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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/01/2026, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1063/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13273/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci 66/82 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 389/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Insiste per l'accoglimento della domanda di rimborso rilevando la sua legittimità
Resistente: Rileva la definitività della pretesa impositiva e l'insussistenza dei presupposti per il rimborso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la sig.ra Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1) il diniego (silenzio/rifiuto) all'istanza di rimborso dell'imposta IMU per l'anno 2016 così come da lei versata per l'immobile di sua proprietà sito in Napoli alla Indirizzo_1 (sezione AVV, foglio 16, particella 336, sub20) ove ella risiede abitualmente avendo ivi la propria residenza principale e come tale esente dall'imposta per un importo di cui viene richiesto il rimborso di euro 4.433,87.
Rappresenta la ricorrente:
- di aver ricevuto l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Napoli n. 305562/2937, in data 14/01/2022, con cui veniva erroneamente richiesto il pagamento dell'imposta IMU per l'anno 2016 per il su indicato immobile,
- di aver presentato istanza di annullamento al Comune di Napoli in autotutela in data 26/01/2022 in cui eccepiva la non imponibilità ai fini IMU di tale immobile essendo esso sua abitazione principale;
- che il Comune di Napoli non aveva dato alcun riscontro alla suddetta istanza;
- che tale accertamento si era reso, quindi, definitivo non essendo stato impugnato;
- che l'accertamento su indicato era stato seguito da un successivo sollecito di pagamento, da una successiva intimazione di pagamento n. 2024000203824004953252, notificata in data 23/05/2024, atti emessi dalla società di riscossione Napoli Obiettivo Valore, ed anch'essi non impugnati e di aver presentato, pertanto, in data 01/04/24 alla suddetta concessionaria ulteriore istanza in autotutela a cui era stato dato esito negativo essendosi reso definitivo l'avviso di accertamento;
- che, pertanto, in seguito alla notifica dell'atto di pignoramento n. 20240002080840066999464, di aver pagato l'importo per cui era accertamento relativo al su indicato immobile;
- di avere, quindi, presentato in data 14/11/2024 istanza di rimborso per il suddetto importo di euro 4.433,87 relativa all'imposta IMU indebitamente pagata;
- rileva il decorso del termine di 180 giorni e, pertanto, essendosi perfezionato il silenzio/rigetto chiede, in accoglimento del ricorso proposto, l'annullamento del diniego di rimborso e che venga disposto altresì,
l'integrale rimborso dell'imposta IMU indebitamente versata.
Si è costituito il Comune di Napoli che ha eccepito la definitività della pretesa impositiva scaturente dall'avviso di accertamento n. 305562/2937 per la sua mancata impugnazione e di aver, pertanto, rigettato l'istanza di rimborso.
La causa è stata discussa, previa discussione, all'udienza del 15 gennaio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Vanno, infatti, richiamati gli articoli 19 c. 1 lettera g) e 21 del D.Lgs. 546/92, essi dispongono:
a)l'art. 19 c. 1 lettera g) e g) bis: “1. Il ricorso può essere proposto avverso: il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10 quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;” b)l'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 546/92 “Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non
è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.
Dalla lettura combinata dei due suddetti articoli non può che essere riscontrata la tardività del proposto ricorso.
Il ricorso andava, infatti, proposto nel termine decadenziale dei 90 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda di rimborso, quindi, essendo stata presentata la domanda di rimborso in data 14/11/2024, il ricorso andava effettuato entro e non oltre il 12/1/2025, laddove esso risulto presentata solo in data 1/7/2025 ben oltre il termine decadenziale previsto dal richiamato articolo 21.
Le spese, vista la particolarità della vicenda vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13273/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci 66/82 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 389/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Insiste per l'accoglimento della domanda di rimborso rilevando la sua legittimità
Resistente: Rileva la definitività della pretesa impositiva e l'insussistenza dei presupposti per il rimborso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la sig.ra Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1) il diniego (silenzio/rifiuto) all'istanza di rimborso dell'imposta IMU per l'anno 2016 così come da lei versata per l'immobile di sua proprietà sito in Napoli alla Indirizzo_1 (sezione AVV, foglio 16, particella 336, sub20) ove ella risiede abitualmente avendo ivi la propria residenza principale e come tale esente dall'imposta per un importo di cui viene richiesto il rimborso di euro 4.433,87.
Rappresenta la ricorrente:
- di aver ricevuto l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Napoli n. 305562/2937, in data 14/01/2022, con cui veniva erroneamente richiesto il pagamento dell'imposta IMU per l'anno 2016 per il su indicato immobile,
- di aver presentato istanza di annullamento al Comune di Napoli in autotutela in data 26/01/2022 in cui eccepiva la non imponibilità ai fini IMU di tale immobile essendo esso sua abitazione principale;
- che il Comune di Napoli non aveva dato alcun riscontro alla suddetta istanza;
- che tale accertamento si era reso, quindi, definitivo non essendo stato impugnato;
- che l'accertamento su indicato era stato seguito da un successivo sollecito di pagamento, da una successiva intimazione di pagamento n. 2024000203824004953252, notificata in data 23/05/2024, atti emessi dalla società di riscossione Napoli Obiettivo Valore, ed anch'essi non impugnati e di aver presentato, pertanto, in data 01/04/24 alla suddetta concessionaria ulteriore istanza in autotutela a cui era stato dato esito negativo essendosi reso definitivo l'avviso di accertamento;
- che, pertanto, in seguito alla notifica dell'atto di pignoramento n. 20240002080840066999464, di aver pagato l'importo per cui era accertamento relativo al su indicato immobile;
- di avere, quindi, presentato in data 14/11/2024 istanza di rimborso per il suddetto importo di euro 4.433,87 relativa all'imposta IMU indebitamente pagata;
- rileva il decorso del termine di 180 giorni e, pertanto, essendosi perfezionato il silenzio/rigetto chiede, in accoglimento del ricorso proposto, l'annullamento del diniego di rimborso e che venga disposto altresì,
l'integrale rimborso dell'imposta IMU indebitamente versata.
Si è costituito il Comune di Napoli che ha eccepito la definitività della pretesa impositiva scaturente dall'avviso di accertamento n. 305562/2937 per la sua mancata impugnazione e di aver, pertanto, rigettato l'istanza di rimborso.
La causa è stata discussa, previa discussione, all'udienza del 15 gennaio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Vanno, infatti, richiamati gli articoli 19 c. 1 lettera g) e 21 del D.Lgs. 546/92, essi dispongono:
a)l'art. 19 c. 1 lettera g) e g) bis: “1. Il ricorso può essere proposto avverso: il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10 quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;” b)l'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 546/92 “Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non
è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.
Dalla lettura combinata dei due suddetti articoli non può che essere riscontrata la tardività del proposto ricorso.
Il ricorso andava, infatti, proposto nel termine decadenziale dei 90 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda di rimborso, quindi, essendo stata presentata la domanda di rimborso in data 14/11/2024, il ricorso andava effettuato entro e non oltre il 12/1/2025, laddove esso risulto presentata solo in data 1/7/2025 ben oltre il termine decadenziale previsto dal richiamato articolo 21.
Le spese, vista la particolarità della vicenda vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.