare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o, comunque,
l'acquiescenza alla prima statuizione, passata per tale via in cosa giudicata.
Inoltre, riproponeva la domanda relativa all'intervenuta estinzione del credito per prescrizione – ritendendo vi fosse stata un'omessa o assorbita pronuncia, in tal senso, da parte del giudice di prime cure – chiedendo la conferma delle statuizioni relative all'accoglimento dell'opposizione e della condanna alle spese di lite in proprio favore.
Si costituiva, altresì, il aderendo al primo motivo di appello spiegato dall' Controparte_3 CP_4
e chiedendo la riforma della sentenza impugnata nel senso del rigetto Controparte_4 dell'opposizione proposta e la condanna dell'opponente alle spese di giudizio.
Pertanto, precisate le conclusioni e depositate note conclusionali e repliche, all'udienza del 2.10.2025 la causa veniva riservata in decisione.
*****
1. Tanto premesso e in via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. formulata dalla parte appellata . CP_2
pagina 3 di 6 Sul punto, giova ricordare come – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un. 16 novembre 2017, n. 27199).
Nel caso di specie, le condizioni sopra richiamate appaiono rispettate, atteso che – come emerge della ricostruzione delle censure sopra operata in premessa – la parte appellante ha comunque individuato una serie di profili della sentenza impugnata ritenuti meritevoli di censura ed ha prospettato le ragioni per le quali non sarebbero corrette le determinazioni del giudice di prime cure.
2. Nel merito, l'appello risulta fondato e va accolto.
L'appellante chiede di riformare l'errato accertamento del giudice di prime cure circa la mancata notificazione della cartella – reso extra petita poiché mai richiesto, in realtà, dall'opponente – CP_2 per giungere, poi, alla riforma della sentenza anche in punto di spese, eventualmente da porsi a solo carico dell'ente impositore.
La doglianza è fondata poiché è risultata del tutto extra petita la statuizione del giudice di pace circa la mancata prova della rituale notificazione della cartella da parte dell'agente per la riscossione: fatto neppure contestato dall'opponente che, anzi, spiegava opposizione proprio avverso la cartella notificatagli.
Dalla ricostruzione delle doglianze formulate dinanzi al Giudice di Pace, infatti, risulta che l'opponente avesse, in realtà, esperito una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. finalizzata all'accertamento della maturata prescrizione dei crediti già alla data di notificazione della cartella, a fronte di verbali riconosciuti come regolarmente notificatigli negli anni 2016 e 2017.
Sicchè, una volta accertata come errata la statuizione del giudice di prime cure in ordine alla ritenuta mancata notifica della cartella, occorrerà riesaminare nel merito i motivi di opposizione presentati in primo grado dall'opponente ed implicitamente assorbiti dalla pronunzia sulla questione (erroneamente ritenuta) preliminare.
In applicazione del principio di cui all'art. 346 cpc, l'appellato costituendosi nel giudizio di CP_2 secondo grado, ha espressamente reiterato le argomentazioni formulate in primo grado a sostegno pagina 4 di 6 dell'opposizione a cartella di pagamento, ma non esaminate.
Si tratta, invero, della sola eccezione di prescrizione che il assume essersi maturata tra la CP_2 notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni al CdS, “avvenute tra il 22.08.2016 e l'08.03.2017”
e la notifica della cartella opposta.
Senonchè l'eccezione deve ritenersi infondata in quanto, come correttamente controeccepito in primo grado da la sospensione della prescrizione disposta dalla normativa per fronteggiare i disagi CP_5 economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19, hanno spostato in avanti il termine quinquennale di prescrizione nel caso di specie.
Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 24.11.1981, infatti, la prescrizione applicabile è quella quinquennale che decorre dalla data di notificazione dei diversi verbali – come detto risalente al periodo tra 22.8.2016 e 08.03.2017 – cui deve però aggiungersi la sospensione dei termini dall'8.3.2020 al 31.8.2021 sancita dalla normativa dettata per l'emergenza pandemica da COVID19
(corrispondente a complessivi 542 giorni).
Ne deriva che alla data di notifica della cartella di pagamento, pacificamente avvenuta il 14.06.2022, nessuno dei crediti azionati era prescritto (termine di prescrizione effettivo 5 anni + 542 giorni a decorrere dalla notifica dei rispettivi verbali di contestazione dell'infrazione).
