Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 2150
TAR
Sentenza 10 febbraio 2026
>
CS
Decreto cautelare 21 febbraio 2026
>
CS
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di motivazione della stazione appaltante

    Il primo giudice ha accolto la censura ritenendo che la motivazione della stazione appaltante fosse generica.

  • Accolto
    Genericità delle motivazioni addotte da Novareti S.p.A.

    Il primo giudice ha accolto la censura ritenendo che le motivazioni di Novareti S.p.A. fossero generiche e inidonee a spiegare il presunto vantaggio competitivo perso.

  • Rigettato
    Erronea interpretazione dei principi UE sulla prevalenza della tutela giurisdizionale sulla riservatezza

    La Corte ha ritenuto che il giudizio avesse per oggetto l'impugnazione del provvedimento della stazione appaltante di accoglimento delle richieste di oscuramento, non istanze di accesso motivate ai sensi dell'art. 35, quinto comma, del Codice dei contratti pubblici, rendendo irrilevanti i principi sul bilanciamento concreto.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'oscuramento di informazioni relative alle iniziative per certificati bianchi e evoluzione del prezzo

    La Corte ha ritenuto generica la motivazione addotta da Novareti S.p.A. riguardo al vantaggio competitivo correlato alle iniziative per i TEE e al valore economico degli stessi, e non proporzionata l'esclusione dell'intero contenuto del documento.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'oscuramento di informazioni sui costi del personale e modello gestionale

    La Corte ha ritenuto eccessivamente estesa la richiesta di oscuramento relativa all'organizzazione aziendale, alla struttura gerarchica e ai ruoli chiave, in violazione del principio di specificità delle informazioni coperte da segreto.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'oscuramento di informazioni relative agli scenari energetici

    La Corte ha ritenuto la motivazione insufficiente a sorreggere una pretesa di segretezza sull'intera documentazione, essendo sufficiente l'omissione delle indicazioni di terze parti.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'oscuramento dei dati relativi ai bilanci separati

    La Corte ha ritenuto che i dati confluiscono in documenti di bilancio per i quali sono previste forme di pubblicità, e che l'ostensione a concorrenti non implica divulgazione al pubblico.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'oscuramento della documentazione relativa all'analisi costi-benefici

    La Corte ha ritenuto la motivazione affetta dai medesimi vizi di deficit di specificità e conseguenze non proporzionate alle effettive esigenze di riservatezza.

  • Rigettato
    Ricorso incidentale per disparità di trattamento

    La Corte ha ritenuto che le motivazioni addotte da IT TI S.p.A. fossero più articolate e specifiche rispetto a quelle di Novareti S.p.A., escludendo la disparità di trattamento.

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Commentari2

  • 1Diritto Amministrativo
    https://www.ildirittoamministrativo.it/

    TRGA Trento, sent. del 10 febbraio 2026, n. 22. In materia di accesso agli atti di gara, una volta prevista per legge la massima ostensibilità degli atti di gara attraverso l'uso della piattaforma digitale, all'esito delle decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento per parti di offerte, non è prevista alcuna ulteriore istanza di accesso da parte della ditta interessata all'ostensione dei documenti rimasti secretati, la quale ha l'onere di reagire tempestivamente entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione. È inammissibile il ricorso incidentale nel rito c.d. “superaccelerato”, in quanto tale rito è previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. 31 marzo …

     Leggi di più…

  • 2Le norme che escludono il diritto di accesso agli atti di gara si interpretano secondo criteri rigorosiAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 1 aprile 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 2150
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 2150
Data del deposito : 16 marzo 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo