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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/11/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1154/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1154/2018, avente a oggetto “Proprietà” e promossa da:
(C.F. , parte rappresentata e difesa dall'Avv. STASI Parte_1 C.F._1 AGOSTINO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE - contro
, nato a [...] in data [...], C.F. , e Controparte_1 C.F._2 CP_2
, nata a [...] in data [...], C.F. parti rappresentati
[...] C.F._3 e difesi dall'Avv. VULCANO GIOVAMBATTISTA in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTI -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e , deducendo che:
[...] CP_2
il sig. è proprietario di un immobile sito in Rossano (CS) alla Via Sannio n.11. Parte_1
Piano II° in catasto al Foglio n.24, p.lla 137 sub.5, zona 2, cat.A/3, vani 6,5;
− è accaduto circa 10 anni addietro che il , figlio dell'attore, non avendo la Controparte_1 possibilità di acquistare un immobile, richiedeva al padre di poter occupare, unitamente alla moglie , l'immobile suddetto, garantendo comunque che dopo poco tempo avrebbe CP_2 rilasciato l'immobile nella disponibilità del padre e/o stipulato un contratto scritto di locazione per formalizzare la permanenza;
− il sig. consegnava le chiavi dell'immobile al figlio che lo ha occupato Parte_1 CP_1 unitamente alla moglie e da allora vani sono stati tutti gli inviti bonari di riavere l'immobile de quo;
− i convenuti, infatti, continuano ad utilizzare detto immobile in via esclusiva e si rifiutano di riconsegnare le chiavi e l'immobile all'attore impedendogli l'accesso e l'utilizzo di detto immobile;
− numerosi sono stati i solleciti bonari volti a riavere la disponibilità dell'immobile e le chiavi dello stesso, anche a mezzo lettera racc. a.r. del 10.08.2017 e del 29.11.2017 e, ad oggi, i coniugi e non hanno inteso provvedere in alcun senso;
Controparte_1 CP_2
− è di tutta evidenza che l'attore ha diritto, quale proprietario dell'immobile in questione a riavere l'utilizzo, le chiavi dell'immobile de quo e di riavere la disponibilità dello stesso, infatti a norma dell'art. 948 cc. avanza azione di rivendicazione del bene in questione nei confronti dei convenuti pagina 1 di 7 possessori e/o detentori dell'immobile per cui è causa;
− tale situazione è gravemente lesiva del diritto di proprietà del sig. che non può Parte_1 godere e disporre dell'immobile non percependo e non potendo percepire neanche i frutti civili che sarebbero derivati dalla regolare stipula di un contratto di locazione;
pertanto, a causa dell'utilizzo esclusivo da parte dei convenuti, che hanno privato l'attore del suo diritto di utilizzo dell'immobile in questione, i convenuti dovranno essere condannati al pagamento della somma di €. 300,00 mensili dal 2006 e sino all'effettivo rilascio, il tutto a titolo di canoni di locazione e/o comunque di risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile. Tanto premesso, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare il diritto dell'attore a rivendicare il bene in questione a norma dell'art. 948 cc e per l'effetto condannare i convenuti alla immediata consegna delle chiavi e dell'immobile di cui in premessa, in favore dell'odierno attore-legittimo proprietario, libero e sgombro da persone e cose;
2) Condannare i convenuti, in caso di opposizione e di mancata consegna dell'immobile, al pagamento della somma di €. 300,00 mensili dalla data del 2006 e sino all'effettivo rilascio, o a quella maggiore o minore somma che V.S. riterrà di giustizia, il tutto a titolo di canoni di locazione e/o comunque di risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile; 4) Con condanna al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc.”. Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 15.12.2018 si sono costituiti in giudizio deducendo che:
− le domande ex adverso proposte sono infondate e, pertanto, non potranno che essere rigettate, con conseguente accoglimento della esponenda domanda riconvenzionale;
− in via preliminare, il difetto di titolarità in capo all'attore. Il sig. deduce di essere Parte_1
“proprietario di un immobile sito in Rossano (CS) alla Via Sannio n. 11, Piano II° in catasto al Foglio n.24, p.lla 137 sub.5, zona 2, cat.A/3, vani 6,5” (pag. 1 atto di citazione), ma nessuna prova viene offerta al riguardo;
− i documenti depositati a corredo dell'atto di citazione sotto la dicitura “Documentazione immobile” non provano certo il diritto di proprietà. In tale file, infatti, sono contenuti: un rogito a ministero notaio del 4 settembre 1972 con cui l'attore acquista un lotto di terreno;
una Per_1 autorizzazione di abitabilità di un non meglio identificato fabbricato sito nella contrada Frasso di Rossano rilasciata il 30 dicembre 1978; una concessione edilizia in sanatoria rilasciata il 7 settembre 2001 a un soggetto che non è parte in causa, ; un nulla osta alla Controparte_3 esecuzione di lavori edili rilasciata il 6 settembre 1973; una planimetria del foglio 24, particella 137 e quattro ricevute di pagamento di due utenze elettriche intestate alla sig.ra
[...]
