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Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA nella persona del Giudice Ausiliario, Avv. Daniela Munzi, designato ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 27 marzo 2001 n. 89, modificata dall'art. 55 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134, e successivamente modificata dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, nel procedimento N. 570/2024 V.G. promosso con ricorso depositato il 02/12/2024, da
[...]
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPR. P.T., rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Parte_1
Matrone – nei confronti del , Controparte_1 ritenuta applicabile al procedimento, ratione temporis, la disciplina di cui alla citata legge n. 208 del
2015, che ha apportato modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. 89, rilevato che il ricorso è tempestivo, essendo stato depositato entro il termine di sei mesi, previsto dall'art. 4 della legge n. 89/2001, decorrente dal momento in cui è divenuta definitiva la decisione emessa all'esito del procedimento presupposto, ovvero se è ancora pendente (Coste Costituzionale, sentenza n.
88/2018); ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
La società ricorrente deduce la durata non ragionevole di un giudizio instaurato dinanzi al Tribunale civile di Perugia, Sezione Fallimentare (Sentenza n. 132/2005) che ha dichiarato il fallimento della
Associazione Calcio Perugia s.p.a., con istanza di insinuazione al passivo di per l'importo di € Parte_1
6.983,00.
Lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 22/08/2006 e la procedura fallimentare era pendente alla data di deposito della domanda.
Il giudizio ha avuto una durata complessiva di circa 18 anni dal deposito dello stato passivo al deposito della domanda. La durata ragionevole delle procedure concorsuali, secondo i parametri stabiliti dall'art. 2 comma 2 bis Legge n. 89/2001, come modificata dal D.L. n. 83/2012 e dalla legge di conversione, dev'essere stimata in 6 anni.
Ne discende un'eccedenza imputabile alle disfunzioni organizzative dell'amministrazione giudiziaria, di 12 anni.
In linea generale, la durata non ragionevole del processo è causa di un danno non patrimoniale. Di conseguenza, accertata la sussistenza della violazione (ossia, il superamento del termine di durata ragionevole), si deve ritenere raggiunta, almeno di regola (eccettuata l'ipotesi in cui il protrarsi del processo corrisponda a un interesse della parte, o le arrechi comunque un vantaggio, o, ancora, quando
1 si debba escludere che le abbia effettivamente cagionato un danno), anche la prova della sussistenza di pregiudizi non patrimoniali in danno della par-te interessata, su cui, di conseguenza, non incombono altri oneri probatori. Nel caso di specie, la prova deve ritenersi raggiunta, non essendovi ragione di ritenere che la protrazione del giudizio abbia arrecato vantaggio alla società ricorrente.
L'indennizzo, tenuto conto delle circostanze, in particolare, della natura del processo presupposto e della non particolare rilevanza degl'interessi in gioco, e applicati i parametri di liquidazione di cui all'art. 2-bis, comma 1 della legge n. 89/2001, modificato dalla legge n. 208/2015, può essere determinato in €
400,00 annui. Pertanto, l'indennizzo spettante alla società ricorrente per il danno non patrimoniale subito è pari a € 4.800,00.
Le spese del procedimento devono essere poste a carico del e sono liquidate Controparte_1 nella misura indicata nel dispositivo, determinata tenendo conto dei parametri medi stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 per le procedure d'ingiunzione (con l'aumento del 30% poiché il ricorso è stato redatto con tecniche informatiche).
P. Q. M.
Visto l'art. 3, quinto comma della legge n. 89 del 2001:
1) ingiunge al di pagare senza dilazione a , Controparte_1 Parte_1 in persona del legale rappr. p.t., la somma di € 4.800,00, a titolo d'indennizzo del danno non patrimoniale, oltre agl'interessi legali dalla domanda al saldo;
2) autorizza, in difetto d'immediato pagamento, la provvisoria esecuzione;
3) condanna il alla rifusione delle spese sostenute dalla società ricorrente per il Controparte_1 procedimento, che liquida in € 614,90 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11 legge n. 576/1980, al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato;
€ 76,05 per esborsi e ne ingiunge il pagamento, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
4) dispone che copia del decreto sia trasmessa al Ministro della Giustizia, al Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione e al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.
