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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei signori magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1197 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2021, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 11 ottobre 2024 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. e vertente
TRA
, in qualità di mandataria elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliata in Bari, via Argiro n. 116, presso lo studio dell'Avv. Davide Romano che la rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Bari, Piazza Umberto I n. 1, presso il Palazzo Ateneo / Avvocatura, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcella Loizzi e Bianca Massarelli;
APPELLATA oggetto: cessione di crediti, appello avverso la sentenza n. 1496/2021 del Tribunale di
Bari, pubblicata il 15.04.2021.
Conclusioni
All'udienza del 11 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1496/2021 pubblicata in data 15.04.2021, il Tribunale di Bari ha accolto l'opposizione, proposta dall' , al Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 810/2016, emesso in favore di Controparte_3
in qualità di cessionaria del credito di € 742.866,30 dalla attesa la carenza CP_4
di prova in merito ai requisiti di forma e di notifica che l'atto di cessione deve assumere per spiegare efficacia nei confronti della pubblica amministrazione ceduta, nonché la totale assenza di certezza in merito all'esistenza del credito, essendo stata versata in atti dall'opponente documentazione idonea a provare che il pagamento dell'importo fosse già stato eseguito in favore della società cedente e dichiarando, peraltro,
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, proposta dall'ente bancario.
Ha, infine, regolato le spese di lite secondo soccombenza, ponendole a carico della . Controparte_3
Avverso tale decisione ha proposto appello la in qualità di Parte_1
mandataria della dichiaratasi cessionaria in blocco dei crediti Parte_2 dell'originaria opposta formulando tre motivi Controparte_5
di gravame.
Si è costituita l' eccependo Controparte_2
l'inammissibilità, per difetto di legittimazione ad agire dell'appellante, e l'infondatezza dell'appello proposto, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
*
È necessario delibare dapprima l'eccepita carenza di legittimazione ad causam di per difetto di prova della cessione del credito. Parte_1
L'eccezione preliminare è fondata e va accolta, con conseguente dichiarazione d'inammissibilità dell'appello proposto dall'appellante.
La posizione processuale della società di cartolarizzazione è perfettamente assimilabile a quella del successore a titolo particolare, subentrato nel giudizio di secondo grado e, pertanto, ha l'onere di allegare la propria legittimatio ad causam.
Come noto “In tema di legittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima
2 posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche
d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione” (Cfr. Cass. n. 34373/2023).
La al fine di dimostrare la sua qualifica di successore a Parte_2
titolo particolare del rapporto oggetto di contenzioso, avrebbe dovuto allegare documentazione idonea a dimostrare la propria qualità di cessionaria del credito per cui agisce.
L'onere probatorio, tuttavia, non può considerarsi assolto con la sola produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 23.12.2017.
È ormai consolidato il principio secondo cui la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB esoneri il cessionario dalla comunicazione al debitore ceduto ai fini dell'opponibilità nei confronti di quest'ultimo degli effetti del negozio traslativo, ma non esonera il medesimo acquirente dei titoli dal provare l'esistenza del rapporto di cessione nonché dell'inserimento nel contratto di cessione della specifica obbligazione per la quale è stata proposta l'azione giudiziale.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in relazione alla disciplina applicabile al caso di specie, in particolare “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. n. 17944/2023).
Dunque, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione
3 delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (Cass. 2024 n. 7866).
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, è evidente che la società appellante non abbia assolto il proprio onere probatorio.
L'appellata, nella comparsa di costituzione e risposta in appello, ha contestato l'esistenza del contratto di cessione del credito rendendone necessaria la produzione, che non è stata operata.
Peraltro, il contenuto dell'avviso di cessione, pubblicato sulla gazzetta ufficiale su iniziativa del solo cessionario, non è sufficientemente specifico nè idoneo ad individuare gli elementi essenziali della cessione (“rapporti giuridici sorti in capo a
(o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, CP_6
per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017;
(v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop.
a r.l. (i "Crediti )” Cfr. avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, primo CP_6
paragrafo, fascicolo appellante).
Sebbene l'appellante ritenga richiamati nei punti II) III) IV) gli elementi fondamentali del credito oggetto di contenzioso (Cfr. pag. 9, comparsa conclusionale, parte appellante), non emerge con certezza l'inclusione in essi del medesimo.
