Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/01/2026, n. 1063
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività, poiché presentato oltre il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/92.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/01/2026, n. 1063
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1063
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo