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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRAS DONATA, Presidente
CONTINI MICHELE, OR
SANNA GIAMPIERO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 633/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Indirizzo_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni N. 13 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002235000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002235000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002235000 IRPEF-ALTRO 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Nell'interesse della ricorrente, Ricorrente_1 (R.G. n. 633/2025):
Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia di Primo Grado di Cagliari
accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02576202500002235000 del 2 luglio 2025 per la somma di euro 123.836,32.
Con la condanna della parte resistente alle spese di giudizio ed agli onorari professionali sostenuti.
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Riscossione - resistente:
Chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado voglia rigettare il ricorso presentato dalla ricorrente per infondatezza dello stesso, con condanna al pagamento delle spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 29 luglio 2025, la ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500002235000 del 2 luglio 2025 per la somma di euro 123.836,32.
La ricorrente ha dedotto, sostanzialmente, i seguenti motivi di doglianza:
-la “omessa indicazione del bene su cui iscrivere ipoteca. Nullità della comunicazione preventiva di ipoteca”;
-la “riduzione del debito fiscale. Carenza del presupposto legittimante l'iscrizione ipotecaria. Annullamento
e/o riduzione dell'ipoteca”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni, ha eccepito:
-nel merito, “la futura, eventuale, misura cautelare sarà iscritta solo sul residuo debito”;
-il contenuto dell'atto impugnato non è “predeterminato e vincolante” in via legislativa.
Il ricorso è stato assegnato a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento nei termini e nei limiti di seguito indicati.
Alcune premesse fattuali.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500002235000 del 2 luglio 2025, oggi impugnata, avente ad oggetto la somma di euro 123.836,32, richiama, a sua volta, la cartella di pagamento n. 02520100042468212000 del 30 marzo 2011.
Tale somma è così suddivisa:
-euro 57.518,18 a titolo di sanzioni pecuniarie per l'anno 2004;
-euro 804,22 a titolo di addizionale comunale IRPEF per l'anno 2004;
-euro 1.770,38 a titolo di addizionale regionale IRPEF per l'anno 2004;
-euro 55.364,71 a titolo di IRPEF per l'anno 2004;
-euro 8.141,65 a titolo di interessi per IRPEF.
Ciò premesso, l'atto impugnato è stato preceduto anche da analoga intimazione di pagamento n.
02520249008929215/000 del 29 novembre 2024, che, a sua volta, è stata oggetto di impugnazione dinnanzi a questa Corte, che, con Sentenza n. 444/2025, ha annullato il summenzionato atto impositivo, seppure limitatamente a sanzioni ed interessi.
E, alla luce di quanto sopra statuito, il debito tributario della ricorrente si è ridotto nella misura di euro
58.176,49 (precisamente: euro 123.836,32 - euro 57.518,18 a titolo di “Sanzioni pecuniarie” ed euro
8.141,65 a titolo di “Irpef Interessi”).
Per la parte che qui interessa, tuttavia, occorre rilevare come l'atto oggi impugnato sia stato notificato anteriormente alla Sentenza di cui sopra di questa Corte e, sul punto, in sede di costituzione in giudizio,
l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha precisato che “della pronuncia si è preso atto e, quindi, la futura, eventuale, misura cautelare sarà iscritta solo sul residuo debito che, anche al netto dell'importo annullato, resta significativo e certamente idoneo a giustificare l'iniziativa cautelare”.
Indi, in parziale riforma dell'atto impugnato, la necessaria rideterminazione del debito tributario nella misura di euro 58.176,49.
Non è fondato, invece, il ricorso per il restante motivo di doglianza.
Al riguardo, infatti, con Ordinanza n. 25456 del 17 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha precisato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non deve contenere l'indicazione del bene immobile su cui sarà iscritto il gravame, in quanto l'unico contenuto obbligatorio consta dell'avvertimento al debitore che, nel caso di persistente morosità protratta per i successivi trenta giorni, sarà iscritta ipoteca.
E ciò anche in considerazione del principio generale della responsabilità patrimoniale (onnicomprensiva) del debitore di cui all'art. 2740 c.c., che consente al creditore di scegliere quali beni del debitore sottoporre ad esecuzione forzata.
Indi, la legittimità della pretesa impositiva nella parte sopra indicato.