4 In merito al primo punto “rapporti giuridici sorti in capo a (o a banche CP_6
dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme” non è dato conoscere per effetto di quale attività abbia acquisito il credito oggetto di Controparte_5
contenzioso, in quanto non è mai stato allegato nel giudizio di primo grado il contratto di cessione con il quale avrebbe acquisito il credito Controparte_5
dalla originaria (presunta) creditrice. CP_4
In merito agli ultimi due punti richiamati, manca un preciso riscontro dei debiti in relazione al quale il debitore sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, nonché in ordine ai “crediti a sofferenza” (Cfr. Cass. sentenza n. 7866/2024, già citata).
L'indicazione del sito internet (https://www.gruppomps.it/cessione- dei-crediti.html), sia nell'avviso di pubblicazione, sia nella comparsa conclusionale dell'appellante, risulta privo di qualsiasi utilità, considerato che l'appellante non ha allegato il numero di riferimento dello specifico credito oggetto di cessione, impedendone, quindi, l'individuazione.
Il difetto di legittimazione attiva in capo alla e l'inammissibilità Parte_2 dell'appello è, inoltre, rilevabile anche dalla qualifica del debitore ritenuto ceduto.
Il credito sarebbe sorto quale controprestazione per la realizzazione di opere edilizie, commissionate dall' in qualità di stazione Controparte_2
appaltante.
Rivestendo l'ente universitario la qualificazione di stazione appaltante, affinché la cessione fosse efficace nei confronti della pubblica amministrazione ceduta, avrebbe dovuto possedere tutti i requisiti dettati dalla legge speciale ex art. 117 D.lgs. 163/2006
(in vigore all'epoca del negozio).
In particolare, la disciplina speciale prescrive la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione “nella giurisprudenza di legittimità è da tempo acquisito il principio secondo cui la suddetta disposizione, disponendo che la cessione di un credito di un privato verso una pubblica amministrazione statale (cfr. Cass. n. 32788 del 2019, n. 30658 del 2017) risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e che il relativo atto sia notificato nei modi di legge, prevede che, ove una tale cessione sia realizzata in forme diverse, essa è valida nei rapporti tra cedente e
5 cessionario, trattandosi di atto avente natura consensuale, ma è inefficace nei confronti della (quindi inopponibile alla) P.A. medesima (cfr. Cass. n. del 21747 del 2016, n.
5493 del 2013, n. 12901 del 2004; a norma dell'art. 117, comma 1, del d.lgs. n. 163 del
2006, «Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti [...] le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate [...]»). Non si tratta dunque di una nullità ma di una ipotesi di inefficacia della cessione nell'interesse esclusivo del debitore ceduto, che permette di considerare liberatorio il pagamento eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, pur dopo che la cessione, non effettuata nelle forme indicate, gli sia stata notificata (cfr. Cass. n. 15153 del 2000)” (Cfr. Cass. 2021 n. 5664).
Agli atti, tuttavia, non risulta depositato alcun atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti il rispetto delle forme prescritte dalla legge, motivo per cui la cessione va considerata inefficace nei confronti dell' Controparte_2
Non può, peraltro, essere ignorata l'assenza di qualsiasi contratto che documenti la prima cessione, avvenuta tra la e la CP_4 Controparte_5
L'assoluta carenza documentale, rendendo totalmente incerta la qualifica di creditore / cessionario e, quindi, di legittimato all'azione giudiziale dell'appellante, onerato dagli obblighi probatori ex art. 2697 c.c., giustifica la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello.
*
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014, in relazione al valore della causa (scaglione 520.000,00 - 1.000.000,01, complessità media, valori medi).
All'appello - proposto dopo il 30.01.2013 - trova applicazione il comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
6 La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 29.07.2021, dalla in qualità di mandataria della avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 1496/2021, pubblicata in data 15.04.2021, resa dal Tribunale di Bari così provvede:
• Dichiara inammissibile l'appello;
• Condanna la a rimborsare le spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
, liquidate per il presente grado di giudizio in Controparte_2 complessivi € 26.155,00 per compenso professionale e al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del Parte_1
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della legge di stabilità 24 dicembre
2012, n. 228).
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 28 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
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