Sentenza 10 febbraio 2026
Decreto cautelare 21 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
TRGA Trento, sent. del 10 febbraio 2026, n. 22. In materia di accesso agli atti di gara, una volta prevista per legge la massima ostensibilità degli atti di gara attraverso l'uso della piattaforma digitale, all'esito delle decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento per parti di offerte, non è prevista alcuna ulteriore istanza di accesso da parte della ditta interessata all'ostensione dei documenti rimasti secretati, la quale ha l'onere di reagire tempestivamente entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione. È inammissibile il ricorso incidentale nel rito c.d. “superaccelerato”, in quanto tale rito è previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. 31 marzo …
Leggi di più… - 2. Le norme che escludono il diritto di accesso agli atti di gara si interpretano secondo criteri rigorosiAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 1 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02150/2026REG.PROV.COLL.
N. 01460/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2026, proposto da
Novareti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Ferla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IT TI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, OR Vercillo e Giulia Boldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia Autonoma di TO, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Provincia Autonoma di TO n. 22/2026, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IT TI S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 il Cons. OR CA e uditi per le parti gli avvocati Ferla e Vercillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con l’appello in trattazione, la società Novareti s.p.a. chiede la riforma della sentenza 10 febbraio 2026, n. 22, con la quale il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di TO ha accolto il ricorso proposto da IT TI s.p.a. ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e ha annullato la decisione della Provincia di TO (stazione appaltante) di sottrarre all’accesso l’offerta presentata da Novareti s.p.a. nel procedimento per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni dell’ambito unico territoriale di TO (all’esito del quale Novareti è risultata aggiudicataria e IT TI seconda classificata), condannando la Provincia di TO «all’ostensione dei documenti richiesti nei termini di cui in motivazione» ; infine, ha rigettato il ricorso incidentale promosso da Novareti .
2. – Il primo giudice ha annullato la decisione di oscurare l’offerta Novareti accogliendo sia la censura di difetto di motivazione del provvedimento con il quale la stazione appaltante ha disposto l’oscuramento, sia la doglianza di genericità delle motivazioni addotte da Novareti a sostegno della istanza di oscuramento.
3. – La società Novareti , rimasta soccombente, ha proposto appello deducendo plurime censure.
4. – Alla camera di consiglio del 5 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. - Passando al vaglio dei singoli motivi d’appello, con il primo motivo (p. 7-11 dell’atto di appello) l’appellante deduce l’erroneità della sentenza per non avere tenuto conto dei principi dettati dalla Corte di Giustizia con ordinanza del 10 giugno 2025, causa C-686/2024, secondo cui non è conforme al diritto europeo una regola di prevalenza a priori della tutela giurisdizionale sulla riservatezza, in quanto le pertinenti norme delle direttive europee in materia di appalti e concessioni non consentono di attribuire astratta preminenza a uno dei due valori in gioco, ma impongono che sia effettuato un bilanciamento in concreto tra i contrapposti interessi. Nel caso di specie, il primo giudice, in contrasto con detti principi, avrebbe interpretato la normativa nazionale vigente (artt. 35 e 36 del Codice dei contratti pubblici) nel senso di privilegiare il diritto di accesso sul diritto alla riservatezza, senza operare alcun al bilanciamento in concreto con le esigenze difensive del terzo interessato all’accesso.
6. - Col secondo motivo (p. 11-14 dell’atto di appello), l’appellante impugna il capo della sentenza che ha ritenuto illegittimo l’operato della stazione appaltante per avere disposto, in accoglimento dell’istanza di Novareti , l’oscuramento delle informazioni contenute nell’offerta relative alle iniziative per l’ottenimento dei certificati bianchi e alla evoluzione del prezzo nell’arco della concessione (cfr. punto 2.4. della dichiarazione di riservatezza dell’appellante), ritenendo che le motivazioni di cui alla dichiarazione di riservatezza di Novareti fossero generiche e inidonee a spiegare in cosa si sostanzierebbe il vantaggio competitivo che verrebbe meno in seguito all’ostensione.