Non può trovare accoglimento la tesi dell'appellato secondo cui si sarebbe verificata acquiescenza sul capo della sentenza inerente l'annullamento della cartella di pagamento, giacchè la lettura integrale dell'atto di appello consente di affermare che la pronuncia avuta di mira era proprio quella volta ad accertare che nessuna omissione vi era stata in ordine alla notifica della cartella di pagamento, con la conseguenza che, venuto meno tale preliminare accertamento, non può che riaprirsi il campo per l'applicazione dell'art. 346 cpc, vale a dire per l'esame in appello delle domande ed eccezioni non esaminate in primo grado perché assorbite o incompatibili (nel caso di specie l'eccezione di prescrizione come formulata dal in primo grado) e non rinunciate. CP_2
E' noto infatti che “La parte pienamente vittoriosa in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni di rito non esaminate, essendo sufficiente la loro espressa riproposizione nel giudizio di impugnazione.” (Sez. 2 - , Sentenza n. 19755 del 17/07/2025).
3. Ciò posto, l'appello deve essere accolto ed in riforma integrale della sentenza di primo grado, deve essere rigettata l'opposizione a cartella di pagamento proposta da in primo grado. CP_2
4. Le spese del primo grado seguono la soccombenza e sono poste a carico del ed in favore di CP_2
nella misura liquidata in dispositivo. CP_5
Le spese del presente grado del pari seguono la soccombenza e sono poste a carico del ed in CP_2
pagina 5 di 6 favore di e del nella misura liquidata in dispositivo. CP_5 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 18020 Controparte_4 del Giudice di Pace di depositata in data 7.4.2023, nell'ambito del procedimento di primo CP_3 grado R.G. n. 49998/2022, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a cartella di pagamento n. 07120210007006400/000 proposta in primo grado da;
CP_2
2) condanna l'appellato al rimborso delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come segue:
• € 600,00 in favore di a titolo di compensi professionali del procuratore relativi al CP_5 giudizio di primo grado, oltre rimborso spese generali al 15%, cp ed iva come per legge;
• € 175,00 per spese vive in favore di € 900,00 a titolo di compensi professionali del CP_5 procuratore in favore di ed € 900,00 a titolo di compensi professionali del procuratore in CP_5 favore del relativi al giudizio di secondo grado, oltre rimborso spese Controparte_3 generali al 15%, cp ed iva come per legge.
Così deciso in Napoli, il giorno 17.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 19011/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del legale CP_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Verdoliva, pec:
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ilario;
CP_2 C.F._1 pec: Email_2
-Appellato –
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. NUVOLA DI MAURO, pec: apoli.it. Ema_3 Email_4 CP_3
- Appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 18020/2023 del Giudice di Pace di depositata in data CP_3
07.04.2023.
Conclusioni: come da atti e verbali di udienza.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.7.2022 , convenendo innanzi all'Ufficio del CP_2
Giudice di Pace di l' ed il proponeva CP_3 Controparte_4 Controparte_3 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071/2021/0007006400/000 notificatagli in data
14.6.2022, avente ad oggetto contravvenzioni al codice della strada risalenti agli anni 2016 e 2017 e dell'importo complessivo di euro 2.836,13.
L'opponente chiedeva, in particolare, l'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'agente per la riscossione per intervenuta estinzione dei crediti dovuta a prescrizione.
Si costituiva l' la quale deduceva, in via preliminare, Controparte_4
l'inammissibilità dell'opposizione spiegata ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973
(ora art. 91, comma quinto, D. Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025), dovendosi la domanda qualificare come opposizione diretta ad estratto di ruolo;
postulava, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ed in riferimento alle doglianze involgenti la presunta irregolarità della notificazione della cartella, in quanto domanda da ricondursi all'opposizione agli atti esecutivi ex all'art. 617, primo comma, c.p.c. e da proporsi, in realtà dinanzi al Tribunale, entro venti giorni dalla notificazione dell'atto; sempre in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le doglianze involgenti attività di competenza esclusiva dell'ente impositore;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata, atteso che risultava regolarmente notificata la cartella e non decorso il termine di prescrizione nel periodo compreso tra le date di notificazione dei verbali e la data di notificazione della cartella, tenuto conto della sospensione dei termini sancita dalla normativa emergenziale da Covid19; deduceva, infine, l'infondatezza della domanda anche sotto il profilo della presunta illegittimità della cartella per difetto di motivazione o erronea applicazione delle somme a titolo di maggiorazione e interessi, risultando la stessa del tutto conforme a legge.
