CA
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 776/2024 R.G.,
PROMOSSA DA nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avvocati Giuseppe Giardina e
Gaetano Salfo;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per CP_2 P.IVA_1
essa la mandataria (C.F. ), rappresentata dalla procuratrice CP_3 P.IVA_2
speciale (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Alessandro Barbaro e Andrea
1 Aloi;
APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., a seguito di discussione orale, all'esito dell'udienza del 29 gennaio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29 aprile 2022 e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ragusa, in persona CP_1 CP_2
della mandataria CP_3
Esponevano di avere stipulato in data 30 maggio 2008 con
[...]
cui era poi subentrata un contratto di mutuo fondiario Controparte_5 CP_2
a mezzo del quale era stata in loro favore erogata la somma di €. 400.000,00, da restituirsi in 20 anni “mediante il pagamento di n. 240 rate mensili di ammortamento comprensive di capitale ed interessi […] dell'importo unitario di Euro duemilanovecentoventotto/84 (E.
2.928,84). come da piano di ammortamento che si allega a questo atto sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale”.
Le parti avevano convenuto che il tasso di interesse nominale annuo per ciascuna rata sarebbe stato “di volta in volta pari alla media mensile del tasso interbancario per
l'area Euro denominato EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi aumentata di uno spread nominale annuo di 1,50 punti, rilevata dal Comitato di Gestione dell'Euribor
(Euribor Panel Steering Commitee) e pubblicata su “Il Sole 24 Ore”, altresì precisando che al momento della stipula del contratto tale tasso risultava essere pari al 6,272%.
Le stesse poi avevano pattuito che gli interessi di mora sarebbero stati calcolati “ad un tasso pari a 1,50 punti in più del tasso del finanziamento applicato alla rata” ed inoltre specificavano che al momento della stipula del contratto l'I.S.C. (Indicatore Sintetico di
Costo) ad esso relativo era pari al 6,580%.
Assumevano gli attori – per quanto ancora di interesse - che il contratto stipulato inter partes fosse affetto da nullità siccome: non conteneva le modalità di calcolo del piano di ammortamento, né precisava se il regime finanziario applicato al detto piano fosse quello degli interessi semplici o composti;
dal piano di ammortamento si evinceva che era stato applicato l'anatocismo, vietato dal disposto dell'art. 1283 c.c., e tale costo implicito
2 aveva determinato l'applicazione di un tasso usurario;
la quotazione del tasso Euribor, cui rinviava il contratto, era il frutto di una intesa manipolativa, la cui esistenza era stata accertata dalla decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013; il tasso di interesse era comunque indeterminato perché il valore dell'Euribor indicato nel contratto quale attualmente in vigore non era coerente con quanto rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor.
Chiedevano che, accertata la nullità del contratto di mutuo, la convenuta venisse condannata al pagamento delle somme indebitamente corrisposte nella misura di €.
41.223,48. rimaneva contumace. CP_2
Con sentenza n. 1795/2023 del giorno 1 dicembre 2023 il Tribunale adito rigettava la domanda.
Avverso la sentenza i soccombenti hanno interposto appello sulla base di quattro ragioni di censura.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del giorno 29 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ordine logico, va anzitutto osservato come erroneamente l'appellato sia indicato quale “ ora già quale Controparte_5 CP_3 CP_6 mandataria di . CP_2
Per vero, nonostante parte del contratto per cui è causa fosse CP_5 [...]
, essa non è mai stata parte del presente giudizio, avendo gli attori già Controparte_5
dinanzi al Tribunale convenuto quale cessionaria del credito discendente dal CP_2
contratto di mutuo.
Nel merito, con il primo motivo, rubricato “errore in procedendo ed in judicando della sentenza appellata con riferimento alla dedotta nullità e/o illegittimità del contratto di mutuo impugnato per palese divieto di anatocismo e usura, rispetto degli obblighi di trasparenza bancaria imposti- palese violazione degli artt. 1283 c.c., 116, 117, 119 e 120 t.u.b.” gli appellanti assumono che ha errato il primo giudice nel rigettare l'eccezione afferente la mancata indicazione nel contratto della metodologia di calcolo per lo sviluppo del piano di
3 ammortamento, che consentiva l'applicazione di interessi anatocistici.