6.1. - L’appellante censura anche l’assunto del Tribunale amministrativo secondo cui l’interesse all’accesso di IT TI sarebbe in re ipsa , visto lo scarto minimo di punteggio tra le due offerte, considerato altresì che non spetta al giudice dell’accesso valutare la fondatezza dell’eventuale censura che potrebbe essere avanzata dalla controinteressata alla luce delle informazioni relativamente alle quali ha chiesto l’accesso.
6.2. - In critica a tali affermazioni, l’appellante sottolinea che le motivazioni riportate nella richiesta di secretazione identificherebbero chiaramente il perimetro oggettivo delle informazioni riservate, facendo riferimento a relativo “oggetto”, “funzione” e correlato “specifico know how”. Novareti , infatti, avrebbe specificato che, qualora i contenuti relativi alle iniziative funzionali all’ottenimento dei certificati bianchi venissero divulgati, verrebbe meno «il vantaggio competitivo correlato alla tipologia di iniziative funzionali alla produzione dei TEE ed al valore economico degli stessi, utilizzabili anche per altre gare inerenti al servizio di distribuzione gas alle quali NOVARETI intende partecipare, con conseguenti gravi danni per la medesima» . La pubblicazione di questa porzione della “Nota illustrativa al piano industriale”, illegittimamente imposta dalla sentenza, comporterebbe la rivelazione di un segreto tecnico o commerciale, offrendo un indebito vantaggio competitivo a IT TI.
6.3. - Sotto il profilo delle esigenze difensive, l’appellante ritiene errata anche la considerazione secondo cui l’esiguo scarto di punteggio tra le due offerte giustificherebbe l’ostensione, posto che gli artt. 35 e 36 del Codice dei contratti pubblici prevedono che in presenza di un segreto tecnico/commerciale l’accesso è consentito solo a fini difensivi – e previo adeguato bilanciamento dei contrapposti interessi, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia – ovvero nei casi di necessaria strumentalità dell’accesso rispetto alla difesa in giudizio dei propri interessi giuridici. Tuttavia, IT TI non avrebbe dato prova del suddetto nesso di strumentalità perché, con riguardo in particolare al sub-criterio A.6 di valutazione delle offerte tecniche, il disciplinare di gara non individuerebbe alcuna correlazione (nei termini di necessaria strumentalità cui sopra si è accennato) tra l’attribuzione del punteggio riferito al sub-criterio e le informazioni di cui IT pretende l’ostensione, trattandosi di un criterio la cui applicazione ha carattere meccanico e vincolato, derivando da una formula matematica predeterminata.
7. - Con il terzo motivo (p. 14-16 dell’atto di appello), l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto genericamente motivata l’istanza di Novareti e, conseguentemente, la decisione della stazione appaltante di oscurare le informazioni sull’articolazione e sull’elaborazione dei costi del personale. Ribadisce, pertanto, che le suddette informazioni attengono all’efficienza del modello organizzativo, come elemento di competitività dell’azienda rispetto alle altre imprese concorrenti, e rispondono a uno specifico know-how meritevole di tutela. Peraltro, IT TI non sarebbe stata in grado di rappresentare alcuna specifica esigenza difensiva che avesse ad oggetto i costi del personale stimati da Novareti né per quel che riguarda l’attribuzione del punteggio relativo al sub criterio B.2, per il quale non rileverebbe in alcun modo il dato relativo al costo del personale, né per quel che riguarda l’impatto di detti costi sulla sostenibilità economica dell’offerta presentata da Novareti .
9. - Con il quarto profilo di censura (p. 16-19 dell’appello), l’appellante impugna il capo di sentenza che ha deciso per la ostensione dei dati e delle informazioni contabili contenuti nei bilanci separati ( unbundling contabile ) dell’attività di distribuzione del gas, allegati all’offerta economica di Novareti . Secondo l’appellante, il primo giudice non avrebbe correttamente inteso la motivazione della dichiarazione di riservatezza, con la quale invece Novareti avrebbe sottolineato come si tratti di informazioni di dettaglio che, se divulgate, consentirebbero di individuare le scelte strategiche e gestionali fondamentali che l’impresa ha compiuto nella formulazione dell’offerta, determinanti per l’efficienza e la competitività dell’impresa stessa sia nella specifica gara sia nelle future gare nelle quali queste scelte potrebbero essere replicate. Anche sotto questo profilo, inoltre, le statuizioni del Tribunale amministrativo sarebbero erronee laddove ravvisano una esigenza difensiva che IT, in realtà, non sarebbe stata in grado di dimostrare, non avendo affacciato alcun sospetto in ordine alla inattendibilità o alla non congruità delle voci di costo indicate nel piano industriale di Novareti .