, moglie dell'attore; Per_2
− dall'esame della documentazione appare evidente che non risulta provato il diritto di proprietà dell'appartamento abitato dai convenuti e, pertanto, in assenza di tale prova, il cui onere grava interamente su controparte, la domanda attorea non potrà trovare accoglimento;
− le richieste del sig. , così come formulate nell'atto introduttivo del giudizio, Parte_1 dovranno essere rigettate anche perchè frutto di una ricostruzione dei fatti non corrispondente al vero;
− contrariamente a quanto artatamente sostenuto, non è vero che l'attore aveva concesso al figlio di occupare l'immobile solo temporaneamente, in attesa di trovare una diversa sistemazione o di stipulare un contratto di locazione;
− vero è, invece, che il sig. aveva ceduto gratuitamente al figlio e alla nuora Parte_1 l'appartamento in vista del loro matrimonio, con l'accordo che avrebbero provveduto a formalizzare il trasferimento in seguito, a causa delle momentanee difficoltà economiche, mediante atto pubblico di donazione;
− su tali premesse l'attore, che abitava nell'appartamento per cui è causa insieme alla sua famiglia, ha liberato l'immobile nell'anno 2006 e si è trasferito al piano terra dello stesso fabbricato. pagina 2 di 7 Contestualmente ha immesso nel possesso dell'appartamento gli odierni convenuti, in modo tale da consentire loro di provvedere alla esecuzione dei lavori ritenuti necessari;
− così, nel pieno convincimento di essere ormai divenuti i proprietari dell'appartamento, i convenuti hanno provveduto ad effettuarne una importante ristrutturazione, eseguendo opere di miglioramento che hanno interessato i muri, i pavimenti, gli infissi, gli impianti elettrici, idrici, di riscaldamento ecc.;
− celebrato il matrimonio in data 29 aprile 2007, i coniugi hanno stabilito Parte_2 nell'appartamento la propria residenza, hanno provveduto ad intestarsi le utenze e lì tuttora abitano insieme alla figlia minore , nata il [...]; Per_3
− la convinzione dei convenuti che l'appartamento, di fatto, fosse già loro è stata avallata anche dal comportamento tenuto dall'attore, che per circa dieci anni non ha avanzato alcuna pretesa, non si è opposto ai miglioramenti, non ha esercitato sulla cosa alcun potere corrispondente al diritto di proprietà, né mai, prima del mese di agosto 2017, ha chiesto il rilascio dell'appartamento;
− risulta allora evidente che nel caso in cui controparte riesca a dimostrare di essere proprietario dell'appartamento, ai convenuti debbono essere rimborsate tutte le somme che hanno speso per i lavori di ristrutturazione;
− tali lavori, che hanno certamente determinato un aumento di valore dell'immobile, sono analiticamente indicati nella relazione tecnica a firma del geom. ; Tes_1
− il costo sostenuto per la esecuzione dei lavori è di circa euro 55.000,00 e di tale somma i convenuti chiedono il rimborso in via riconvenzionale, chiedendo altresì che venga loro riconosciuto ex art. 1152 c.c. il diritto alla ritenzione dell'appartamento fino al rimborso;
− da quanto sin qui dedotto emerge chiaramente che nessun importo può essere riconosciuto a controparte a titolo di canone di locazione e/o risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile;
− il mancato godimento dell'immobile, infatti, è il frutto della libera scelta del sig. Parte_1 di trasferirne il possesso al figlio;
− nella remota e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi che parte attrice abbia diritto ad una qualche somma per non aver potuto godere dell'appartamento, tale somma andrà calcolata sul mancato godimento a decorrere dal mese di agosto 2017, non essendo stata avanzata prima alcuna richiesta di rilascio;
− in ordine poi alla determinazione dell'importo si contesta la quantificazione operata da controparte perché non corrispondente ai canoni di locazione di mercato che, nella zona periferica ove è ubicato l'immobile, non superano i centocinquanta euro al mese;
− in ogni caso, qualsiasi somma dovesse essere riconosciuta a controparte andrà compensata con il maggior credito vantato dai convenuti. Tanto premesso, i convenuti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare le domande tutte formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi che i convenuti hanno eseguito l'intera ristrutturazione dell'appartamento apportandovi miglioramenti a propria cura e spese;
- per l'effetto, condannarsi l'attore al pagamento in favore dei convenuti della somma di euro 55.000,00 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia;
- accertarsi e dichiararsi il diritto dei convenuti alla ritenzione dell'appartamento fino al rimborso delle somme sostenute per la ristrutturazione;
- in subordine, previo accertamento delle somme dovute dai convenuti all'attore, operare la compensazione tra i rispettivi crediti;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”. All'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., sono state assunte le prove orali ammesse - interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale - ed è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 3 di 7 Depositata la c.t.u., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10.7.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la causa è stata assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Ragione più liquida GI rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
3. Nel merito 3.1. Ciò posto, occorre ricordare che per ottenere la restituzione di un bene da altri indebitamente detenuto e/o posseduto, il proprietario ha diritto di agire con l'azione di rivendicazione, ovvero con l'azione di restituzione. La prima azione ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui l'attore assume di essere titolare, ma di non averne la materiale disponibilità; essa è esperibile contro chiunque, di fatto, possiede o detiene il bene, ed è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà di esso e a riaverne il possesso. La seconda azione è fondata sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa - e per questo ha natura personale - ed è volta, previo accertamento di tale mancanza, ad attuare il diritto personale alla consegna del bene. Le due azioni - pur tendendo entrambe al risultato pratico del recupero della disponibilità materiale del bene - hanno natura e presupposti diversi e sono distinte, sia per causa petendi che per petitum. Pertanto, ove l'azione sia rivolta al ritrasferimento di una cosa che è stata volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di un precedente negozio, in disparte l'uso di espressioni quali
“occupazione sine titulo” o “rilascio”, occorre guardare al contenuto sostanziale della pretesa, la quale non può che qualificarsi in termini azione personale di restituzione (arg. da Cass., sez. III, 18/03/2022, n.8885, nonché Cass. Sez. Un. 7305 del 2014). Il fondamento della pretesa, in ipotesi di tal fatta, risiede “nell'invalidità oppure nell'esaurimento, per risoluzione, per rescissione, per esercizio della facoltà di recesso, per decorso del termine di durata e così via, del rapporto di natura obbligatoria in base al quale il convenuto aveva conseguito la detenzione del bene” (cfr. Cass. Sez. Un. 7305 del 2014), sicché quest'ultimo è obbligato a restituirlo. Per quel che rileva in questa seda, va altresì precisato che, in caso di azione di restituzione l'attore è tenuto a fornire la prova non della proprietà del bene, bensì dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (v., ex plurimis, Cass. n. 4416/2007; Cass. n. 26003/2010 e Cass. n. 884/2011). Alla luce di tali premesse, nel caso in esame la domanda va qualificata come azione di restituzione. Ed infatti, guardando al contenuto sostanziale della pretesa, il fatto determinante allegato dall'attore consiste nell'avvenuta consegna dell'immobile al convenuto , che lo avrebbe abitato Controparte_1 pagina 4 di 7 con la moglie (altra convenuta), con l'intesa che tale immobile sarebbe stato successivamente CP_2 rilasciato oppure oggetto di un contratto di locazione. È dunque l'allegazione della volontaria trasmissione del bene ad opera della parte attrice al figlio convenuto, in forza di una convenzione intercorsa con lo stesso e prevedente la restituzione in caso di mancata successiva stipulazione di un contratto di locazione, a fornire le base della qualificazione dell'azione in termini di domanda di restituzione, di natura personale. D'altronde, anche i convenuti, incontestata l'attuale disponibilità dell'immobile, assumono l'avvenuta consegna spontanea da parte dell'attore del bene per cui è causa, assumendo, tuttavia, che parte attrice avrebbe assunto l'impegno di donare il bene. 3.2. Così intesa la vicenda, alla luce delle allegazioni delle parti e delle risultanze dell'istruttoria condotta, si deve ritenere che tra le parti sia intercorso un vero e proprio contratto di comodato. In effetti, gli stessi convenuti assumono di aver ricevuto il bene in virtù di una convenzione intercorsa con la parte attrice, deducendo che quest'ultima consegnava l'immobile con l'intesa che lo avrebbe successivamente donato mediante atto pubblico. Da tale circostanza, invero, non emerge l'allegazione di un titolo di godimento in capo ai convenuti diverso dal comodato. Ed infatti, i convenuti non hanno mai dedotto di essere divenuti proprietari in virtù del presunto accordo intercorso con la parte attrice. Anche a voler diversamente argomentare, i convenuti non hanno offerto alcuna prova del contenuto dell'accordo intercorso con la parte attrice. A tal fine, invero, la prova testimoniale raccolta è inidonea a fondare la prova del contenuto della pattuizione. Il teste madre della convenuta infatti, ha genericamente confermato il contenuto Tes_2 CP_2 del capitolo di prova, a sua volta, formulato in modo generico “