Il motivo fa leva sul principio di trasparenza bancaria e sul diritto del cliente- mutuatario di ricevere una corretta e trasparente informazione - essendo egli contraente debole normalmente privo del necessario bagaglio di conoscenze tecniche necessarie per comprendere il meccanismo di composizione delle rate di rimborso -, diversamente dall'istituto di credito che deve rendere edotto il cliente in modo chiaro e comprensibile di quelli che sono il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, così da mettere lo stesso in condizione di comprendere la portata giuridica e soprattutto economica delle sue determinazioni negoziali.
Assumono gli appellanti che “l'imputazione a capitale o a interessi deve tener conto delle differenze di conoscenza, professionalità e cultura tra la banca e il debitore. Ne consegue che la banca dovrebbe conformarsi all'imputazione che il debitore ha interesse di fare e la stessa non dovrebbe “sorprendere” il debitore con imputazioni diverse e soprattutto che generano maggiori onerosità per il mutuatario”.
Sostengono, ancora, che “a prescindere se al contratto di mutuo viene allegato o meno un piano di ammortamento già predisposto dal mutuante con indicazione di rata, quota capitale, quota interesse, è necessariamente rilevante che nel contratto venga specificato il regime finanziario (lineare o esponenziale) adottato. Nel silenzio del contratto, infatti, deve essere applicato il regime di “capitalizzazione semplice”, secondo quanto normato dal Codice civile”.
Si dolgono, infine, gli appellanti, che il primo giudice abbia rilevato la mancata produzione del piano di ammortamento, posto che esso era stato pedissequamente riportato nella relazione del consulente di parte.
Il motivo è infondato.
Ed invero, come recentemente affermato dalla Corte di cassazione (sentenza n.
15130/2024, resa a sezioni unite, a proposito del mutuo a tasso fisso, ma qui, per ciò che interessa, logicamente applicabile) l'ammortamento alla francese – costituito da rate costanti, in cui il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale - non determina in sé l'applicazione di interessi composti.
Il maggior carico di interessi del prestito non dipende infatti - e comunque non è una
4 caratteristica propria dei piani di ammortamento alla francese standardizzati - da un fenomeno di produzione di interessi su interessi, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi scaduti (propriamente anatocistici), ma dalla tipologia del piano concordato tra le parti e precisamente dal fatto che in esso la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente capitale ricevuto.
Inoltre, le sezioni unite hanno statuito che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Ciò non esclude, in linea di principio, che il piano di ammortamento di un mutuo sia diverso rispetto a quelli standardizzati e che il suo risultato sia l'applicazione degli interessi anatocistici.
È tuttavia necessario, in tali casi, che l'asserzione del mutuatario che agisce in giudizio sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (v. Cass. n. 13144/2023).
Ebbene, nel caso di specie, non solo difetta tale specifica deduzione, ma osserva la
Corte che, nel corso del giudizio di primo grado, parte attrice ometteva la produzione del piano di ammortamento (che, per espressa previsione pattizia, faceva parte del contratto di mutuo), limitandosi a depositare la relazione di un consulente di parte e ad asserire che essa riproduceva pedissequamente il contenuto del piano di ammortamento.
Correttamente, in mancanza del documento contrattuale, il primo giudice – nella contumacia della controparte, che non consente di ritenere incontestato un fatto allegato e non provato – ha ritenuto che difettasse la prova dell'avversato contenuto del piano di ammortamento.
Inoltre, nel presente grado di giudizio l'appellata ha contestato efficacemente la presenza di interessi anatocistici nel piano di ammortamento, dovendosi perfino evidenziare che dal confronto tra la tabella riportata nella relazione del consulente di parte attrice (laddove si dice essere riprodotto il contenuto del piano di ammortamento) ed il piano di ammortamento allegato al contratto e prodotto dall'appellata si evince la totale difformità della prima rispetto al secondo.