10. - Con il quinto motivo (p. 23-27 dell’appello), l’appellante lamenta l’ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha statuito il diritto di IT TI a pretendere l’ostensione del documento dell’offerta di Novareti denominato “PSI.D.5_Risultato dell’analisi costi-benefici”, posto che – ad avviso del primo giudice - la richiesta di oscuramento avanzata da Novareti sarebbe stata accolta dalla stazione appaltante con motivazione generica. L’appellante stigmatizza tali affermazioni, richiamando integralmente il punto 2.1. della dichiarazione di riservatezza, che con estrema precisione avrebbe precisato le ragioni della tutela, ricollegandole a elementi oggettivi e verificabili, come richiesto dall’art. 35, quarto comma, del Codice dei contratti pubblici.
11. - I motivi fin qui esposti possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione sul piano logico-giuridico.
Essi sono infondati.
12. - In generale, deve muoversi dalla premessa che la disposizione che consente di sottrarre all’accesso (oscurare, secondo la lettera dell’art. 36, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici approvato col d.lgs. n. 36 del 2023) parti dell’offerta dell’operatore economico va interpretata secondo criteri rigorosi e restrittivi, dal momento che la decisione di escludere la conoscenza di documenti amministrativi (tra i quali rientrano tutti quelli «detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse» , anche se di natura privatistica: art. 22, primo comma, lettera d) , della legge n. 241 del 1990) in linea di principio si pone in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa (richiamati anche dall’art. 22, secondo comma, cit.). Le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso sono pertanto tipiche e tassative. Nel caso di specie, l’esclusione dall’accesso di tutta o parte della documentazione costituente l’offerta (tecnica o economica) è subordinata, nell’art. 35, quarto comma, del Codice dei contratti pubblici, alla dichiarazione motivata della parte interessata all’oscuramento e alla prova che le informazioni contenute nell’offerta (o nelle giustificazioni di questa) costituiscono segreti tecnici o commerciali. Il concetto normativo centrale è quindi quello di segreto tecnico o commerciale, di cui occorre individuare il significato sulla base delle (altre) norme dell’ordinamento che ne stabiliscono la rilevanza giuridica (posto che la norma di cui al citato art. 35 non offre elementi che consentano di risalire al suo significato specifico). Tra queste vanno prese in considerazione, come è stato già sottolineato in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2025, n. 10036; sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857), le norme del codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005) e in particolare l’art. 98, primo comma, il quale (dopo le modifiche introdotte dall’art. 3, secondo comma, del d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, che recepito la direttiva n. 2016/943/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016) prevede che «per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete» .
12.1. - La giurisprudenza nazionale ha poi analizzato anche la specifica nozione di know how rilevante ai fini della sottrazione all’accesso della documentazione relativa all’offerta sottolineando che essa si riferisce «a una tecnica, o una prassi o, oggi, prevalentemente, a una informazione, e, in via sintetica, all’intero patrimonio di conoscenze di un’impresa, frutto di esperienze e ricerca accumulatesi negli anni, e capace di assicurare all’impresa un vantaggio competitivo, e quindi un’aspettativa di un maggiore profitto economico. Si tratta di un patrimonio di conoscenze il cui valore economico è parametrato all’ammontare degli investimenti (spesso cospicui) richiesti per la sua acquisizione e al vantaggio concorrenziale che da esso deriva, in termini di minori costi futuri o maggiore appetibilità dei prodotti. Esso si traduce, in ultima analisi, nella capacità dell’impresa di restare sul mercato e far fronte alla concorrenza. L’informazione tutelata dalla norma in questione (i.e. l’art. 53, co. 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e, oggi, l’art. 35, co. 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023) è, dunque, un’informazione dotata di un valore strategico per l’impresa, dalla cui tutela può dipendere la sopravvivenza stessa dell’impresa (Cass. pen., Sez. V, 4 giugno 2020, n. 16975)» (Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2025, n. 10036, ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme).