2. Vero che tra le parti vi era l'accordo che il trasferimento dell'immobile sarebbe stato formalizzato in seguito, dopo la celebrazione del matrimonio tra e mediante atto pubblico di donazione” (cfr. memoria Controparte_1 CP_2 depositata il 29.4.2019 dai convenuti). A ben vedere, la formualzione del capitolo di prova non chiarisce quale fosse l'effettivo contenuto dell'accordo intercorso tra le parti nè il momento in cui è intervenuto. D'altra parte, dal tenore delle difese dei convenuti emerge in modo chiaro la consapevolezza dell'altruità del bene. In ordine alla titolarità del bene in capo all'attore, in effetti, i convenuti hanno assunto delle difese contraddittorie, senza mai dedurre alcuna situazione di titolarità propria. Nello specifico, i convenuti, da un lato, hanno contestato l'idoneità della prova documentale offerta dall'attore a fornire dimostrazione della proprietà dell'immobile, mentre, dall'altro lato, assumono che proprio l'attore - che non avrebbe provato il titolo di acquisto - era il soggetto che avrebbe dovuto donargli il bene trasferendo formalmente la proprietà con atto pubblico. Tanto chiarito, è incontroverso che i convenuti non abbiamo mai stipulato un formale contratto di locazione con l'attore o che abbiano corrisposto canoni per il godimento dell'immobile. Il rapporto intrattenuto dai convenuti con il bene va pertanto ricondotto al comodato. 3.3. Ciò posto, esclusa la necessità per l'attore di fornire la prova della proprietà del bene, Parte_1 ha assolto il proprio onere probatorio, atteso che è incontroversa l'avvenuta consegna del bene ed il rifiuto di restituzione. D'altronde, i convenuti assumo di aver diritto alla ritenzione del cespite sino al rimborso delle spese sostenute nell'immobile. Ciò posto, in assenza di prova del fine specifico convenuto, il contratto deve essere inquadrato nella figura del comodato precario. E infatti, è tale il contratto di comodato che subordini l'obbligo di restituzione della cosa unicamente al verificarsi di un evento futuro e incerto (incertus an), il cui avveramento dipenda dal caso, dalla condotta del beneficiario o di terzi (in giurisprudenza, ex multis, Cass n. 2750/1994: “Nel contratto di comodato l'obbligo di restituzione non può prescindere dalla pagina 5 di 7 fissazione di un termine che, in quanto tale, deve per definizione essere certo nel suo futuro verificarsi. Pertanto, ove il bene (nella specie, immobile adibito ad abitazione) sia stato concesso in comodato con la clausola "fino a quando i comodatari non abbiano reperito un altro alloggio", il termine stabilito è meramente apparente, mancando di qualsiasi concretezza temporale di determinazione, e deve considerarsi come non apposto, con la conseguenza che il rapporto resta regolato dall'art. 1810 cod. civ., secondo cui quando il comodato è senza determinazione di durata il comodatario è tenuto all'immediata restituzione a richiesta del comodante”). Pertanto, laddove il comodante abbia esercitato, come nel caso in esame, il diritto potestativo alla restituzione, il contratto deve considerarsi cessato, per iniziativa unilaterale del comodante, con la diffida del 10.8.2017 (allegata all'atto di citazione di parte attrice). Non vi è prova, infatti, di richieste di restituzione precedenti a tale data. Da tale momento, dunque, il comodatario che rifiuti la restituzione assume la posizione di detentore sine titulo, in quanto tale obbligato alla restituzione. Va, dunque, accolta la domanda di condanna dei convenuti alla restituzione dell'immobile in favore dell'attore.
3.4. Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno da mancato godimento dal 2006 o di pagamento dei canoni di locazione. Nel caso in esame, il danno - nonostante la scarna articolazione della parte attrice - è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della mancata restituzione. Ciò posto, come precisato recentemente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. civ. 15/11/2022, n. 33645), occorre rammentare che, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale, e che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Alla luce degli enunciati principi, si comprende perfettamente come la domanda, come sopra esposta, è priva di qualsiasi allegazione in ordine alla concreta (non astratta) e specifica (non generica) possibilità di godimento perduta. Per l'effetto, ai fini del rigetto della domanda assume rilievo assorbente la mancata allegazione e prova del danno.
4. La domanda riconvenzionale I convenuti hanno chiesto il rimborso dei lavori sostenuti nell'immobile, accompagnando tale richiesta alla ritenzione del bene ex art. 1152 c.c., sino al pagamento. La domanda riconvenzionale, alla luce del tenore della stessa, in assenza di altro riferimento alla causa petendi, deve essere sussunta nell'art. 1150 c.c., che fonda una tutela indennitaria e un credito in capo al possessore per le spese fatte per riparazioni, miglioramenti ed addizioni. Tuttavia, alla luce del tenore della norma e della pacifica giurisprudenza, l'art. 1150 c.c. non si applica ai detentori, quali sono i convenuti (in questo senso Cass. civ. n. 29924 del 13/10/2022: “La previsione di cui all'art. 1150 c.c. - che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa - è di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto.”). La domanda va dunque rigettata pagina 6 di 7
5. Il regime delle spese La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, ivi comprese le spese della consulenza tecnica d'ufficio esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. IN PARZIALE ACCOGLIMENTO della domanda proposta da parte attrice , Parte_3 CONDANNA le parti convenute e alla restituzione immediata Controparte_1 CP_2 dell'immobile sito in Corigliano – Rossano, alla Via Sannio N. 11, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Corigliano-Rossano, al Foglio 24, particella 137, subalterno 5, Via Sannio 11, piano 2;