5 Resta, dunque, da un lato, il dato pacifico – non contestato dall'appellata – dell'esistenza di un piano di ammortamento alla francese che non comporta l'applicazione dell'anatocismo e, dall'altro, la mancata prova (e, ancor prima, la mancata allegazione), da parte degli attori, dell'effettiva esistenza di un tale risultato.
Il secondo motivo di gravame è rubricato “errore in procedendo ed in judicando della sentenza appellata con riferimento alla dedotta nullità e/o illegittimità del contratto di mutuo impugnato per nullità del patto che prevede interessi in misura ultralegale per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 644 c.p e 1815 c.c.”.
Con la censura, gli appellanti non dubitano che – siccome ritenuto dal primo giudice
– il tasso di interesse indicato nel contratto sia al di sotto della soglia usuraria, ma assumono che il Tribunale avrebbe dovuto indagare “sui meccanismi matematici sottostanti (regime finanziario) la determinazione della rata e, quindi del piano di rimborso, che determinano la presenza di un costo non esplicitato al mutuatario in violazione dell'art.
117 TUB. Ed essendo un costo direttamente connesso all'erogazione del credito, deve questo essere considerato nel calcolo del TEG al fine di verificare il superamento o meno della soglia di usura nel rispetto del combinato art. 1 L.108/96 e art. 644 c.p.”.
Il motivo è infondato, dovendo qui richiamarsi quanto detto sopra a proposito della legittimità del piano di ammortamento alla francese, che non comporta in alcun modo la previsione di un tasso di interesse maggiore rispetto a quello riportato nel contratto.
Con il terzo motivo gli appellanti assumono che ha errato il Tribunale nel rigettare l'eccezione afferente la nullità del mutuo “per illegittimità del tasso di interesse applicato per assoluta indeteminatezza dello stesso in quanto è stato previsto un tasso di interesse variabile parametrato ad un indice finanziario-euribor-accertato essere frutto di manipolazione degli operatori di mercato alla luce della decisione del 4.12.2013 della commissione europea .violazione degli artt. 1284, 1346 e 1416 c.c.”.
Il motivo è inammissibile.
Innanzitutto, al di là dell'affermazione contenuta nella rubrica a proposito del fatto che l'indice Euribor sarebbe “frutto di manipolazione degli operatori di mercato alla luce della decisione del 4.12.2013 della commissione europea”, difetta qualsivoglia censura al ragionamento del primo giudice, che ha così argomentato sul punto: “Con riferimento al secondo profilo (violazione della normativa antitrust), gli attori richiamano una decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 relativa alla “accertata creazione di un cartello nel settore dei servii finanziari finalizzato alla manipolazione nella quotazione del tasso Euribor”.
6 Orbene, al riguardo, è stato correttamente precisato che “La parte che lamenti
l'illecito antitrust deve dare specifica prova dell'intesa manipolativa del tasso Euribor in suo danno secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, a meno che questa non risulti già accertata dall'autorità amministrativa incaricata della vigilanza sul mercato, poiché, in questo ultimo caso, la parte può avvalersi di tale prova privilegiata. In particolare, dovrà dimostrare l'influenza determinante del comportamento del sistema bancario sull'entità del tasso, tenendo conto che il tasso Euribor costituisce un indice medio, calcolato su dati che si assumono oggettivi, che possono entrare a far parte del contratto individuale anche per relationem (senza che vi sia violazione dell'art. 117 TUB).” (App. Ancona sez. I,
09/08/2022, n.1060; Trib. Ragusa 27/04/2023 n. 683).
Nella fattispecie, gli attori non hanno assolto all'onere probatorio su di loro incombente, limitandosi solo a dedurre, in via generica ed indeterminata, la violazione della normativa in questione, ed omettendo di dimostrare e, ancor prima, dedurre:
l'esistenza dell'intesa restrittiva;
l'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale;
la connessione tra questa ed il contratto a valle, ovvero il contratto di finanziamento fondiario per cui è causa.