12.2. - In questa prospettiva è stato ulteriormente precisato che la segretezza delle informazioni di cui si richiede l’ostensione debba consistere in un aspetto oggettivo, non essendo sufficiente per l’operatore economico invocare un generico rischio di divulgazione del know how dell’azienda, dovendo provare che l’informazione che si ritiene riservata procuri un reale vantaggio concorrenziale ad un proprio concorrente: «è necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l’operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l’indicazione dell’oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento» (cfr. Consiglio di Stato, V, 17 luglio 2025, n. 6280).
Rileva sul punto anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha precisato come «l’amministrazione aggiudicatrice non può essere vincolata dalla semplice affermazione di un operatore economico secondo la quale le informazioni trasmesse sono riservate, ma deve esigere che tale operatore dimostri la natura realmente riservata delle informazioni alla cui divulgazione esso si oppone (v., in tal senso, sentenza del7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C-927/19,EU:C:2021:700, punto 117). […] Inoltre, al fine di rispettare il principio generale di buona amministrazione e di conciliare la tutela della riservatezza con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, l’amministrazione aggiudicatrice deve non solo motivare la sua decisione di trattare determinati dati come riservati, ma deve altresì comunicare in una forma neutra, per quanto possibile e purché una siffatta comunicazione sia tale da preservare la natura riservata degli elementi specifici di tali dati per i quali una protezione è giustificata a tale titolo, il loro contenuto essenziale a un offerente escluso che li richiede, e più in particolare il contenuto dei dati concernenti gli aspetti determinanti della sua decisione e dell’offerta [essendo contraria ai principi del diritto dell’Unione Europea] una prassi delle amministrazioni aggiudicatrici consistente nell’accogliere sistematicamente le richieste di trattamento riservato motivate da segreti commerciali» : Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. IV, 17 novembre 2022, causa C-54/21, Antea LS , punti 65 e 66 della motivazione e punto 1 del dispositivo) In altri termini, per giustificare la sottrazione all’accesso, occorre comprovare la sussistenza di quegli specifici requisiti delineati nell’art. 98 del codice della proprietà industriale circa l’esistenza di un segreto tecnico o commerciale, non potendo l’operatore limitarsi a una mera affermazione sulla appartenenza di certe informazioni al patrimonio aziendale o alla specificità dell’offerta.
13. - Alla luce di tali considerazioni, le motivazioni contenute nella dichiarazione di riservatezza allegata all’offerta di Novareti appaiono generiche e comunque insufficienti accogliere le richieste di oscuramento, come giustamente rilevato dal primo giudice.
13.1. - Peraltro, prima di passare all’esame delle singole censure, è bene precisare che l’impugnazione in primo grado di IT TI è stata proposta senza che la società presentasse una specifica domanda di accesso alla documentazione dell’offerta aggiudicataria motivata ai sensi dell’art. 35, quinto comma, del Codice dei contratti pubblici, ossia con riferimento alla indispensabilità della conoscenza (anche) delle parti oscurate dell’offerta di Novareti per poter tutelare in giudizio i propri interessi. La questione, sollevata espressamente nel giudizio di primo grado dalla Provincia di TO (stazione appaltante), che ha eccepito la inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 34, secondo comma, cod. proc. amm., è stata respinta dal Tribunale amministrativo sull’assunto che, ai sensi dell’art. 36, primo e secondo comma, del Codice dei contratti pubblici, il concorrente che si sia collocato nei primi cinque posti in graduatoria sarebbe legittimato ex lege all’accesso, indipendentemente da una specifica richiesta. Richiamando un parere del Consiglio di Stato del 13 gennaio 2026, n. 61, il primo giudice ha ritenuto che « [l] a strumentalità e l’indispensabilità di tali documenti per quei soggetti e la prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutela degli altri interessi (privacy in particolare e ferma la particolarità della tutela dei segreti tecnici e commerciali, come accennato), risulta essere stata stabilita una volta per tutte ex ante dal legislatore. Si tratta di una scelta (e di un bilanciamento) che non appaiono illogici, irragionevoli o arbitrari perché è funzionale anche a rendere spedita, efficace ed economica l’azione amministrativa, alleggerendola degli eventuali appesantimenti e aggravamenti connessi alle singole richieste di accesso da parte degli operatori […] » . Per cui «all’esito della decisione sulle richieste di oscuramento non è prevista alcuna ulteriore istanza di accesso da parte della ditta interessata all’ostensione dei documenti rimasti secretati, la quale ha, piuttosto, l’onere di reagire tempestivamente impugnando entro dieci giorni dalla comunicazione tali determinazioni assunte dalla stazione appaltante» .