2. le spese di lite tra le parti;
CP_4
3. PONE definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese dalla consulenza tecnica d'ufficio esperita. Così deciso il 21/11/2025. Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1154/2018, avente a oggetto “Proprietà” e promossa da:
(C.F. , parte rappresentata e difesa dall'Avv. STASI Parte_1 C.F._1 AGOSTINO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE - contro
, nato a [...] in data [...], C.F. , e Controparte_1 C.F._2 CP_2
, nata a [...] in data [...], C.F. parti rappresentati
[...] C.F._3 e difesi dall'Avv. VULCANO GIOVAMBATTISTA in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTI -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e , deducendo che:
[...] CP_2
il sig. è proprietario di un immobile sito in Rossano (CS) alla Via Sannio n.11. Parte_1
Piano II° in catasto al Foglio n.24, p.lla 137 sub.5, zona 2, cat.A/3, vani 6,5;
− è accaduto circa 10 anni addietro che il , figlio dell'attore, non avendo la Controparte_1 possibilità di acquistare un immobile, richiedeva al padre di poter occupare, unitamente alla moglie , l'immobile suddetto, garantendo comunque che dopo poco tempo avrebbe CP_2 rilasciato l'immobile nella disponibilità del padre e/o stipulato un contratto scritto di locazione per formalizzare la permanenza;
− il sig. consegnava le chiavi dell'immobile al figlio che lo ha occupato Parte_1 CP_1 unitamente alla moglie e da allora vani sono stati tutti gli inviti bonari di riavere l'immobile de quo;
− i convenuti, infatti, continuano ad utilizzare detto immobile in via esclusiva e si rifiutano di riconsegnare le chiavi e l'immobile all'attore impedendogli l'accesso e l'utilizzo di detto immobile;
− numerosi sono stati i solleciti bonari volti a riavere la disponibilità dell'immobile e le chiavi dello stesso, anche a mezzo lettera racc. a.r. del 10.08.2017 e del 29.11.2017 e, ad oggi, i coniugi e non hanno inteso provvedere in alcun senso;
Controparte_1 CP_2
− è di tutta evidenza che l'attore ha diritto, quale proprietario dell'immobile in questione a riavere l'utilizzo, le chiavi dell'immobile de quo e di riavere la disponibilità dello stesso, infatti a norma dell'art. 948 cc. avanza azione di rivendicazione del bene in questione nei confronti dei convenuti pagina 1 di 7 possessori e/o detentori dell'immobile per cui è causa;
− tale situazione è gravemente lesiva del diritto di proprietà del sig. che non può Parte_1 godere e disporre dell'immobile non percependo e non potendo percepire neanche i frutti civili che sarebbero derivati dalla regolare stipula di un contratto di locazione;
pertanto, a causa dell'utilizzo esclusivo da parte dei convenuti, che hanno privato l'attore del suo diritto di utilizzo dell'immobile in questione, i convenuti dovranno essere condannati al pagamento della somma di €. 300,00 mensili dal 2006 e sino all'effettivo rilascio, il tutto a titolo di canoni di locazione e/o comunque di risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile. Tanto premesso, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare il diritto dell'attore a rivendicare il bene in questione a norma dell'art. 948 cc e per l'effetto condannare i convenuti alla immediata consegna delle chiavi e dell'immobile di cui in premessa, in favore dell'odierno attore-legittimo proprietario, libero e sgombro da persone e cose;
2) Condannare i convenuti, in caso di opposizione e di mancata consegna dell'immobile, al pagamento della somma di €. 300,00 mensili dalla data del 2006 e sino all'effettivo rilascio, o a quella maggiore o minore somma che V.S. riterrà di giustizia, il tutto a titolo di canoni di locazione e/o comunque di risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile; 4) Con condanna al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc.”. Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 15.12.2018 si sono costituiti in giudizio deducendo che:
− le domande ex adverso proposte sono infondate e, pertanto, non potranno che essere rigettate, con conseguente accoglimento della esponenda domanda riconvenzionale;
− in via preliminare, il difetto di titolarità in capo all'attore. Il sig. deduce di essere Parte_1
“proprietario di un immobile sito in Rossano (CS) alla Via Sannio n. 11, Piano II° in catasto al Foglio n.24, p.lla 137 sub.5, zona 2, cat.A/3, vani 6,5” (pag. 1 atto di citazione), ma nessuna prova viene offerta al riguardo;
− i documenti depositati a corredo dell'atto di citazione sotto la dicitura “Documentazione immobile” non provano certo il diritto di proprietà. In tale file, infatti, sono contenuti: un rogito a ministero notaio del 4 settembre 1972 con cui l'attore acquista un lotto di terreno;
una Per_1 autorizzazione di abitabilità di un non meglio identificato fabbricato sito nella contrada Frasso di Rossano rilasciata il 30 dicembre 1978; una concessione edilizia in sanatoria rilasciata il 7 settembre 2001 a un soggetto che non è parte in causa, ; un nulla osta alla Controparte_3 esecuzione di lavori edili rilasciata il 6 settembre 1973; una planimetria del foglio 24, particella 137 e quattro ricevute di pagamento di due utenze elettriche intestate alla sig.ra
[...]
, moglie dell'attore; Per_2
− dall'esame della documentazione appare evidente che non risulta provato il diritto di proprietà dell'appartamento abitato dai convenuti e, pertanto, in assenza di tale prova, il cui onere grava interamente su controparte, la domanda attorea non potrà trovare accoglimento;
− le richieste del sig. , così come formulate nell'atto introduttivo del giudizio, Parte_1 dovranno essere rigettate anche perchè frutto di una ricostruzione dei fatti non corrispondente al vero;
− contrariamente a quanto artatamente sostenuto, non è vero che l'attore aveva concesso al figlio di occupare l'immobile solo temporaneamente, in attesa di trovare una diversa sistemazione o di stipulare un contratto di locazione;
− vero è, invece, che il sig. aveva ceduto gratuitamente al figlio e alla nuora Parte_1 l'appartamento in vista del loro matrimonio, con l'accordo che avrebbero provveduto a formalizzare il trasferimento in seguito, a causa delle momentanee difficoltà economiche, mediante atto pubblico di donazione;
− su tali premesse l'attore, che abitava nell'appartamento per cui è causa insieme alla sua famiglia, ha liberato l'immobile nell'anno 2006 e si è trasferito al piano terra dello stesso fabbricato. pagina 2 di 7 Contestualmente ha immesso nel possesso dell'appartamento gli odierni convenuti, in modo tale da consentire loro di provvedere alla esecuzione dei lavori ritenuti necessari;
− così, nel pieno convincimento di essere ormai divenuti i proprietari dell'appartamento, i convenuti hanno provveduto ad effettuarne una importante ristrutturazione, eseguendo opere di miglioramento che hanno interessato i muri, i pavimenti, gli infissi, gli impianti elettrici, idrici, di riscaldamento ecc.;
− celebrato il matrimonio in data 29 aprile 2007, i coniugi hanno stabilito Parte_2 nell'appartamento la propria residenza, hanno provveduto ad intestarsi le utenze e lì tuttora abitano insieme alla figlia minore , nata il [...]; Per_3
− la convinzione dei convenuti che l'appartamento, di fatto, fosse già loro è stata avallata anche dal comportamento tenuto dall'attore, che per circa dieci anni non ha avanzato alcuna pretesa, non si è opposto ai miglioramenti, non ha esercitato sulla cosa alcun potere corrispondente al diritto di proprietà, né mai, prima del mese di agosto 2017, ha chiesto il rilascio dell'appartamento;
− risulta allora evidente che nel caso in cui controparte riesca a dimostrare di essere proprietario dell'appartamento, ai convenuti debbono essere rimborsate tutte le somme che hanno speso per i lavori di ristrutturazione;
− tali lavori, che hanno certamente determinato un aumento di valore dell'immobile, sono analiticamente indicati nella relazione tecnica a firma del geom. ; Tes_1
− il costo sostenuto per la esecuzione dei lavori è di circa euro 55.000,00 e di tale somma i convenuti chiedono il rimborso in via riconvenzionale, chiedendo altresì che venga loro riconosciuto ex art. 1152 c.c. il diritto alla ritenzione dell'appartamento fino al rimborso;
− da quanto sin qui dedotto emerge chiaramente che nessun importo può essere riconosciuto a controparte a titolo di canone di locazione e/o risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile;
− il mancato godimento dell'immobile, infatti, è il frutto della libera scelta del sig. Parte_1 di trasferirne il possesso al figlio;
− nella remota e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi che parte attrice abbia diritto ad una qualche somma per non aver potuto godere dell'appartamento, tale somma andrà calcolata sul mancato godimento a decorrere dal mese di agosto 2017, non essendo stata avanzata prima alcuna richiesta di rilascio;
− in ordine poi alla determinazione dell'importo si contesta la quantificazione operata da controparte perché non corrispondente ai canoni di locazione di mercato che, nella zona periferica ove è ubicato l'immobile, non superano i centocinquanta euro al mese;
− in ogni caso, qualsiasi somma dovesse essere riconosciuta a controparte andrà compensata con il maggior credito vantato dai convenuti. Tanto premesso, i convenuti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare le domande tutte formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi che i convenuti hanno eseguito l'intera ristrutturazione dell'appartamento apportandovi miglioramenti a propria cura e spese;
- per l'effetto, condannarsi l'attore al pagamento in favore dei convenuti della somma di euro 55.000,00 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia;
- accertarsi e dichiararsi il diritto dei convenuti alla ritenzione dell'appartamento fino al rimborso delle somme sostenute per la ristrutturazione;
- in subordine, previo accertamento delle somme dovute dai convenuti all'attore, operare la compensazione tra i rispettivi crediti;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”. All'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., sono state assunte le prove orali ammesse - interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale - ed è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 3 di 7 Depositata la c.t.u., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10.7.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la causa è stata assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Ragione più liquida GI rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
