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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 06/02/2026, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1078/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
RESTA EL, OR
CASTORINA SA MARIA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2822/2023 depositato il 19/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notabartolo N.17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210118117490000 BOLLO AUTO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17 bis D.lgs. 546/92 inviato in data 19.04.2023 la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava la cartella esattoriale in epigrafe indicata, notificatale in data 24.10.2022, con cui veniva richiesto il pagamento della somma di euro 390,23 a titolo di Bollo Auto anno 2016 .
Assumeva come la pretesa in questione fosse riferita a due vetture, targate rispettivamente Targa_1 e Targa_2 di cui agli avvisi di accertamento asseritamente notificati in data 12.11.2019 e 18.10.2019 eccependo quindi l'omessa notifica dei suddetti avvisi di accertamento prodromico e l'intervenuta prescrizione triennale del tributo richiesto. Chiedeva quindi l'annullamento dell' atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'agente della Riscossione, assumendo la correttezza del proprio operato ed eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle questioni anteriori alla trasmissione del ruolo da parte dell'ente impositore.
Si costituiva altresì l'ente impositore Regione Sicilia, dando atto della regolare notifica degli atti prodromici, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Indi, all'esito della camera di consiglio in data 20.10.2025, la controversia veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte come il ricorso sia solo parzialmente fondato e vada accolto per quanto di ragione nei termini di seguito indicati.
E invero, siccome emerge dall'esame della documentazione depositata in atti dall'ente impositore risulta infatti che solo uno dei due avvisi di accertamento richiamati nella cartella esattoriale impugnata, segnatamente quello recante il n. 651187219302 relativo alla vettura targata Targa_2, sia stato ritualmente notificato a mezzo posta alla parte ricorrente in data 18.10.2019 con il ritiro della raccomandata da parte della stessa, mentre non risulta depositata idonea prova della notifica del secondo avviso di accertamento richiamato, recante il n. 65133330849/2016 e riferito alla vettura n. BV73612, che si assume avvenuto per compiuta giacenza.
Orbene, in ragione di quanto sopra non può che rilevarsi come risulti infondata l'eccezione di prescrizione proposta in relazione alle pretese relative alla vettura targata Targa_2 essendo la notifica dell'avviso di accertamento n. 651187219302/2016 avvenuta entro il termine prescrizionale triennale di cui all'art. 5 comma
51 D.L. 953/82, e non essendo dalla data di perfezionamento della stessa alla data di notifica della cartella esattoriale impugnata, avvenuta in data 24.10.2022, non ulteriormente maturato il termine di prescrizione triennale, tenuto conto delle disposizioni introdotte dalla normativa emergenziale introdotta a seguito della nota pandemia da Covid 19.
Va invece accolta l'eccezione di prescrizione in relazione alle pretese di cui all'avviso di accertamento n.
651133330849/2016 e riferito alla vettura n. BV76312, in assenza di prova della notifica dello stesso né di altri atti interruttivi della prescrizione.
Spese compensate, tenuto conto della parziale soccombenza..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. XV:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara prescritte le pretese di cui all'avviso di accertamento n. . 651133330849/2016 riferito alla vettura n. BV76312
- rigetta per il resto il ricorso.
- compensa le spese tra le parti.
Catania, 20 ottobre 2025
Il Giudice relatore il Presidente
dott. Antonella Resta dott. Filippo Pennisi
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
RESTA EL, OR
CASTORINA SA MARIA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2822/2023 depositato il 19/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notabartolo N.17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210118117490000 BOLLO AUTO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17 bis D.lgs. 546/92 inviato in data 19.04.2023 la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava la cartella esattoriale in epigrafe indicata, notificatale in data 24.10.2022, con cui veniva richiesto il pagamento della somma di euro 390,23 a titolo di Bollo Auto anno 2016 .
Assumeva come la pretesa in questione fosse riferita a due vetture, targate rispettivamente Targa_1 e Targa_2 di cui agli avvisi di accertamento asseritamente notificati in data 12.11.2019 e 18.10.2019 eccependo quindi l'omessa notifica dei suddetti avvisi di accertamento prodromico e l'intervenuta prescrizione triennale del tributo richiesto. Chiedeva quindi l'annullamento dell' atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'agente della Riscossione, assumendo la correttezza del proprio operato ed eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle questioni anteriori alla trasmissione del ruolo da parte dell'ente impositore.
Si costituiva altresì l'ente impositore Regione Sicilia, dando atto della regolare notifica degli atti prodromici, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Indi, all'esito della camera di consiglio in data 20.10.2025, la controversia veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte come il ricorso sia solo parzialmente fondato e vada accolto per quanto di ragione nei termini di seguito indicati.
E invero, siccome emerge dall'esame della documentazione depositata in atti dall'ente impositore risulta infatti che solo uno dei due avvisi di accertamento richiamati nella cartella esattoriale impugnata, segnatamente quello recante il n. 651187219302 relativo alla vettura targata Targa_2, sia stato ritualmente notificato a mezzo posta alla parte ricorrente in data 18.10.2019 con il ritiro della raccomandata da parte della stessa, mentre non risulta depositata idonea prova della notifica del secondo avviso di accertamento richiamato, recante il n. 65133330849/2016 e riferito alla vettura n. BV73612, che si assume avvenuto per compiuta giacenza.
Orbene, in ragione di quanto sopra non può che rilevarsi come risulti infondata l'eccezione di prescrizione proposta in relazione alle pretese relative alla vettura targata Targa_2 essendo la notifica dell'avviso di accertamento n. 651187219302/2016 avvenuta entro il termine prescrizionale triennale di cui all'art. 5 comma
51 D.L. 953/82, e non essendo dalla data di perfezionamento della stessa alla data di notifica della cartella esattoriale impugnata, avvenuta in data 24.10.2022, non ulteriormente maturato il termine di prescrizione triennale, tenuto conto delle disposizioni introdotte dalla normativa emergenziale introdotta a seguito della nota pandemia da Covid 19.
Va invece accolta l'eccezione di prescrizione in relazione alle pretese di cui all'avviso di accertamento n.
651133330849/2016 e riferito alla vettura n. BV76312, in assenza di prova della notifica dello stesso né di altri atti interruttivi della prescrizione.
Spese compensate, tenuto conto della parziale soccombenza..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. XV:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara prescritte le pretese di cui all'avviso di accertamento n. . 651133330849/2016 riferito alla vettura n. BV76312
- rigetta per il resto il ricorso.
- compensa le spese tra le parti.
Catania, 20 ottobre 2025
Il Giudice relatore il Presidente
dott. Antonella Resta dott. Filippo Pennisi