13.2. - Le conclusioni cui è giunto il primo giudice vanno sostanzialmente condivise.
Appare evidente, infatti, che se la stazione appaltante non accoglie le richieste di oscuramento eventualmente formulate dall’operatore economico aggiudicatario non sarà necessaria nessuna istanza di accesso da parte dei concorrenti non definitivamente esclusi, che potranno quindi prendere conoscenza del contenuto dell’offerta dell’aggiudicatario direttamente dalla piattaforma di approvvigionamento digitale (PA): art. 36, primo comma, del Codice dei contratti.
Quando invece (come accaduto nel procedimento in esame) la stazione appaltante abbia accolto almeno in parte le istanze di oscuramento dell’offerta dell’aggiudicatario il concorrente (legittimato ai sensi del citato art. 36, primo comma, o anche – se rientra tra i primi cinque in graduatoria – ai sensi dell’art. 36, secondo comma), al fine di superare l’esclusione dall’accesso di tutta o parte dell’offerta, può anche limitarsi a impugnare il provvedimento di oscuramento, posto che l’annullamento avrebbe come effetto di consentirgli l’accesso alla documentazione dell’offerta tramite la PA (eliminata la decisione di oscurare si ricadrebbe infatti in una delle ipotesi di cui al citato art. 36, primo e secondo comma).
Ove tuttavia la decisione di sottrarre all’accesso in tutto o in parte l’offerta resista alle censure dedotte dal concorrente questi dovrà presentare istanza di accesso ai sensi dell’art. 35, quinto comma, del Codice dei contratti, dimostrando – al fine di superare il divieto di ostensione – quel nesso di indispensabilità tra accesso e tutela giuridica dei propri interessi in relazione alla procedura di gara di cui trattasi, che solo gli consentirà di conseguire la conoscenza del contenuto dell’offerta.
13.3. - Traendo le conclusioni da quanto osservato, poiché nel caso di specie – come si vedrà nel successivo esame dei motivi d’appello – la sentenza resiste alle censure dell’appellante e va quindi confermata quanto all’annullamento delle decisioni di oscuramento di parti dell’offerta di Novareti , ne deriva come conseguenza che l’annullamento è sufficiente per consentire a IT TI l’accesso alla documentazione dell’offerta tramite la PA (come previsto dall’art. 36, secondo comma, del Codice dei contratti pubblici), rendendo irrilevanti le questioni sollevate dall’appellante in ordine alla sussistenza, o no, delle esigenze difensive.
13.4. - Nella fattispecie in esame non assumono rilevanza, pertanto, nemmeno i principi affermati dalla Corte di Giustizia con l’ordinanza 10 giugno 2025, in C-686/2024, in relazione alla necessità di un bilanciamento concreto e calibrato sulla singola vicenda amministrativa tra la tutela della riservatezza sul contenuto dell’offerta e le esigenze difensive del terzo (operatore economico concorrente nella medesima procedura di gara, interessato a contestarne gli esiti in sede giudiziaria); bilanciamento il cui esito - secondo la Corte U.E. - non potrebbe essere stabilito in via definitiva da una norma generale nel senso di privilegiare sempre il diritto di difesa. Nel caso di specie, infatti, il giudizio ha per oggetto l’impugnazione del provvedimento della stazione appaltante di accoglimento delle richieste di oscuramento; non le istanze di accesso motivate ai sensi dell’art. 35, quinto comma, del Codice dei contratti pubblici.