3. Nel merito 3.1. Ciò posto, occorre ricordare che per ottenere la restituzione di un bene da altri indebitamente detenuto e/o posseduto, il proprietario ha diritto di agire con l'azione di rivendicazione, ovvero con l'azione di restituzione. La prima azione ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui l'attore assume di essere titolare, ma di non averne la materiale disponibilità; essa è esperibile contro chiunque, di fatto, possiede o detiene il bene, ed è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà di esso e a riaverne il possesso. La seconda azione è fondata sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa - e per questo ha natura personale - ed è volta, previo accertamento di tale mancanza, ad attuare il diritto personale alla consegna del bene. Le due azioni - pur tendendo entrambe al risultato pratico del recupero della disponibilità materiale del bene - hanno natura e presupposti diversi e sono distinte, sia per causa petendi che per petitum. Pertanto, ove l'azione sia rivolta al ritrasferimento di una cosa che è stata volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di un precedente negozio, in disparte l'uso di espressioni quali
“occupazione sine titulo” o “rilascio”, occorre guardare al contenuto sostanziale della pretesa, la quale non può che qualificarsi in termini azione personale di restituzione (arg. da Cass., sez. III, 18/03/2022, n.8885, nonché Cass. Sez. Un. 7305 del 2014). Il fondamento della pretesa, in ipotesi di tal fatta, risiede “nell'invalidità oppure nell'esaurimento, per risoluzione, per rescissione, per esercizio della facoltà di recesso, per decorso del termine di durata e così via, del rapporto di natura obbligatoria in base al quale il convenuto aveva conseguito la detenzione del bene” (cfr. Cass. Sez. Un. 7305 del 2014), sicché quest'ultimo è obbligato a restituirlo. Per quel che rileva in questa seda, va altresì precisato che, in caso di azione di restituzione l'attore è tenuto a fornire la prova non della proprietà del bene, bensì dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (v., ex plurimis, Cass. n. 4416/2007; Cass. n. 26003/2010 e Cass. n. 884/2011). Alla luce di tali premesse, nel caso in esame la domanda va qualificata come azione di restituzione. Ed infatti, guardando al contenuto sostanziale della pretesa, il fatto determinante allegato dall'attore consiste nell'avvenuta consegna dell'immobile al convenuto , che lo avrebbe abitato Controparte_1 pagina 4 di 7 con la moglie (altra convenuta), con l'intesa che tale immobile sarebbe stato successivamente CP_2 rilasciato oppure oggetto di un contratto di locazione. È dunque l'allegazione della volontaria trasmissione del bene ad opera della parte attrice al figlio convenuto, in forza di una convenzione intercorsa con lo stesso e prevedente la restituzione in caso di mancata successiva stipulazione di un contratto di locazione, a fornire le base della qualificazione dell'azione in termini di domanda di restituzione, di natura personale. D'altronde, anche i convenuti, incontestata l'attuale disponibilità dell'immobile, assumono l'avvenuta consegna spontanea da parte dell'attore del bene per cui è causa, assumendo, tuttavia, che parte attrice avrebbe assunto l'impegno di donare il bene. 3.2. Così intesa la vicenda, alla luce delle allegazioni delle parti e delle risultanze dell'istruttoria condotta, si deve ritenere che tra le parti sia intercorso un vero e proprio contratto di comodato. In effetti, gli stessi convenuti assumono di aver ricevuto il bene in virtù di una convenzione intercorsa con la parte attrice, deducendo che quest'ultima consegnava l'immobile con l'intesa che lo avrebbe successivamente donato mediante atto pubblico. Da tale circostanza, invero, non emerge l'allegazione di un titolo di godimento in capo ai convenuti diverso dal comodato. Ed infatti, i convenuti non hanno mai dedotto di essere divenuti proprietari in virtù del presunto accordo intercorso con la parte attrice. Anche a voler diversamente argomentare, i convenuti non hanno offerto alcuna prova del contenuto dell'accordo intercorso con la parte attrice. A tal fine, invero, la prova testimoniale raccolta è inidonea a fondare la prova del contenuto della pattuizione. Il teste madre della convenuta infatti, ha genericamente confermato il contenuto Tes_2 CP_2 del capitolo di prova, a sua volta, formulato in modo generico “
2. Vero che tra le parti vi era l'accordo che il trasferimento dell'immobile sarebbe stato formalizzato in seguito, dopo la celebrazione del matrimonio tra e mediante atto pubblico di donazione” (cfr. memoria Controparte_1 CP_2 depositata il 29.4.2019 dai convenuti). A ben vedere, la formualzione del capitolo di prova non chiarisce quale fosse l'effettivo contenuto dell'accordo intercorso tra le parti nè il momento in cui è intervenuto. D'altra parte, dal tenore delle difese dei convenuti emerge in modo chiaro la consapevolezza dell'altruità del bene. In ordine alla titolarità del bene in capo all'attore, in effetti, i convenuti hanno assunto delle difese contraddittorie, senza mai dedurre alcuna situazione di titolarità propria. Nello specifico, i convenuti, da un lato, hanno contestato l'idoneità della prova documentale offerta dall'attore a fornire dimostrazione della proprietà dell'immobile, mentre, dall'altro lato, assumono che proprio l'attore - che non avrebbe provato il titolo di acquisto - era il soggetto che avrebbe dovuto donargli il bene trasferendo formalmente la proprietà con atto pubblico. Tanto chiarito, è incontroverso che i convenuti non abbiamo mai stipulato un formale contratto di locazione con l'attore o che abbiano corrisposto canoni per il godimento dell'immobile. Il rapporto intrattenuto dai convenuti con il bene va pertanto ricondotto al comodato. 