La peculiarità della controversia (che ha determinato una rideterminazione del debito tributario a favore della ricorrente, con una soccombenza reciproca tra le parti) consente di compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la somma dovuta nella misura di euro
58.176,49. Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRAS DONATA, Presidente
CONTINI MICHELE, OR
SANNA GIAMPIERO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 633/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Indirizzo_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni N. 13 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002235000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002235000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500002235000 IRPEF-ALTRO 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Nell'interesse della ricorrente, Ricorrente_1 (R.G. n. 633/2025):
Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia di Primo Grado di Cagliari
accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02576202500002235000 del 2 luglio 2025 per la somma di euro 123.836,32.
Con la condanna della parte resistente alle spese di giudizio ed agli onorari professionali sostenuti.
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Riscossione - resistente:
Chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado voglia rigettare il ricorso presentato dalla ricorrente per infondatezza dello stesso, con condanna al pagamento delle spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 29 luglio 2025, la ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500002235000 del 2 luglio 2025 per la somma di euro 123.836,32.
La ricorrente ha dedotto, sostanzialmente, i seguenti motivi di doglianza:
-la “omessa indicazione del bene su cui iscrivere ipoteca. Nullità della comunicazione preventiva di ipoteca”;
-la “riduzione del debito fiscale. Carenza del presupposto legittimante l'iscrizione ipotecaria. Annullamento
e/o riduzione dell'ipoteca”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni, ha eccepito:
-nel merito, “la futura, eventuale, misura cautelare sarà iscritta solo sul residuo debito”;
-il contenuto dell'atto impugnato non è “predeterminato e vincolante” in via legislativa.
Il ricorso è stato assegnato a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento nei termini e nei limiti di seguito indicati.
Alcune premesse fattuali.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500002235000 del 2 luglio 2025, oggi impugnata, avente ad oggetto la somma di euro 123.836,32, richiama, a sua volta, la cartella di pagamento n. 02520100042468212000 del 30 marzo 2011.
Tale somma è così suddivisa:
-euro 57.518,18 a titolo di sanzioni pecuniarie per l'anno 2004;
-euro 804,22 a titolo di addizionale comunale IRPEF per l'anno 2004;
-euro 1.770,38 a titolo di addizionale regionale IRPEF per l'anno 2004;
-euro 55.364,71 a titolo di IRPEF per l'anno 2004;
-euro 8.141,65 a titolo di interessi per IRPEF.
Ciò premesso, l'atto impugnato è stato preceduto anche da analoga intimazione di pagamento n.
02520249008929215/000 del 29 novembre 2024, che, a sua volta, è stata oggetto di impugnazione dinnanzi a questa Corte, che, con Sentenza n. 444/2025, ha annullato il summenzionato atto impositivo, seppure limitatamente a sanzioni ed interessi.
E, alla luce di quanto sopra statuito, il debito tributario della ricorrente si è ridotto nella misura di euro
58.176,49 (precisamente: euro 123.836,32 - euro 57.518,18 a titolo di “Sanzioni pecuniarie” ed euro
8.141,65 a titolo di “Irpef Interessi”).
Per la parte che qui interessa, tuttavia, occorre rilevare come l'atto oggi impugnato sia stato notificato anteriormente alla Sentenza di cui sopra di questa Corte e, sul punto, in sede di costituzione in giudizio,
l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha precisato che “della pronuncia si è preso atto e, quindi, la futura, eventuale, misura cautelare sarà iscritta solo sul residuo debito che, anche al netto dell'importo annullato, resta significativo e certamente idoneo a giustificare l'iniziativa cautelare”.
Indi, in parziale riforma dell'atto impugnato, la necessaria rideterminazione del debito tributario nella misura di euro 58.176,49.
Non è fondato, invece, il ricorso per il restante motivo di doglianza.
Al riguardo, infatti, con Ordinanza n. 25456 del 17 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha precisato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non deve contenere l'indicazione del bene immobile su cui sarà iscritto il gravame, in quanto l'unico contenuto obbligatorio consta dell'avvertimento al debitore che, nel caso di persistente morosità protratta per i successivi trenta giorni, sarà iscritta ipoteca.
E ciò anche in considerazione del principio generale della responsabilità patrimoniale (onnicomprensiva) del debitore di cui all'art. 2740 c.c., che consente al creditore di scegliere quali beni del debitore sottoporre ad esecuzione forzata.
Indi, la legittimità della pretesa impositiva nella parte sopra indicato.
La peculiarità della controversia (che ha determinato una rideterminazione del debito tributario a favore della ricorrente, con una soccombenza reciproca tra le parti) consente di compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la somma dovuta nella misura di euro
58.176,49. Spese compensate.