La convenuta chiedeva, quindi, la declaratoria di incompetenza per materia del giudice di pace CP_4 adito o, in caso contrario, il rigetto dell'opposizione spiegata e la condanna alle spese di lite della parte attrice.
Non si costituiva, invece, il Controparte_3
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 18020 depositata in data 7.4.2023, previa qualificazione CP_3 della domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., accoglieva l'opposizione ritenendo non provata la regolare notificazione della cartella da parte dell'agente per la riscossione;
condannava, poi, la sola al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte Controparte_4 opponente. pagina 2 di 6 Con atto di citazione notificato in data 19.9.2023, l' proponeva, Controparte_4 quindi, appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando l'erroneità della decisione e chiedendone la riforma.
In particolare, impugnava la sentenza resa dal giudice di prime cure, innanzitutto, per violazione del disposto ex art. 112 c.p.c. e del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo il giudice accolto l'opposizione per la mancata prova circa la regolare notificazione della cartella, laddove il aveva spiegato opposizione avverso la cartella stessa, che riconosceva ritualmente CP_2 notificatagli;
in secondo luogo, impugnava il capo di sentenza con il quale il giudice di primo grado aveva condannato la stessa al pagamento delle spese di lite e non, invece, l'ente impositore in CP_4 via esclusiva, ritenendo quest'ultimo unico responsabile in caso di prescrizione.
Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accertamento della rituale notificazione della cartella e la condanna del solo al pagamento, in favore Controparte_3 dell'opponente, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva nel presente gravame , il quale chiedeva l'inammissibilità o il rigetto CP_2 dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, sosteneva che l'appellante non avesse impugnato la statuizione di primo grado CP_4 relativa all'annullamento della cartella, bensì esclusivamente la parte relativa all'accertamento della regolare notificazione della cartella (in realtà ed effettivamente mai richiesto) ed ai soli fini dell'impugnazione del capo di sentenza relativo alla condanna alle spese a suo esclusivo carico;
da tanto, ne faceva derivare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o, comunque,
l'acquiescenza alla prima statuizione, passata per tale via in cosa giudicata.
Inoltre, riproponeva la domanda relativa all'intervenuta estinzione del credito per prescrizione – ritendendo vi fosse stata un'omessa o assorbita pronuncia, in tal senso, da parte del giudice di prime cure – chiedendo la conferma delle statuizioni relative all'accoglimento dell'opposizione e della condanna alle spese di lite in proprio favore.
Si costituiva, altresì, il aderendo al primo motivo di appello spiegato dall' Controparte_3 CP_4
e chiedendo la riforma della sentenza impugnata nel senso del rigetto Controparte_4 dell'opposizione proposta e la condanna dell'opponente alle spese di giudizio.
Pertanto, precisate le conclusioni e depositate note conclusionali e repliche, all'udienza del 2.10.2025 la causa veniva riservata in decisione.
*****
1. Tanto premesso e in via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. formulata dalla parte appellata . CP_2
pagina 3 di 6 Sul punto, giova ricordare come – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un. 16 novembre 2017, n. 27199).
Nel caso di specie, le condizioni sopra richiamate appaiono rispettate, atteso che – come emerge della ricostruzione delle censure sopra operata in premessa – la parte appellante ha comunque individuato una serie di profili della sentenza impugnata ritenuti meritevoli di censura ed ha prospettato le ragioni per le quali non sarebbero corrette le determinazioni del giudice di prime cure.
2. Nel merito, l'appello risulta fondato e va accolto.
L'appellante chiede di riformare l'errato accertamento del giudice di prime cure circa la mancata notificazione della cartella – reso extra petita poiché mai richiesto, in realtà, dall'opponente – CP_2 per giungere, poi, alla riforma della sentenza anche in punto di spese, eventualmente da porsi a solo carico dell'ente impositore.
La doglianza è fondata poiché è risultata del tutto extra petita la statuizione del giudice di pace circa la mancata prova della rituale notificazione della cartella da parte dell'agente per la riscossione: fatto neppure contestato dall'opponente che, anzi, spiegava opposizione proprio avverso la cartella notificatagli.
Dalla ricostruzione delle doglianze formulate dinanzi al Giudice di Pace, infatti, risulta che l'opponente avesse, in realtà, esperito una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. finalizzata all'accertamento della maturata prescrizione dei crediti già alla data di notificazione della cartella, a fronte di verbali riconosciuti come regolarmente notificatigli negli anni 2016 e 2017.
