TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 27/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Giulia Polizzi, in composizione monocratica nella causa iscritta al n° 1615 R.G. del 2017, sull'appello proposto
D A
, in persona del Sindaco pro tempore (cod. fisc. Parte_1
), con sede in Piazza Dante, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1 Pt_1
Rocco La Placa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Piazza
Roma n. 100, Gela;
- appellante -
C O N T R O
nato in [...] il [...] e residente in Parte_2
Svizzera, via Mattenweg n.7 (codi. fisc. ), rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Gaetano Carluzzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.so V. Emanuele n. 328, Gela;
- appellato-
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Palermo, via Gioacchino di Marzo n. 35 (P. IVA ), P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Stagno d'Alcontres per procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in viale Ruggero VII n. 13, Gela;
- appellata-
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_2
Tremestieri Etneo (CT), via Giorgio Almirante n. 21 (P. IVA ); P.IVA_3
- appellata contumace –
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in Catania, viale Artago Aragona n. 39 (P.
IVA ); P.IVA_4
- appellata contumace -
OGGETTO: appello in materia di responsabilità aquiliana
Conclusioni delle parti: all'udienza del 27 settembre 2024, sostituita con lo scambio di note scritte ex art. 221 comma IV del D.L. del 19.05.2020 n. 34 conv. con mod.
dalla L. del 17.07.2020 n. 77, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 05.04.2013, iscritto al n.
77/2013 R.G.C. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Parte_2
Pace di Gela il in persona del Sindaco pro tempore, onde sentirne Parte_1 accertare la responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.p. in relazione al sinistro occorso in data 26.08.2010 in cui lo stesso era rimasto coinvolto allorché percorreva, a bordo della propria autovettura Audi A4 (tg. AG445693), la strada comunale sita in c.da
Tenutella,, Agro di Butera, e conseguentemente condannare l'ente comunale al risarcimento dei danni patrimoniali che il proprio mezzo aveva riportato, quantificati in euro 4.768,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
2 Deduceva in particolare che il sinistro si era verificato a causa di una profonda feritoia insistente sulla carreggiata, non visibile e non segnalata, sulla quale l'autovettura condotta dal si sarebbe imbattuta. Pt_2
Con comparsa del 03.06.2013 si costituiva dunque in giudizio il Parte_1
il quale, contestando la propria responsabilità in ordine al sinistro oggetto di
[...]
causa, insisteva per il rigetto della domanda, chiedendo di essere in ogni caso manlevato dalla la quale aveva eseguito lavori sulla predetta strada Controparte_1 per la ricostruzione dell'acquedotto Gela – Aragona, chiedendo dunque all'uopo di essere autorizzata a chiamarla in causa ex art. 106 c.p.c.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Controparte_1 con comparsa del 16.09.2013, la quale eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo la stessa appaltato i lavori di rifacimento dell'acquedotto Gela-Aragona alla società ATI Tecnis s.p.a. - Sigenco s.p.a. (dalle quali dunque chiedeva di essere manlevata, a sua volta chiedendo di essere autorizzata a chiamarle in garanzia ex art. 106 c.p.c.), ed insistendo dunque per il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal in quanto infondata. Pt_2
Autorizzata la chiamata in giudizio di tali ultime società, si costituiva unicamente la restando invece contumace la CP_2 CP_3
La causa veniva istruita, oltre che in via documentale, con l'escussione dei testi ammessi nonché con l'espletamento di C.T.U. cinematica, e quindi decisa con sentenza n. 03/2017, depositata in data 19.04.2017, con cui il Giudice di Pace di
Gela – ritenuta insussistente la prova di una concorrente responsabilità delle società chiamate in causa, pur emergendo dagli atti che dei lavori fossero stati dalle stesse effettivamente eseguiti lungo la strada in cui era verificato il sinistro - dichiarava il diritto dell'attore al risarcimento del danno subito per effetto Parte_2 del sinistro e per l'effetto condannava il al pagamento in suo Parte_1 favore della somma di euro 5.127,90, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'occorso al soddisfo, nonché alla refusione delle spese di lite e di C.T.U., con compensazione delle spese di lite nei confronti delle altre parti in causa.
Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato alle controparti in data 20.11.2017, il deducendo che il giudice di Parte_1 prime cure aveva errato: nel non dichiarare la nullità della citazione in quanto
3 carente degli elementi minimi ad individuare la causa petendi (con particolare riguardo alla mancata individuazione del punto preciso della strada statale in cui si sarebbe verificato l'incidente, il che impediva ogni valutazione in ordine alla sussistenza di lavori di ripristino insistenti sulla carreggiata da parte della siccome riportati in comparsa); nell'aver ritenuto provata la Controparte_1
dinamica del sinistro come esposta dall'attore; nonché, in subordine, nel non aver dichiarato la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato ovvero accolto la domanda di manleva nei confronti della Controparte_1
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, che venisse rigettata la domanda proposta in primo grado dal ed in via gradata accolta la Pt_2 domanda di manleva, con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
In sede di gravame si costituiva in giudizio, con comparsa del 22.12.2017,
che si opponeva all'appello proposto eccependone Parte_2 preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c. nonché nel merito l'infondatezza, invocandone dunque il rigetto.
Con comparsa del 23.05.2018 si costituiva altresì la Controparte_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo ex art. 327 c.p.c., con conseguente decadenza dall'impugnazione, e reiterando nel merito le medesime difese già spiegate in primo grado.
Pur evocate in giudizio, non si costituivano le appellate e CP_2 CP_3
di cui va dunque in limine litis dichiarata la contumacia.
[...]
Posta tale ricostruzione dell'iter processuale, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, per tardiva proposizione dello stesso, conformemente alla surriportata preliminare eccezione della Controparte_1
Difatti, come detto, l'appello è stato notificato alle controparti in data 20 novembre 2017, e, quindi - detratto il periodo di sospensione feriale dei termini
(01/08 - 31/08, ai sensi della disciplina ratione temporis applicabile) - soltanto una volta spirato il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, pacificamente e documentalmente depositata in data 19.04.2017.
È dunque evidente la tardività del proposto appello, per violazione del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., posto che il dies a quo (che, ai sensi dell'art. 155 comma 1 c.p.c., non computatur) coincideva con la data di attestazione
4 dell'avvenuto deposito (appunto il 19.04.2017), essendo la sentenza de qua stata redatta in formato cartaceo (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza,
11/01/2022, n. 550) e che la notifica dell'atto di appello, rispetto alla quale occorre aversi riguardo ai fini della litispendenza, era stata effettuata, come detto, solo in data 20.11.2017 (cfr. relate di notifica accluse all'originale dell'atto di citazione in appello).
Sul punto, vale la pena evidenziare che per il computo del termine si utilizza il sistema ex nominatione dierum, sicché esso scade con lo spirare del giorno corrispondente a quello in cui la sentenza è stata pubblicata (cfr. C. 22518/2023; C.
17313/2015; C. 15530/2004), salvo che detto giorno non coincida con un sabato
(circostanza non ricorrente nel caso su specie), nel quale caso il termine si prolunga sino al lunedì successivo (C. 9397/2021).
A lume dei sopraesposti principi, il termine lungo per proporre impugnazione era venuto a scadere in data 18.11.2017.
In ordine alla disciplina delle spese del presente grado di giudizio, l'appellante dovrà essere condannato a rimborsarle – nella misura liquidata in Parte_1 dispositivo - agli appellati costituiti, e in Parte_2 Controparte_1 ossequio alla regola della soccombenza [causa di valore ricompreso nello scaglione euro 1.100,00 – euro 5.200,00, parametri medi per attività di studio, introduttiva e decisionale].
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando;
- dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace
di Gela n° 03/2017 resa nell'ambito del proc. civ. n. 77/2013 R.G.A.C. e depositata in data 19.04.2017;
- condanna l'appellante in persona del Sindaco pro tempore, al Parte_1
pagamento nei confronti degli appellati costituiti, e Parte_2 CP_1
quest'ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del
[...]
5 presente grado di giudizio, liquidate per ciascuno in complessivi euro 1.701,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, con conseguente obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Gela il 27.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Polizzi
6