Così deciso in Perugia, il 12 Maggio 2025.
IL GIUDICE AUSILIARIO DESIGNATO
Avv. Daniela Munzi
2
[...]
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPR. P.T., rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Parte_1
Matrone – nei confronti del , Controparte_1 ritenuta applicabile al procedimento, ratione temporis, la disciplina di cui alla citata legge n. 208 del
2015, che ha apportato modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. 89, rilevato che il ricorso è tempestivo, essendo stato depositato entro il termine di sei mesi, previsto dall'art. 4 della legge n. 89/2001, decorrente dal momento in cui è divenuta definitiva la decisione emessa all'esito del procedimento presupposto, ovvero se è ancora pendente (Coste Costituzionale, sentenza n.
88/2018); ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
La società ricorrente deduce la durata non ragionevole di un giudizio instaurato dinanzi al Tribunale civile di Perugia, Sezione Fallimentare (Sentenza n. 132/2005) che ha dichiarato il fallimento della
Associazione Calcio Perugia s.p.a., con istanza di insinuazione al passivo di per l'importo di € Parte_1
6.983,00.
Lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 22/08/2006 e la procedura fallimentare era pendente alla data di deposito della domanda.
Il giudizio ha avuto una durata complessiva di circa 18 anni dal deposito dello stato passivo al deposito della domanda. La durata ragionevole delle procedure concorsuali, secondo i parametri stabiliti dall'art. 2 comma 2 bis Legge n. 89/2001, come modificata dal D.L. n. 83/2012 e dalla legge di conversione, dev'essere stimata in 6 anni.
Ne discende un'eccedenza imputabile alle disfunzioni organizzative dell'amministrazione giudiziaria, di 12 anni.
In linea generale, la durata non ragionevole del processo è causa di un danno non patrimoniale. Di conseguenza, accertata la sussistenza della violazione (ossia, il superamento del termine di durata ragionevole), si deve ritenere raggiunta, almeno di regola (eccettuata l'ipotesi in cui il protrarsi del processo corrisponda a un interesse della parte, o le arrechi comunque un vantaggio, o, ancora, quando
1 si debba escludere che le abbia effettivamente cagionato un danno), anche la prova della sussistenza di pregiudizi non patrimoniali in danno della par-te interessata, su cui, di conseguenza, non incombono altri oneri probatori. Nel caso di specie, la prova deve ritenersi raggiunta, non essendovi ragione di ritenere che la protrazione del giudizio abbia arrecato vantaggio alla società ricorrente.
L'indennizzo, tenuto conto delle circostanze, in particolare, della natura del processo presupposto e della non particolare rilevanza degl'interessi in gioco, e applicati i parametri di liquidazione di cui all'art. 2-bis, comma 1 della legge n. 89/2001, modificato dalla legge n. 208/2015, può essere determinato in €
400,00 annui. Pertanto, l'indennizzo spettante alla società ricorrente per il danno non patrimoniale subito è pari a € 4.800,00.
Le spese del procedimento devono essere poste a carico del e sono liquidate Controparte_1 nella misura indicata nel dispositivo, determinata tenendo conto dei parametri medi stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 per le procedure d'ingiunzione (con l'aumento del 30% poiché il ricorso è stato redatto con tecniche informatiche).
P. Q. M.
Visto l'art. 3, quinto comma della legge n. 89 del 2001:
1) ingiunge al di pagare senza dilazione a , Controparte_1 Parte_1 in persona del legale rappr. p.t., la somma di € 4.800,00, a titolo d'indennizzo del danno non patrimoniale, oltre agl'interessi legali dalla domanda al saldo;
2) autorizza, in difetto d'immediato pagamento, la provvisoria esecuzione;
3) condanna il alla rifusione delle spese sostenute dalla società ricorrente per il Controparte_1 procedimento, che liquida in € 614,90 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11 legge n. 576/1980, al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato;
€ 76,05 per esborsi e ne ingiunge il pagamento, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
4) dispone che copia del decreto sia trasmessa al Ministro della Giustizia, al Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione e al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.
Così deciso in Perugia, il 12 Maggio 2025.
IL GIUDICE AUSILIARIO DESIGNATO
Avv. Daniela Munzi
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