14. - Seguendo l‘ordine delle censure dell’appellante, per quanto concerne la sottrazione all’accesso di alcune parti della Nota illustrativa al piano industriale di Novareti , la motivazione addotta (punto 2.4. della dichiarazione di Novareti secondo cui l’accesso farebbe «venir meno il vantaggio competitivo correlato alla tipologia di iniziative funzionali alla produzione dei TEE ed al valore economico degli stessi» e consentirebbe di conoscere il contenuto degli accordi commerciali con altre società del Gruppo, o altri fornitori esterni, che costituirebbero segreti commerciali) appare generica con riguardo alla individuazione delle informazioni che si intendono sottrarre all’accesso, in violazione dei principi sopra enunciati e in particolare del principio di specificità delle informazioni coperte da segreto. Anche il riferimento ad accordi commerciali riservati è insufficiente a tali fini: può integrare una ragione per omettere le indicazioni relative ai singoli fornitori [come stabilito dal primo giudice: «la stazione appaltante avrà cura di oscurare eventuali dati specifici relativi a denominazioni di società con cui sono stati stipulati eventuali accordi commerciali per l’approvvigionamento dei certificati bianchi» (punto G.1., ultimo periodo)] ma non per escludere l’intero contenuto del documento, che costituirebbe un effetto non proporzionato alle effettive esigenze di riservatezza.
15. - La sentenza va confermata anche nella parte in cui ha ritenuto illegittima la sottrazione all’accesso della documentazione relativa ai costi del personale e al modello gestionale adottato (punto 2.5. della dichiarazione di riservatezza di Novareti , in cui la pretesa di segretezza si giustificherebbe sia perché le informazioni potrebbero essere utilizzate dai concorrenti per analizzare e replicare in altre gare la strategia aziendale di Novareti , sia perché «descrivono politiche aziendali strettamente correlate all'organizzazione interna e agli specifici know-how di NOVARETI, applicabili anche per altre gare inerenti al servizio di distribuzione gas» ), data l’eccessiva estensione della richiesta (riferita sostanzialmente a tutta l’organizzazione aziendale, alla struttura gerarchica e ai “ruoli chiave”) in violazione del principio di specificità delle informazioni coperte da segreto (in tal senso si veda anche Consiglio di Stato, Sez. V, 17 luglio 2025, n. 6280, in un caso in cui era stata allegata una richiesta di sottrazione all’accesso delle parti dell’offerta riguardanti genericamente «la propria struttura organizzativa/funzionale e le verifiche interne per la gestione della esecuzione dei servizi previsti; gli strumenti di reportistica del servizio erogato; la proposta migliorativa delle attrezzature/dotazioni per l’esecuzione dell’appalto; […] senza, in alcun modo, chiarire quali siano le particolari competenze sviluppate e ad esse sottese. […] Pertanto, è necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l’operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l’indicazione dell’oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento» ).
16. - L’oscuramento disposto dalla stazione appaltante ha riguardato anche le «Informazioni relative agli scenari energetici utilizzati per proiettare negli anni della concessione il costo dell’energia elettrica e del gas di preriscaldo» (punto 2.6 della dichiarazione di riservatezza di Novareti ), ma – come si è già veduto - la motivazione dell’istanza di oscuramento (in cui si fa riferimento all’utilizzo dello «specifico know-how di una Società di consulenza a cui NOVARETI stessa è vincolata da specifico accordo di riservatezza» ) non è idonea a sorreggere una pretesa di segretezza sull’intera documentazione, essendo sufficiente a far fronte alle prospettate esigenze di riservatezza la omissione delle indicazioni di terze parti.
17. - Alle medesime conclusioni occorre giungere anche per quanto concerne i dati relativi ai bilanci separati contenenti i costi e ricavi dell’attività di distribuzione del gas, allegati all’offerta economica, utilizzati anche nell’ambito della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta aggiudicataria: in linea generale non si tratta di documenti e di informazioni sottraibili all’accesso contemplato dall’art. 35, quarto comma, lettera a) , del Codice dei contratti posto che si tratta di dati che confluiscono in documenti di bilancio per i quali sono previste forme di pubblicità (come per il bilancio consolidato di gruppo), fatta salva l’indicazione di specifiche parti che possono integrare specifici segreti commerciali. Né rileva il fatto che tali dati vengano comunicati all’autorità (ARERA) in forma riservata, dovendosi rilevare che l’ostensione nei confronti di soggetti quali i concorrenti alla specifica procedura di gara (art. 36, primo e secondo comma, del Codice dei contratti) non significa che questi siano autorizzati alla divulgazione dei dati al pubblico, rimanendo ferma anche la tutela del titolare delle informazioni tramite gli strumenti appropriati (quali, ad esempio, l’art. 2598 c.c.), in caso di un uso improprio delle informazioni acquisite.