Sebbene, infatti, l'entità del tasso Euribor sia influenzata in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, ciò non basta di per sé a dimostrare l'esistenza di accordi tra le banche interessate, né, a maggior ragione, a comprovare la circostanza che proprio l'Istituto di credito mutuante abbia partecipato ad uno di tali accordi, volti, in ipotesi,
a manipolare il procedimento di fissazione del tasso in questione.
E ciò a prescindere dal fatto che, comunque, secondo la giurisprudenza di legittimità
(Cass. SU n. 2207/2005), la nullità (nella specie del tutto ipotetica) espressamente prevista per l'intesa dall'art. 2 l. n. 287/1990 non si trasmette all'attività negoziale che si esprime nei contratti a valle.
A fronte di una situazione come quella in esame, infatti, il rimedio predisposto dall'ordinamento in favore del contraente a valle non è quello della nullità parziale del contratto con riguardo alla clausola determinativa degli interessi, bensì quello del risarcimento del danno che il contraente, che assuma di essere stato leso per effetto dell'applicazione di tassi di interesse più elevati, può esercitare nei confronti delle imprese cui l'intesa distorsiva è imputabile”.
Siffatta argomentazione, in difetto di censura, è divenuta incontestabile.
Assumono, poi, gli appellanti, che “in primis, non viene indicato il valore del
7 parametro Euribor al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, dal quale, sommato lo spread contrattuale del 1,50% determina il tasso di interesse nominale di ingresso del 6,272%.
Di conseguenza, il suddetto parametro di indicizzazione pari al 4,772% (dato dalla differenza tra il TAN ingresso e lo spread), è stato verificato con quanto rilevato dal
Comitato di Gestione dell'Euribor per la scadenza 3M (come previsto in contratto).
Il valore del parametro Euribor applicato al contratto in contestazione è pari al
4,772% (6,272% - 1,50%) e non risulta tra i valori medi rilevati dal Comitato di Gestione dell'Euribor per la scadenza 3M (sul punto al fine di evitare ripetizioni si rimanda alla c.t.p. del Dr. dettagliata sulla questione)”. CP_7
La doglianza è inammissibile atteso che, se per un verso non indica quale sarebbe il diverso valore dell'Euribor riscontrato, così non consentendo l'immediata verifica dell'interesse o meno alla proposizione della censura, per altro verso si evince dalla relazione del consulente di parte che, nel periodo in questione, il tasso Euribor rilevato dal
Comitato di Gestione era addirittura leggermente più alto rispetto a quello applicato
(4,857% contro 4,772%), così rendendo palese il difetto di interesse a far valere la dedotta differenza, dovendosi peraltro la leggerissima difformità riscontrata addebitare al semplice fatto che il tasso era stato fissato qualche giorno prima della sottoscrizione del contratto.
Con il quarto motivo gli appellanti deducono di essere stati “spinti ad accettare un tasso variabile manipolato, quindi non veritiero rispetto alle reali condizioni del mercato, piuttosto che essere messi nelle condizioni di potere optare per un tasso fisso”.
Il motivo è inammissibile laddove presuppone l'esistenza di un tasso manipolato, difettando la censura sull'accertamento del primo giudice in relazione alla dedotta manipolazione del tasso Euribor, per come sopra si è detto.
Esso è, inoltre, eccessivamente generico, laddove vorrebbe adombrare ad un vizio del consenso.
Infine, inammissibili sono le deduzioni contenute nelle note conclusionali a proposito del difetto di legittimazione di per la mancata prova della cessione del credito e CP_8 della effettiva iscrizione di nell'elenco speciale delle società veicolo di CP_2
cartolarizzazione.
Ciò, non solo in ragione della tardività delle relative eccezioni, ma altresì per difetto di interesse a proporle, avendo gli stessi attori convenuto in giudizio quale CP_8
soggetto subentrato a . Controparte_5
Del tutto fuori luogo, poi, sono i riferimenti alla “presente procedura esecutiva”
8 contenuti nelle dette note, vertendosi in tutt'altra tipologia di controversia.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 1795/2023 in data 1 dicembre 2023 del Tribunale Controparte_1 di Ragusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna gli appellanti a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 8.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 6 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
9