3.3. Ciò posto, esclusa la necessità per l'attore di fornire la prova della proprietà del bene, Parte_1 ha assolto il proprio onere probatorio, atteso che è incontroversa l'avvenuta consegna del bene ed il rifiuto di restituzione. D'altronde, i convenuti assumo di aver diritto alla ritenzione del cespite sino al rimborso delle spese sostenute nell'immobile. Ciò posto, in assenza di prova del fine specifico convenuto, il contratto deve essere inquadrato nella figura del comodato precario. E infatti, è tale il contratto di comodato che subordini l'obbligo di restituzione della cosa unicamente al verificarsi di un evento futuro e incerto (incertus an), il cui avveramento dipenda dal caso, dalla condotta del beneficiario o di terzi (in giurisprudenza, ex multis, Cass n. 2750/1994: “Nel contratto di comodato l'obbligo di restituzione non può prescindere dalla pagina 5 di 7 fissazione di un termine che, in quanto tale, deve per definizione essere certo nel suo futuro verificarsi. Pertanto, ove il bene (nella specie, immobile adibito ad abitazione) sia stato concesso in comodato con la clausola "fino a quando i comodatari non abbiano reperito un altro alloggio", il termine stabilito è meramente apparente, mancando di qualsiasi concretezza temporale di determinazione, e deve considerarsi come non apposto, con la conseguenza che il rapporto resta regolato dall'art. 1810 cod. civ., secondo cui quando il comodato è senza determinazione di durata il comodatario è tenuto all'immediata restituzione a richiesta del comodante”). Pertanto, laddove il comodante abbia esercitato, come nel caso in esame, il diritto potestativo alla restituzione, il contratto deve considerarsi cessato, per iniziativa unilaterale del comodante, con la diffida del 10.8.2017 (allegata all'atto di citazione di parte attrice). Non vi è prova, infatti, di richieste di restituzione precedenti a tale data. Da tale momento, dunque, il comodatario che rifiuti la restituzione assume la posizione di detentore sine titulo, in quanto tale obbligato alla restituzione. Va, dunque, accolta la domanda di condanna dei convenuti alla restituzione dell'immobile in favore dell'attore.
3.4. Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno da mancato godimento dal 2006 o di pagamento dei canoni di locazione. Nel caso in esame, il danno - nonostante la scarna articolazione della parte attrice - è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della mancata restituzione. Ciò posto, come precisato recentemente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. civ. 15/11/2022, n. 33645), occorre rammentare che, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale, e che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Alla luce degli enunciati principi, si comprende perfettamente come la domanda, come sopra esposta, è priva di qualsiasi allegazione in ordine alla concreta (non astratta) e specifica (non generica) possibilità di godimento perduta. Per l'effetto, ai fini del rigetto della domanda assume rilievo assorbente la mancata allegazione e prova del danno.
4. La domanda riconvenzionale I convenuti hanno chiesto il rimborso dei lavori sostenuti nell'immobile, accompagnando tale richiesta alla ritenzione del bene ex art. 1152 c.c., sino al pagamento. La domanda riconvenzionale, alla luce del tenore della stessa, in assenza di altro riferimento alla causa petendi, deve essere sussunta nell'art. 1150 c.c., che fonda una tutela indennitaria e un credito in capo al possessore per le spese fatte per riparazioni, miglioramenti ed addizioni. Tuttavia, alla luce del tenore della norma e della pacifica giurisprudenza, l'art. 1150 c.c. non si applica ai detentori, quali sono i convenuti (in questo senso Cass. civ. n. 29924 del 13/10/2022: “La previsione di cui all'art. 1150 c.c. - che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa - è di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto.”). La domanda va dunque rigettata pagina 6 di 7
5. Il regime delle spese La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, ivi comprese le spese della consulenza tecnica d'ufficio esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. IN PARZIALE ACCOGLIMENTO della domanda proposta da parte attrice , Parte_3 CONDANNA le parti convenute e alla restituzione immediata Controparte_1 CP_2 dell'immobile sito in Corigliano – Rossano, alla Via Sannio N. 11, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Corigliano-Rossano, al Foglio 24, particella 137, subalterno 5, Via Sannio 11, piano 2;
2. le spese di lite tra le parti;
CP_4
3. PONE definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese dalla consulenza tecnica d'ufficio esperita. Così deciso il 21/11/2025. Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
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