18. - Infine, non si giustifica la sottrazione all’accesso nemmeno per la documentazione relativa all’analisi costi-benefici, la cui motivazione (cfr. punto 2.1 della dichiarazione di riservatezza) appare affetta dai medesimi vizi più volte rilevati: deficit di specificità e conseguenze non proporzionate alle effettive esigenze di riservatezza.
19. - L’appellante, infine, ripropone anche i motivi e le domande del ricorso incidentale di primo grado (p. 27-31 dell’appello), che il primo giudice ha dichiarato inammissibile in quanto incompatibile con i termini e le modalità del rito delineato dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici; e comunque infondato quanto alla impugnazione delle stesse determinazioni impugnate da IT, nella parte in cui hanno accolto la richiesta di oscuramento dei seguenti documenti dell’offerta tecnica di IT TI s.p.a.: “C2.2 – Analisi Costi Benefici – Relazione illustrativa della metodologia” (Busta 1); “C2.2.1 – Analisi Costi Benefici – Relazione illustrativa dei risultati” (Busta 2), trattandosi di documenti aventi contenuti omologhi a quelli di Novareti , per i quali IT ha allegato le medesime ragioni di riservatezza spese anche da Novareti . Pertanto, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento dei concorrenti, l’eventuale desecretazione dovrebbe valere sia per i documenti dell’uno, sia per i documenti dell’altro.
19.1. - I motivi sono infondati.
Pur tralasciando la questione della inammissibilità del ricorso incidentale, nella sostanza va rilevato che il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento presuppone, secondo giurisprudenza consolidata, l'identità tra le situazioni prese in considerazione e poste a confronto (tra le tante: Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2025, n. 2951); mentre dalla piana lettura delle motivazioni addotte da IT TI a sostegno delle proprie istanze di oscuramento si evince un contenuto maggiormente articolato (se non più specifico) e quindi diverso dal contenuto delle dichiarazioni offerte da Novareti (si veda, a titolo di esempio, la individuazione specifica dei singoli documenti che secondo IT TI conterrebbero segreti tecnici o commerciali). Si spiega pertanto perché le relative valutazioni della stazione appaltante hanno potuto assumere esiti diversi.
19.2. - Si osservi, peraltro, che la decisione di oscurare parti dell’offerta non comporterebbe necessariamente il diniego all’accesso a tale documentazione da parte del concorrente (in specie quando questi sia collocato tra i primi cinque della graduatoria), il quale può comunque averne conoscenza se dimostra che l’accesso è indispensabile per la tutela in giudizio dei propri interessi. La decisione di accogliere la richiesta di oscuramento e la decisione di negare l’accesso difensivo corrispondono infatti a due differenti piani di valutazione, come emerge dalla lettura del quinto comma dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici.
Pertanto, fermo restando che l’appellante Novareti può superare la decisione di sottrarre all’accesso l’offerta di IT TI dimostrando il nesso di strumentalità e la indispensabilità della conoscenza di tale documentazione per la difesa in giudizio di propri interessi, vanno respinte anche le censure di eccesso di potere qui riproposte.
19.3. - Non risulta, tuttavia, che la società Novareti abbia presentato domanda di accesso motivata ai sensi del citato art. 35, quinto comma (né l’appellante lo deduce). La domanda qui riproposta si configura pertanto come accertamento autonomo del diritto di accesso, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 34, secondo comma, primo periodo del c.p.a., avendo per oggetto un potere amministrativo non ancora esercitato (e di ciò si trova conferma anche nell’art. 116 c.p.a., che presuppone una decisione dell’amministrazione - o il silenzio di questa - sull’istanza di accesso, da contestare secondo le modalità e i termini delineati dallo speciale rito in materia di accesso).
20. - In conclusione, l’appello va integralmente rigettato.
21. - Le spese giudiziali vanno compensate tra le parti in ragione della complessità e della parziale novità delle questioni esaminate e decise.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE BA, Presidente
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
OR CA, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR CA | IE BA |
IL SEGRETARIO