Sicchè, una volta accertata come errata la statuizione del giudice di prime cure in ordine alla ritenuta mancata notifica della cartella, occorrerà riesaminare nel merito i motivi di opposizione presentati in primo grado dall'opponente ed implicitamente assorbiti dalla pronunzia sulla questione (erroneamente ritenuta) preliminare.
In applicazione del principio di cui all'art. 346 cpc, l'appellato costituendosi nel giudizio di CP_2 secondo grado, ha espressamente reiterato le argomentazioni formulate in primo grado a sostegno pagina 4 di 6 dell'opposizione a cartella di pagamento, ma non esaminate.
Si tratta, invero, della sola eccezione di prescrizione che il assume essersi maturata tra la CP_2 notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni al CdS, “avvenute tra il 22.08.2016 e l'08.03.2017”
e la notifica della cartella opposta.
Senonchè l'eccezione deve ritenersi infondata in quanto, come correttamente controeccepito in primo grado da la sospensione della prescrizione disposta dalla normativa per fronteggiare i disagi CP_5 economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19, hanno spostato in avanti il termine quinquennale di prescrizione nel caso di specie.
Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 24.11.1981, infatti, la prescrizione applicabile è quella quinquennale che decorre dalla data di notificazione dei diversi verbali – come detto risalente al periodo tra 22.8.2016 e 08.03.2017 – cui deve però aggiungersi la sospensione dei termini dall'8.3.2020 al 31.8.2021 sancita dalla normativa dettata per l'emergenza pandemica da COVID19
(corrispondente a complessivi 542 giorni).
Ne deriva che alla data di notifica della cartella di pagamento, pacificamente avvenuta il 14.06.2022, nessuno dei crediti azionati era prescritto (termine di prescrizione effettivo 5 anni + 542 giorni a decorrere dalla notifica dei rispettivi verbali di contestazione dell'infrazione).
Non può trovare accoglimento la tesi dell'appellato secondo cui si sarebbe verificata acquiescenza sul capo della sentenza inerente l'annullamento della cartella di pagamento, giacchè la lettura integrale dell'atto di appello consente di affermare che la pronuncia avuta di mira era proprio quella volta ad accertare che nessuna omissione vi era stata in ordine alla notifica della cartella di pagamento, con la conseguenza che, venuto meno tale preliminare accertamento, non può che riaprirsi il campo per l'applicazione dell'art. 346 cpc, vale a dire per l'esame in appello delle domande ed eccezioni non esaminate in primo grado perché assorbite o incompatibili (nel caso di specie l'eccezione di prescrizione come formulata dal in primo grado) e non rinunciate. CP_2
E' noto infatti che “La parte pienamente vittoriosa in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni di rito non esaminate, essendo sufficiente la loro espressa riproposizione nel giudizio di impugnazione.” (Sez. 2 - , Sentenza n. 19755 del 17/07/2025).
3. Ciò posto, l'appello deve essere accolto ed in riforma integrale della sentenza di primo grado, deve essere rigettata l'opposizione a cartella di pagamento proposta da in primo grado. CP_2
4. Le spese del primo grado seguono la soccombenza e sono poste a carico del ed in favore di CP_2
nella misura liquidata in dispositivo. CP_5
Le spese del presente grado del pari seguono la soccombenza e sono poste a carico del ed in CP_2
pagina 5 di 6 favore di e del nella misura liquidata in dispositivo. CP_5 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 18020 Controparte_4 del Giudice di Pace di depositata in data 7.4.2023, nell'ambito del procedimento di primo CP_3 grado R.G. n. 49998/2022, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a cartella di pagamento n. 07120210007006400/000 proposta in primo grado da;
CP_2
2) condanna l'appellato al rimborso delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come segue:
• € 600,00 in favore di a titolo di compensi professionali del procuratore relativi al CP_5 giudizio di primo grado, oltre rimborso spese generali al 15%, cp ed iva come per legge;
• € 175,00 per spese vive in favore di € 900,00 a titolo di compensi professionali del CP_5 procuratore in favore di ed € 900,00 a titolo di compensi professionali del procuratore in CP_5 favore del relativi al giudizio di secondo grado, oltre rimborso spese Controparte_3 generali al 15%, cp ed iva come per legge.
Così deciso in Napoli, il giorno 17.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 6 di 6